DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1980 che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (80/754/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE2, in particolare l'articolo 21 bis,
considerando che, in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato II della direttiva 66/401/CEE dev'essere modificato in considerazione dei motivi esposti in appresso;
considerando che le norme concernenti il contenuto massimo in numero di semi di Rumex sp.p. debbono essere adattate alle norme di qualità normalmente ottenuta;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato II della direttiva 66/401/CEE, è modificato come segue:
1. Alla sezione I, punto 2 A, il testo del titolo della colonna 14 è sostituito dal testo seguente: «Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus».
2.
Alla sezione I, punto 2 B, il testo della lettera n) è sostituito dal testo seguente:
«La determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex sp.p. diversi da Rumex acetosella e Rumex maritimus può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14».
3. Alla sezione II, punto 2 A, il testo del titolo della colonna 4 è sostituito dal testo seguente: «Rumex sp.p. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus».
Art. 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 1o luglio 1980.
2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi di piante foraggere non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente