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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 che modifica la direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (81/528/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che, a norma dell'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole3, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE4, le modalità di quest'ultima, al termine di u n periodo di cinque anni, verranno riesaminate dal Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che i lavoratori non agricoli devono sacrificare una parte del loro reddito e del loro tempo per recarsi sul luogo di lavoro; che è opportuno autorizzare gli imprenditori agricoli a procedere a una corrispondente riduzione del reddito da lavoro comparabile;

considerando che è compito degli Stati membri fissare l'adeguata remunerazione dei capitali utilizzati nell'azienda; che è opportuno determinare un tasso unico per la remunerazione dei capitali propri ai fini del calcolo del reddito da lavoro;

considerando che è necessario utilizzare i mezzi finanziari disponibili nel modo più efficace; che è opportuno concentrare tali mezzi finanziari sui piani di sviluppo che non prevedono di raggiungere un reddito da lavoro ampiamente superiore al reddito da lavoro comparabile e sulle aziende che non dispongono di mezzi sufficienti per l'ammodernamento;

considerando che, data l'evoluzione dell'inflazione nella Comunità dopo l'entrata in vigore della direttiva 72/159/CEE, è opportuno aumentare l'importo massimo degli investimenti per ULU;

considerando che un aiuto speciale può facilitare l'elaborazione di un piano di sviluppo da parte dei giovani agricoltori dopo il loro primo insediamento;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a proseguire il versamento di un aiuto transitorio agli investimenti, in modo da migliorare la situazione degli imprenditori che attualmente, per ragioni diverse, non possono beneficiare delle misure di riforma dell'agricoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 72/159/CEE è modificata come segue:

1.

Il punto 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. il cui reddito da lavoro è inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato dagli Stati membri in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 o il cui reddito da lavoro non supera il 120 % dell'obiettivo di ammodernamento e la cui struttura è tale da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile; in quest'ultimo caso, l'abbuono del tasso d'interesse previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) si limita ai 2/3 del mutuo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.».

2.

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per reddito da lavoro comparabile, ai sensi del paragrafo 1, si intende il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli al quale gli Stati membri possono apportare una riduzione generale di correzione del 5 %.

Gli Stati membri possono, se occorre, tener conto delle disparità tra il regime sociale degli agricoltori e quello dei lavoratori salariati non agricoli.

Gli Stati membri sono inoltre autorizzati ad approvare, su richiesta dell'imprenditore, dei piani di sviluppo il cui obiettivo di reddito rappresenti solo il 90 % del reddito da lavoro comparabile fissato in virtù del presente paragrafo.».

3.

L'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

«- la remunerazione adeguata dei capitali investiti nell'azienda. Gli Stati membri possono aggiungere al reddito da lavoro proveniente dall'azienda l'importo di remunerazione dei capitali propri che supera il 3,5 %,».

4.

L'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), è completato dal seguente trattino:

«- le condizioni di applicazione del paragrafo 2, terzo comma.».

5.

L'articolo 4, paragrafo 5, è completato dalla seguente frase:

«Inoltre, nel reddito agricolo può essere incluso il reddito proveniente dalle risorse forestali dell'azienda.».

6.

Nell'articolo 4, paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

«Tuttavia, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a fissare un periodo più lungo, ma che non superi i nove anni, in alcune zone o per i giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni che elaborano un piano di sviluppo entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in una azienda agricola.».

7.

Nell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«2. L'abbuono del tasso d'interesse di cui al paragrafo 1, lettera b), concerne la totalità del mutuo eccettuata la parte del mutuo che fosse superiore a 72 538 ECU (A) per ULU e a 217 612 ECU (A) per azienda. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare importi massimi meno elevati.».

8.

All'articolo 8 si aggiunge il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri possono accordare un aiuto speciale ai giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni e che entro un termine di cinque anni dopo il loro primo insediamento in un'azienda agricola soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2.

L'aiuto speciale rappresenta al massimo il 10 % del volume d'investimento previsto nel piano di sviluppo e imputabile ai sensi del paragrafo 1, senza tuttavia superare 7 254 ECU (A).

Quando due o più giovani agricoltori che soddisfino alle condizioni previste nel primo comma attuano in comune un piano di sviluppo, l'aiuto speciale non può superare 10 881 ECU (A).

L'aiuto speciale è accordato sotto forma di un aiuto in capitale. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a dare un'altra forma a tale aiuto.

L'aiuto speciale può essere pagato in più parti.».

9.

Nell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dal seguente testo: «a) a decorrere dal 1° gennaio 1981, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio agli imprenditori a titolo principale che:

— non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4, e

— non possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture5.

Detto aiuto transitorio può essere concesso soltanto per un importo massimo d'investimento di 18 135 ECU (A) e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 8 tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate6, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE7.

La concessione di tale aiuto transitorio non preclude il beneficio ulteriore del regime di aiuto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, o al primo comma del presente paragrafo.

10.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli aiuti all'acquisto di terre no rientrano in tale direttiva.».

11.

All'articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3 nonchù agli articoli 10, 11 e 12.».

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1981.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS