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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (82/331/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE2, in particolare l'articolo 17 bis,

considerando che la direttiva suddetta contempla delle condizioni per il condizionamento dei lotti di materiali di moltiplicazione;

considerando che l'apparizione sul mercato di nuovi tipi di imballaggio permette un alleggerimento di dette condizioni, ferme restando le garanzie d'identità necessarie;

considerando che è quindi necessario adattare queste condizioni alla nuova situazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

1.

Al punto 1 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti:

«o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 50 o 100, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi».

2.

Al punto 2 della tabella di cui all'allegato III sono aggiunte le parole seguenti:

«o, nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, 100, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, non si applicano a questi ultimi».

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione