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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (78/692/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che per i motivi esposti in appresso è opportuno modificare le direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che le disposizioni di tali direttive attualmente applicabili in materia di chiusura e di contrassegno degli imballaggi delle sementi e dei materiali di moltiplicazione non tengono conto dei progressi compiuti nel settore dei materiali da imballaggio, dei metodi di chiusura e delle modalità di etichettatura; che è quindi necessario adattare le disposizioni in questione;

considerando che è necessario stabilire che anche per i tuberi-seme di patate i campioni per l'esame dei tuberi ai fini della certificazione siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere3, modificata da ultimo dalla direttiva 78/386/CEE4, è modificata come segue:

1.

L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste ultime due categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3.

L'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE B siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.»

4.

All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino

«numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

«— mese e anno della chiusura

o

— mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.»

5.

All'allegato IV, parte A, I, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis.

Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: “chiuso …” (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: “campione prelevato …” (mese, anno).»

6.

All'allegato IV, parte A, I, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«4 bis.

Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: “chiuso …” (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale, indicati con l'espressione: “campione prelevato …” (mese, anno).»

7.

All'allegato IV, parte A, I, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis.

Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: “chiuso …” (mese, anno).»

Art. 3

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali5, modificata da ultimo dalla direttiva 78/387/CEE6, è modificata come segue:

1.

L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3.

All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino

«numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

«— mese e anno della chiusura,

o

— mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.»

4.

All'allegato IV, parte A, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis.

Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: “chiuso …” (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: “campione prelevato …” (mese, anno).»

5.

All'allegato IV, parte A, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis.

Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: “chiuso …” (mese, anno).»

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Art. 5

L'articolo 9 della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite1, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE, è sostituito dal testo seguente:

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione su di esso, né sull'etichetta prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, né, nel caso degli imballaggi, sull'imballaggio stesso. Gli imballaggi sono piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Secondo la procedura prevista dall'articolo 17 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle condizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.»

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Art. 8

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— alle disposizioni degli articoli 1-4, 6 e 7 il 1o luglio 1977 al più tardi;

— alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1979 al più tardi.

Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978. Per il Consiglio Il Presidente H. J. ROHR