DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1985 che modifica la direttiva 68/297/CEE concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (85/347/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la direttiva 68/297/CEE4, modificata dalla direttiva 83/127/CEE5, ha fissato il quantitativo minimo di carburante contenuto nel serbatorio degli autoveicoli industriali che deve essere ammesso in franchigia alle frontiere interne della Comunità;
considerando che, allo scopo di agevolare il passaggio di dette frontiere, occorre, in un primo tempo, aumentare questo quantitativo per gli autoveicoli atti e destinati ai trasporti di persone; che occorre che il Consiglio decida in seguito l'aumento applicabile agli autoveicoli atti e destinati ai trasporti di merci;
considerando che è opportuno precisare la nozione di «serbatoio normale»,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 68/297/CEE è modificata come segue:
1.
il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
Gli stati membri procedono, conformemente alla presente direttiva, all'uniformazione delle disposizioni relative all'ammisione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali che traversano frontiere comuni tra gli stati membri.»;
2.
il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva si intende per: - "autoveicolo industriale", ogni veicolo stradale a motore che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato ai trasporti, con o senza compenso:
a) di oltre nove persone, compreso il conducente;
b) di merci;
— "serbatoi normali", i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione.
Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante.»;
3.
il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. Gli stati membri ammettono in franchigia i quantitativi seguenti di carburante contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali:
a) 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci;
b) 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente.
Il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, deciderà, su proposta della Commissione, anteriormente al 1o luglio 1986, l'aumento del quantitativo di carburante ammesso in franchigia e contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli di cui al primo comma, lettera a).»;
4. l'articolo 5 è soppresso.
Art. 2
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER