DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (86/320/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis,
considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità;
considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie Sorghum;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1.
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente: «Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese.
Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano»
.
2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole «sementi certificate» sono inserite le parole «di varietà ibride».
3.
All'allegato 1(3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente: «c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
— 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base,
— 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate»
.
Art. 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente