DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (86/155/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commmissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che il Consiglio ha istituito, con varie direttive, un regime applicabile alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;
considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, un regime di transizione applicabile a questo settore è stato definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
considerando che, per quanto riguarda la Spagna, conformemente agli orientamenti emersi nel corso dei negoziati di adesione, devono essere apportati adeguamenti alle direttive seguenti:
- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere2, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/853,
- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali4, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,
- direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite5, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,
- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra6, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,
- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole7, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85,
- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi8, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85;
considerando che l'erba capriola, l'erba di Harding (Phalaris), il sorgo, l'erba sudanense, il cartamo, la zucca e il cardo sono specie importanti per la produzione agricola od orticola nella Comunità ampliata e devono pertanto essere inseriti nella sfera d'applicazione delle direttive precitate;
considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per predisporre un sistema di certificazione varietale obbligatoria delle sementi di erba medica, di cavolo da foraggio e di rafano da foraggio, esso deve essere autorizzato a differire, con riguardo alle predette sementi, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 66/401/CEE che limitano la commercializzazione alle sole sementi certificate ufficialmente come «sementi di base» o «sementi certificate»;
considerando che la domanda di semi di cotone nella Comunità ampliata è tale da giustificare una modifica della direttiva 69/208/CEE che permetta la commercializzazione di semi di cotone certificati di seconda riproduzione;
considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per adeguare la propria produzione e commercializzazione di sementi e di mate riali di moltiplicazione alle esigenze del catalogo delle varietà compilato ai sensi della normativa comunitaria, è opportuno autorizzarlo a differire, totalmente o limitatamente a talune specie, l'applicazione di determinate disposizioni concernenti il catalogo nazionale delle varietà di vite, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:
1.
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), punto a):
— i termini
— sono aggiunti dopo i termini
— i termini
— sono aggiunti dopo i termini
—
«Cynodon dactylon (L.) Pers.
Erba capriola»
—
«Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e K. Presl.;
Avena altissima»
—
«Phalaris aquatica L.
Erba di Harding, Phalaris»
—
«Lolium × hybridum Hausskn.
Loglio inglese ibrido»
—;
2.
all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:
«1bis. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica olearacea convar. acephala e Raphanus sativus.»
;
3.
nell'allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe
«Arrhenatherum»
e
«Lolium × hybridum» :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
e
«Cynodon dactylon
70 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
2»
«Phalaris aquatica L.
75 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (j) (k)
20»
4.
nell'allegato II, parte II, paragrafo 2, lettera A), le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe
«Arrhenatherum elatius»
e
«Lolium × hybridum» :
5.
nell'allegato III, le righe seguenti sono inserite rispettivamente dopo le righe
«Arrhenatherum elatius»
e
«Lolium × hybridum» :
1
2
3
4
e
«Cynodon dactylon
10
50
5»
«Phalaris aquatica L.
10
100
50»
Art. 2
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1.
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), i termini
«Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgo
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Erba sudanense»
sono inseriti dopo i termini
«Secale cereale L.
Segale»
;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera B), i termini «e Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «granturco»;
3. all'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), i termini «Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «granturco»;
4. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera E), i termini «Sorghum spp.» sono inseriti dopo il termine «scagliola»;
5. nell'allegato I, paragrafo 2, prima della tabella è aggiunto il testo seguente: «e in particolare, nel caso del sorgo, da fonti di Sorghum halepense»;
6.
nell'allegato I, paragrafo 2, il testo seguente è inserito prima della riga
«Zea mays» :
«Sorghum spp.
300 m»
;
7. nell'allegato I, paragrafo 3, primo, secondo e terzo comma, i termini «Sorghum spp.» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays»;
8.
nell'allegato I, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente: «C. Sorghum spp.
a) la percentuale di piante di una specie di “Sorghum” diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:
aa) per la produzione di sementi di base:
i) alla fioritura: 0,1 %
ii) alla maturazione: 0,1 %
bb) per la produzione di sementi certificate:
i) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1 %
ii) piante della componente femminile:
— alla fioritura: 0,3 %
— alla maturazione: 0,1 %
b) per la produzione di sementi certificate devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
aa) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
bb) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %.»
;
9. nell'allegato I, paragrafo 5, lettera B), punto b), i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays»;
10. nell'allegato II, paragrafo 1, prima e seconda frase, i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti ogni volta prima dei termini «Zea mays»;
11. nell'allegato II, paragrafo 1, lettera B), i termini «Sorghum spp. e» sono inseriti prima dei temini «Zea mays»;
12.
nell'allegato II, paragrafo 2, lettera A), il testo seguente è inserito dopo la riga
«Secale cereale» :
«1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sorghum spp.
80
98
0
13.
nell'allegato III, il testo seguente è inserito dopo la riga
«Oryza sativa» :
«1
2
3
4
Sorghum spp.
10
1 000
900
14. nell'allegato IV, lettera A), punto a) 5, sono aggiunte le parole «e Sorghum spp.»;
15. nell'allegato IV, lettera A), punto a) 9, i termini «di granturco» sono soppressi.
Art. 3
All'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE è aggiunta la seguente frase:
«Per quanto riguarda la Spagna, la data 31 dicembre 1971 di cui sopra è sostituita dalla data 28 febbraio 1986.»
.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Art. 5
Art. 7
Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi:
— all'articolo 1, punto 2, all'articolo 3, all'articolo 4, punti 3, 4 e 5, all'articolo 5 e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1o marzo 1986,
— alle altre disposizioni della direttiva al più tardi il 31 dicembre 1988.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 8
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK