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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (89/100/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE2, in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che le sementi di coda di volpe (Alopecurus pratensis), per motivi inerenti alle condizioni colturali e alla caratteristiche morfologiche di tal pianta, contengono una proporzione relativamente elevata di sementi di diverse specie di poa;

considerando che, per le sementi di coda di volpe, è pertanto difficile ottenere, relativamente alle sementi di poa, il contenuto massimo dell'1 % in peso di sementi di una sola altra specie di piante, stabilito nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE;

considerando che, per quanto riguarda le sementi di avena altissima (Arrhenatherum elatius) e di avena bionda (Trisetum flavescens), che presentano caratteristiche morfologiche analoghe, il suddetto contenuto massimo dell'1 % non si applica alle sementi di poa;

considerando che, tenuto conto dello sviluppo delle conoscenze tecniche, è pertanto opportuno modificare l'allegato II della direttiva 66/401/CEE, inserendo la stessa disposizione per le sementi di coda di volpe;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE nella parte I, paragrafo 2, lettera A («Tavola»), colonna 6 («Purezza specifica - Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso) - Una singola specie»), dopo la cifra 1,0 relativa all'Alopecurus pratensis è aggiunta l'indicazione «(f)».

Art. 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione