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DIRETTIVA 92/104/ CEE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione1, elaborata previa consultazione dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non può essere subordinato a considerazioni puramente economiche;

considerando che la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)4 non si applica al settore delle industrie estrattive;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per le industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che le attività che si praticano nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrannee possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore delle industrie estrattive nel settore delle miniere e delle cave a cielo aperto o sotterranee, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che gli impianti accessori in superficie delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee che non sono necessari per le industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente direttiva, sono soggetti alle disposizioni della direttiva 89/654/CEE;

considerando che il Consiglio ha adottato, il 3 novembre 1992, la direttiva 92/91/CEE relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)6;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è la dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

  1. a) per «industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee» si intendono tutte le industrie che svolgono le attività:

    — di estrazione propriamente detta di minerali a cielo aperto o in sotterraneo, e/o

    — di prospezione in vista di una tale estrazione, e/o

    — di preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte,

    ad esclusione delle industrie estrattive per trivellazione di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 92/91/CEE;

  2. b) per luogo di lavoro si intendono tutti i luoghi che sono destinati ai posti di lavoro e che riguardano le attività e gli impianti direttamente o indirettamente connessi alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, comprese le discariche e altre aree di deposito nonché, all'occorrenza, gli alloggi, se esistenti, a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro.

Sezione II. Obblighi del datore di lavoro

Art. 3 Obblighi generali

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

  1. a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

  2. b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

  3. c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

  4. d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

  5. e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

  6. f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2.

Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute», comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:

i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;

le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

3.

Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.

4. Il datore di lavoro comunica quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e/o mortali, nonché le situazioni di grave pericolo.

Art. 4

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività:

per prevenire, individuare e combattere l'insorgere é il propagarsi di incendi e di esplosioni;

— per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

Art. 5 Mezzi di evacuazione e di salvataggio

Il datore di lavoro predispone e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Art. 6 Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme

Il datore di lavoro prende le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Art. 7 Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengono informati di tutte le misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e in particolare di quelle relative all'applicazione degli articoli da 3 a 6.

2. Le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

Art. 8 Controllo sanitario

1. Per assicurare un adeguato controllo della salute dei lavoratori in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo tale che ogni lavoratore debba usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto prima che gli siano affidati i compiti in rapporto alle attività di cui all'articolo 2 e in seguito ad intervalli regolari.

3. Il controllo sanitario può far parte di un sistema sanitario nazionale.

Art. 9 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

Art. 10 Prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute

1. I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo la data d'applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

2. I luoghi di lavoro già utilizzati prima della data d'applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato, quanto prima e comunque entro nove anni a decorrere da tale data.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano, dopo la data d'applicazione della presente direttiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le disposizioni necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.

Sezione III. Disposizioni diverse

Art. 11 Adattamento dell'allegato

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato, in funzione:

dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione relative alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e/o

del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze relative alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee,

sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.