diritto.io

DIRETTIVA 96/20/CE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore3, modificata da ultimo dalla direttiva 92/97/CEE4, in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando, in particolare, che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti di cui all'allegato I di tale direttiva, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando, inoltre, che l'evoluzione intervenuta nel frattempo nel campo dei motori impone di precisare e chiarire ulteriormente il procedimento di prova, in particolare delle prove previste per veicoli industriali pesanti, in modo da rendere possibile l'esecuzione e soprattutto la riproducibilità delle prove stesse;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La direttiva 70/157/CEE è modificata come segue:

— la locuzione finale dell'articolo 1 recita: «... su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»;

— all'articolo 2, secondo trattino, e all'articolo 2 bis, paragrafo 2, la locuzione «articolo 9 bis» è sostituita dalla locuzione «articolo 2»;

— all'articolo 3, «l'allegato» è sostituito da «gli allegati».

2. Gli allegati della direttiva 70/157/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Art. 2

1.

A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scarico, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico,

per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se i veicoli o i dispositivi di scarico sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare l'omologazione CE,

— devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. In deroga al precedente paragrafo 2, e relativamente ai prezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi

— siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,

— siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione