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DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito l'espressione «Comunità economica europea» con l'espressione «Comunità europea»; che all'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto sostituita l'abbreviazione «CE»;

considerando che l'abbreviazione «CEE» figura in alcune disposizioni delle direttive 66/400/CEE4, 66/401/CEE5, 66/402/CEE6, 66/403/CEE7, 69/208/CEE8 e 70/458/CEE9 del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e l'etichettatura; che in dette disposizioni è pertanto opportuno sostituire all'abbreviazione «CEE» l'abbreviazione «CE»;

considerando tuttavia che le etichette vengono in genere ordinate con largo anticipo in grandi quantitativi e che per un periodo di transizione l'uso di quelle ancora recanti l'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto autorizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

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1.

2. Nella direttiva 66/401/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE»:

— all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,

— all'articolo 10, paragrafo 1,

— all'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2,

— all'articolo 10 ter,

— all'articolo 13, paragrafo 3,

— all'articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino,

— all'allegato IV, parte A.I, lettera a), punto 1, e lettera b), punto 1,

— all'allegato IV, parte B, titolo, lettera a), punto 1, lettera b), punto 1 e lettera c), punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

3.

Nella direttiva 66/402/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE» all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1.

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4.

5.

6.

Art. 2

Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

Art. 3

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

3. Parere espresso il 25 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES (3) Parere espresso il 25 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).