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Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3)

Nel contesto del mercato interno devono essere armonizzate le prescrizioni relative all'emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, nell'intento di evitare ostacoli alla libera circolazione di tali macchine ed attrezzature; la riduzione dei livelli di potenza acustica ammessi di dette macchine e attrezzature è benefica sia per quanto riguarda la salute e il benessere dei cittadini sia per la tutela dell'ambiente; occorrerebbe altresì fornire agli interessati informazioni sui livelli di emissione acustica di dette macchine e attrezzature.

La normativa comunitaria sull'emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all'aperto è attualmente composta da nove direttive concernenti i tosaerba e taluni tipi di macchine per cantieri, ovvero: direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri4, direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili5, direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori6, direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre7, direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura8, direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni9, direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano10, direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba11 e direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici12, in seguito denominate "direttive esistenti", tali direttive disciplinano i livelli massimi ammessi di emissione acustica, i metodi di misurazione, l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità specificamente per ciascun tipo di macchine; è opportuno semplificare tale normativa e creare un quadro giuridico per la riduzione dell'emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

La presente direttiva è basata sui principi e sui concetti stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione13; i suddetti principi sono stati ulteriormente sviluppati nella decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica14.

Il quinto programma di azione per l'ambiente allegato alla risoluzione del 1o febbraio 199315 considera l'inquinamento acustico uno dei più urgenti problemi ambientali delle aree urbane e riconosce l'esigenza di agire sulle diverse sorgenti di rumore.

Nel Libro verde "Politiche future in materia di inquinamento acustico" la Commissione definisce l'inquinamento acustico uno dei principali problemi ambientali a livello locale in Europa ed annuncia l'intenzione di proporre una direttiva quadro volta a limitare l'emissione acustica generata dalle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le macchine ed attrezzature di cui alla presente direttiva siano conformi ai requisiti da essa prescritti all'atto della loro immissione in commercio o della messa in servizio negli Stati membri stessi; la presente direttiva non incide peraltro sulle prescrizioni di protezione dei lavoratori relative all'uso delle macchine utilizzate all'aperto.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è tenuto a garantire che esse siano conformi al disposto della presente direttiva e di tutte le altre direttive ad esse applicabili; il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, dovrebbe apporre su ciascuna macchina ed attrezzatura la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e corredarla di una dichiarazione CE di conformità che certifichi la conformità al disposto della presente direttiva e di tutte le altre direttive ad essa applicabili.

Ciascuno Stato membro, eventualmente in collaborazione con altri Stati membri, dovrebbe adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché le macchine ed attrezzature non conformi siano rese conformi o siano ritirate dal commercio; una corretta trasposizione e applicazione della presente direttiva è indispensabile per realizzarne gli obiettivi; è necessaria una più stretta cooperazione nella vigilanza sul mercato mediante un continuo scambio di informazioni; si dovrebbe quindi costituire un comitato.

Una marcatura delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto su cui compaia il livello di potenza sonora garantito è condizione essenziale perché il consumatore e l'utente possano operare una scelta informata e costituisce la base delle disposizioni in materia di uso delle macchine ed attrezzature o di misure economiche da adottare a livello locale o nazionale; tale marcatura deve essere chiara ed univoca; i valori dichiarati sull'etichettatura dovrebbero essere garantiti dal fabbricante; la marcatura CE dovrebbe essere integrata dall'indicazione dell'emissione acustica sotto forma di livello di potenza sonora garantito; la condizione imprescindibile ai fini dell'affidabilità del sistema di marcatura è una procedura codificata ed unificata per la determinazione dei valori di emissione acustica.

Le direttive in vigore relative a motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, gruppi elettrogeni di saldatura e martelli pneumatici azionati a mano prescrivono che la Commissione presenti proposte di riduzione dei livelli massimi ammessi di emissione acustica; la tecnologia di riduzione dell'emissione acustica per altre macchine destinate a funzionare all'aperto (ad esempio motolivellatrici, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, dumper, carrelli elevatori con carico a sbalzo e motore a combustione interna, gru mobili, montacarichi, argani per cantieri, mezzi di compattazione, vibrofinitrici e centraline idrauliche) è disponibile, ma non è generalmente usata; da studi effettuati emerge che i valori relativi all'emissione acustica di macchine destinate a funzionare all'aperto di pari potenza attualmente in commercio possono variare tra loro di oltre 10 dB; è opportuno che l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature assoggettate a limiti sia portata ai livelli conseguiti dalle macchine ed attrezzature più silenziose attualmente in commercio ed è opportuno scaglionare tale riduzione su due fasi, onde lasciare ai fabbricanti che non ottemperano ancora alle prescrizioni il tempo necessario ad adeguare le proprie macchine ed attrezzature ai valori limite più severi.

Può essere ritenuto opportuno seguire diverse procedure di valutazione della conformità per le diverse categorie di macchine ed attrezzature; la decisione 93/465/CE contiene diversi moduli di cui è possibile avvalersi per le procedure di valutazione della conformità; per le macchine ed attrezzature soggette ai livelli di potenza sonora ammissibili si ritiene appropriata una procedura consistente nell'intervento di un organismo notificato che verifichi la conformità alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la progettazione e la produzione; l'autocertificazione è ritenuta appropriata per macchine e attrezzature soggette esclusivamente alla marcatura di rumorosità; è indispensabile un controllo.

Le competenze tecniche ed amministrative degli organismi notificati dovrebbero essere le stesse in tutta la Comunità; ciò può essere conseguito solo fissando i criteri minimi che essi devono rispettare.

La rilevazione di dati sul rumore è ritenuta la base indispensabile di una scelta informata del consumatore ed ai fini della successiva valutazione, da parte degli Stati membri e della Commissione, dei nuovi progressi tecnologici sulla base dei quali pianificare eventuali futuri interventi legislativi; i dati sul rumore possono essere rilevati semplicemente inviando una copia della dichiarazione CE di conformità allo Stato membro e alla Commissione.

Nell'intento di proteggere i cittadini da un'eccessiva esposizione al rumore, gli Stati membri dovrebbero poter limitare, ai sensi delle norme del trattato, l'uso delle macchine ed attrezzature impiegate all'aperto.

Le prescrizioni tecniche in materia di metodi di misurazione devono essere completate ed adeguate, ove necessario, in funzione del progresso tecnico e del progresso della normalizzazione europea; le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16.

È importante stabilire limiti più bassi di emissione acustica per tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici, i quali non sono stati modificati dall'adozione della direttiva 84/538/CEE; onde fornire orientamenti all'industria, sono stati previsti valori indicativi più ridotti per la fase II; la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indichi se e in quale misura il progresso tecnico consenta di ridurre i valori limite per tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici, e, se del caso, sottoporre una proposta di modifica della presente direttiva.

La presente direttiva sostituisce quelle esistenti; al momento della sua entrata in vigore le direttive esistenti devono essere abrogate; per agevolare la transizione dalle direttive esistenti alla presente direttiva, è necessario prevedere periodi transitori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Obiettivi

Scopo della presente direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a norme sull'emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazioni tecniche e rilevazione dei dati per quanto riguarda l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. La direttiva contribuirà al funzionamento omogeneo del mercato interno, tutelando al contempo la salute ed il benessere delle persone.

Art. 2 Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui agli articoli 12 e 13, definite nell'allegato I. La presente direttiva riguarda esclusivamente le macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto. Gli accessori privi di motore immessi in commercio o messi in servizio separatamente sono esclusi, ad eccezione dei martelli demolitori azionati a mano e dei martelli demolitori idraulici.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

— tutte le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile;

— le macchine progettate e costruite specificamente a fini militari e di polizia e per i servizi d'emergenza.

Art. 3

Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", tutte le macchine rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine17, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono, ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano quindi all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono (ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno della struttura esterna degli edifici) è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche le macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale. Tutti questi tipi sono denominati in seguito "macchine ed attrezzature";

  2. b) "procedure di valutazione della conformità", le procedure di cui agli allegati V-VIII fondate sulla decisione 93/465/CEE;

  3. c) "marcatura", l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui alla decisione 93/465/CEE, integrata dall'indicazione del livello di potenza sonora garantito;

  4. d) "livello di potenza sonora LWA", il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;

  5. e) "livello di potenza sonora rilevato", un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa di questo tipo di macchine o attrezzature o dalla media di una serie di macchine;

  6. f) "livello di potenza sonora garantito", un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.

  7. g) «beni rilevanti per la crisi», i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  8. h) «modalità di emergenza nel mercato interno», la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.

Art. 4 Immissione in commercio

1. Le macchine e attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, non garantisce che

— esse soddisfano i requisiti in materia di emissione acustica ambientale della presente direttiva,

— sono state espletate le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 14,

— le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.

2. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di cui alla presente direttiva incombono a chiunque immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio comunitario.

Art. 5 Vigilanza sul mercato

1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1 possano essere immesse in commercio o messe in servizio solo se conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si assistono vicendevolmente nell'adempimento dei loro obblighi di vigilanza sul mercato.

Art. 6 Libera circolazione

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.

2. Gli Stati membri non impediscono la presentazione di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non conformi al disposto della presente direttiva nell'ambito di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, purché un'indicazione chiara e visibile precisi che la macchina o attrezzatura non è conforme e che non può essere immessa in commercio o messa in servizio fino a che non sia resa conforme dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni sono adottate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.

Art. 7 Presunzione di conformità

Gli Stati membri presumono conformi al disposto della presente direttiva le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.

Art. 8 Dichiarazione CE di conformità

1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura prodotta una dichiarazione CE di conformità nella quale certifica che essa è conforme al disposto della presente direttiva. Gli elementi che tale dichiarazione di conformità deve obbligatoriamente contenere sono indicati nell'allegato II.

2. Per le macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio sul suo territorio, ogni Stato membro può disporre che la dichiarazione di conformità sia redatta o tradotta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali comunitarie da esso determinate.

3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conserva copia della dichiarazione CE di conformità, insieme alla documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2 e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina o attrezzatura.

Art. 9 Non conformità delle macchine ed attrezzature

1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinché il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, le renda conformi al disposto della presente direttiva.

2. Qualora

  1. a) vengano superati i valori limite di cui all'articolo 12 o

  2. b) la non conformità alle altre disposizioni della presente direttiva persista nonostante i provvedimenti adottati ai sensi del precedente paragrafo 1,

lo Stato membro interessato adotta tutti gli opportuni provvedimenti per limitare o vietare l'immissione in commercio o la messa in servizio della macchina in questione o per assicurarne il ritiro dal commercio. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

3. La Commissione procede il più presto possibile a consultazioni con i soggetti interessati. In esito a tali consultazioni, la Commissione constata:

— che il provvedimento è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa e gli altri Stati membri; oppure

— che il provvedimento non è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa, gli altri Stati membri e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

4. La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri sullo svolgimento e l'esito di questa procedura.

Art. 10 Mezzi di impugnazione

Qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva e volto a limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e attrezzature oggetto della presente direttiva menziona le ragioni precise su cui si fonda. L'adozione di tale provvedimento è notificata il più presto possibile alla parte interessata, che viene informata al tempo stesso dei mezzi di impugnazione a sua disposizione ai sensi della legge in vigore negli Stati membri in questione e delle scadenze cui tali mezzi di impugnazione sono soggetti.

Art. 11 Marcatura

1. Le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva recano, quando sono immesse in commercio o messe in servizio, la marcatura CE di conformità. Essa consiste nelle iniziali "CE". Il simbolo grafico della marcatura da usare figura nell'allegato IV.

2. La marcatura CE è accompagnata dall'indicazione del livello di potenza sonora garantito. Un modello di indicazione è riportato nell'allegato IV.

3. Le marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito sono apposte su ciascuna macchina o attrezzatura in modo visibile, leggibile ed indelebile.

4. È vietato apporre sulle macchine ed attrezzature marchi o iscrizioni che possano trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonora garantito. Sulla macchina o attrezzatura può essere apposto ogni altro marchio, purché ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.

5. Qualora le macchine o attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano disciplinate da altre direttive relative a differenti aspetti e che prevedono la marcatura CE, questa indica che le macchine soddisfano anche le prescrizioni di queste altre direttive. Tuttavia, se una o più di tali direttive autorizzano il fabbricante, durante un periodo transitorio, a scegliere le disposizioni da applicare, la marcatura CE indica che le macchine o attrezzature soddisfano solo le disposizioni delle direttive da lui applicate. In tal caso, i riferimenti di queste direttive, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali macchine ed attrezzature.