Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
Testo vigente
Art. 3
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", tutte le macchine rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine17, semoventi o mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono, ed a seconda del tipo cui appartengono, siano destinate al funzionamento all'aperto e contribuiscano quindi all'esposizione al rumore ambientale. L'uso di macchine ed attrezzature all'interno di strutture che non influiscono significativamente sulla trasmissione del suono (ad esempio sotto tendoni o tettoie di riparo dalle intemperie oppure all'interno della struttura esterna degli edifici) è considerato alla stregua dell'utilizzo all'aperto. Questa definizione comprende anche le macchine prive di motore, di applicazione industriale od ambientale, a seconda del tipo cui appartengono, destinate ad essere usate all'aperto e che contribuiscono all'esposizione al rumore ambientale. Tutti questi tipi sono denominati in seguito "macchine ed attrezzature";
b) "procedure di valutazione della conformità", le procedure di cui agli allegati V-VIII fondate sulla decisione 93/465/CEE;
c) "marcatura", l'apposizione visibile, leggibile ed indelebile della marcatura CE di cui alla decisione 93/465/CEE, integrata dall'indicazione del livello di potenza sonora garantito;
d) "livello di potenza sonora LWA", il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;
e) "livello di potenza sonora rilevato", un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all'allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa di questo tipo di macchine o attrezzature o dalla media di una serie di macchine;
f) "livello di potenza sonora garantito", un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all'allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.
g) «beni rilevanti per la crisi», i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
h) «modalità di emergenza nel mercato interno», la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.
Art. 4 Immissione in commercio
1. Le macchine e attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono immesse in commercio o messe in servizio sino a che il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, non garantisce che
— esse soddisfano i requisiti in materia di emissione acustica ambientale della presente direttiva,
— sono state espletate le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 14,
— le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.
2. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di cui alla presente direttiva incombono a chiunque immetta in commercio o metta in servizio le macchine e attrezzature in territorio comunitario.
Art. 5 Vigilanza sul mercato
1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1 possano essere immesse in commercio o messe in servizio solo se conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri si assistono vicendevolmente nell'adempimento dei loro obblighi di vigilanza sul mercato.
Art. 6 Libera circolazione
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.
2. Gli Stati membri non impediscono la presentazione di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non conformi al disposto della presente direttiva nell'ambito di fiere, esposizioni, dimostrazioni e simili, purché un'indicazione chiara e visibile precisi che la macchina o attrezzatura non è conforme e che non può essere immessa in commercio o messa in servizio fino a che non sia resa conforme dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni sono adottate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.
Art. 7 Presunzione di conformità
Gli Stati membri presumono conformi al disposto della presente direttiva le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito nonché accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità.
Art. 8 Dichiarazione CE di conformità
1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura prodotta una dichiarazione CE di conformità nella quale certifica che essa è conforme al disposto della presente direttiva. Gli elementi che tale dichiarazione di conformità deve obbligatoriamente contenere sono indicati nell'allegato II.
2. Per le macchine ed attrezzature immesse in commercio o messe in servizio sul suo territorio, ogni Stato membro può disporre che la dichiarazione di conformità sia redatta o tradotta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali comunitarie da esso determinate.
3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conserva copia della dichiarazione CE di conformità, insieme alla documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2 e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3, per dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare della macchina o attrezzatura.
Art. 9 Non conformità delle macchine ed attrezzature
1. Uno Stato membro, qualora accerti che macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, immesse in commercio o messe in servizio non sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinché il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, le renda conformi al disposto della presente direttiva.
2. Qualora
a) vengano superati i valori limite di cui all'articolo 12 o
b) la non conformità alle altre disposizioni della presente direttiva persista nonostante i provvedimenti adottati ai sensi del precedente paragrafo 1,
lo Stato membro interessato adotta tutti gli opportuni provvedimenti per limitare o vietare l'immissione in commercio o la messa in servizio della macchina in questione o per assicurarne il ritiro dal commercio. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.
3. La Commissione procede il più presto possibile a consultazioni con i soggetti interessati. In esito a tali consultazioni, la Commissione constata:
— che il provvedimento è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa e gli altri Stati membri; oppure
— che il provvedimento non è giustificato, e in tal caso ne informa immediatamente lo Stato membro che ha assunto l'iniziativa, gli altri Stati membri e il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
4. La Commissione provvede a tenere informati gli Stati membri sullo svolgimento e l'esito di questa procedura.
Art. 10 Mezzi di impugnazione
Qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva e volto a limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e attrezzature oggetto della presente direttiva menziona le ragioni precise su cui si fonda. L'adozione di tale provvedimento è notificata il più presto possibile alla parte interessata, che viene informata al tempo stesso dei mezzi di impugnazione a sua disposizione ai sensi della legge in vigore negli Stati membri in questione e delle scadenze cui tali mezzi di impugnazione sono soggetti.
Art. 11 Marcatura
1. Le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva recano, quando sono immesse in commercio o messe in servizio, la marcatura CE di conformità. Essa consiste nelle iniziali "CE". Il simbolo grafico della marcatura da usare figura nell'allegato IV.
2. La marcatura CE è accompagnata dall'indicazione del livello di potenza sonora garantito. Un modello di indicazione è riportato nell'allegato IV.
3. Le marcatura CE di conformità e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito sono apposte su ciascuna macchina o attrezzatura in modo visibile, leggibile ed indelebile.
4. È vietato apporre sulle macchine ed attrezzature marchi o iscrizioni che possano trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonora garantito. Sulla macchina o attrezzatura può essere apposto ogni altro marchio, purché ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito.
5. Qualora le macchine o attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano disciplinate da altre direttive relative a differenti aspetti e che prevedono la marcatura CE, questa indica che le macchine soddisfano anche le prescrizioni di queste altre direttive. Tuttavia, se una o più di tali direttive autorizzano il fabbricante, durante un periodo transitorio, a scegliere le disposizioni da applicare, la marcatura CE indica che le macchine o attrezzature soddisfano solo le disposizioni delle direttive da lui applicate. In tal caso, i riferimenti di queste direttive, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali macchine ed attrezzature.
Art. 12 Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei valori limite:
montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Definizione: Allegato I n. 3. Misura: Allegato III B 3
mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori) Definizione: Allegato I n. 8. Misura: Allegato III B 8
motocompressori (< 350 kW) Definizione: Allegato I n. 9. Misura: Allegato III B 9
martelli demolitori tenuti a mano Definizione: Allegato I n. 10. Misura: Allegato III B 10
argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Definizione: Allegato I n. 12. Misura: Allegato III B 12
apripista (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 16. Misura: Allegato III B 16
dumper (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 18. Misura: Allegato III B 18
escavatori idraulici o a funi (< 500kW) Definizione: Allegato I n. 20. Misura: Allegato III B 20
terne (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 21. Misura: Allegato III B 21
motolivellatrici (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 23. Misura: Allegato III B 23
centraline idrauliche Definizione: Allegato I n. 29. Misura: Allegato III B 29
compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 31. Misura: Allegato III B 31
tosaerba (escluse:
le macchine ad uso agricolo e forestale e
i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)
Definizione: Allegato I n. 32. Misura: Allegato III B 32
tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici Definizione: Allegato I n. 33. Misura: Allegato III B 33
carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo (sono esclusi «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t) Definizione: Allegato I n. 36. Misura: Allegato III B 36
pale caricatrici (< 500 kW) Definizione: Allegato I n. 37. Misura: Allegato III B 37
gru mobili Definizione: Allegato I n. 38. Misura: Allegato III B 38
motozappe (< 3 kW) Definizione: Allegato I n. 40. Misura: Allegato III B 40
vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione) Definizione: Allegato I n. 41. Misura: Allegato III B 41
gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45
gru a torre Definizione: Allegato I n. 53. Misura: Allegato III B 53
gruppi elettrogeni di saldatura Definizione: Allegato I n. 57. Misura: Allegato III B 57
| Tipo di macchina e attrezzatura | Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica Pel in kW Massa dell’apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm | Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW | |
| Fase I A partire dal 3 gennaio 2002 | Fase II A partire dal 3 gennaio 2006 | ||
| Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori) | P ≤ 8 | 108 | 105 |
| 8 < P ≤ 70 | 109 | 106 | |
| P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P | |
| Apripista, pale caricatrici e terne cingolati | P ≤ 55 | 106 | 103 |
| P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P | |
| Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; compressori idraulici | P ≤ 55 | 104 | 101 |
| P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P | |
| Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe | P ≤ 15 | 96 | 93 |
| P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P | |
| Martelli demolitori tenuti a mano | m ≤ 15 | 107 | 105 |
| 15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m | |
| m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m | |
| Gru a torre | 98 + lg P | 96 + lg P | |
| Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura | Pel ≤ 2 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel |
| 2 < Pel ≤ 10 | 98 + lg Pel | 96 + lg Pel | |
| Pel> 10 | 97 + lg Pel | 95 + lg Pel | |
| Motocompressori | P ≤ 15 | 99 | 97 |
| P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P | |
| Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici | L ≤50 | 96 | 94 |
| 50 < L ≤ 70 | 100 | 98 | |
| 70 < L ≤ 120 | 100 | 98 | |
| L > 120 | 105 | 103 |
Art. 13 Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità
Il livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità:
piattaforme di accesso aereo con motore a combustione interna Definizione: Allegato I n. 1. Misura: Allegato III.B.1
decespugliatori Definizione: Allegato I n. 2. Misura: Allegato III.B.2
montacarichi per materiali da cantiere (con motore elettrico) Definizione: Allegato I n. 3. Misura: Allegato III.B.3
seghe a nastro per cantieri Definizione: Allegato I n. 4. Misura: Allegato III.B.4
seghe circolari per cantieri Definizione: Allegato I n. 5. Misura: Allegato III.B.5
motoseghe a catena portatili Definizione: Allegato I n. 6. Misura: Allegato III.B.6
veicoli combinati di spurgo Definizione: Allegato I n. 7. Misura: Allegato III.B.7
mezzi di compattazione (mezzi costipanti ad azione d'urto) Definizione: Allegato I n. 8. Misura: Allegato III.B.8
betoniere Definizione: Allegato I n. 11. Misura: Allegato III.B.11
argani per cantieri (con motore elettrico) Definizione: Allegato I n. 12. Misura: Allegato III.B.12
pompe per cemento ed intonacatrici Definizione: Allegato I n. 13. Misura: Allegato III.B.13
trasportatori a nastro Definizione: Allegato I n. 14. Misura: Allegato III.B.14
impianti frigoriferi montati su veicolo Definizione: Allegato I n. 15. Misura: Allegato III.B.15
perforatrici Definizione: Allegato I n. 17. Misura: Allegato III.B.17
attrezzature per il carico e lo scarico di autobotti e autosili Definizione: Allegato I n. 19. Misura: Allegato III.B.19
campane per la raccolta del vetro Definizione: Allegato I n. 22. Misura: Allegato III.B.22
tagliaerba/tagliabordi Definizione: Allegato I n. 24. Misura: Allegato III.B.24
tagliasiepi Definizione: Allegato I n. 25. Misura: Allegato III.B.25
spurgatubi ad alta pressione Definizione: Allegato I n. 26. Misura: Allegato III.B.26
idropulitrici Definizione: Allegato I n. 27. Misura: Allegato III.B.27
martelli demolitori idraulici Definizione: Allegato I n. 28. Misura: Allegato III.B.28
tagliasfalto Definizione: Allegato I n. 30. Misura: Allegato III.B.30
soffiatori di fogliame Definizione: Allegato I n. 34. Misura: Allegato III.B.34
aspiratori di fogliame Definizione: Allegato I n. 35. Misura: Allegato III.B.35
carrelli elevatori, con motore a combustione interna con carico a sbalzo (solo «altri carrelli elevatori con carico a sbalzo» di cui all'allegato I n. 36, secondo trattino, con capacità nominale di non oltre 10 t) Definizione: Allegato I n. 36. Misura: Allegato III.B.36
contenitori mobili di rifiuti Definizione: Allegato I n. 39. Misura: Allegato III.B.39
vibrofinitrici (munite di rasiera ad alta compattazione) Definizione: Allegato I n. 41. Misura: Allegato III.B.41
attrezzature di palificazione Definizione: Allegato I n. 42. Misura: Allegato III.B.42
posatubi Definizione: Allegato I n. 43. Misura: Allegato III.B.43
gatti delle nevi Definizione: Allegato I n. 44. Misura: Allegato III.B.44
gruppi elettrogeni (≥ 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III.B.45
autospazzatrici Definizione: Allegato I n. 46. Misura: Allegato III.B.46
veicoli per la raccolta dei rifiuti Definizione: Allegato I n. 47. Misura: Allegato III.B.47
frese da asfalto Definizione: Allegato I n. 48. Misura: Allegato III.B.48
scarificatori Definizione: Allegato I n. 49. Misura: Allegato III.B.49
trituratrici e cippatrici Definizione: Allegato I n. 50. Misura: Allegato III.B.50
frese da neve rotative (semoventi, esclusi gli accessori) Definizione: Allegato I n. 51. Misura: Allegato III.B.51
veicoli per l'aspirazione di reflui Definizione: Allegato I n. 52. Misura: Allegato III.B.52
scavatrincee Definizione: Allegato I n. 54. Misura: Allegato III.B.54
autobetoniere Definizione: Allegato I n. 55. Misura: Allegato III.B.55
motopompe (escluse quelle sommerse) Definizione: Allegato I n. 56. Misura: Allegato III.B.56
Art. 14 Valutazione della conformità
1. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 12 il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone ciascun tipo di macchine ed attrezzature a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
— procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici di cui all'allegato VI,
— procedura di verifica dell'esemplare unico di cui all'allegato VII,
— procedura di garanzia di qualità totale di cui all'allegato VIII.
2. Prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'articolo 13, il fabbricante, o suo mandatario stabilito nella Comunità, sottopone ciascun tipo di macchine ed attrezzature alla procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato V.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché la Commissione e gli Stati membri ottengano, su richiesta motivata, tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchine ed attrezzature e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2 e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.
Art. 15 Organismi notificati
1. Gli Stati membri designano gli organismi demandati ad espletare e vigilare sulle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nell'ambito del loro territorio.
2. Gli Stati membri designano esclusivamente gli organismi che rispondono ai criteri di cui all'allegato IX. La conformità, di un organismo ai criteri di cui all'allegato IX della presente direttiva non comporta, per uno Stato membro, l'obbligo di designare tale organismo.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati, i compiti specifici e le procedure d'esame loro demandati ed i numeri di identificazione previamente attribuiti dalla Commissione.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati, in cui figurano i numeri di identificazione ed i compiti loro demandati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
5. Qualora un Stato membro constati che un organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IX, deve revocare la notifica. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 16 Rilevazione di dati sul rumore
Art. 17
Disposizioni in materia di uso Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato:
— provvedimenti per disciplinare l'uso delle macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in aree particolarmente protette, ad esempio limitando l'orario durante il quale le macchine ed attrezzature possono essere utilizzate;
— i requisiti ritenuti necessari per assicurare la protezione delle persone che usano le macchine ed attrezzature in questione, purché le macchine ed attrezzature non siano modificate in un modo non specificato della presente direttiva.
Art. 17 bis Applicazione di procedure di emergenza
1. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine ed attrezzature contemplate dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente alle macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva, che sono state designate come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.
3.
Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per recepire gli articoli 17 ter, 17 quater e 17 quinquies della presente direttiva si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.
L’articolo 17 quater, paragrafo 7, della presente direttiva si applica tuttavia durante la modalità di emergenza nel mercato interno e dopo la sua scadenza o disattivazione.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature di cui all’articolo 2, paragrafo 1, immesse sul mercato o messe in servizio in conformità dell’articolo 17 quater. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
Art. 17 ter Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di macchine ed attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi
1. Il presente articolo si applica alle macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, soggette a procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.
2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 17 bis.
3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di macchine ed attrezzature a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.
4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione alle macchine ed attrezzature di cui al paragrafo 1 per le quali sono stati notificati.
Art. 17 quater Deroga alle procedure di valutazione della conformità che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato
1. In deroga all’articolo 14, uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio di tale Stato membro, di macchine ed attrezzature specifiche di cui all’articolo 12 e figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1, per le quali le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 14 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato non sono state attuate, ma la cui conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale è stata dimostrata conformemente alle procedure di cui a tale autorizzazione.
2.
Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A condizione che i requisiti stabiliti nell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti applicabili previsti nella presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale, la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 del presente articolo al territorio dell’intera Unione e stabilisce le condizioni alle quali le macchine ed attrezzature specifiche possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. In sede di preparazione del progetto di atto di esecuzione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di fornire le informazioni od osservazioni pertinenti in merito alla valutazione tecnica alla base dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
Le macchine ed attrezzature oggetto dell’estensione della validità di cui al primo comma recano l’informazione che esse sono immesse sul mercato come “beni rilevanti per la crisi”. L’atto di esecuzione di cui al primo comma precisa il contenuto e la presentazione di tali informazioni. Tali informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili e, se del caso, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3.
4. In attesa che sia adottato un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 o 3, l’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro è valida soltanto sul suo territorio e sui territori di qualsiasi altro Stato membro le cui autorità nazionali competenti abbiano riconosciuto la validità di tale autorizzazione prima dell’adozione di tale atto di esecuzione. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito all’eventuale decisione di riconoscere la validità di tale autorizzazione.
5. I fabbricanti di macchine ed attrezzature soggette alla procedura di autorizzazione di cui al paragrafo 1 dichiarano, sotto la loro esclusiva responsabilità, che le macchine ed attrezzature interessate sono conformi a tutti i requisiti applicabili di cui alla presente direttiva in materia di emissione acustica ambientale e sono responsabili dell’esecuzione di tutte le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente.
6. Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 stabiliscono le condizioni e i requisiti nel rispetto dei quali le macchine ed attrezzature possono essere immesse sul mercato o messe in servizio. Tali autorizzazioni stabiliscono almeno quanto segue:
a) una descrizione delle procedure seguite per dimostrare efficacemente la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva in materia di emissioni acustiche ambientali;
b) eventuali requisiti specifici concernenti la tracciabilità delle macchine ed attrezzature interessate;
c) una data di scadenza della validità dell’autorizzazione, che non può superare l’ultimo giorno del periodo di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747;
d) eventuali requisiti specifici concernenti la necessità di garantire la costante valutazione della conformità per quanto riguarda le macchine ed attrezzature interessate;
e) le misure da adottare alla scadenza o alla disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno riguardo alle macchine ed attrezzature interessate immesse sul mercato o messe in servizio.
7. In deroga agli articoli da 6 a 11, le macchine ed attrezzature per le quali è stata concessa un’autorizzazione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non recano la marcatura CE e l’articolo 6 non si applica.
8. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro in cui è valida un’autorizzazione a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono autorizzate, in relazione a tali macchine e attrezzature, ad adottare tutte le azioni correttive e restrittive a livello nazionale previste dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli altri Stati membri.
9. L’applicazione della procedura di autorizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non incide sull’applicazione nel territorio dello Stato membro interessato delle pertinenti procedure di valutazione della conformità stabilite all’articolo 14.
Art. 17 quinquies Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato relative alle macchine ed attrezzature elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1 della presente direttiva. La Commissione facilita il coordinamento di tali sforzi di assegnazione della priorità attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri garantiscono che siano compiuti i massimi sforzi per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno, anche mobilitando e inviando gruppi di esperti per rafforzare temporaneamente il personale delle autorità di vigilanza del mercato che chiedono assistenza o fornendo sostegno logistico, ad esempio con il potenziamento della capacità di prova per le macchine ed attrezzature figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 17 bis, paragrafo 1.
Art. 18 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Art. 18 bis Modifiche dell’allegato III
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 ter, con cui modifica l’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell’articolo 12, in particolare attraverso l’inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.