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Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della crisi di COVID-19, hanno dimostrato che la libera circolazione di merci, persone e servizi nel mercato interno e nelle relative catene di approvvigionamento può essere colpita duramente da tali crisi. Ciò può avere conseguenze sugli scambi transfrontalieri tra Stati membri, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, durante tali crisi mancavano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati, o, se esistevano, non coprivano tutti gli aspetti del mercato interno o non consentivano una risposta tempestiva ed efficace a tali crisi.

Nella fase iniziale della crisi di COVID-19, gli Stati membri hanno introdotto ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno nonché misure divergenti in materia di fornitura di beni e servizi di fondamentale importanza o indispensabili per rispondere alla crisi, che non erano sempre giustificate. Le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato interno, sulla base delle norme vigenti, non sono state sufficienti. L’Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l’acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanti per la crisi quali i dispositivi di protezione individuale. Le misure volte a garantire la disponibilità di beni di carattere non medico rilevante per la crisi durante la crisi di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La crisi di COVID-19 ha inoltre evidenziato una condivisione insufficiente delle informazioni e una visione d’insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell’Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento intracomunitarie e globali.

Inoltre, le misure non coordinate che limitavano la libera circolazione delle persone hanno avuto un impatto particolare sui settori che dipendono dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori nelle regioni frontaliere, che hanno svolto un ruolo essenziale nel mercato interno durante la crisi di COVID-19.

Il Consiglio ha avuto la possibilità, attraverso i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), di scambiare informazioni e coordinare determinate azioni in relazione alla crisi di COVID-19, mentre gli Stati membri hanno agito in modo indipendente in altre situazioni. Tuttavia, le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell’Unione sia di chiarezza quanto all’autorità nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide all’impatto della crisi sul mercato interno. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri avrebbero ulteriormente aggravato l’impatto della crisi sul mercato interno. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell’Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. Inoltre, è apparso evidente che la mancanza di un coordinamento efficace tra gli Stati membri ha esacerbato la carenza di beni e creato maggiori ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle persone.

Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno sostenuto che questi ultimi non avevano informazioni sufficienti sulle restrizioni alla libera circolazione o sulle misure di risposta alle crisi introdotte dagli Stati membri durante la crisi di COVID-19. Ciò era dovuto, tra l’altro, alla mancanza di trasparenza da parte delle autorità degli Stati membri, al fatto che gli operatori economici non sapevano dove ottenere tali informazioni, a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, per di più in un contesto normativo in costante evoluzione. Tale mancanza di informazioni ha impedito agli operatori economici di assumere decisioni commerciali informate riguardo alla misura in cui potrebbero esercitare il loro diritto di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante tale crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione e sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell’Unione.

Nonostante l’iniziale mancanza di coordinamento, le norme del mercato interno hanno svolto un ruolo fondamentale nell’attenuare l’impatto negativo della crisi di COVID-19 e nel garantire una rapida ripresa dell’economia dell’Unione, in particolare ostando alle restrizioni nazionali ingiustificate e sproporzionate contenute nelle risposte unilaterali degli Stati membri e fornendo un forte incentivo a trovare soluzioni comuni, promuovendo in tal modo la solidarietà.

Gli eventi legati alla crisi di COVID-19 hanno altresì messo in evidenza la necessità per l’Unione di adottare un approccio coordinato ed essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione dei continui effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Altre crisi che potrebbero richiedere una risposta più rapida per prevenire gli ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno e per evitare gravi perturbazioni delle catene di approvvigionamento, che sono indispensabili per il mantenimento delle attività nel mercato interno, comprendono, ad esempio, incendi boschivi, terremoti o attacchi informatici su vasta scala. Il fatto che tali crisi costituiscano eventi eccezionali e improvvisi di natura e portata straordinarie implica che tali eventi siano ragionevolmente inaspettati. Poiché non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi in seguito e avere gravi ripercussioni sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che si applichi nel caso di un’ampia gamma di crisi che abbiano un impatto sul mercato interno.

L’impatto di una crisi sul mercato interno può ostacolare il funzionamento del mercato interno in due modi. Può creare ostacoli alla libera circolazione o causare perturbazioni delle catene di approvvigionamento. Le perturbazioni delle catene di approvvigionamento possono aggravare la carenza di beni e servizi nel mercato interno e ostacolare la produzione, il che comporta ulteriori ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri e tra operatori privati, perturbando in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno. Le perturbazioni delle catene di approvvigionamento possono anche portare all’emergere o al probabile emergere di misure nazionali divergenti per affrontare tali problemi della catena di approvvigionamento, determinando l’attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno. Il presente regolamento dovrebbe affrontare questi tipi di impatti sul mercato interno e introdurre misure per evitare ostacoli alla libera circolazione o perturbazioni della catena di approvvigionamento che creino carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi.

Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari per gli Stati membri, gli incidenti segnalati mediante le segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce di cui al presente regolamento dovrebbero essere definiti in modo da escludere eventi che hanno conseguenze prevedibili trascurabili sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, o sulle catene di approvvigionamento di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno.

Al fine di garantire che il quadro di misure stabilito dal presente regolamento sia in grado di dispiegare pienamente i suoi effetti nel contesto delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire disposizioni dettagliate riguardanti la preparazione alle crisi, la cooperazione, lo scambio di informazioni e la comunicazione in caso di crisi. Tali disposizioni dettagliate, sotto forma di un quadro di emergenza, dovrebbero definire gli aspetti tecnici e operativi specifici dei meccanismi di scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, esso dovrebbe stabilire le disposizioni per il coordinamento operativo tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione in caso di crisi. In tale contesto, è opportuno istituire un inventario specifico di tutte le autorità competenti dei rispettivi Stati membri coinvolte nell’attuazione del quadro stabilito dal presente regolamento sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Tale inventario dovrebbe indicare, in particolare, i ruoli e le responsabilità assegnati alle autorità competenti nei rispettivi Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza in conformità del diritto nazionale. Gli accordi tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbero riguardare anche lo scambio sicuro di informazioni sulla consultazione degli operatori economici e delle parti sociali in relazione alle rispettive iniziative e azioni volte ad attenuare gli effetti di una potenziale crisi e a rispondervi.

Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere attuate in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico o la sanità pubblica. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri in relazione, per esempio, alle politiche nazionali di sanità pubblica e non dovrebbe pregiudicare la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa.

Il presente regolamento prevede i mezzi necessari per garantire, nei periodi di crisi, la continuità del funzionamento del mercato interno, delle imprese che operano nel mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone, inclusi i lavoratori, nonché la disponibilità di beni o servizi rilevanti per la crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento istituisce inoltre un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati. Fornisce altresì i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi.

Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l’anticipazione degli eventi e delle crisi consentendo all’Unione di continuare a basarsi su un’analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell’economia del mercato interno.

Rafforzando la resilienza e la preparazione dell’industria dell’Unione per quanto riguarda le materie prime critiche, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio4 integra il presente regolamento, che consente alla Commissione, durante una modalità di vigilanza del mercato interno o una modalità di emergenza nel mercato interno, di attivare misure mirate qualora emerga una minaccia o una perturbazione dell’approvvigionamento di beni di importanza critica, anche per quanto riguarda le materie prime critiche.

Il presente regolamento non dovrebbe portare a una duplicazione del quadro vigente per i medicinali, i dispositivi medici o altre contromisure mediche nell’ambito del quadro di sicurezza sanitaria dell’UE, che comprende i regolamenti (UE) 2022/1235, (UE) 2022/23706 e (UE) 2022/23717 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2022/23728 del Consiglio relativo alla preparazione e alla risposta alle crisi nel settore della sanità. Il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE dovrebbe prevalere sul presente regolamento per quanto riguarda le perturbazioni della catena di approvvigionamento e le carenze di medicinali, dispositivi medici o altre contromisure mediche laddove siano soddisfatte le condizioni di tale quadro. I medicinali, i dispositivi medici o le altre contromisure mediche ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372, qualora siano stati inclusi nell’elenco adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2372, dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, tranne in relazione alle disposizioni riguardanti libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante le emergenze nel mercato interno e, in particolare, quelle progettate per ripristinare e agevolare la libera circolazione.

Il presente regolamento dovrebbe integrare gli accordi IPCR gestiti dal Consiglio in virtù della decisione 2014/415/UE del Consiglio9 per quanto riguarda l’azione sugli impatti per il mercato interno delle crisi intersettoriali che necessitano di un processo decisionale in relazione alla pianificazione di emergenza e all’attuazione delle misure di vigilanza e di emergenza. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli accordi IPCR gestiti dal Consiglio in virtù della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio10.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). Dovrebbe integrare l’UCPM e, ove necessario, sostenerlo per quanto concerne la disponibilità di beni fondamentali e la libera circolazione degli operatori della protezione civile, ivi comprese le loro attrezzature, per le crisi che sono di competenza dell’UCPM.

Il presente regolamento dovrebbe fare salvo il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio11, compreso il suo quadro generale per l’introduzione temporanea o la proroga dei controlli alle frontiere interne e il sistema di notifica per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

Il presente regolamento dovrebbe fare salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio12 relativo alla gestione delle crisi, come stabilito agli articoli da 55 a 57, attuato con decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione13.

Il presente regolamento dovrebbe fare salvo il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. I prodotti alimentari dovrebbero tuttavia essere disciplinati dalle disposizioni sulla libera circolazione di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle riguardanti le restrizioni ai diritti di libera circolazione. È altresì possibile riesaminare la conformità a qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell’Unione delle misure riguardanti i prodotti alimentari.

Il presente regolamento dovrebbe fare salva la capacità della Commissione di avviare consultazioni o cooperazioni, per conto dell’Unione, con le autorità competenti di paesi al di fuori dell’Unione, in conformità del diritto dell’Unione, con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo, al fine di cercare soluzioni cooperative per evitare perturbazioni delle catene di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali pertinenti.

Una delle sfide individuate durante la crisi di COVID-19 è stata la mancanza di una rete per garantire la preparazione e la condivisione di informazioni tra gli Stati membri, da un lato, e tra gli Stati membri e la Commissione, dall’altro. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento dovrebbe essere sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe istituire un consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno («consiglio») composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, al fine di facilitare la cooperazione, lo scambio di informazioni e l’attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento. Il comitato dovrebbe fornire consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l’attuazione coerente del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e dovrebbe analizzare e discutere di temi pertinenti relativi a crisi imminenti o in corso.

La Commissione dovrebbe presiedere il consiglio e provvedere al suo segretariato. Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare un rappresentante e un rappresentante supplente. Il presidente dovrebbe invitare un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente. Al fine di ricevere consulenza pertinente sulle attività del consiglio e consentire un’adeguata partecipazione di esperti, il presidente dovrebbe poter invitare esperti a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Al fine di garantire una risposta coerente e coordinata dell’Unione a varie crisi che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del mercato interno, il presidente dovrebbe inoltre invitare rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del consiglio. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale, il presidente dovrebbe invitare rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione a partecipare alle pertinenti riunioni del consiglio conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali. Il presidente dovrebbe poter invitare osservatori a contribuire alle discussioni con le competenze, le informazioni e le conoscenze pertinenti, ma gli osservatori non dovrebbero partecipare alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio.

Il consiglio dovrebbe avere compiti specifici nel contesto del quadro di emergenza, della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno. Tali compiti comprendono lo scambio di opinioni e la fornitura di consulenza alla Commissione per quanto riguarda la valutazione dei criteri da prendere in considerazione nell’attivazione delle diverse modalità, nonché per quanto riguarda la valutazione del rispetto delle condizioni preliminari specifiche per l’attuazione di misure di risposta concrete. La Commissione dovrebbe tenere in massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni adottati dal consiglio.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento, il comitato è incoraggiato a prevedere nel proprio regolamento interno che i suoi membri e osservatori non divulghino segreti commerciali e aziendali e altre informazioni sensibili e riservate, acquisite o generate in applicazione del presente regolamento e rispettino obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli applicabili ai membri del personale della Commissione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, responsabilità e coordinamento, in particolare in periodi di crisi, la commissione competente del Parlamento europeo dovrebbe poter invitare il presidente del consiglio a comparire dinanzi a tale commissione. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati. La Commissione dovrebbe tenere conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, condotto ai sensi del presente regolamento, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

Inoltre, per migliorare il coinvolgimento delle principali parti interessate, in particolare i rappresentanti di soggetti economici, parti sociali, ricercatori e società civile, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per i portatori di interessi volta a facilitare e incoraggiare una risposta volontaria alle emergenze nel mercato interno.

Per garantire l’efficacia del coordinamento e dello scambio di informazioni nel contesto del quadro di pianificazione dell’emergenza, nonché nel contesto delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero designare un ufficio centrale di collegamento incaricato di gestire i contatti con l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione designato dalla Commissione e con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri. Gli uffici centrali di collegamento dovrebbero fungere da punto di contatto per quanto riguarda i contatti con le pertinenti autorità competenti negli Stati membri, raccogliendo informazioni da tali autorità, comprese, se del caso, le autorità a livello regionale e locale. Gli uffici centrali di collegamento dovrebbero inoltre essere responsabili del coordinamento e dello scambio di informazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter designare un’autorità già esistente come ufficio centrale di collegamento. Tali uffici di collegamento dovrebbero inoltre trasmettere tutte le informazioni di rilevanti per la crisi ai punti di contatto unici negli Stati membri, ove possibile in tempo reale.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità della Commissione di valutare se è opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Il presente regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio16, che stabilisce norme minime armonizzate per garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza ostacoli nel mercato interno, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi e per migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, ed è complementare a detta direttiva.

Al fine di essere meglio preparati e più resilienti a potenziali crisi future, che potrebbero avere gravi ripercussioni negative sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, o causare perturbazioni delle catene di approvvigionamento di beni e servizi nel mercato interno, la Commissione dovrebbe incoraggiare e agevolare gli operatori economici nell’elaborazione di protocolli di crisi volontari. Gli operatori economici dovrebbero rimanere liberi di decidere se partecipare a tali protocolli di crisi volontari. La partecipazione a tali protocolli di crisi volontari non dovrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato. I protocolli di crisi volontari dovrebbero stabilire i parametri specifici delle perturbazioni previste, nonché un’assegnazione dei ruoli specifici di ciascun partecipante, una descrizione dei meccanismi di attivazione di tali protocolli e delle azioni associate. Anche i portatori di interessi pertinenti, comprese le autorità degli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione e le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti possono essere coinvolti nell’elaborazione di tali protocolli di crisi volontari. Nel determinare i parametri delle perturbazioni da prendere in considerazione, gli operatori economici dovrebbero poter basarsi sulle loro esperienze passate in relazione alle restrizioni alla libera circolazione e alle perturbazioni della catena di approvvigionamento causate da varie crisi.

Al fine di attingere all’esperienza delle crisi passate, la Commissione dovrebbe sviluppare e mettere a disposizione programmi e materiali di formazione per i portatori di interessi pubblici e privati, compresi gli operatori economici. La partecipazione a tali programmi di formazione e alle simulazioni dovrebbe rimanere volontaria.

Nel quadro della preparazione alle crisi, il presente regolamento dovrebbe consentire l’anticipazione degli eventi e delle crisi per i quali dovrebbe essere possibile eseguire test di resilienza e simulazioni, sulla base di un’analisi costante riguardante i settori di importanza critica dell’economia del mercato interno e delle continue attività di analisi delle prospettive dell’Unione. In particolare, la Commissione dovrebbe elaborare scenari e parametri in settori specifici che tengano conto dei rischi particolari associati a una crisi. Al fine di garantire la preparazione alle crisi di tutti gli attori, è necessario stabilire norme sui test di resilienza, che dovrebbero essere condotti almeno ogni due anni. In tale contesto, la Commissione dovrebbe agevolare e incoraggiare lo sviluppo di strategie di preparazione alle emergenze, comprese strategie per la comunicazione in caso di crisi e lo scambio di informazioni sulle restrizioni applicabili in circostanze difficili. L’individuazione dei settori specifici dovrebbe basarsi sugli strumenti esistenti basati su indicatori che monitorano lo sviluppo delle catene di approvvigionamento nell’Unione, al fine di individuare potenziali difficoltà, tenendo conto di criteri specifici pertinenti quali i flussi commerciali, la domanda e l’offerta, la concentrazione dell’offerta, la produzione e le capacità di produzione dell’Unione e mondiali nelle diverse fasi della catena del valore e le interdipendenze tra gli operatori economici.

Dovrebbe essere possibile scambiare informazioni relative alle segnalazioni ad hoc per l’allerta precoce attraverso la rete creata tra gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri e l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione. Tali segnalazioni ad hoc per l’allerta precoce dovrebbero essere notificate alla Commissione in caso di incidenti significativi, al fine di consentire all’Unione di seguire meglio lo sviluppo di una crisi potenziale, imminente o in corso, garantendo così un migliore livello di preparazione nel caso in cui la crisi dovesse emergere o svilupparsi.

Al fine di tenere conto del carattere straordinario e delle potenziali conseguenze di ampia portata per il funzionamento del mercato interno durante la modalità di vigilanza del mercato interno o durante la modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno che le competenze di esecuzione siano attribuite in via eccezionale al Consiglio ai fini dell’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’atto di esecuzione del Consiglio per l’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno dovrebbe contenere elementi intrinsecamente connessi alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni preliminari che giustificano l’attivazione, vale a dire una valutazione del potenziale impatto della pertinente crisi sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento, un elenco dei beni e dei servizi di importanza critica indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno e le misure di vigilanza da adottare. Inoltre, qualora l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno richieda anche l’adozione di un elenco di beni rilevanti per la crisi beni o servizi rilevanti per la crisi, o di entrambi, tale elenco dovrebbe essere adottato contemporaneamente all’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbe pertanto essere intrinsecamente collegato a tale attivazione. Per tale motivo è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione anche per l’adozione di tale elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi e per eventuali aggiornamenti. Dovrebbe essere possibile estendere la modalità di vigilanza o di emergenza del mercato interno mediante un atto di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione. Se risulta che non è necessario che nessuna delle due modalità sia attiva, allora la rispettiva modalità dovrebbe essere disattivata.

Per garantire che il consiglio riceva informazioni adeguate su una potenziale emergenza nel mercato interno, è necessario prevedere un monitoraggio. Tale monitoraggio dovrebbe riguardare le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica per i quali è stata attivata la modalità di vigilanza del mercato interno e la libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di tali beni e servizi. Il monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica dovrebbe essere effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri, sulla base delle richieste di fornitura volontaria di informazioni sui fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi selezionati di importanza critica, quali la capacità produttiva, la disponibilità della forza lavoro necessaria, le scorte, i limiti dei fornitori, le possibilità di diversificazione e sostituzione, le condizioni della domanda e le strozzature. La richiesta di fornitura volontaria di informazioni nel contesto di tale monitoraggio dovrebbe essere rivolta a tutti gli attori lungo la pertinente catena di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica e ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel territorio degli Stati membri. La raccolta di informazioni sulle perturbazioni della libera circolazione da parte degli operatori economici interessati lungo le catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza critica è particolarmente importante, in quanto la mancanza di una forza lavoro adeguata è una delle cause principali delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento. Il monitoraggio, da parte delle autorità degli Stati membri, delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi dovrebbe essere inteso in senso ampio, includendo lavoratori, prestatori di servizi, rappresentanti delle imprese e altre persone coinvolte nella ricerca, nello sviluppo e nell’immissione di merci sul mercato. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni raccolte alla Commissione e al comitato attraverso gli uffici centrali di collegamento. Tali informazioni dovrebbero consentire al comitato di consigliare la Commissione sulla necessità di attivare la modalità di emergenza nel mercato interno.

Per le misure nazionali che non sono armonizzate ai sensi del presente regolamento e che incidono, quando sono adottate e applicate in risposta a un’emergenza nel mercato interno, sulla libera circolazione di merci o persone o sulla libera prestazione di servizi durante le emergenze nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali misure siano pienamente conformi al TFUE e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17 e le direttive 2004/38/CE18, 2005/36/CE19, 2006/123/CE20 e (UE) 2015/153521 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se gli Stati membri adottano tali misure, esse dovrebbero essere giustificate e rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione conformemente al diritto dell’Unione.Inoltre, in linea con tali principi, tali misure non dovrebbero creare oneri amministrativi non necessari e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure possibili per limitare gli oneri amministrativi causati dalle misure adottate in risposta a un’emergenza nel mercato interno. Inoltre, tali misure dovrebbero tenere nel debito conto la situazione delle regioni frontaliere e ultraperiferiche, in particolare per i lavoratori transfrontalieri. Gli Stati membri dovrebbero revocare le misure adottate per rispondere a un’emergenza nel mercato interno che limita la libera circolazione non appena esse non siano più necessarie. In generale, le misure nazionali che limitano la libera circolazione che non sono armonizzate ai sensi del presente regolamento non sarebbero in linea di principio più giustificate o proporzionate al momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno e dovrebbero pertanto essere revocate.

Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da autorizzare o giustificare restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone contrarie al TFUE o ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Ad esempio, il fatto che talune restrizioni siano espressamente vietate durante una modalità di emergenza nel mercato interno non dovrebbe essere inteso come una giustificazione di tali restrizioni al di fuori di tale modalità o come una giustificazione di altre eventuali restrizioni incompatibili con il diritto dell’Unione che non sono espressamente vietate dal presente regolamento.

L’articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell’UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni relative a tale diritto sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. Tali motivi riguardano l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà di circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate e non discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

Le misure per l’agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone si basano sull’articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero comportare l’autorizzazione o la giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre normative dell’Unione.

L’articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. L’articolo 46 TFUE costituisce la base giuridica per l’adozione delle misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale definita dall’articolo 45 TFUE. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di rafforzare ulteriormente la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato interno. Tali misure comprendono l’istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell’Unione durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno conformemente al presente regolamento.

È opportuno vietare determinate misure nazionali che limitano la libera circolazione o la libera prestazione di servizi e che non dovrebbero essere imposte durante un’emergenza nel mercato interno, o in risposta a un’emergenza nel mercato interno, in quanto palesemente sproporzionate. Tali misure adottate dagli Stati membri dovrebbero pertanto essere valutate alla luce di tali disposizioni di armonizzazione e non del TFUE o di altre normative dell’Unione.

In particolare, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure che operano discriminazioni basate sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull’ubicazione della sede legale, dell’amministrazione centrale o della sede principale di attività.

Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure che impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione di ritornare nel loro Stato membro di residenza qualora si trovino in un altro Stato membro all’inizio di una crisi.

Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure che impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione di recarsi in altri Stati membri per motivi familiari imperativi, quando tale spostamento rimane consentito all’interno dello Stato membro che adotta la misura nelle stesse circostanze.

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di consentire ai loro cittadini e residenti di ritornare nel loro territorio durante le emergenze nel mercato interno. Al fine di agevolare tali spostamenti, gli altri Stati membri dovrebbero consentire a tali cittadini e residenti di uscire dal loro territorio per recarsi nello Stato membro di cittadinanza o di residenza o di transitare nel loro territorio per raggiungere lo Stato membro di cittadinanza o di residenza.

Sono vietate le restrizioni alla libera circolazione, anche sotto forma di procedure e obblighi amministrativi quali le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione, a meno che non siano conformi al diritto dell’Unione. Qualora siano stati introdotti procedure e requisiti amministrativi giustificati e proporzionati conformemente al diritto dell’Unione, durante un’emergenza nel mercato interno gli Stati membri dovrebbero in via prioritaria agevolare il rispetto di tali requisiti e il trattamento di tali procedure per le persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni o servizi rilevanti per la crisi. A tal fine, e ove necessario per agevolare la libera circolazione di tali fornitori o di talune categorie di fornitori, la Commissione dovrebbe istituire gli opportuni meccanismi, compresi strumenti e modelli digitali.

Il presente regolamento stabilisce obblighi al fine di garantire la trasparenza in relazione alle misure nazionali adottate durante una modalità di emergenza nel mercato interno che limitano il diritto alla libera circolazione delle persone. Tali restrizioni dovrebbero essere conformi al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2004/38/CE. Tali obblighi dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi esistenti in materia di informazione o notifica che continuano ad applicarsi. La libera circolazione delle persone è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del mercato interno. L’esperienza acquisita con la crisi COVID-19 dimostra che le restrizioni a tale diritto alla libera circolazione possono avere effetti di ricaduta su tutte le altre libertà fondamentali. La mancanza di informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione delle persone introdotte in risposta a una crisi può creare ulteriori difficoltà ai cittadini e agli operatori economici dell’Unione nella gestione delle loro attività durante una crisi. Attualmente non esiste un sistema di trasparenza applicabile che possa fornire ai cittadini dell’Unione e agli operatori economici informazioni sulle restrizioni alla libera circolazione delle persone. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, senza ritardo dopo la loro adozione, il testo delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che introducono restrizioni all’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone in risposta a una crisi, nonché le relative modifiche. Tale testo dovrebbe essere corredato di una motivazione che dimostri che le misure sono giustificate e proporzionate e che riporti eventuali dati scientifici o di altro tipo a sostegno della loro adozione, nonché l’ambito di applicazione, le date di adozione e di applicazione e la durata di tali misure. Onde garantire che i cittadini e gli operatori economici dell’Unione possano ricevere informazioni affidabili sulle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero fornire al pubblico quanto prima informazioni chiare, complete e tempestive che illustrino tali misure, in particolare il loro ambito di applicazione, la data di adozione e la durata. Tali informazioni dovrebbero essere fornite anche alla Commissione. Su tale base, la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni pertinenti su un apposito sito web disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato interno di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato interno, tali misure dovrebbero richiedere un’attivazione mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o servizi rilevanti per le crisi cui tali misure si applicano.

Al fine di garantire la proporzionalità di tali atti di esecuzione e di assicurare il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all’attivazione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno solo in seguito all’attivazione di una modalità di emergenza nel mercato interno da parte del Consiglio e solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un termine ragionevole («attivazione a due livelli»). La necessità di attivare misure di risposta alle emergenze nel mercato interno dovrebbe essere giustificata in ciascuno di tali atti di esecuzione e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.

Onde consentire di valutare con precisione se l’introduzione di specifiche misure di risposta alle emergenze nel mercato interno permetterebbe di ridurre le carenze gravi o la minaccia imminente di carenze gravi di beni o servizi rilevanti per la crisi durante un’emergenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter richiedere informazioni agli operatori economici interessati delle catene di approvvigionamento di beni e servizi rilevanti per la crisi. Se del caso, tali richieste di informazioni dovrebbero riguardare: le capacità produttive e le scorte di beni rilevanti per la crisi negli impianti di produzione situati sia nell’Unione che in paesi al di fuori dell’Unione che tali operatori economici gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti; il calendario o una stima della produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione situato nell’Unione e in paesi al di fuori dell’Unione che tali operatori economici gestiscono o con cui stipulano contratti; nonché informazioni dettagliate su eventuali perturbazioni o carenze nelle catene di approvvigionamento. Al fine di garantire il pieno coinvolgimento dello Stato membro in cui è situato l’impianto di produzione dell’operatore economico, la Commissione dovrebbe trasmettere senza ritardo una copia della richiesta di informazioni a tale Stato membro e, se l’autorità competente dello Stato membro lo richiede, la Commissione dovrebbe condividere con tale Stato membro le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri.

Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all’emergenza nel mercato interno, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto o a nome degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni rilevanti per la crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non siano ancora a sua disposizione e non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria. Quando formula una richiesta di informazioni mediante un atto di esecuzione, la Commissione dovrebbe garantire che il beneficio per l’interesse pubblico prevalga sugli eventuali disagi che gli operatori economici interessati possono riscontrare. La Commissione dovrebbe tenere conto dell’onere che tale richiesta di informazioni potrebbe rappresentare, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), e dovrebbe fissare di conseguenza i termini per la risposta. Qualora il trattamento di una richiesta di informazioni da parte di un operatore economico possa perturbare notevolmente le sue attività, a tale operatore economico dovrebbe essere consentito rifiutare di fornire le informazioni richieste. L’operatore economico dovrebbe essere tenuto a comunicare alla Commissione i motivi dell’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste. Tali motivi dovrebbero includere, in particolare, il rischio di responsabilità per violazione degli obblighi contrattuali di non divulgazione in virtù di contratti disciplinati dal diritto di un paese non appartenente all’Unione o il rischio di divulgazione di informazioni relative alla sicurezza nazionale nel caso di beni che potrebbero essere utilizzati nel contesto della sicurezza nazionale, comprese le riserve nazionali.

Il termine massimo entro il quale un operatore economico deve rispondere a una richiesta di informazioni dovrebbe essere di 20 giorni lavorativi. Il singolo termine specifico dovrebbe essere fissato caso per caso e, in determinate circostanze, potrebbe essere più breve. All’operatore economico dovrebbe essere consentito chiedere una proroga una tantum del termine che, previo accordo esplicito della Commissione, potrebbe prorogare il termine complessivo oltre 20 giorni lavorativi. È opportuno prevedere che qualsiasi richiesta di proroga del termine da parte dell’operatore economico sia presentata alla Commissione secondo le modalità di comunicazione specificate nella singola decisione. Occorre altresì prevedere che, fino a quando la Commissione non abbia risposto alla richiesta di proroga, il termine iniziale sia considerato pienamente applicabile.

L’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno dovrebbe, ove necessario, consentire altresì l’attivazione dell’applicazione di determinate procedure di risposta alle crisi che introducono adeguamenti delle norme che disciplinano la progettazione, la fabbricazione, la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato di merci oggetto di norme armonizzate dell’Unione nonché di talune norme che disciplinano le merci oggetto del quadro sulla sicurezza generale dei prodotti dell’Unione. Tali procedure di risposta alle crisi dovrebbero far sì che i prodotti considerati come beni rilevanti per la crisi possano essere immessi rapidamente sul mercato in una situazione di emergenza. Nel caso di prodotti armonizzati, gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero attribuire la priorità alla valutazione della conformità dei beni rilevanti per la crisi rispetto a qualsiasi altra domanda in corso per altri prodotti. Laddove si registrino indebiti ritardi nelle procedure di valutazione della conformità di beni rilevanti per le crisi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere in grado di emettere autorizzazioni per tali beni che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità applicabili per essere immessi nel rispettivo mercato, purché rispettino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza. Tali autorizzazioni dovrebbero essere valide solo sul territorio dello Stato membro che le rilascia fino a quando la loro validità non sia estesa al territorio dell’Unione mediante un atto di esecuzione della Commissione. La validità di tali autorizzazioni che derogano alle procedure di valutazione della conformità dovrebbe essere limitata alla durata della modalità di emergenza nel mercato interno. Inoltre, al fine di agevolare l’aumento dell’offerta di beni rilevanti per la crisi armonizzati e non armonizzati, è opportuno introdurre determinate flessibilità in relazione, rispettivamente, ai meccanismi di presunzione di conformità e alla presunzione di conformità agli obblighi generali di sicurezza. Nel contesto di un’emergenza nel mercato interno, i fabbricanti di beni rilevanti per la crisi dovrebbero poter fare anche affidamento sulle norme nazionali e internazionali che forniscono un livello di protezione equivalente alle norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per quanto riguarda i soli beni rilevanti per la crisi armonizzati, laddove tali norme europee non esistano o garantirvi la conformità sia eccessivamente difficile a causa delle perturbazioni del mercato interno, è opportuno che la Commissione possa emanare specifiche comuni che forniscono una presunzione di conformità al fine di fornire soluzioni tecniche pronte all’uso ai fabbricanti.

L’introduzione di tali adeguamenti rilevanti per la crisi delle norme settoriali dell’Unione pertinenti richiede adeguamenti mirati dei 16 atti seguenti: direttive 2000/14/CE22, 2006/42/CE23, 2010/35/UE24, 2014/29/UE25, 2014/30/UE26, 2014/33/UE27, 2014/34/UE28, 2014/35/UE29, 2014/53/UE30, 2014/68/UE31 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamenti (UE) 2016/42432, (UE) 2016/42533, (UE) 2016/42634, (UE) n. 305/201135, (UE) 2023/98836 e (UE) 2023/123037 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modifiche che stabiliscono procedure di emergenza in ciascuno dei rispettivi atti dovrebbero diventare applicabili solo in caso di effettiva attivazione. L’attivazione delle procedure di emergenza a norma di ciascun atto dovrebbe essere subordinata all’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma del presente regolamento e dovrebbe essere limitata a prodotti considerati come beni rilevanti per la crisi nonché alla durata della modalità di emergenza nel mercato interno.

Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato interno oppure in caso di gravi e persistenti carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni rilevanti per la crisi, misure a livello dell’Unione finalizzate a garantire la disponibilità di beni rilevanti per la crisi, quali le ordini classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento.

Come strumento di ultima istanza per garantire il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno qualora non sia possibile conseguire la produzione o la fornitura di determinati beni rilevanti per la crisi mediante altre misure, la Commissione dovrebbe poter formulare richieste di produzione o di fornitura di determinati beni rilevanti per la crisi agli operatori economici stabiliti nell’Unione. Nel formulare una richiesta, la Commissione dovrebbe tenere conto dei possibili effetti negativi sulla concorrenza nel mercato interno e del rischio di aggravare le distorsioni del mercato. Inoltre, la scelta dei destinatari e dei beneficiari delle richieste non dovrebbe essere discriminatoria.

L’ordine classificato come prioritario dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Tali richieste dovrebbero tenere conto degli interessi legittimi degli operatori economici, nonché dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. L’ordine classificato come prioritario dovrebbe specificare chiaramente che la scelta di accettare o rifiutare la richiesta spetta unicamente all’operatore economico. Qualora scelga di rifiutare l’ordine classificato come prioritario, l’operatore economico è altresì libero di decidere se presentare un rifiuto esplicito e una giustificazione quando informa la Commissione in merito al rifiuto.

Una volta accettata la richiesta, l’obbligo di eseguire l’ordine classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Ciascun ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuata a un prezzo equo e ragionevole. Dovrebbe essere possibile effettuare il calcolo di tale prezzo in base ai prezzi medi di mercato registrati negli ultimi anni, a condizione che eventuali aumenti o diminuzioni siano motivati, ad esempio dall’inflazione o dai costi dei fattori di produzione. Alla luce dell’importanza di garantire l’approvvigionamento di beni rilevanti per la crisi, indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o attività economiche vitali nel mercato interno, il rispetto dell’obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che possono derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità imposta. Agli operatori economici potenzialmente interessati da un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere consentito prevedere, nelle condizioni dei loro contratti commerciali, le possibili conseguenze di un ordine classificato come prioritario. Fatta salva l’applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non dovrebbe incidere sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE38 del Consiglio.

Se l’operatore economico ha espressamente accettato un ordine classificato come prioritario e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell’accettazione, l’operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. Il mancato rispetto da parte dell’operatore economico delle condizioni stabilite nell’atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se la non conformità è intenzionale o imputabile a una negligenza grave, l’operatore economico può altresì essere soggetto a una sanzione pecuniaria, nel rispetto del principio di proporzionalità. Non dovrebbe essere possibile imporre sanzioni pecuniarie agli operatori economici che non hanno espressamente accettato un ordine classificato come prioritario.

Qualora sia informata da uno o più Stati membri di carenze o di un rischio di carenze di beni e servizi rilevanti per la crisi, la Commissione dovrebbe poter raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il rapido aumento della disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi. La Commissione dovrebbe tenere conto dell’impatto delle misure previste sugli operatori economici interessati. Tali raccomandazioni possono includere misure volte ad agevolare l’ampliamento o la riconversione delle capacità produttive esistenti o la creazione di nuove capacità produttive di beni rilevanti per la crisi o di nuove capacità relative alle attività di servizi rilevanti per le crisi, nonché ad accelerare le procedure pertinenti e applicabili in materia di approvazione, autorizzazione e registrazione.

Qualora sia informata da uno o più Stati membri di carenze di beni o servizi rilevanti per la crisi, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni a tutte le autorità competenti degli Stati membri e razionalizzare il coordinamento della risposta. Inoltre, per garantire la disponibilità di determinati beni o servizi rilevanti per le crisi durante un’emergenza nel mercato interno e onde porre fine all’emergenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter raccomandare agli Stati membri di distribuire tali beni o servizi, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. La Commissione dovrebbe contribuire a coordinare tale distribuzione.

Oltre alla possibilità di appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri, e come previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio39 («regolamento finanziario»), uno o più Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione di avviare una procedura di appalto per loro conto o a loro nome per l’acquisto di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi rilevanti per la crisi, al fine di sfruttare il potere d’acquisto e la posizione negoziale della Commissione durante la modalità di vigilanza del mercato interno o la modalità di emergenza nel mercato interno. Tale appalto dovrebbe riguardare l’acquisizione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, mediante un contratto, di lavori, forniture o servizi rilevanti per la crisi nonché l’acquisto o la locazione di terreni, edifici o altri beni immobili da operatori economici selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore al fine di rispondere alla crisi. La Commissione dovrebbe poter condurre la pertinente procedura di appalto per conto o a nome degli Stati membri sulla base di un accordo tra le parti, o agire in qualità di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture e servizi, comprese le locazioni di terreni, fabbricati o altri beni immobili, per gli Stati membri partecipanti o le organizzazioni partner che ha selezionato.

Durante la crisi COVID-19 è emerso chiaramente che la Commissione dovrebbe essere in grado di acquistare beni e servizi rilevanti per la crisi congiuntamente agli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e paesi al di fuori dell’Unione, come i microstati europei. Le procedure di appalto congiunto avviate per l’acquisto di beni e servizi rilevanti per la crisi o di beni e servizi di importanza critica non dovrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno e non dovrebbero costituire una discriminazione o una restrizione degli scambi, né dovrebbero causare distorsioni della concorrenza o avere alcuna incidenza finanziaria diretta sul bilancio dei paesi che non partecipano alla procedura di appalto congiunto. È inoltre essenziale garantire che gli Stati membri coordinino le loro azioni con il sostegno della Commissione e del comitato prima di avviare le procedure di appalto di beni e servizi rilevanti per la crisi. Durante la fase di pianificazione dell’emergenza gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che consenta di individuare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori soggetti alle direttive 2014/24/UE40 e 2014/25/UE41 del Parlamento europeo e del Consiglio che acquistano beni e servizi rilevanti per la crisi durante le emergenze. Gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sugli uffici centrali di collegamento per la raccolta e la trasmissione di informazioni sugli appalti in corso e previsti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori nel loro territorio ai fini del rispetto della clausola di coordinamento di cui al presente regolamento.

L’accordo che disciplina l’appalto della Commissione per conto o a nome di uno o più Stati membri partecipanti o l’appalto congiunto tra la Commissione e uno o più Stati membri dovrebbe prevedere, se del caso, una clausola di esclusiva in base alla quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a non acquistare i beni rilevanti per la crisi o i servizi rilevanti per le crisi in questione attraverso altri canali e a non condurre trattative parallele. Qualora sia prevista tale clausola di esclusiva, essa dovrebbe prevedere che, qualora gli Stati membri abbiano esigenze supplementari in materia di appalti e tale appalto, secondo la valutazione della Commissione, non comprometta l’appalto congiunto o l’appalto in corso per conto o a nome degli Stati membri, gli Stati membri partecipanti possono avviare la propria procedura di appalto. Ai fini dell’appalto congiunto, agli Stati EFTA e i paesi candidati all’adesione all’Unione, nonché il Principato di Andorra, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano dovrebbero essere considerati Stati membri partecipanti qualora decidano di partecipare all’appalto congiunto. La clausola di esclusiva mira a garantire che l’appalto congiunto o l’appalto in corso per conto o a nome degli Stati membri non siano compromessi. Gli appalti «de minimis» non incidono su tali appalti e, pertanto, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori degli Stati membri dovrebbe essere consentito avviare una procedura di appalto al di sotto delle soglie di cui alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Inoltre, poiché l’appalto di un operatore economico che non partecipa alla gara in corso non pregiudica l’appalto in corso, la clausola di esclusiva di cui al presente regolamento non dovrebbe applicarsi a tale tipologia di appalti. Qualora uno Stato membro decida di partecipare ad appalti congiunti o ad appalti per conto o a nome degli Stati membri per l’acquisto di beni e servizi rilevanti per la crisi, dovrebbe poter avvalersi degli uffici centrali di collegamento previsti dal presente regolamento per informare tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nel suo territorio in merito all’appalto in corso che attiva l’applicazione della clausola di esclusiva.

La trasparenza è un principio fondamentale per l’efficacia degli appalti pubblici, che migliora la concorrenza, aumenta l’efficienza e crea condizioni di parità. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato in merito alle procedure relative agli appalti congiunti a norma del presente regolamento e, su richiesta, dovrebbe avere accesso ai contratti conclusi a seguito di tali procedure, fatte salve l’adeguata protezione della segretezza e la protezione dei dati personali, della sicurezza nazionale degli Stati membri e delle informazioni sensibili sul piano commerciale, compresi i segreti aziendali.

Ai titolari delle informazioni devono essere fornite garanzie circa il fatto che le informazioni che essi hanno fornito in esito all’applicazione del presente regolamento sono trattate e utilizzate nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Le informazioni ricevute attraverso il monitoraggio, le richieste di informazioni e gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere pertanto utilizzate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione e dal loro personale, dalle autorità degli Stati membri e dal loro personale, o da qualsiasi persona, compresi i membri e gli osservatori del consiglio, solo ai fini per i quali sono state richieste.

Poiché il consiglio funge da organismo consultivo della Commissione, esso dovrebbe rispettare i principi e le norme della Commissione per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/44342 e (UE, Euratom) 2015/44443 della Commissione. I membri del personale della Commissione e di altre istituzioni e altri organi dell’Unione che hanno accesso alle informazioni classificate e alle informazioni sensibili non classificate relative ai lavori del comitato dovrebbero essere vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia i regolamenti (UE) 2016/67944 e (UE) 2018/172545 del Parlamento europeo e del Consiglio.

È necessario stabilire norme sugli strumenti digitali al fine di garantire la preparazione per la risposta a eventuali emergenze future in modo tempestivo ed efficiente e di garantire il funzionamento ininterrotto del mercato interno, la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi e la disponibilità di beni e servizi rilevanti per la crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire norme per gli strumenti digitali che garantiscano la definizione delle priorità e l’accelerazione delle procedure di autorizzazione, registrazione o dichiarazione al fine di agevolare la libera circolazione delle persone e la trasmissione e lo scambio sicuri di informazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero riutilizzare o ampliare, per quanto possibile, i loro strumenti digitali esistenti. Qualora ciò non sia possibile, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero istituire, ove necessario e giustificato, nuovi strumenti digitali. La Commissione dovrebbe definire gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture mediante atti di esecuzione.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le specifiche del quadro di pianificazione dell’emergenza in materia di preparazione alle crisi, cooperazione in materia di crisi, scambio di informazioni e comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di mitigazione, in particolare disposizioni amministrative, strumenti e modelli digitali, che agevolino la libera circolazione delle persone. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l’attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di una modalità di emergenza nel mercato interno, per consentire una risposta coordinata e rapida. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione degli aspetti tecnici di specifici strumenti digitali a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio46.

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi all’impatto della crisi sul mercato interno.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata degli operatori economici sancito dall’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all’articolo 8 della Carta, la libertà d’impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall’articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione collettiva e il diritto di promuovere azioni collettive tutelato dall’articolo 28 della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta.

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.

Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato in modo da incidere sul diritto alla tutela dell’ambiente, sul diritto di negoziazione collettiva e sul diritto di promuovere azioni collettive conformemente alla Carta, compresi il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero, e il diritto o la libertà di sciopero o di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

Altri atti giuridici dell’Unione, come quelli che prevedono l’obbligo per gli operatori economici di mettere i dati a disposizione degli enti pubblici, non incidono sul presente regolamento. Pertanto, qualora anche altri atti giuridici dell’Unione contengano disposizioni sulle richieste di informazioni da parte della Commissione aventi lo stesso scopo di quelle previste dal presente regolamento, dopo l’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno da parte del Consiglio dovrebbero applicarsi solo le pertinenti disposizioni del presente regolamento relative alle richieste di informazioni.

L’Unione conferma il suo pieno impegno in favore della solidarietà internazionale e sostiene fermamente il principio secondo cui le misure ritenute necessarie adottate in virtù del presente regolamento, ivi comprese quelle necessarie a prevenire o alleviare carenze gravi, siano attuate in modo mirato, trasparente, proporzionato, temporaneo e coerente con gli obblighi assunti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il quadro dell’Unione dovrebbe comprendere elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di emergenza e vigilanza del mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione periodica del funzionamento e dell’efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente una valutazione del lavoro del comitato, test di resilienza, protocolli di formazione e di crisi, i criteri per l’attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno e della modalità di emergenza nel mercato interno e l’uso di strumenti digitali. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere presentate entro quattro mesi dalla disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno, a seconda dei casi. Tali relazioni dovrebbero includere una valutazione delle misure attuate a norma del presente regolamento in relazione alla crisi che ha portato all’attivazione di tale modalità, in particolare dell’efficacia di tali misure. Tali relazioni potrebbero suggerire eventuali miglioramenti, se necessario, ed essere accompagnate, se del caso, da proposte legislative pertinenti.

Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio47 prevede un meccanismo per le discussioni bilaterali e la notifica degli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare la duplicazione delle norme in caso di attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno, è opportuno modificare di conseguenza tale regolamento. Il regolamento (CE) n. 2679/98 non dovrebbe pregiudicare in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti a livello di Unione e negli Stati membri, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali. Esso non dovrebbe neppure pregiudicare il diritto di negoziare, concludere accordi collettivi e di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia garantire un funzionamento armonioso e privo di perturbazioni del mercato interno predisponendo misure di emergenza e vigilanza in tutto il mercato interno e di risposta alle emergenze nello stesso al fine di agevolare il coordinamento delle misure di risposta in caso di crisi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Oggetto, obiettivi, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure armonizzate atte ad anticipare l’impatto delle crisi sul mercato interno nonché a prepararsi e a rispondere a tale impatto in modo efficace.

2. Il quadro di cui al paragrafo 1 mira a:

  1. a) salvaguardare e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori;

  2. b) garantire la disponibilità nel mercato interno di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi rilevanti per la crisi qualora gli Stati membri abbiano adottato, o è probabile che adottino, misure nazionali divergenti; e

  3. c) impedire la creazione di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

3. Il presente regolamento stabilisce, in particolare:

  1. a) norme relative all’istituzione e al funzionamento di un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno che assista e fornisca consulenza alla Commissione per quanto riguarda l’anticipazione o la prevenzione dell’impatto di una crisi sul mercato interno oppure la risposta a tale impatto;

  2. b) misure preparatorie in materia di anticipazione, pianificazione e resilienza;

  3. c) misure, durante la modalità di vigilanza del mercato interno, per affrontare l’impatto di una minaccia di crisi che può portare a un’emergenza nel mercato interno;

  4. d) misure, durante la modalità di emergenza nel mercato interno, per affrontare l’impatto di una crisi sul mercato interno, comprese misure che agevolano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, durante tale modalità;

  5. e) norme in materia di appalti pubblici durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

  6. f) norme sulla fornitura di strumenti digitali e sulla cooperazione tra le autorità competenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle merci, ai servizi e alle persone, compresi i lavoratori, in seno al mercato interno.

2. Il presente regolamento non si applica a quanto segue:

  1. a) medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  2. b) dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2022/123;

  3. c) altre contromisure mediche quali definite all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2022/2371 e incluse nell’elenco elaborato in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2372;

  4. d) semiconduttori quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

  5. e) prodotti energetici ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio3, elettricità ai sensi dell’articolo 2, comma 2, di tale direttiva e gli altri prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, della medesima direttiva;

  6. f) servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell’assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi e le attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori;

  7. g) prodotti per la difesa quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 o quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione.

3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli articoli da 20 a 23 e l’articolo 44 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere.

4. Il presente regolamento non pregiudica altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono norme specifiche in materia di risposta alle crisi o gestione delle crisi, quali:

  1. a) la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 su un meccanismo unionale di protezione civile;

  2. b) le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/479 relative al potere della Commissione di valutare se sia opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell’Unione;

  3. c) i regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372 relativi al quadro di sicurezza sanitaria dell’UE;

  4. d) la decisione 2014/415/UE che istituisce i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), compreso il ruolo di coordinamento politico degli IPCR, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 che stabilisce le modalità di funzionamento di tali dispositivi.

5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato.

6. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

7. Il presente regolamento non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare, il presente regolamento non pregiudica il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «crisi»: evento eccezionale, inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall’uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all’Unione o al di fuori di quest’ultima, che ha o può avere un grave impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, e che perturba la libera circolazione di merci, servizi e persone o perturba il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento;

  2. 2) «modalità di vigilanza del mercato interno»: quadro per affrontare la minaccia di una crisi che può portare a un’emergenza nel mercato interno entro i sei mesi successivi;

  3. 3) «modalità di emergenza nel mercato interno»: quadro per affrontare una crisi con un impatto negativo significativo sul mercato interno che perturba in modo grave la libera circolazione di merci, servizi e persone o, qualora tale grave perturbazione sia stata o possa essere oggetto di misure nazionali divergenti, il funzionamento delle sue catene di approvvigionamento;

  4. 4) «settori di importanza critica»: settori aventi importanza sistemica e vitale per l’Unione e i suoi Stati membri perché sostengono la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione può avere un impatto negativo significativo sul funzionamento del mercato interno in caso di minaccia di una crisi;

  5. 5) «beni di importanza critica» o «servizi di importanza critica», denominati congiuntamente «beni e servizi di importanza critica»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento in settori di importanza critica e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1;

  6. 6) «beni rilevanti per la crisi» o «servizi rilevanti per la crisi», denominati congiuntamente «beni e servizi rilevanti per la crisi»: beni o servizi insostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento e che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi, e che sono elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio a norma dell’articolo 18, paragrafo 4;

  7. 7) «incidenti significativi»: incidenti che perturbano in modo significativo o possono perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento;

  8. 8) «operatore economico interessato»: un operatore economico lungo la catena di approvvigionamento che ha la possibilità o la capacità di produrre o distribuire:

    1. a) beni di importanza critica o servizi di importanza critica;

    2. b) beni rilevanti per la crisi o servizi rilevanti per la crisi;

    3. c) componenti dei beni di cui alle lettere a) e b);

  9. 9) «microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione7;

Capo II. Governance

Art. 4 Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno

1. È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno («comitato»).

2. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. Inoltre, gli Stati membri possono nominare, se del caso, un rappresentante ad hoc settoriale, in funzione della natura della crisi.

3. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato e la Commissione assicura il segretariato del comitato.

4. Il presidente del comitato («presidente») invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore permanente presso il comitato.

5. Il presidente può invitare esperti in possesso di conoscenze specifiche a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del comitato e a partecipare a riunioni specifiche, su base ad hoc, qualora tale partecipazione sia pertinente alla luce dell’ordine del giorno della riunione. Tali esperti possono includere rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali.

6. Il presidente invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del comitato.

7. Il presidente invita rappresentanti di organizzazioni internazionali e paesi al di fuori dell’Unione alle pertinenti riunioni del comitato conformemente ai pertinenti accordi bilaterali o internazionali.

8. Gli osservatori non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del comitato. Se del caso, il presidente può invitare tali osservatori a fornire informazioni e approfondimenti.

9. Il comitato si riunisce almeno tre volte l’anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d’intesa con quest’ultima, il comitato adotta il suo regolamento interno.

10. Il comitato può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui all’articolo 5. La Commissione tiene in massima considerazione, in modo trasparente, tali pareri, raccomandazioni o relazioni.

Art. 5 Compiti del comitato

1. Ai fini della pianificazione di emergenza del mercato interno di cui agli articoli da 9 a 13, il comitato fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:

  1. a) proporre disposizioni, da introdurre nel quadro di pianificazione dell’emergenza di cui all’articolo 9, per la cooperazione amministrativa al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

  2. b) valutare gli incidenti che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione conformemente all’articolo 13 e il loro impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento;

  3. c) raccogliere informazioni al fine di prevedere la possibilità che si verifichi una crisi, condurre analisi dei dati e fornire informazioni di mercato;

  4. d) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, e dell’industria, nonché, se del caso, le parti sociali, al fine di raccogliere informazioni sul mercato conformemente all’articolo 43;

  5. e) analizzare i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e dell’Unione;

  6. f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell’Unione che sono state adottate nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato interno e sulle relative catene di approvvigionamento; e

  7. g) fornire consulenza in merito alle misure da scegliere per prevedere e prepararsi per una crisi, rafforzando nel contempo la resilienza del mercato interno, e fornire consulenza in merito all’attuazione delle misure scelte.

2. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all’articolo 14, il comitato assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:

  1. a) stabilire se i criteri per l’attivazione o la disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno sono stati soddisfatti al fine di determinare se sussiste la minaccia di una crisi di cui all’articolo 3, punto 2), come pure la portata di tale minaccia;

  2. b) coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi pertinenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, come pure con i paesi al di fuori dell’Unione, ove opportuno, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all’adesione all’Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali; e

  3. c) analizzare e discutere l’impatto della minaccia di una crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni.

3. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all’articolo 18, il comitato assiste la Commissione e le fornisce consulenza nei compiti seguenti:

  1. a) analizzare le informazioni di rilevanti per la crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione;

  2. b) stabilire se i criteri per l’attivazione o la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno sono soddisfatti;

  3. c) fornire consulenza sulle misure da scegliere per rispondere all’emergenza nel mercato interno a livello dell’Unione e fornire consulenza sull’attuazione delle misure scelte;

  4. d) effettuare una revisione delle misure di crisi nazionali;

  5. e) coordinare e agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni, anche con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione, come pure, se del caso, con paesi al di fuori dell’Unione, prestando particolare attenzione ai paesi candidati all’adesione all’Unione e ai paesi in via di sviluppo, e con le organizzazioni internazionali;

  6. f) analizzare e discutere l’impatto della crisi sul mercato interno, tenendo debitamente conto della situazione nelle regioni frontaliere, al fine di trovare possibili soluzioni; e

  7. g) definire, ove opportuno, un elenco delle categorie di persone coinvolte nella produzione o nella fornitura di beni e servizi rilevanti per la crisi per le quali è necessario istituire modelli e moduli comuni che gli Stati membri possano utilizzare su base volontaria.

4. La Commissione garantisce la partecipazione ai lavori del comitato di tutti gli organismi a livello dell’Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il comitato attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell’Unione e con il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1252. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell’Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE e il quadro europeo per le materie prime critiche. Il comitato garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell’UCPM e la capacità di sostegno alla conoscenza e all’analisi integrate della situazione nell’ambito degli IPCR.

5. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, adotta una relazione annuale di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 6 Dialogo in materia di emergenza e resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione e di garantire più trasparenza, responsabilità e coordinamento, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, in qualità di presidente del comitato, a comparire dinanzi a tale commissione per fornire informazioni in merito a tutte le questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare dopo ciascuna riunione del comitato e dopo ogni disattivazione della modalità di vigilanza del mercato interno o della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. Il Parlamento europeo è informato quanto prima degli atti di esecuzione del Consiglio proposti o adottati a norma del presente regolamento.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo in materia di emergenza e resilienza, comprese le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

Art. 7 Piattaforma in materia di emergenza e resilienza

1. La Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi per agevolare il dialogo settoriale e i partenariati settoriali riunendo i principali portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e la società civile. In particolare, tale piattaforma fornisce ai portatori di interessi una funzionalità che consente loro di:

  1. a) indicare le azioni volontarie necessarie per rispondere con successo a un’emergenza nel mercato interno;

  2. b) fornire consulenza, pareri o relazioni scientifiche su questioni legate alla crisi;

  3. c) contribuire allo scambio di informazioni e migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di merci, servizi e persone, e ad evitare misure nazionali divergenti che potrebbero creare restrizioni transfrontaliere.

2. Nell’attuazione del presente regolamento, la Commissione e il comitato tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali di cui al paragrafo 1, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma di tale paragrafo.

Art. 8 Uffici di collegamento

1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento.

2. L’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro è responsabile del contatto, del coordinamento e dello scambio di informazioni con:

  1. a) gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e l’ufficio di collegamento a livello dell’Unione di cui al paragrafo 4;

  2. b) le pertinenti autorità competenti di tale Stato membro, in particolare con i punti di contatto unici nazionali di cui all’articolo 24.

3. Per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, l’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro raccoglie i contributi delle pertinenti autorità competenti di tale Stato membro.

4. La Commissione designa un ufficio di collegamento a livello dell’Unione.

5. L’ufficio di collegamento a livello dell’Unione è incaricato di garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di informazioni pertinenti per le crisi, con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno.

Titolo II. Pianificazione dell’emergenza del mercato interno

Art. 9 Quadro di pianificazione dell’emergenza

1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di stabilire le disposizioni dettagliate per un quadro di pianificazione dell’emergenza riguardante la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno. Tale atto di esecuzione stabilisce le modalità dettagliate per quanto riguarda:

  1. a) la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi a livello dell’Unione durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

  2. b) lo scambio sicuro di informazioni; e

  3. c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito alle crisi durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;

2. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 2.

3. Per garantire una cooperazione tempestiva e uno scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, gli organismi pertinenti a livello dell’Unione e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano adottate disposizioni riguardanti:

  1. a) un inventario delle autorità competenti degli Stati membri, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo 8 e dei punti di contatto unici di cui all’articolo 24, compresi i loro recapiti, i ruoli e le responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno di cui al presente regolamento, conformemente al diritto nazionale;

  2. b) la consultazione dei rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le PMI, sulle loro iniziative e azioni per mitigare le potenziali crisi del mercato interno e rispondere a queste ultime;

  3. c) la consultazione delle parti sociali in merito alle implicazioni, per la libera circolazione dei lavoratori, delle loro iniziative e azioni volte a mitigare una potenziale crisi e rispondere a essa;

  4. d) la cooperazione a livello tecnico durante le modalità di vigilanza e di emergenza del mercato interno;

  5. e) la comunicazione riguardante i rischi e le emergenze, con un ruolo di coordinamento per la Commissione, tenendo conto delle strutture esistenti.

4. Al fine di garantire il funzionamento del quadro istituito ai sensi del paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resilienza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell’Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro.

5. Al fine di promuovere e agevolare la libera circolazione di merci e servizi durante una modalità di emergenza nel mercato interno, la Commissione assiste gli Stati membri nel coordinare i loro sforzi per elaborare moduli digitali unici ai fini della dichiarazione, della registrazione o dell’autorizzazione delle attività svolte tra Stati membri.

Art. 10 Protocolli di crisi volontari

1. Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l’elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici per affrontare le crisi nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno.

2. La Commissione incoraggia e facilita l’elaborazione di tali protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici. Gli operatori economici possono decidere, su base volontaria, se partecipare a protocolli di crisi volontari.

3. I protocolli di crisi volontari stabiliscono:

  1. a) i parametri specifici della perturbazione che il protocollo di crisi volontario mira ad affrontare e gli obiettivi che persegue;

  2. b) il ruolo di ciascun partecipante nell’ambito del protocollo di crisi volontario e le misure preparatorie che essi devono mettere in atto una volta attivata la modalità di emergenza nel mercato interno per attenuare la crisi e rispondervi;

  3. c) una procedura chiara per determinare il momento dell’attivazione e il periodo durante il quale le misure devono essere adottate una volta attivato il protocollo di crisi;

  4. d) le azioni volte a mitigare potenziali crisi e a rispondere a queste ultime nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno, in misura strettamente limitata a quanto necessario per affrontarle;

4. La Commissione coinvolge, se del caso, le autorità degli Stati membri e gli organi e gli organismi dell’Unione nell’elaborazione dei protocolli di crisi volontari. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti.

Art. 11 Formazione e simulazioni

1. La Commissione sviluppa e organizza regolarmente la formazione sulla preparazione alle crisi, sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi per il personale degli uffici centrali di collegamento. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato interno.

2. In particolare, la Commissione sviluppa e gestisce un programma di formazione basato sugli insegnamenti tratti dalle crisi precedenti, che includa aspetti dell’intero ciclo di gestione delle emergenze, al fine di fornire una risposta rapida alle crisi nell’ambito della modalità di vigilanza del mercato interno o di emergenza nel mercato interno. Tale programma può includere in particolare:

  1. a) il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni pertinenti per facilitare la libera circolazione di merci, servizi e persone;

  2. b) la promozione dell’attuazione delle migliori pratiche a livello dell’Unione e nazionale e, se del caso, delle migliori pratiche sviluppate da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali;

  3. c) l’elaborazione di orientamenti sulla diffusione delle conoscenze e sull’attuazione delle diverse funzioni a livello nazionale e, ove del caso, regionale e locale;

  4. d) l’incoraggiamento dell’uso di nuove tecnologie e strumenti digitali pertinenti per rispondere alle emergenze nel mercato interno.

3. La Commissione elabora e mette a disposizione programmi e materiali di formazione per i portatori di interessi, compresi gli operatori economici. Se del caso, la Commissione può invitare i portatori di interessi a partecipare alle formazioni e alle simulazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può fornire consulenza e sostegno per quanto riguarda le misure di preparazione delle crisi e risposta alle crisi, prestando particolare attenzione alle esigenze e agli interessi di tale Stato membro.