Direttiva 2000/49/CE della Commissione del 26 luglio 2000 recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione2, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/19994, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva"). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/956, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
Le sostanze attive in questione possono essere iscritte in detto allegato se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
Tale iscrizione è effettuata per un periodo non superiore a dieci anni.
Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.
Gli effetti del metsulfuron-metile sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Francia, in qualità di Stato membro relatore designato a norma del regolamento (CE) n. 933/94, ha presentato alla Commissione la relativa relazione di valutazione il 25 giugno 1997.
Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 16 giugno 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al metsulfuron-metile.
Anche il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato(7), il comitato scientifico per le piante conferma che l'utilizzazione della sostanza non presenta rischi inaccettabili, ma osserva che gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee delle zone particolarmente vulnerabili e applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico.
In base alle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.
Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.
È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.
Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegto II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La sostanza attiva metsulfuron-metile è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.
Art. 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile come sostanza attiva, entro il termine suddetto.
2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato:
— per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente metsulfuron-metile come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,
— per i prodotti fitosanitari che contengono metsulfuron-metile insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.
3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.
4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2001.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (7) Comitato scientifico per le piante SCP/METSU/002-def. del 5 aprile 2000.