Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1), previa consultazione del Comitato economico e sociale,
La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.
La produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità europea.
I risultati soddisfacenti della coltura di ortaggi dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di sementi adeguate.
Una maggiore produttività in materia di colture degli ortaggi nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà di cui è ammessa la commercializzazione.
Risulta necessario compilare un catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Tale catalogo può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi nazionali.
È pertanto opportuno che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà per le quali, nel rispettivo territorio, la certificazione, il controllo e la commercializzazione sono ammessi.
La compilazione di tali cataloghi deve avvenire secondo regole unificate, affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee.
Occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale.
Gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.
Le prescrizioni relative alla durata di validità di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservativa devono essere unificate e occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri, per quanto concerne l'ammissione e il ritiro delle varietà.
È opportuno stabilire delle regole relative all'ammissibilità delle denominazioni delle varietà nonché per l'informazione all'interno degli Stati membri.
Le sementi delle varietà registrate nel catalogo comune non devono essere soggette, all'interno della Comunità, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà.
È inoltre opportuno concedere agli Stati membri il diritto di far valere talune obiezioni su una varietà.
È opportuno che la Commissione provveda a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le varietà ammesse al catalogo comune.
Occorre prevedere prescrizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati in paesi terzi.
Grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica. Pertanto, nello stabilire se ammettere o meno varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati4, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali sementi geneticamente modificate.
La commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi sanitari connessi ai prodotti alimentari nello stabilire se ammettere o meno le varietà. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà.
Alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre stabilire delle regole relative all'ammissione di varietà di cui le sementi e i materiali di moltiplicazione sono trattati chimicamente.
In generale, le sementi di ortaggi devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate. Si deve rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi in natura.
Per determinate specie di ortaggi, è impossible limitare la commercializzazione alle sementi certificate. È pertanto opportuno ammettere la commercializzazione di sementi standard controllate, le quali devono pure possedere l'identità e la purezza della varietà, caratteristiche soggette peraltro unicamente a controllo ufficiale a posteriori, effettuato sul posto mediante sondaggi.
Per migliorare la qualità delle sementi di ortaggi nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica minima e la facoltà germinativa.
Per garantire l'individualità delle sementi, devono essere fissate norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno. È anche opportuno prevedere controlli ufficiali a priori delle sementi certificate e fissare gli obblighi cui deve adempiere il responsabile della commercializzazione delle sementi tipo e delle sementi certificate presentate in piccoli imballaggi.
Occorre stabilire delle regole relative alla commercializzazione delle sementi trattate chimicamente e delle sementi adatte alla coltivazione biologica ed anche regole relative alla conservazione delle risorse genetiche che permettano la conservazione, mediante un'utilizzazione in situ, delle varietà minacciate da erosione genetica.
Delle deroghe devono essere ammesse a certe condizioni, nel rispetto dell'articolo 14 del trattato. È necessario che gli Stati membri che fanno ricorso a tali deroghe si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli.
Per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi, sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate.
Le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette, nel rispetto dell'articolo 30 del trattato, unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie.
È necessario certificare, a determinate condizioni, le sementi moltiplicate in un altro paese a partire da sementi certificate in uno Stato membro come sementi moltiplicate nello stesso Stato membro.
Occorre prevedere che le sementi di ortaggi raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o commercializzate nella Comunità in quanto sementi standard conformi alle norme comunitarie.
In periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi standard incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi per le quali siano fissati requisiti ridotti nonché anche sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul catalogo comune, né sul catalogo nazionale delle varietà.
Al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione e di controllo degli Stati membri e per avere possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri saggi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi di talune varietà della categoria "sementi di base" e delle sementi delle categorie "sementi certificate" e "sementi standard".
Le norme comunitarie non devono essere applicate alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione verso paesi terzi.
È opportuno che il campo d'applicazione della presente direttiva comprenda anche specie atte all'utilizzazione sia come ortaggi che come piante foraggere o piante oleaginose. Se tuttavia, nel territorio di uno Stato membro, non esiste normalmente una moltiplicazione e una commercializzazione di sementi di determinate specie, occorre prevedere la possibilità di dispensare lo Stato membro dall'applicare le disposizioni della presente direttiva alle specie in questione.
È opportuno organizzare esperimenti temporanei finalizzati alla ricerca di migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni della presente direttiva.
Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione6.
La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di ortaggi all'interno della Comunità.
Essa non si applica alle sementi di ortaggi per le quali sia provata la destinazione alla esportazione in paesi terzi.
Art. 2
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) «commercializzazione»: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni: la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite. Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2;
b) «ortaggi»: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali: Allium cepa L. gruppo cepa [cipolla, anche di tipo lungo (echalion)] gruppo aggregatum (scalogno) Allium fistulosum L. (cipolletta) tutte le varietà Allium porrum L. (porro) tutte le varietà Allium sativum L. (aglio) tutte le varietà Allium schoenoprasum L. (erba cipollina) tutte le varietà Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio) tutte le varietà Apium graveolens L. gruppo sedano gruppo sedano rapa Asparagus officinalis L. (asparago) tutte le varietà Beta vulgaris L. gruppo barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa) Brassica oleracea L. gruppo cavolo laciniato gruppo cavolfiore gruppo capitata (cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco) gruppo cavoletto di Bruxelles gruppo cavolo rapa gruppo cavolo verza gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti) gruppo cavolo palmizio gruppo tronchuda (cavolo portoghese) Brassica rapa L. gruppo cavolo cinese gruppo rapa Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone) tutte le varietà Cichorium endivia L. (indivia) tutte le varietà Cichorium intybus L. gruppo cicoria di tipo Witloof gruppo cicoria da foglia (cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano) gruppo cicoria industriale (radici) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero) tutte le varietà Cucumis melo L. (melone) tutte le varietà Cucumis sativus L. gruppo cetriolo gruppo cetriolino Cucurbita maxima Duchesne (zucca) tutte le varietà Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura) tutte le varietà Cynara cardunculus L. gruppo carciofo gruppo cardo Daucus carota L. (carota e carota da foraggio) tutte le varietà Foeniculum vulgare Mill. (finocchio) gruppo azoricum Lactuca sativa L. (lattuga) tutte le varietà Solanum lycopersicum L. (pomodoro) tutte le varietà Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill gruppo prezzemolo riccio gruppo prezzemolo da radici Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna) tutte le varietà Phaseolus vulgaris L. gruppo fagiolo nano gruppo fagiolo rampicante Pisum sativum L. gruppo pisello rotondo gruppo pisello rugoso gruppo pisello dolce Raphanus sativus L. gruppo ravanello gruppo ramolaccio Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro) tutte le varietà Scorzonera hispanica L. (scorzonera) tutte le varietà Solanum melongena L. (melanzana) tutte le varietà Spinacia oleracea L. (spinacio) tutte le varietà Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella) tutte le varietà Vicia faba L. (fava) tutte le varietà Zea mays L. gruppo mais dolce gruppo mais da popcorn Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati;
c) «sementi di base»: le sementi: i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o del selezionatore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà; ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base; e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);
d) «sementi certificate»: le sementi: i) provenienti direttamente da sementi di base o a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possano soddisfare e abbiano soddisfatto, all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base; ii) previste soprattutto per la produzione di ortaggi; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, lettera b), alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi certificate; iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii); v) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;
e) «sementi standard»: le sementi: i) che presentano sufficiente identità e purezza della varietà; ii) che sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi; iii) conformi alle condizioni dell'allegato II; e iv) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;
f) «disposizioni ufficiali»: le disposizioni che sono adottate: i) dalle autorità di uno Stato; o ii) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o iii) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento a condizione che le persone di cui alle lettere sub ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni;
g) «piccoli imballaggi CE»: imballaggi aventi un peso netto massimo di sementi di: i) 5 kg per le leguminose; ii) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana; iii) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi.
2. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
4. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv) e lettera d, punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A. Ispezione in campo
a) L’ispettore:
i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;
ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
B. Controlli delle sementi
a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d);
b) i laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i laboratori sono:
i) indipendenti oppure
ii) appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.
d) la prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %;
f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro.
2.
Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul suo territorio. I cataloghi sono suddivisi:
a) secondo le varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard»; e
b) secondo le varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard.
Tali cataloghi possono essere consultati da chiunque.
3. Il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi è compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17.
4. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivalga all'ammissione nel loro catalogo. In tal caso lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 4, e 10, paragrafi 2, 3, 4 e 5.
Art. 4
1.
Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.
Per la cicoria industriale, la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, la varietà è ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Inoltre, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato in un alimento rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 3, o in un mangime rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati7, tale varietà può essere accettata soltanto se è stata approvata in conformità di tale regolamento.
4. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 44, paragrafo 2, gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammissione indicati al paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3.
Art. 5
1.
Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.
I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.
Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:
figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole,
o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione, o alla certificazione per altri paesi, oppure al controllo quali sementi standard,
a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta d'ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.
2. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.
3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.
Art. 6
Gli Stati membri vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.
Art. 7
1.
Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza ad un numero di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili. Nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.
Può tuttavia essere prescritto, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che, a partire da date determinate, le varietà di talune specie di ortaggi possano essere ammesse soltanto sulla base di esami ufficiali.
2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si provvede a fissare, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:
a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami per le varie specie;
b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.
4.
a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.
b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alla direttiva 90/220/CEE.
c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE cessano di applicarsi alle varietà geneticamente modificate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui alla precedente lettera b).
d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri garantiscano che una varietà destinata ad essere utilizzata in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare8, sia accettata soltanto se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.
Art. 8
Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda d'ammissione di una varietà, indichi se per questa ultima è già stata introdotta domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta ed il risultato di tale domanda.
Art. 9
1. Gli Stati membri vigilano affinché il catalogo delle varietà ammesse sul loro territorio e, quando è richiesta la selezione conservatrice, il nome del responsabile o dei responsabili nei rispettivi paesi siano pubblicati ufficialmente. Qualora più persone siano responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.
2.
Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione adottata negli altri Stati membri.
Ove si sappia che delle sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzate in altro paese sotto una denominazione differente, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.
Nel caso di varietà derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma, e ammesse in uno o più Stati membri a seguito delle misure ufficiali contemplate di tale disposizione, si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che tutti gli Stati membri che hanno proceduto a tale ammissione assicurino che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo la stessa procedura e conformi ai principi enunciati sopra.
3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente
da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o
da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,
porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne la varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.
4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. In tale fascicolo la descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi della categoria «sementi certificate» o della categoria «sementi standard».
5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.
6.
Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali9.
Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
Art. 10
1. Ogni richiesta, o ritiro di richiesta, di ammissione di una varietà ed ogni iscrizione in un catalogo delle varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche di cui sono a conoscenza grazie alla procedura d'ammissione. A richiesta, essi comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.
3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che hanno cessato di esserlo. Le informazioni reciproche relative ai suddetti fascicoli restano segrete.
4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili a titolo personale ed esclusivo a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono restare segreti.
5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami sono resi accessibili agli interessati.
Art. 11
1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi di base.
3. Al responsabile della varietà si possono richiedere dei campioni. In caso di necessità essi possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto riguarda i controlli.
Art. 12
1.
L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.
L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove sia giustificata l'importazione di mantenerne la coltura, o quest'ultima dovrebbe essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e ove risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero di criteri stabiliti in virtù dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 44, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.
3.
L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.
Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1o luglio 1972, o, per quanto riguarda la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, anteriormente al 1o gennaio 1973, la scadenza di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, fino al 30 giugno 1990 al massimo soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali organizzate a livello comunitario siano state adottate anteriormente al 1o luglio 1982 al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate.
Per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1986 può essere parimenti fissata, a richiesta di questi stessi Stati membri, al 30 giugno 1990, conformemente alla procedura prevista all'articolo 46, paragrafo 2, e le varietà di cui trattasi possono essere incluse nelle misure ufficiali di cui al secondo comma.
Art. 13
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o la sua denominazione al momento dell'ammissione.
2.
Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione, eventualmente dal suo annullamento, conforme alla presente direttiva.
Con quest'altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, con effetto a partire dal momento della sua ammissione iniziale.
3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.