Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare e l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli articoli 4, 6 e 21 della presente direttiva,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, visto il progetto comune approvato il 22 giugno 2006 dal comitato di conciliazione,
È auspicabile armonizzare le misure nazionali in materia di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori. L'obiettivo primario della presente direttiva è di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. Pertanto la base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. È altresì opportuno tuttavia adottare misure a livello comunitario sulla base dell'articolo 95, paragrafo 1, del trattato, per armonizzare i requisiti concernenti il tenore di metalli pesanti e l'etichettatura delle pile e degli accumulatori e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità.
La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorrerebbe riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia.
La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio5, sottolineava l'esigenza di limitare l'uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate nonché la raccolta e il riciclaggio delle batterie contenenti cadmio, come elementi importanti della strategia di lotta contro l'inquinamento derivante da tale elemento, nell'interesse della protezione della salute dell'uomo e della tutela dell'ambiente.
La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose6, ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia, gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti. Anche la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente7, e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)8, sottolineano la necessità di procedere alla sua revisione. Occorrerebbe pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE.
Per conseguire i suoi obiettivi in materia di ambiente, la presente direttiva vieta l'immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio. Essa promuove inoltre un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile e accumulatori, vale a dire produttori, distributori e utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente impegnati nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. Le norme specifiche necessarie a tale scopo integrano la normativa comunitaria esistente sui rifiuti, in particolare la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti9, la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti10, e la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti11.
Per impedire che i rifiuti di pile e accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente ed evitare di confondere gli utilizzatori finali circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile e accumulatori, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi sul mercato nella Comunità. Tale vasto ambito di applicazione dovrebbe inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse.
Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi.
È opportuno distinguere fra pile e accumulatori portatili, da un lato, e batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli, dall'altro. Lo smaltimento di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli in discariche o per incenerimento dovrebbe essere vietato.
Esempi di pile e accumulatori industriali comprendono pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici, pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili e pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari. Comprendono inoltre pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali; le pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone; le pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile. Le pile e accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali pile o accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.
Esempi di pile o accumulatori portatili, che sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.
La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare la presente direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. Esempi di utensili elettrici senza fili sono gli utensili utilizzati dai consumatori e dai professionisti per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, martellare, rivettare, avvitare, lucidare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, nonché per falciare, tagliare e altre attività di giardinaggio.
Inoltre la Commissione dovrebbe controllare, e gli Stati membri dovrebbero favorire, gli sviluppi tecnologici che migliorano l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, anche attraverso la partecipazione ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Al fine di tutelare l'ambiente, occorrerebbe procedere alla raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori. Per le pile e gli accumulatori portatili si dovrebbero costituire sistemi di raccolta che raggiungano un elevato tasso di raccolta. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi agevolmente e senza alcun onere economico di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili. Diversi sistemi di raccolta e dispositivi di finanziamento sono indicati per pile e accumulatori di tipo diverso.
È auspicabile che gli Stati membri conseguano un elevato tasso di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori, in modo da ottenere un elevato livello di tutela ambientale e di recupero dei materiali in tutta la Comunità. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio per gli Stati membri. È opportuno calcolare il tasso di raccolta sulla base di una media annuale di vendite degli anni precedenti in modo da disporre di obiettivi comparabili per tutti gli Stati membri che siano proporzionati al livello nazionale di consumo di pile e di accumulatori.
Occorrerebbe introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le pile e gli accumulatori al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero del materiale in tutta la Comunità ed evitare disparità tra Stati membri.
Tutte le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, di trattamento e di riciclaggio. Tali sistemi dovrebbero essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti di pile ed accumulatori importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
Occorrerebbe ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi e l'impatto ambientale negativo del trasporto. I sistemi di trattamento e riciclaggio dovrebbero avvalersi delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 11, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento12. La definizione di riciclaggio dovrebbe escludere il recupero di energia. Il concetto di recupero di energia è definito negli altri strumenti comunitari.
Le pile e gli accumulatori possono essere raccolti individualmente, attraverso sistemi nazionali di raccolta o congiuntamente a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso sistemi nazionali di raccolta allestiti a norma della direttiva 2002/96/CE. In quest'ultimo caso un requisito minimo obbligatorio di trattamento è la rimozione delle pile e degli accumulatori dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti. Una volta rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e gli accumulatori sono soggetti ai requisiti della presente direttiva, in particolare, essi vengono considerati in vista del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta e sono soggetti ai requisiti di riciclaggio.
Occorrerebbe stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. I sistemi di finanziamento dovrebbero consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e applicare il principio della responsabilità del produttore. Tutti i produttori, quali definiti dalla presente direttiva, dovrebbero essere registrati. I produttori dovrebbero finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori raccolti deducendone il guadagno ricavato dalla vendita dei materiali recuperati. In talune circostanze tuttavia può essere giustificata l'applicazione di norme de minimis ai piccoli produttori.
Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario prevedere che gli utilizzatori finali siano informati sull'utilità della raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo degli utilizzatori finali nella gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori. Occorrerebbe disciplinare in modo dettagliato il sistema di etichettatura, che dovrebbe fornire agli utilizzatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulle pile e sugli accumulatori nonché sugli eventuali metalli pesanti in essi contenuti.
Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza informare la Commissione degli strumenti economici, quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate, eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e, in particolare, per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
Per verificare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato, raccolti e riciclati.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»13, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione14.
Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso15, e la direttiva 2002/96/CE.
Sotto il profilo della responsabilità del produttore, i produttori di pile e di accumulatori e i produttori di altri prodotti che comprendono una pila o un accumulatore sono responsabili della gestione dei rifiuti delle pile e degli accumulatori che immettono sul mercato. È opportuno, pur evitando di duplicare gli oneri, un approccio flessibile per consentire di finanziare i sistemi per tener conto delle diverse situazioni nazionali nonché dei sistemi vigenti, in particolare quelli istituiti per conformarsi alle direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.
La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche16, non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le batterie e gli accumulatori per autoveicoli e le pile e gli accumulatori industriali utilizzati nei veicoli dovrebbero essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Pertanto, l'uso del cadmio nelle pile e negli accumulatori industriali per gli autoveicoli elettrici dovrebbe essere vietato, sempreché dette pile e detti accumulatori non facciano oggetto di una deroga a norma dell'allegato II della suddetta direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e
2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.
Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.
2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
2) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
3) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che:
a) sono sigillati; e
b) sono trasportabili a mano; e
c) non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli;
4) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
5) «batterie o accumulatori per autoveicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
6) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
7) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
8) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
9) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
10) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
11) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
12) «produttore»: qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza17, immette sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione;
13) «distributore»: qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale;
14) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
15) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
16) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
17) «tasso di raccolta»: per un determinato Stato membro in un determinato anno civile, la percentuale ottenuta dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in detto anno civile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva o della direttiva 2002/96/CE per il peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali in detto Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.
Art. 4 Divieti
1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; e
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1o ottobre 2015.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche; o
c) utensili elettrici senza fili; tale deroga relativa agli utensili elettrici senza fili si applica fino al 31 dicembre 2016.
4. Per quanto concerne le pile a bottone per le protesi acustiche, la Commissione mantiene sotto esame la deroga di cui al paragrafo 2 e informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulla disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), al più tardi entro il 1o ottobre 2014. Qualora giustificato dalla mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), la Commissione correda la sua relazione di una pertinente proposta volta a escludere le pile a bottone per le protesi acustiche dal divieto di cui al paragrafo 2.
Art. 5 Maggiore efficienza ambientale
Gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.
Art. 6 Immissione sul mercato
1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
2. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della presente direttiva ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all’articolo 4, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Art. 7 Obiettivo del riciclaggio
Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.
Art. 8 Sistemi di raccolta
1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti adeguati sistemi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
b) esigono che i distributori, quando forniscono pile o accumulatori portatili, siano tenuti a recuperarne gratuitamente i rifiuti, a meno che una valutazione dimostri che i regimi alternativi esistenti siano almeno di uguale efficacia al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali della presente direttiva. Gli Stati membri rendono pubbliche tali valutazioni;
c) non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;
d) possono funzionare unitamente ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.
I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del presente paragrafo non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla direttiva 2006/12/CE o alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi18.
2. A condizione che i sistemi soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
a) esigere che i produttori introducano tali sistemi;
b) esigere che altri operatori economici partecipino a detti sistemi;
c) mantenere i sistemi esistenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di pile e accumulatori industriali, o terzi che agiscono a loro nome, non rifiutino di riprendere i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. Anche i terzi indipendenti possono raccogliere pile e accumulatori industriali.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, o terzi, introducano sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie e accumulatori per autoveicoli presso gli utilizzatori finali o in punti di raccolta a loro accessibili nelle vicinanze, a meno che la raccolta venga effettuata attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE. In caso di batterie e accumulatori per autoveicoli ad uso privato non commerciale, tali sistemi non comportano oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie o accumulatori, né l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
Art. 9 Strumenti economici
Gli Stati membri possono ricorrere a strumenti economici per promuovere la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori o per incentivare l'uso di pile e accumulatori contenenti meno sostanze inquinanti adottando ad esempio aliquote di imposta differenziata. In tal caso, notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.
Art. 10 Obiettivi di raccolta
1.
Gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta per la prima volta in relazione al quinto anno civile completo successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.
Fatta salva la direttiva 2002/96/CE, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno i seguenti tassi di raccolta:
a) 25 % entro il 26 settembre 2012;
b) 45 % entro il 26 settembre 2016.
3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio3, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.
4.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
Al fine di garantire un’esecuzione uniforme del presente articolo, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
a)
b)
Art. 11 Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall’utilizzatore finale, gli Stati membri provvedono affinché i produttori progettino gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come l’utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l’utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell’apparecchio.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora, per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell’alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l’apparecchio e la pila o l’accumulatore.