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Direttiva 2007/14/CE della Commissione dell’8 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Testo vigente

Art. 11 Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto (Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.

2.

3.

La notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE include le informazioni seguenti:

  1. a) la situazione risultante, in termini di diritti di voto;

  2. b) se del caso, la catena di imprese controllate mediante le quali gli strumenti finanziari sono effettivamente detenuti;

  3. c) la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia;

  4. d) per gli strumenti con un periodo di esercizio, l’indicazione della data o del periodo in cui le azioni saranno o potranno essere acquistate, se del caso;

  5. e) la data di scadenza dello strumento;

  6. f) l’identità del possessore;

  7. g) il nome dell’emittente sottostante.

Ai fini della lettera a), la percentuale dei diritti di voto è calcolata con riferimento al totale dei diritti di voto e del capitale quale comunicato da ultimo dall’emittente a norma dell’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE.

4. Il periodo di notifica è lo stesso previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE e nelle relative disposizioni di esecuzione.

5.

La notifica viene fatta all’emittente dell’azione sottostante e all’autorità competente dello Stato membro di origine di tale emittente.

Se uno strumento finanziario ha più di un’azione sottostante, viene fatta una notifica separata a ciascun emittente delle azioni sottostanti.

Art. 12 Norme minime (Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1. La diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE avviene nel rispetto delle norme minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le informazioni previste dalla regolamentazione sono diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e per quanto possibile simultaneamente nello Stato membro di origine, o nello Stato membro di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, e negli altri Stati membri.

3.

Le informazioni previste dalla regolamentazione vengono comunicate ai media nel loro testo integrale senza editing.

Tuttavia, nel caso delle relazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2004/109/CE, tale requisito viene considerato soddisfatto se l’annuncio riguardante le informazioni previste dalla regolamentazione viene comunicato ai media e indica in quale sito Internet, oltre che nel meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21 di tale direttiva, sono disponibili i documenti rilevanti.

4.

Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e garantire certezza circa la fonte di tali informazioni.

La sicurezza della ricezione viene garantita rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni prescritte dalla regolamentazione.

L’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni previste dalla regolamentazione sono state comunicate.

5.

Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta delle informazioni previste dalla regolamentazione e identificare chiaramente l’emittente in questione, l’oggetto delle informazioni e l’ora e la data della loro comunicazione da parte dell’emittente o della persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente.

Su richiesta, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente è in grado di comunicare all’autorità competente, in relazione a qualsiasi comunicazione di informazioni previste dalla regolamentazione, gli elementi seguenti:

  1. a) il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

  2. b) i dettagli di convalida della sicurezza;

  3. c) l’ora e la data alla quale le informazioni sono state comunicate ai media;

  4. d) il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

  5. e) se del caso, i dettagli di qualsiasi veto posto dall’emittente sulle informazioni previste dalla regolamentazione.

Art. 13 Obblighi equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la relazione annuale sulla gestione deve includere almeno le informazioni seguenti:

  1. a) un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati, tale da presentare un quadro globale ed equilibrato dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente, coerente con le dimensioni e la complessità della sua attività;

  2. b) l’indicazione di eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

  3. c) indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente.

L’analisi di cui alla lettera a) include, nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo, dell’andamento economico o della situazione dell’emittente, gli indicatori di performance fondamentali sia finanziari che, se del caso, non finanziari che sono rilevanti per l’attività economica in questione.

Art. 14 Requisiti equivalenti all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, oltre alla relazione intermedia sulla gestione è richiesto un bilancio abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione deve includere quanto meno le informazioni seguenti:

  1. a) l’analisi del periodo coperto;

  2. b) indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente per i restanti sei mesi dell’esercizio finanziario;

  3. c) per gli emittenti di azioni e qualora non venga già comunicato su base continuativa, le operazioni rilevanti con parti correlate.

Art. 15 Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, una o più persone all’interno dell’emittente sono responsabili dell’informazione finanziaria annuale e semestrale ed in particolare:

  1. a) della conformità del bilancio con il quadro di presentazione o con la serie di principi contabili applicabili;

  2. b) dell’attendibilità dell’analisi della gestione contenuta nella relazione sulla gestione.

Art. 16 Requisiti equivalenti all’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Art. 17 Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la presentazione di conti individuali da parte dell’impresa madre non è richiesta, ma l’emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto, nella preparazione dei conti consolidati, ad includere le informazioni seguenti:

  1. a) per gli emittenti di azioni, il computo dei dividendi e la capacità di pagare i dividendi;

  2. b) per tutti gli emittenti, se del caso, requisiti di capitale minimo e equity e problemi di liquidità.

A fini di equivalenza, l’emittente deve essere altresì in grado di fornire all’autorità competente dello Stato membro di origine informazioni aggiuntive sottoposte a revisione che forniscano ragguagli sui conti individuali dell’emittente a sé stanti, pertinenti agli elementi di informazione di cui alle lettere a) e b). Tali informazioni possono essere preparate conformemente ai principi contabili del paese terzo.

Art. 18 Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisce obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE in relazione ai conti individuali se, in base alla legge del paese terzo, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo non è tenuto a preparare conti consolidati, ma è tenuto a preparare i suoi conti individuali conformemente ai principi contabili internazionali riconosciuti, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7, come applicabili all’interno della Comunità o conformemente ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.

A fini di equivalenza, se tali informazioni finanziarie non sono in linea con i predetti principi, devono essere presentate in forma di bilanci riscritti.

In aggiunta i conti individuali devono essere sottoposti a revisione in modo indipendente.

Art. 19 Requisiti equivalenti all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, il periodo di tempo entro il quale ad un emittente, la cui sede legale è situata in tale paese terzo, devono essere notificate le partecipazioni rilevanti ed entro il quale egli deve comunicare al pubblico tali partecipazioni è complessivamente pari o inferiore a sette giorni di negoziazione.

I termini per la notifica all’emittente e per la seguente comunicazione al pubblico da parte dell’emittente possono essere diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Art. 20 Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. a) nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo del 5 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta tale soglia viene raggiunta o superata;

  2. b) nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo compreso tra il 5 % e il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o la soglia massima viene raggiunta o superata;

  3. c) nel caso di un emittente autorizzato a detenere oltre il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o del 10 % viene raggiunta o superata.

A fini di equivalenza, non è necessario richiedere la notifica al di sopra della soglia del 10 %.

Art. 21 Requisiti equivalenti all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a comunicare al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale entro 30 giorni di calendario dal verificarsi di un incremento o di una riduzione di tale totale.

Art. 22 Requisiti equivalenti all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE (Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda il contenuto delle informazioni sulle assemblee, se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a fornire quanto meno informazioni sul luogo, sulla data e sull’ordine del giorno delle assemblee.

Art. 23 Equivalenza in relazione alla verifica della condizione di indipendenza per le imprese madri delle società di gestione e delle imprese di investimento (Articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE)

1. Si considera che un paese terzo preveda condizioni di indipendenza equivalenti a quelle di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva se, in base alla legge di tale paese, una società di gestione o un’impresa di investimento di cui all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE è tenuta a soddisfare le condizioni seguenti:

  1. a) la società di gestione o impresa di investimento deve avere in tutte le situazioni la facoltà di esercitare, indipendentemente dalla sua impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce;

  2. b) la società di gestione o impresa di investimento non deve tenere conto degli interessi dell’impresa madre o di qualsiasi altra impresa controllata dall’impresa madre ogniqualvolta insorgano conflitti di interesse.

2.

L’impresa madre si conforma agli obblighi di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva.

In aggiunta essa attesta che, con riferimento a ciascuna società di gestione o impresa di investimento in questione, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, l’impresa madre è in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva sono rispettati.

Art. 24 Attuazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla data di adozione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007. Per la Commissione Charlie McCreevy Membro della Commissione