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Direttiva 2007/14/CE della Commissione dell’8 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE1, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, l’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 8, lettere da b) a e), l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 23, paragrafo 4, punto ii), e l’articolo 23, paragrafo 7,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR)2 per un parere tecnico,

La direttiva 2004/109/CE stabilisce i principi generali per l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza per quanto riguarda la detenzione di diritti di voto o di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare azioni esistenti con diritti di voto. Essa mira ad assicurare che tramite la comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive venga consolidata e rafforzata la fiducia degli investitori. Nella stessa ottica, prescrivendo che gli emittenti vengano informati in merito alle modifiche delle partecipazioni societarie rilevanti, essa intende assicurare che questi ultimi siano in grado di tenere il pubblico informato.

Le regole per l’applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di trasparenza devono altresì mirare a garantire un livello elevato di tutela degli investitori, a rafforzare l’efficienza del mercato e a garantire uniformità di applicazione.

Per quanto riguarda la procedura conformemente alla quale gli investitori devono essere informati della scelta dello Stato membro d’origine effettuata dall’emittente, è opportuno che tale scelta sia comunicata secondo la stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione a norma della direttiva 2004/109/CE.

Per quanto riguarda il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali, esso deve essere tale da evitare di fornire un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale e degli utili o delle perdite dell’emittente. Il contenuto delle relazioni semestrali deve essere tale da assicurare agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni circa l’andamento economico dell’emittente e tali informazioni devono essere presentate in modo tale da agevolarne il raffronto con le informazioni fornite nella relazione annuale dell’anno precedente.

Gli emittenti di azioni che redigono conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali IAS e IFRS devono applicare la stessa definizione di operazioni con parti correlate nella relazione annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE. Gli emittenti di azioni che non redigono conti consolidati e non sono tenuti ad applicare gli IAS e gli IFRS devono applicare nelle loro relazioni semestrali di cui alla direttiva 2004/109/CE la definizione di operazioni con parti correlate di cui alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società3.

Per beneficiare dell’esenzione dalla notifica delle partecipazioni rilevanti di cui alla direttiva 2004/109/CE nel caso di azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento, la lunghezza massima del «ciclo di regolamento a breve» deve essere la più breve possibile.

Affinché l’autorità competente rilevante sia in grado di verificare la conformità della concessione della deroga ai market maker rispetto alla notifica di informazioni sulle partecipazioni rilevanti, il market maker che aspira a beneficiare di tale deroga deve rendere noto che sta agendo o intende agire come market maker e per quali azioni o strumenti finanziari opera in tale qualità.

Svolgere attività di market making in piena trasparenza è particolarmente importante. Pertanto il market maker deve essere in grado, su richiesta dell’autorità competente rilevante, di identificare le attività svolte in relazione all’emittente in questione e in particolare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di attività di market making.

Per quanto riguarda il calendario dei giorni di negoziazione, è opportuno, per facilità di funzionamento, che i termini vengano calcolati con riferimento ai giorni di negoziazione nello Stato membro dell’emittente. Tuttavia per rafforzare la trasparenza, occorre prevedere che ciascuna autorità competente informi gli investitori e i partecipanti al mercato in merito al calendario dei giorni di negoziazione applicabile per i vari mercati regolamentati situati o operanti sul suo territorio.

Per quanto riguarda le circostanze in cui deve essere effettuata la notifica delle partecipazioni rilevanti, è opportuno stabilire quando tale obbligo scatta individualmente o collettivamente e come si deve adempiere a tale obbligo in caso di deleghe.

È ragionevole presumere che le persone fisiche o giuridiche abbiano un dovere di grande attenzione in caso di acquisizioni o cessioni di partecipazioni rilevanti. Ne consegue che tali persone verranno molto rapidamente a conoscenza di tali acquisizioni o cessioni o della possibilità di esercitare diritti di voto ed è pertanto opportuno che il periodo successivo all’operazione rilevante dopo il quale esse vengano considerate a conoscenza delle predette operazioni sia molto breve.

L’esenzione dall’obbligo di aggregare le partecipazioni rilevanti deve essere applicabile solo alle imprese madri che possono dimostrare che le società di gestione o le imprese di investimento da loro controllate soddisfano condizioni adeguate di indipendenza. Per assicurare una completa trasparenza, un attestato in tal senso deve essere notificato ex ante all’autorità competente rilevante. Sotto questo profilo è importante che la notifica menzioni l’autorità competente che vigila sulle attività delle società di gestione alle condizioni previste dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)4, indipendentemente dal fatto che siano o no autorizzate nel quadro di tale direttiva, purché in quest’ultimo caso siano vigilate in conformità della legislazione nazionale.

Ai fini della direttiva 2004/109/CE, gli strumenti finanziari devono essere presi in considerazione nel contesto della notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura in cui tali strumenti forniscano al possessore un diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o la discrezionalità di acquistare o meno le azioni o il contante sottostanti alla scadenza. Di conseguenza tra gli strumenti finanziari presi in considerazione non devono essere inclusi gli strumenti che danno diritto al possessore di ricevere azioni a seconda che il prezzo dell’azione sottostante raggiunga o meno un certo livello ad un determinato momento. Né debbono essere inclusi gli strumenti che consentono all’emittente dello strumento o a un terzo di fornire azioni o contante al possessore dello strumento alla scadenza.

Gli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 che non sono menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

La direttiva 2004/109/CE stabilisce obblighi di alto profilo nel settore della diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. La mera disponibilità delle informazioni, che significa che gli investitori devono attivamente ricercarle, non è pertanto sufficiente ai fini di tale direttiva. Di conseguenza la diffusione deve comprendere l’attiva distribuzione delle informazioni da parte degli emittenti ai media, finalizzata al raggiungimento degli investitori.

Sono necessarie delle norme minime di qualità per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione, affinché gli investitori, anche se situati in uno Stato membro diverso da quello dell’emittente, abbiano pari accesso a tali informazioni. Gli emittenti devono garantire che tali norme minime siano soddisfatte, o diffondendo direttamente le informazioni previste dalla regolamentazione o affidando ad un terzo il compito di farlo per loro conto. In quest’ultimo caso il terzo deve essere in grado di garantire una diffusione in condizioni adeguate e deve essere dotato di meccanismi idonei per assicurare che le informazioni previste dalla regolamentazione che esso riceve provengano dall’emittente rilevante e che non vi sia alcun rischio significativo di corruzione dei dati o di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Quando il terzo presta altri servizi o esegue altre funzioni, come nel caso dei media, delle autorità competenti, delle borse o dell’entità incaricata del meccanismo di stoccaggio ufficialmente stabilito, tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. Quando comunicano informazioni ai media, gli emittenti o i terzi devono dare priorità all’uso di mezzi elettronici e di formati standard del settore in modo da facilitare e accelerare l’elaborazione delle informazioni.

In aggiunta, tramite norme minime, le informazioni previste dalla regolamentazione devono essere diffuse in modo da assicurare il massimo accesso pubblico possibile e se possibile raggiungere il pubblico simultaneamente all’interno e all’esterno dello Stato membro d’origine dell’emittente. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere agli emittenti di pubblicare parti o la totalità delle informazioni previste dalla regolamentazione tramite i giornali e la possibilità degli emittenti di mettere a disposizione le informazioni previste dalla regolamentazione sul loro sito o su altri siti accessibili agli investitori.

Deve essere possibile dichiarare l’equivalenza quando le regole generali di informazione di paesi terzi consentono agli utenti una valutazione comprensibile e ampiamente equivalente della situazione degli emittenti, che permetta loro di prendere decisioni analoghe come se fossero loro fornite informazioni conformemente ai requisiti della direttiva 2004/109/CE, anche se i requisiti non sono identici. Tuttavia l’equivalenza deve essere limitata alla sostanza delle informazioni rilevanti e non deve essere accettata alcuna eccezione per quanto riguarda i termini prescritti dalla direttiva 2004/109/CE.

Per stabilire se l’emittente di un paese terzo adempia o meno ad obblighi equivalenti a quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, è importante assicurarsi che vi sia conformità con il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari6, in particolare con i punti riguardanti le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati da includere nel prospetto.

Per quanto riguarda l’equivalenza dei requisiti di indipendenza, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento avente sede in un paese terzo deve essere in grado di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2004/109/CE, indipendentemente dal fatto che la legge del paese terzo richieda l’autorizzazione affinché la società di gestione o l’impresa di investimento controllata svolga attività di gestione o di gestione del portafoglio, purché siano rispettate talune condizioni di indipendenza.

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, dell’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Art. 2 Procedura per la scelta dello Stato membro di origine [Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della direttiva 2004/109/CE]

Art. 3 Contenuto minimo del bilancio semestrale non consolidato (Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1. Il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora esso non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, è conforme ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.

Lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico contengono tutte le intestazioni e i totali parziali inclusi nel bilancio annuale più recente dell’emittente. Vengono aggiunte ulteriori voci di bilancio se, in caso di loro omissione, il bilancio semestrale fornirebbe un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell’emittente.

Inoltre vengono incluse le seguenti informazioni comparative:

  1. a) lo stato patrimoniale alla fine dei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e lo stato patrimoniale comparativo alla fine dell’esercizio finanziario immediatamente precedente;

  2. b) il conto economico per i primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente con, a partire da due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, informazioni comparative per il periodo comparabile dell’esercizio finanziario precedente.

3. Le note esplicative includono quanto segue:

  1. a) informazioni sufficienti per assicurare la comparabilità del bilancio semestrale abbreviato con il bilancio annuale;

  2. b) informazioni e spiegazioni sufficienti per garantire la corretta comprensione da parte dell’utente di qualsiasi modifica rilevante degli importi e di eventuali sviluppi avvenuti nel periodo semestrale in questione, che sono riflessi nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Art. 4 Operazioni rilevanti con parti correlate (Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2004/109/CE)

1. Nelle relazioni intermedie sulla gestione, gli emittenti di azioni comunicano almeno quanto segue come operazioni rilevanti con parti correlate:

  1. a) le operazioni con parti correlate che si sono svolte nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa durante tale periodo;

  2. b) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che potrebbe avere un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente.

2. Se l’emittente di azioni non è tenuto a redigere i conti consolidati, comunica quanto meno le operazioni con parti correlate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter, della direttiva 78/660/CEE.

Art. 5 Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» (Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE)

La lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» è di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione.

Art. 6 Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker (Articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE)

1.

Il market maker che intende beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, al più tardi entro il termine fissato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, che svolge o intende svolgere attività di market making su un determinato emittente.

Quando il market maker cessa di svolgere attività di market making sull’emittente in questione, lo notifica all’autorità competente.

2. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, qualora il market maker che intenda beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, di tale direttiva riceve dall’autorità competente dell’emittente la richiesta di identificare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di market making, tale market maker è autorizzato a compiere tale identificazione con qualsiasi mezzo verificabile. Solo se il market maker non è in grado di identificare le azioni o gli strumenti finanziari in questione, può essere tenuto a detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.

3. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, se il diritto nazionale richiede un accordo di market making tra il market maker e la borsa valori e/o l’emittente, il market maker fornisce tale accordo all’autorità competente rilevante su richiesta di quest’ultima.

Art. 7 Calendario dei giorni di negoziazione (Articolo 12, paragrafi 2 e 6, e articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1. Ai fini dell’articolo 12, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, si applica il calendario dei giorni di negoziazione dello Stato membro di origine dell’emittente.

2. Ciascuna autorità competente pubblica nel suo sito Internet il calendario dei giorni di negoziazione dei diversi mercati regolamentati situati o operanti sul territorio di sua competenza.

Art. 8 Azionisti e persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 10 della direttiva «trasparenza» tenuti ad effettuare la notifica delle partecipazioni rilevanti (Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

1.

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica che scatta non appena la quota dei diritti di voto detenuti raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie applicabili a seguito delle operazioni del tipo di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/109/CE è un obbligo individuale incombente a ciascun azionista o persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva o entrambi qualora la percentuale dei diritti di voto detenuti da ciascuna parte raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia applicabile.

Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica è un obbligo collettivo condiviso da tutte le parti dell’accordo.

2.

Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, se un azionista concede la delega per un’assemblea di azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di concessione della delega, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

Se, nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un’assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di ricezione delle deleghe, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

3.

Se il dovere di effettuare una notifica incombe a più di una persona fisica o giuridica, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica comune.

Tuttavia non si può considerare che una singola notifica comune sollevi una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche in questione dalla sua responsabilità in materia di notifica.

Art. 9 Circostanze nelle quali la persona notificante dovrebbe essere venuta a conoscenza dell’acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto (Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’azionista o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva vengono considerati a conoscenza dell’acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto non più tardi di due giorni di negoziazione dopo l’operazione.

Art. 10 Condizioni di indipendenza che le società di gestione e le imprese di investimento partecipanti alla gestione dei portafogli individuali devono soddisfare (Articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1. Ai fini dell’esenzione dall’aggregazione delle partecipazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve soddisfare le condizioni seguenti:

  1. a) non deve interferire dando istruzioni dirette o indirette o in alcun altro modo nell’esercizio dei diritti di voto detenuti da tale società di gestione o impresa di investimento;

  2. b) tale società di gestione o impresa di investimento deve avere la facoltà di esercitare, indipendentemente dall’impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce.

2.

Un’impresa madre che desidera avvalersi dell’esenzione notifica senza indugio quanto segue all’autorità competente dello Stato membro di origine degli emittenti i cui diritti di voto sono collegati alle partecipazioni gestite dalle società di gestione o dalle imprese di investimento:

  1. a) un elenco dei nomi di tali società di gestione e imprese di investimento, con indicazione delle autorità competenti per la loro vigilanza o del fatto che non vi è alcuna autorità competente per la loro vigilanza, ma senza alcun riferimento agli emittenti in questione;

  2. b) un attestato certificante che, con riferimento a ciascuna di tali società di gestione o imprese di investimento, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.

L’impresa madre aggiorna l’elenco di cui alla lettera a) su base continuativa.

3. Quando l’impresa madre intende beneficiare dell’esenzione soltanto in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 13 della direttiva 2004/109/CE, notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente solo l’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.

Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che:

  1. a) le strutture organizzative dell’impresa madre e della società di gestione o dell’impresa di investimento sono tali che i diritti di voto sono esercitati indipendentemente dall’impresa madre;

  2. b) le persone che decidono come devono essere esercitati i diritti di voto agiscono in modo indipendente;

  3. c) se l’impresa madre è un cliente della sua società di gestione o dell’impresa di investimento o ha una partecipazione nelle attività gestite dalla società di gestione o dall’impresa di investimento, vi è un chiaro mandato scritto che prevede un normale rapporto di clientela tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento.

Il requisito di cui alla lettera a) implica quanto meno che l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento devono aver previsto procedure e linee guida scritte, ragionevolmente intese a prevenire la circolazione di informazioni tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento in relazione all’esercizio di diritti di voto.

5.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «istruzione diretta» si intende qualsiasi istruzione data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, in cui si specifichi in che modo i diritti di voto devono essere esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in determinati casi.

Per «istruzione indiretta» si intende qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, che limiti la discrezionalità della società di gestione o dell’impresa di investimento in relazione all’esercizio dei diritti di voto al fine di servire gli interessi aziendali specifici dell’impresa madre o di un’altra impresa controllata dall’impresa madre.

Art. 11 Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto (Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.

2.

3.

La notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE include le informazioni seguenti:

  1. a) la situazione risultante, in termini di diritti di voto;

  2. b) se del caso, la catena di imprese controllate mediante le quali gli strumenti finanziari sono effettivamente detenuti;

  3. c) la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia;

  4. d) per gli strumenti con un periodo di esercizio, l’indicazione della data o del periodo in cui le azioni saranno o potranno essere acquistate, se del caso;

  5. e) la data di scadenza dello strumento;

  6. f) l’identità del possessore;

  7. g) il nome dell’emittente sottostante.

Ai fini della lettera a), la percentuale dei diritti di voto è calcolata con riferimento al totale dei diritti di voto e del capitale quale comunicato da ultimo dall’emittente a norma dell’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE.

4. Il periodo di notifica è lo stesso previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE e nelle relative disposizioni di esecuzione.

5.

La notifica viene fatta all’emittente dell’azione sottostante e all’autorità competente dello Stato membro di origine di tale emittente.

Se uno strumento finanziario ha più di un’azione sottostante, viene fatta una notifica separata a ciascun emittente delle azioni sottostanti.