Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
La sicurezza dei trasporti marittimi comunitari e dei cittadini che li utilizzano e la protezione dell’ambiente dovrebbero essere garantiti in via permanente.
Con riferimento al trasporto marittimo internazionale, l’adozione di varie convenzioni, di cui l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è depositaria, ha consentito di istituire un quadro generale di regole che migliora la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente contro l’inquinamento provocato dalle navi.
A norma delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS) e delle convenzioni di cui è depositaria l’IMO (convenzioni IMO), rientra fra le responsabilità degli Stati che sono parti di questi strumenti adottare norme legislative e regolamentari e adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per dare piena e completa attuazione a detti strumenti affinché, dal punto di vista della sicurezza della vita in mare e della protezione dell’ambiente marino, le navi siano idonee al servizio cui sono destinate ed equipaggiate con personale marittimo competente.
Occorre tenere nella dovuta considerazione la convenzione sul lavoro marittimo, adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel 2006, che disciplina anche gli obblighi connessi allo Stato di bandiera.
Il 9 ottobre 2008 gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione in cui riconoscevano all’unanimità l’importanza dell’applicazione delle convenzioni internazionali relative agli obblighi degli Stati di bandiera al fine di migliorare la sicurezza marittima e di contribuire alla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.
L’attuazione delle procedure raccomandate dall’IMO nella circolare MSC/Circ. 1140/MEPC/Circ. 424 del 20 dicembre 2004 sul trasferimento delle navi fra Stati dovrebbe rafforzare le disposizioni delle convenzioni IMO e della normativa comunitaria sulla sicurezza marittima relative al cambiamento di bandiera e migliorare la trasparenza dei rapporti fra gli Stati di bandiera, a tutto vantaggio della sicurezza marittima.
La disponibilità di informazioni sulle navi battenti la bandiera di uno Stato membro e sulle navi che sono state cancellate dal registro di uno Stato membro dovrebbe migliorare la trasparenza delle prestazioni di una flotta di qualità elevata e contribuire a monitorare meglio il rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera, nonché ad assicurare parità di condizioni fra le amministrazioni.
Per aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente i loro risultati in quanto Stati di bandiera, le loro amministrazioni dovrebbero essere sottoposte periodicamente ad audit.
Una certificazione di qualità delle procedure amministrative in conformità delle norme dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di norme equivalenti dovrebbe ulteriormente assicurare parità di condizioni fra le amministrazioni.
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione e l’attuazione di misure adeguate nel settore della politica dei trasporti marittimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di:
a) assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza alle loro responsabilità e ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera; e
b) migliorare la sicurezza, le condizioni di vita e di lavoro e prevenire l'inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa marittima comunitaria elencata all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)5, nonché la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)6.
Art. 2 Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica all'amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, rispettivamente alle navi soggette a certificazione e che effettuano viaggi internazionali di qualsiasi tipo.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a) «nave» una nave o un'imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro a cui si applicano una o più convenzioni e per la quale è richiesto un certificato;
b) «amministrazione» le autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera;
c) «organismo riconosciuto» un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione)7;
d) «certificati» i certificati previsti dalla legge rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
e) «audit IMO» un audit condotto in conformità delle disposizioni della risoluzione A 1067(28) relativa al quadro e alle procedure per il sistema di audit degli Stati membri dell'IMO, nella sua versione aggiornata, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
f) «convenzioni» le convenzioni, i relativi protocolli e le relative modifiche, che rendono obbligatorio l'uso del codice III, e i connessi codici aventi valore vincolante, nelle loro versioni aggiornate;
g) «codice III» la risoluzione A.1070(28) («codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO»), adottata dall'IMO, parte 2, ad eccezione dei punti 16, 18, 19, 20.3, 21, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40 e 41 di tale parte, nella sua versione aggiornata;
h) «controllore dello Stato di bandiera» un dipendente pubblico alle esclusive dipendenze dell'autorità competente di uno Stato membro e da essa debitamente autorizzato, responsabile o incaricato di effettuare visite di controllo, verifiche e audit di navi e società cui si applicano i pertinenti strumenti internazionali obbligatori e che soddisfa il requisito di indipendenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
i) «ispettore dello Stato di bandiera»
i) un dipendente pubblico alle esclusive dipendenze dell'autorità competente di uno Stato membro e da essa debitamente autorizzato; o
ii) una persona non alle dipendenze esclusive dell'autorità competente di uno Stato membro e da essa debitamente autorizzata, su base ad hoc, o contrattualmente legata all'autorità competente dello Stato membro,
che può effettuare ispezioni dello Stato di bandiera e soddisfa i requisiti di qualifica e indipendenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
j) «resto del personale che presta assistenza nello svolgimento delle visite di controllo» le persone debitamente autorizzate dall'amministrazione dello Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto, che possono assistere i controllori dello Stato di bandiera nello svolgimento delle visite di controllo, come specificato dall'amministrazione, e che soddisfano gli obblighi di comunicazione, qualifica e indipendenza di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
k) «ispezione dello Stato di bandiera» un’ispezione che non si conclude con la certificazione, intesa a verificare che le reali condizioni della nave e dell’equipaggio siano conformi ai certificati di cui sono in possesso.
Art. 4 Condizioni per consentire l’esercizio di una nave al momento della concessione del diritto di battere bandiera di uno Stato membro
1. Prima di consentire l’esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la sua bandiera, lo Stato membro interessato adotta le misure per assicurare che la nave in questione ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili, comprese le norme sociali, ambientali e di sicurezza. Tali misure possono essere misure adottate da un organismo riconosciuto, che agisce per conto dello Stato membro, ove sia stato debitamente autorizzato a tal fine dall'autorità competente. In particolare, lo Stato membro interessato o l'organismo riconosciuto che agisce per suo conto, a seconda dei casi, verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave utilizzando, ove disponibili, i rapporti di ispezione dello Stato di bandiera e i certificati contenuti nella sua banca dati o, per gli Stati membri che hanno scelto di utilizzare la banca dati di informazioni sulle navi di cui all'articolo 6 bis, in tale banca dati. Se necessario, lo Stato membro interessato consulta l'amministrazione del precedente Stato di bandiera per accertare se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza da questo individuati e rimasti irrisolti.
2. Quando un altro Stato di bandiera richiede informazioni su una nave che ha in precedenza battuto bandiera di uno Stato membro, quest’ultimo fornisce tempestivamente allo Stato di bandiera richiedente i dettagli riguardanti anomalie irrisolte e ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.
Art. 4 bis Sicurezza delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro
1. Nel trasporto marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente le disposizioni obbligatorie relative allo Stato di bandiera stabilite dalle convenzioni conformemente alle condizioni ivi previste e in relazione alle navi ivi menzionate.
2.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera si conformino alle disposizioni, regole e norme internazionali a norma delle convenzioni, comprese le seguenti:
a) assicurare che un controllore alle dipendenze di un organismo riconosciuto possa svolgere gli stessi compiti dei controllori dello Stato di bandiera, se autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro; e
b) effettuare ispezioni in quanto Stati di bandiera per verificare che le effettive condizioni della nave siano conformi ai certificati che trasporta;
Le ispezioni dello Stato di bandiera di cui alla lettera b) del primo comma possono essere effettuate secondo un approccio basato sul rischio, che include i seguenti criteri:
i) i precedenti relativi alle deficienze e inadempienze rilevate durante le visite di controllo, gli audit e le verifiche obbligatori effettuati dallo Stato di bandiera;
ii) pertinenti rapporti relativi alle inchieste sugli incidenti;
iii) i fermi o i divieti di esercizio emessi da un'autorità competente per il controllo da parte dello Stato di approdo;
iv) il superamento del tasso di carenze in materia di controllo da parte dello Stato di approdo stabilito da ciascuno Stato membro;
v) i precedenti relativi alle deficienze rilevate durante le ispezioni dello Stato di bandiera effettuate conformemente alla legislazione nazionale, secondo quanto ritenuto appropriato da ciascuno Stato membro;
vi) altre informazioni pertinenti ritenute necessarie dallo Stato membro.
Gli Stati membri che adottano un approccio basato sul rischio garantiscono che le navi per le quali non sono disponibili dati sufficienti per il calcolo del profilo di rischio siano ispezionate almeno una volta ogni cinque anni.
Gli Stati membri che non adottano un approccio basato sul rischio effettuano le ispezioni in quanto Stati di bandiera utilizzando le proprie procedure, istruzioni e informazioni pertinenti conformemente al codice III. Essi garantiscono che ogni nave sia ispezionata almeno una volta ogni cinque anni.
3. Gli Stati membri si accertano che tutte le deficienze che richiedono misure correttive, comprese preoccupazioni sul piano sociale, ambientale e della sicurezza, confermate o rivelate dall'ispezione effettuata dallo Stato di bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b), siano corrette entro un termine adeguato che deve essere stabilito dallo Stato di bandiera.
4. Al termine di un'ispezione effettuata dallo Stato di bandiera, l'ispettore di detto Stato redige un rapporto stabilendone i risultati emersi.
Art. 4 ter Requisiti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro amministrazioni abbiano a disposizione risorse adeguate per le dimensioni e il tipo della flotta e per l'attuazione dei necessari processi procedure, e risorse necessarie, in particolare, per assolvere agli obblighi di cui all'articolo 4 bis e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono alla sorveglianza delle attività svolte dai controllori dello Stato di bandiera, dagli ispettori dello Stato di bandiera e dal resto del personale che presta assistenza nello svolgimento delle visite di controllo, nonché dagli organismi riconosciuti.
3. Gli Stati membri assicurano che siano sviluppate o mantenute capacità di riesame del progetto e di adozione delle decisioni tecniche adeguate alle dimensioni e al tipo della loro flotta.
Art. 4 quater Formazione e sviluppo delle capacità
1. Al personale responsabile o incaricato di effettuare visite di controllo, ispezioni dello Stato di bandiera, audit e verifiche concernenti navi e società è impartita una formazione ad hoc relativa alle attività specifiche che svolge.
2. Gli Stati membri possono elaborare e mantenere aggiornato un sistema di sviluppo delle capacità per i loro ispettori e controllori dello Stato di bandiera i in quanto Stati di bandiera, tenendo conto degli obblighi nuovi o supplementari derivanti dalle convenzioni.
3. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e in cooperazione con gli Stati membri, organizza, se del caso e in base alle richieste di sostegno da parte degli Stati membri, attività di formazione ad hoc per gli ispettori e i controllori dello Stato di bandiera.
Art. 5 Fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro
1. Quando l’amministrazione di uno Stato membro è informata che una nave battente la sua bandiera è stata sottoposta a fermo da uno Stato di approdo, verifica, secondo le procedure da essa stabilite a tal fine, che la nave sia resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO.
2. Gli Stati membri elaborano e attuano un adeguato programma di controllo e monitoraggio al fine di fornire una risposta tempestiva nelle situazioni di cui al paragrafo 1.
Art. 6 Informazioni e scambi elettronici
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni seguenti, relative alle navi battenti la loro bandiera, siano rese disponibili in formato elettronico nella loro versione aggiornata al più tardi entro il 6 gennaio 2031:
a) certificati previsti dalla legge (definitivi o provvisori), comprese date delle visite di controllo, delle eventuali visite di controllo addizionali e supplementari e degli audit;
b) identificazione delle navi che hanno cessato di battere la bandiera dello Stato membro in questione negli ultimi 12 mesi.
2.
La Commissione elabora, mantiene e aggiorna un portale digitale interoperabile che fornisce un punto di accesso unico alle informazioni di cui al paragrafo 1 e consente agli ispettori degli Stati membri in quanto Stati di bandiera e di approdo di accedere a tali informazioni nell'esercizio delle loro funzioni.
La Commissione rende tale portale accessibile per via elettronica e gratuito per gli Stati membri.
Il portale non contiene dati personali o informazioni riservate.
La Commissione garantisce l'interoperabilità di tale portale con la banca dati di informazioni sulle navi di cui all'articolo 6 bis.
Tale portale deve essere istituito al più tardi entro il 6 gennaio 2028.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il funzionamento tecnico del portale di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Art. 6 bis Banca dati di informazioni sulle navi
1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati di informazioni sulle navi, che contiene le informazioni di cui all'articolo 6 e fornisce agli Stati membri servizi per il rilascio e il controllo dei certificati elettronici. Tale banca dati di informazioni sulle navi è istituita entro il 6 gennaio 2030. Gli Stati membri possono collegarvisi. La banca dati può essere basata su quella di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, rispetto alla quale può avere funzionalità simili.
2. Fatti salvi i requisiti nazionali in materia di protezione dei dati, gli Stati membri che scelgono di utilizzare la banca dati di informazioni sulle navi:
a) possono trasferire nella banca dati di informazioni sulle navi le informazioni relative alle ispezioni dello Stato di bandiera effettuate in conformità della presente direttiva, comprese quelle relative alle deficienze e ai certificati; e
b) possono utilizzare la banca dati per rilasciare, firmare, convalidare, prorogare e ritirare i certificati elettronici per le loro navi.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al primo comma siano compatibili con i requisiti di tale banca dati e interoperabili.
3. La Commissione assicura che la banca dati di informazioni sulle navi consenta di reperire dati pertinenti relativi all'attuazione della presente direttiva in base ai dati sulle ispezioni forniti dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri che hanno scelto di utilizzare la banca dati hanno accesso a qualsiasi informazione registrata nella banca dati di informazioni sulle navi di cui al paragrafo 2 lettera a) del presente articolo e al sistema di ispezioni previsto dalla direttiva 2009/16/CE. Nessuna disposizione della presente direttiva osta alla condivisione di tali informazioni tra le pertinenti autorità competenti, all'interno degli Stati membri e tra di essi, con la Commissione o con l'EMSA.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il funzionamento tecnico della banca dati di cui al presente articolo, comprese le condizioni per l'accesso alle informazioni presentate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Art. 7 Monitoraggio dell'osservanza delle norme da parte degli Stati membri e delle prestazioni degli Stati membri
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'audit delle loro amministrazioni da parte dell'IMO conformemente al ciclo da questa adottato. Gli Stati membri pubblicano il risultato dell'audit conformemente alla pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza.
2. Al fine di garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva e di monitorare il funzionamento generale per quanto riguarda il rispetto da parte degli Stati di bandiera degli obblighi giuridici spettanti alle loro amministrazioni a norma della presente direttiva, la Commissione raccoglie le informazioni necessarie quando effettua le visite negli Stati membri.