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Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L’adozione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili3, è stata un primo passo inteso a rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, garantendone al tempo stesso la libera circolazione nel mercato unico dei trasporti.

Alla luce degli sviluppi intervenuti nella sicurezza dei trasporti è necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche della direttiva 1999/36/CE.

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose4, ha esteso l’applicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta l’Unione le condizioni di trasporto delle merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne.

È pertanto necessario aggiornare di conseguenza le disposizioni della direttiva 1999/36/CE, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, la valutazione della conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili.

Al fine di rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e garantirne la libera circolazione, ivi comprese l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di tali attrezzature nell’Unione, occorre stabilire norme dettagliate riguardanti gli obblighi dei vari operatori e i requisiti che tali attrezzature devono soddisfare.

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti5, costituisce un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa per l’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti. In linea con l’obiettivo di armonizzazione delle norme sulla libera circolazione dei prodotti, tale quadro dovrebbe essere applicato, ove opportuno, nel settore delle attrezzature a pressione trasportabili.

Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra il territorio dell’Unione e quello di paesi terzi.

Nell’interesse della sicurezza dei trasporti e della libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili è opportuno definire in modo preciso gli obblighi dei diversi operatori economici, compresi i proprietari e gli operatori di attrezzature a pressione trasportabili.

Gli operatori economici, in funzione del loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle norme in materia di sicurezza e di accesso al mercato.

È opportuno che la conformità delle nuove attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva sia dimostrata mediante una valutazione della conformità che attesti la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili.

È opportuno che le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie delle attrezzature a pressione trasportabili siano effettuate in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della presente direttiva, al fine di garantire la costante conformità ai requisiti di sicurezza ivi previsti.

È opportuno che le attrezzature a pressione trasportabili rechino un marchio indicante la loro conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva per assicurarne la libera circolazione e il libero uso.

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla pertinente data di applicazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

Affinché possano usufruire della libera circolazione e del libero uso, le attrezzature a pressione trasportabili esistenti che non siano state precedentemente sottoposte a una valutazione di conformità alla direttiva 1999/36/CE dovrebbero essere sottoposte a una rivalutazione della conformità.

È necessario stabilire requisiti per le autorità responsabili della valutazione, della notifica e della vigilanza degli organismi notificati al fine di garantire un livello uniforme di qualità delle prestazioni degli organismi notificati.

Le procedure di valutazione della conformità previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva richiedono l’intervento di organismi di ispezione per definire requisiti operativi dettagliati atti a garantire un livello uniforme di prestazioni in tutta l’Unione. Tali organismi di ispezione dovrebbero quindi essere notificati alla Commissione dagli Stati membri.

È opportuno che l’autorità di notifica rimanga responsabile della vigilanza dell’organismo notificato, a prescindere dal luogo in cui l’organismo notificato svolge le proprie attività, al fine di assicurare una chiara responsabilità in materia di vigilanza continua.

È necessario stabilire norme comuni per il riconoscimento reciproco degli organismi notificati, che garantiscano la conformità alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Tali norme comuni consentiranno di eliminare costi e procedure amministrative inutili connessi all’omologazione delle attrezzature e di rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali.

È opportuno che gli Stati membri possano adottare misure atte a limitare o proibire l’immissione sul mercato e l’uso di attrezzature nei casi in cui queste presentino un rischio per la sicurezza in talune circostanze specifiche, anche qualora tali attrezzature siano conformi alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti specifici per facilitare l’applicazione pratica delle disposizioni tecniche della presente direttiva, tenendo conto dei risultati dello scambio di esperienze di cui agli articoli 28 e 29.

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda determinati adeguamenti degli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

La direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi6; la direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un solo pezzo7; la direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate8; la direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato9 e la direttiva 1999/36/CE sono diventate obsolete e dovrebbero pertanto essere abrogate.

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»10, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.

2. La presente direttiva si applica:

  1. a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;

  2. b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;

  3. c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

3. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

4. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «attrezzature a pressione trasportabili»:

    1. a) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

    2. b) le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE,

    quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della presente direttiva; Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  2. 2) «allegati della direttiva 2008/68/CE», l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE;

  3. 3) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell’Unione;

  4. 4) «messa a disposizione sul mercato», qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;

  5. 5) «uso», il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;

  6. 6) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l’uso di attrezzature a pressione trasportabili;

  7. 7) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono già state rese disponibili all’utilizzatore finale;

  8. 8) «fabbricante», ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

  9. 9) «rappresentante autorizzato», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

  10. 10) «importatore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse originarie di un paese terzo;

  11. 11) «distributore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;

  12. 12) «proprietario», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che possiede attrezzature a pressione trasportabili;

  13. 13) «operatore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;

  14. 14) «operatore economico», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore che intervengono nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;

  15. 15) «valutazione della conformità», la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  16. 16) «marchio Pi», un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva;

  17. 17) «rivalutazione della conformità», la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell’operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE;

  18. 18) «ispezione periodica», l’ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  19. 19) «ispezione intermedia», l’ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  20. 20) «verifica straordinaria», la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  21. 21) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo in uno Stato membro autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

  22. 22) «accreditamento», un’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati della direttiva 2008/68/CE;

  23. 23) «autorità di notifica», l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 17;

  24. 24) «organismo notificato», un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 della presente direttiva, notificato ai sensi dell’articolo 22 della presente direttiva;

  25. 25) «notifica», la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione lo status di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione e agli Stati membri;

  26. 26) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.

  27. 27) «beni rilevanti per la crisi», i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  28. 28) «modalità di emergenza nel mercato interno», la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.

Art. 3 Requisiti a livello locale

Gli Stati membri possono stabilire nel proprio territorio requisiti applicabili a livello locale per l’immagazzinamento a medio o lungo termine o per l’uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili. Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse.

Capo II. Obblighi degli operatori economici

Art. 4 Obblighi dei fabbricanti

1. All’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva, i fabbricanti appongono il marchio Pi in conformità dell’articolo 15 della presente direttiva.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati.

4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.

7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

Art. 5 Rappresentanti autorizzati

1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

  1. a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti;

  2. b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità;

  3. c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.

3. L’identità e l’indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE.

4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

Art. 6 Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva.

2. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE. L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva, non immette tali attrezzature sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati nel certificato di conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE, oppure li allegano allo stesso.

4. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE.

5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.

8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

Art. 7 Obblighi dei distributori

1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva. Prima di mettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della presente direttiva. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva, non mette le attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabile presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE.

3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE o alla presente direttiva assicurano l’adozione delle misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l’importatore, se del caso, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature a pressione trasportabili, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.

5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

Art. 8 Obblighi dei proprietari

1. Il proprietario che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e alla presente direttiva, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.

2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE.

3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.

Art. 9 Obblighi degli operatori

1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva.

2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l’operatore ne informa il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato.

Art. 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4 quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

Art. 11 Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici identificano, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni:

  1. a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;

  2. b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.