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Direttiva 2010/42/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1, in particolare l’articolo 43, paragrafo 5, l’articolo 60, paragrafo 6, lettere a), e c), l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 4, lettera a) e l’articolo 95, paragrafo 1,

È opportuno che le informazioni da fornire ai detentori di quote a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE in caso di fusioni riflettano le esigenze diverse dei detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dei detentori di quote dell’OICVM ricevente e che li aiutino a formarsi un giudizio.

Non è opportuno che l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano tenuti ad includere nel documento d’informazione informazioni diverse da quelle di cui all’articolo 43, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e agli articoli da 3 a 5 della presente direttiva. L’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente possono tuttavia aggiungere altre informazioni rilevanti nel contesto della proposta di fusione.

Quando il documento d’informazione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE è integrato da una sintesi, non è opportuno che l’OICVM sia sollevato dall’obbligo di evitare l’uso di spiegazioni lunghe o tecniche nel resto del documento d’informazione.

È opportuno che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE si basino sul presupposto che essi siano già ragionevolmente a conoscenza delle caratteristiche dell’OICVM ricevente, dei diritti di cui godono in relazione ad esso e delle sue modalità di funzionamento. Tali informazioni dovrebbero pertanto concentrarsi sull’operazione di fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente.

Occorre armonizzare il modo in cui le informazioni di cui agli articoli 43 e 64 della direttiva 2009/65/CE vengono fornite ai detentori di quote. Tali informazioni mirano a consentire ai detentori di quote di formarsi un giudizio informato circa il fatto se vogliano continuare ad investire o se vogliano chiedere il rimborso nei casi in cui un OICVM è parte di una fusione, si converte in un OICVM feeder o cambia l’OICVM master. È opportuno che i detentori di quote siano al corrente dei predetti, importanti cambiamenti che l’OICVM subisce e che siano in grado di leggere le informazioni. Per tale ragione è necessario che le informazioni siano indirizzate personalmente ai detentori di quote su carta o su un altro supporto durevole come i messaggi di posta elettronica (e-mail). L’uso dei mezzi elettronici dovrebbe consentire agli OICVM di fornire le informazioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La presente direttiva non dovrebbe imporre agli OICVM di informare direttamente i detentori delle loro quote bensì dovrebbe tenere in debito conto le specificità di taluni Stati membri in cui gli OICVM o le loro società di gestione, per ragioni giuridiche o pratiche, non sono in grado di contattare direttamente i detentori delle loro quote. È opportuno che gli OICVM abbiano la facoltà di fornire le informazioni tramite il depositario o gli intermediari, purché sia garantito che tutti i detentori di quote ricevano le informazioni a tempo debito. È opportuno che la presente direttiva si limiti ad armonizzare il modo in cui le informazioni di cui agli articoli 43 e 64 della direttiva 2009/65/CE vengono fornite ai detentori di quote. Gli Stati membri hanno la facoltà di regolamentare con norme nazionali la comunicazione di altri tipi di informazioni ai detentori di quote.

È necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder tenga conto delle esigenze specifiche dell’OICVM feeder, che investe almeno l’85 % delle sue attività nell’OICVM master restando nel contempo soggetto a tutti gli obblighi di un OICVM. Occorre pertanto che l’accordo garantisca che l’OICVM master fornisca all’OICVM feeder tutte le informazioni necessarie in tempo utile per consentire all’OICVM feeder di rispettare i propri obblighi. È opportuno che esso stabilisca altresì gli altri diritti e doveri di entrambe le parti.

È opportuno che gli Stati membri non prescrivano che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, disciplini altri elementi oltre a quelli di cui al capo VIII della direttiva 2009/65/CE e agli articoli da 8 a 14 della presente direttiva. L’accordo può tuttavia regolare altri elementi se così è deciso dall’OICVM master e dall’OICVM feeder.

Quando le disposizioni di negoziazione tra l’OICVM master e l’OICVM feeder non differiscono da quelle che si applicano a tutti gli altri detentori di quote dell’OICVM master diversi dall’OICVM feeder e quando tali disposizioni sono indicate nel prospetto dell’OICVM master, non è necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder le riproduca, bensì può limitarsi a contenere rimandi alle parti rilevanti del prospetto dell’OICVM master in modo tale che gli operatori del settore possano ridurre i costi e gli oneri amministrativi.

È necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder includa procedure appropriate per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami dei detentori di quote, in modo che sia possibile evadere la corrispondenza erroneamente inviata all’OICVM master anziché all’OICVM feeder o viceversa.

Per ridurre i costi delle operazioni ed evitare implicazioni fiscali negative, l’OICVM master e l’OICVM feeder possono accordarsi su un trasferimento di attività in natura a meno che ciò sia vietato dalla legge nazionale o incompatibile con il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM master o dell’OICVM feeder. La possibilità di trasferire attività in natura all’OICVM master dovrebbe in particolare aiutare gli OICVM feeder che hanno già esercitato attività in qualità di OICVM, compreso un OICVM feeder di un diverso OICVM master, ad evitare i costi di operazioni derivanti dalla vendita di attività in cui hanno investito sia l’OICVM feeder che l’OICVM master. È opportuno che anche l’OICVM feeder abbia la facoltà di ricevere, se lo desidera, attività in natura dall’OICVM master, in quanto ciò può contribuire a ridurre i costi delle operazioni e ad evitare implicazioni fiscali negative. Il trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder non dovrebbe essere limitato ai casi di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master, bensì essere possibile anche in altre circostanze.

Per preservare la necessaria flessibilità, pur tenendo conto nel contempo del miglior interesse degli investitori, è opportuno che un OICVM feeder che ha ricevuto attività tramite un trasferimento di attività in natura abbia la facoltà di trasferire alcune o tutte le attività al suo OICVM master se l’OICVM master è d’accordo, o di realizzare le attività in cambio di contante al fine di investire il contante nell’OICVM master.

A causa delle specificità della struttura master-feeder, è necessario che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder preveda norme sul conflitto di leggi in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)2 in modo tale che la legge applicabile a tale accordo debba essere la legge dello Stato membro in cui è stabilito l’OICVM feeder o l’OICVM master. Occorre che le parti siano libere di valutare i vantaggi e gli svantaggi di tale scelta e di considerare se l’OICVM master abbia diversi OICVM feeder e se tali OICVM feeder siano stabiliti in un unico Stato membro o in diversi Stati membri.

Nei casi di liquidazione, fusione o divisione dell’OICVM master rispetto ai quali la direttiva 2009/65/CE concede ai detentori di quote dell’OICVM feeder il diritto di chiedere il rimborso, l’OICVM feeder non dovrebbe vanificare tale diritto sospendendo temporaneamente il riacquisto o il rimborso, a meno che ciò sia imposto da circostanze eccezionali per proteggere gli interessi dei detentori di quote o che l’OICVM feeder riceva istruzioni in tal senso dalle sue autorità competenti.

Dato che una fusione o divisione dell’OICVM master può acquisire efficacia entro 60 giorni, in circostanze eccezionali il termine di 30 giorni nel quale l’OICVM feeder deve chiedere e ottenere l’approvazione della sua nuova politica di investimento e concedere ai detentori di sue quote il diritto a chiedere il riacquisto o il rimborso delle quote potrebbe essere troppo breve per consentire all’OICVM feeder di sapere con certezza quanti dei detentori di sue quote chiedano il rimborso. In tali circostanze occorre che l’OICVM feeder sia tenuto in linea di massima a chiedere il rimborso di tutte le sue quote nell’OICVM master. Per evitare costi superflui delle operazioni, è tuttavia opportuno che l’OICVM feeder abbia la facoltà di utilizzare altri mezzi per garantire che i detentori delle sue quote possano avvalersi del diritto di chiedere rimborsi, in modo da poter ridurre nel contempo i costi delle operazioni o evitare altri effetti negativi. In particolare è opportuno che l’OICVM feeder chieda l’approvazione quanto prima. Inoltre, l’OICVM feeder non dovrebbe essere tenuto ad esempio a chiedere il rimborso nella misura in cui i detentori delle proprie quote decidano di non avvalersi di tale facoltà. Laddove l’OICVM feeder chiede il rimborso all’OICVM master, dovrebbe considerare se un rimborso in natura possa ridurre i costi delle operazioni ed evitare altri effetti negativi.

L’accordo per lo scambio di informazioni tra il depositario dell’OICVM master e il depositario dell’OICVM feeder dovrebbe consentire al depositario dell’OICVM feeder di ricevere tutte le informazioni ed i documenti pertinenti di cui ha bisogno per assolvere i propri obblighi. Data la sua specificità, questo accordo dovrebbe prevedere le stesse norme sul conflitto di leggi previste nell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento Roma I. L’accordo per lo scambio di informazioni non dovrebbe tuttavia richiedere né al depositario dell’OICVM master né al depositario dell’OICVM feeder di eseguire compiti vietati o non previsti dal diritto nazionale del loro Stato membro di origine.

La segnalazione delle irregolarità che il depositario dell’OICVM master rileva nel corso dell’esecuzione della propria funzione di depositario in base al diritto nazionale del suo Stato membro di origine mira a proteggere l’OICVM feeder. Per tale motivo non dovrebbe essere prescritta alcuna segnalazione quando tali irregolarità non hanno alcun impatto negativo sull’OICVM feeder. Quando le irregolarità inerenti all’OICVM master hanno un impatto negativo sull’OICVM feeder, occorre che anche quest’ultimo sia informato in merito alla risoluzione delle irregolarità e alle relative modalità. Occorre pertanto che il depositario dell’OICVM master informi il depositario dell’OICVM feeder di come l’OICVM master abbia risolto o intenda risolvere le irregolarità. Se il depositario dell’OICVM feeder non è sicuro che la risoluzione sia nell’interesse dei detentori di quote dell’OICVM feeder, dovrebbe informare prontamente l’OICVM feeder.

È necessario che l’accordo per lo scambio di informazioni tra il revisore dell’OICVM master e il revisore dell’OICVM feeder consenta al revisore dell’OICVM feeder di ricevere tutte le informazioni ed i documenti pertinenti di cui ha bisogno per assolvere i propri obblighi. Data la sua specificità, è indispensabile che questo accordo preveda le stesse norme sul conflitto di leggi previste nell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento Roma I.

Occorre specificare la portata delle informazioni che debbono essere rese accessibili tramite mezzi elettronici conformemente all’articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire certezza del diritto in merito alle categorie di informazioni da includere.

Per garantire un approccio comune in merito alle modalità con le quali i documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE dovrebbero essere messi a disposizione tramite mezzi elettronici alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM, occorre richiedere che ciascun OICVM, o la sua società di gestione, designi un sito internet nel quale tali documenti sono messi a disposizione in un formato elettronico che sia di uso comune. È inoltre necessario stabilire una procedura per la notifica elettronica delle modifiche di tali documenti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, della predetta direttiva.

Per permettere agli OICVM e alle loro società di gestione di adattarsi ai nuovi requisiti inerenti al metodo e alle modalità con cui fornire informazioni ai detentori di quote nei casi di cui agli articoli 7 e 29, occorre concedere agli Stati membri un periodo più lungo per il recepimento di tali requisiti nei loro ordinamenti nazionali. Ciò è particolarmente importante qualora gli OICVM o le loro società di gestione non abbiano la facoltà per ragioni giuridiche o pratiche di informare i detentori di quote direttamente. Occorre che gli OICVM con azioni al portatore dematerializzate abbiano la facoltà di prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che i detentori di quote ricevano le informazioni nei casi specificati agli articoli 8 e 32. Gli OICVM con azioni al portatore non dematerializzate dovrebbero essere in grado di convertirle in azioni registrate o in azioni al portatore dematerializzate, se vogliono poter procedere ad una fusione, convertirsi in un OICVM feeder o cambiare l’OICVM master.

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione3 è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «riequilibrio del portafoglio»: una modifica significativa della composizione del portafoglio di un OICVM;

  2. 2) «indicatori sintetici di rischio e di rendimento»: indicatori sintetici ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web1.

Capo II. Fusioni di oicvm

Sezione 1. Contenuto delle informazioni sulla fusione

Art. 3 Disposizioni generali relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote

1. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE siano redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico che permetta ai detentori di quote di formarsi un giudizio informato circa l’impatto della proposta di fusione sul loro investimento. Nel caso di una proposta di fusione transfrontaliera, l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente spiegano in un linguaggio semplice qualsiasi condizione o procedura riguardante rispettivamente l’altro OICVM che differisca da quelle comunemente utilizzate nell’altro Stato membro.

2. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione soddisfano le esigenze degli investitori che non dispongono di previe conoscenze in merito alle caratteristiche dell’OICVM ricevente o alle sue modalità operative. Esse richiamano la loro attenzione sulle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente e ne raccomandano la lettura.

3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente si concentrano sull’operazione di fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente.

Art. 4 Disposizioni specifiche relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote

1. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano:

  1. a) dati dettagliati in merito a qualsiasi differenza nei diritti dei detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione prima e dopo l’acquisizione di effetto della fusione proposta;

  2. b) se le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM oggetto di fusione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente collocano gli indicatori sintetici di rischio e rendimento in categorie diverse o identificano rischi sostanziali diversi nella parte descrittiva di accompagnamento, un raffronto di tali differenze;

  3. c) un raffronto di tutte le spese, le commissioni e gli oneri dei due OICVM sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori;

  4. d) se l’OICVM oggetto di fusione applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui la fusione acquista efficacia;

  5. e) se l’OICVM ricevente applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo dei detentori di quote che in precedenza detenevano quote nell’OICVM oggetto di fusione;

  6. f) laddove l’articolo 46 della direttiva 2009/65/CE permette di addebitare i costi connessi con la preparazione e il completamento della fusione all’OICVM oggetto di fusione o all’OICVM ricevente o a qualsiasi detentore di quote, i dettagli circa l’attribuzione di tali costi;

  7. g) l’indicazione se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM oggetto di fusione intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima che la fusione acquisti efficacia.

2. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE indicano anche se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM ricevente si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio dell’OICVM ricevente e se intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che la fusione acquisti efficacia.

3. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE includano:

  1. a) le modalità dettagliate di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo OICVM;

  2. b) l’indicazione di come si possa ottenere la relazione del revisore indipendente o del depositario di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.

4. Gli Stati membri prescrivono che, se le condizioni della fusione proposta includono un pagamento in contante a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e ii), della direttiva 2009/65/CE, le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione contengano dati dettagliati sul pagamento proposto, compreso quando e come i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante.

5. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera d), includano:

  1. a) laddove rilevante in base al diritto nazionale per lo specifico OICVM, la procedura in base alla quale si chiederà ai detentori di quote di approvare la proposta di fusione e quali disposizioni verranno prese per informarli del risultato;

  2. b) dati dettagliati in merito a qualsiasi prevista sospensione delle negoziazioni delle quote volta a consentire di realizzare la fusione in modo efficiente;

  3. c) quando acquisirà efficacia la fusione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

6. Gli Stati membri assicurano che nei casi in cui, in base al diritto nazionale cui è soggetto lo specifico OICVM, la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote, le informazioni possano contenere una raccomandazione della rispettiva società di gestione o del consiglio di amministrazione della società di investimento in merito alla linea d’azione.

7. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano:

  1. a) il periodo nel corso del quale i detentori di quote hanno la facoltà di continuare ad effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi di quote dell’OICVM oggetto di fusione;

  2. b) il momento in cui i detentori di quote che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante hanno la facoltà di esercitare i loro diritti in quanto detentori di quote dell’OICVM ricevente;

  3. c) la spiegazione che, nei casi in cui la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione in base al diritto nazionale e la proposta è approvata dalla maggioranza necessaria, i detentori di quote che votano contro la proposta o che non votano affatto e che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante diventano detentori di quote dell’OICVM ricevente.

8. Se all’inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di fusione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.

Art. 5 Informazioni chiave per gli investitori

1. Gli Stati membri assicurano che una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente venga messa a disposizione dei detentori di quote esistenti dell’OICVM oggetto di fusione.

2. Le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono fornite ai detentori di quote esistenti dell’OICVM ricevente qualora esse siano state modificate ai fini della fusione proposta.

Art. 6 Nuovi detentori di quote

Tra la data in cui il documento di informazione a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE viene fornito ai detentori di quote e la data in cui la fusione acquista efficacia, il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono forniti a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente o chiede di ricevere copie del regolamento o dell’atto costitutivo, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei due OICVM.

Sezione 2. Metodo per fornire le informazioni

Art. 7 Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote

1. Gli Stati membri assicurano che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano le informazioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote su carta o su un altro supporto durevole.

2. Quando le informazioni debbono essere fornite a tutti i detentori di quote o a taluni di essi utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) la trasmissione delle informazioni deve essere appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra il detentore di quote e l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente o, laddove rilevante, la rispettiva società di gestione;

  2. b) il detentore di quote al quale devono essere fornite le informazioni, quando gli viene offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole sceglie specificamente tale altro supporto.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la comunicazione di informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente o le loro rispettive società di gestione, da un lato, e il detentore di quote dall’altro se vi è la prova che il detentore di quote ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del detentore di quote di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d’affari può essere considerata come un elemento di prova.

Capo III. Strutture master-feeder

Sezione 1. Accordo e norme interne di comportamento tra l’OICVM feeder e l’OICVM master

§ 1. Contenuto dell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder

Art. 8 Accesso alle informazioni

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda l’accesso alle informazioni:

  1. a) come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder una copia del suo regolamento o del suo atto di costituzione, del suo prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori o loro eventuali modifiche;

  2. b) come e quando l’OICVM master informa l’OICVM feeder di un’eventuale delega delle funzioni di gestione degli investimenti e di gestione del rischio a terzi conformemente all’articolo 13 della direttiva 2009/65/CE;

  3. c) laddove applicabile, come e quando l’OICVM master fornisce all’OICVM feeder documenti operativi interni, ad esempio le sue relazioni sulla procedura di gestione del rischio e sulla conformità;

  4. d) quali dettagli di violazioni da parte dell’OICVM master della legge, del regolamento o dell’atto costitutivo e dell’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder vengono notificati dall’OICVM master all’OICVM feeder, nonché con quali modalità e tempi;

  5. e) quando l’OICVM feeder utilizza strumenti finanziari derivati a fini di copertura, come e quando l’OICVM master fornirà all’OICVM feeder informazioni in merito alla sua effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati per consentire all’OICVM feeder di calcolare la propria esposizione complessiva come previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;

  6. f) una dichiarazione con cui l’OICVM master informa l’OICVM feeder di eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi con terzi e, laddove applicabile, come e quando l’OICVM master mette questi altri accordi di scambio di informazioni a disposizione dell’OICVM feeder.

Art. 9 Principi per gli investimenti e i disinvestimenti dell’OICVM feeder

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda i principi inerenti agli investimenti e ai disinvestimenti dell’OICVM feeder:

  1. a) una dichiarazione di quali sono le categorie di azioni dell’OICVM master nelle quali può investire l’OICVM feeder;

  2. b) le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dall’OICVM feeder e i dettagli di eventuali rimborsi o retrocessioni di spese o oneri da parte dell’OICVM master;

  3. c) se applicabile, le condizioni alle quali può essere fatto un trasferimento iniziale o successivo di attività in natura dall’OICVM feeder all’OICVM master.

Art. 10 Disposizioni standard di negoziazione

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda le disposizioni standard di negoziazione:

  1. a) il coordinamento della frequenza e della tempistica della procedura di calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione dei prezzi delle quote;

  2. b) il coordinamento della trasmissione degli ordini di negoziazione da parte dell’OICVM feeder, compreso, laddove rilevante, il ruolo degli agenti incaricati dei pagamenti (transfer agent) o di qualsiasi altro terzo;

  3. c) laddove applicabile, eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che uno o entrambi gli OICVM sono quotati o negoziati in un mercato secondario;

  4. d) laddove necessario, altre misure appropriate per garantire l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

  5. e) quando le quote dell’OICVM feeder e dell’OICVM master sono denominate in valute diverse, la base per la conversione degli ordini di negoziazione;

  6. f) i dettagli sulle modalità di regolamento e di pagamento per gli acquisti o le sottoscrizioni e i riacquisti o i rimborsi di quote dell’OICVM master comprese, se convenute tra le parti, le condizioni alle quali l’OICVM master può regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all’OICVM feeder, in particolare nei casi di cui all’articolo 60, paragrafi 4, e 5, della direttiva 2009/65/CE;

  7. g) le procedure per garantire che le richieste di informazioni e i reclami dei detentori di quote siano trattati in modo appropriato;

  8. h) quando il regolamento o l’atto costitutivo e il prospetto dell’OICVM master gli attribuiscono taluni diritti o poteri nei confronti dei detentori di quote e l’OICVM master decide di limitare o rinunciare all’esercizio di tutti o parte di tali diritti e poteri in relazione all’OICVM feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.

Art. 11 Eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione

Gli Stati membri prescrivono che l’accordo tra l’OICVM master e l’OICVM feeder di cui all’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/65/CE includa quanto segue per quanto riguarda gli eventi che influiscono sulle disposizioni di negoziazione:

  1. a) i modi e i tempi della notifica da parte dell’OICVM master o dell’OICVM feeder della sospensione temporanea e della ripresa del riacquisto, del rimborso, dell’acquisto o della sottoscrizione delle quote di tale OICVM;

  2. b) le modalità di notifica e di risoluzione degli errori di valorizzazione nell’OICVM master.