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Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1, in particolare l’articolo 75, paragrafo 4, l’articolo 78, paragrafo 7, e l’articolo 81, paragrafo 2,

La direttiva 2009/65/CE specifica i principi fondamentali da seguire nel preparare e fornire informazioni chiave per gli investitori, compresi i requisiti relativi al formato e alla presentazione di tali informazioni, gli obiettivi che esse si prefiggono, i principali elementi da divulgare, chi dovrebbe fornire le informazioni e a chi, e i metodi da utilizzare a tale scopo. La definizione dei dettagli sul contenuto e sul formato è stata rinviata alla successiva adozione di misure di esecuzione, che dovrebbero essere sufficientemente specifiche da garantire che gli investitori ricevano le informazioni di cui hanno bisogno circa le specifiche strutture dei fondi.

La scelta del regolamento è giustificata dal fatto che si tratta dell’unico tipo di atto in grado di assicurare l’armonizzazione di tutte le informazioni chiave destinate agli investitori. Inoltre, un documento contenente informazioni chiave per gli investitori sarà più efficace se i requisiti ai quali esso è soggetto sono identici in tutti gli Stati membri. È opportuno che tutti gli interessati beneficino di un sistema armonizzato per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da divulgare, che garantirà la coerenza e la comparabilità delle informazioni relative alle opportunità di investimento sul mercato degli OICVM.

In alcuni casi può rivelarsi più efficace divulgare le informazioni chiave fornendo agli investitori il documento che le contiene attraverso un sito web, oppure allegando tale documento a quello fornito a ciascun investitore potenziale. In questi casi, tuttavia, il contesto nel quale il documento viene presentato non dovrebbe recare pregiudizio alla sua importanza, né far pensare che si tratti di un documento promozionale o che la documentazione promozionale di accompagnamento abbia per l’investitore al dettaglio la stessa importanza, o importanza addirittura superiore.

È necessario garantire che il contenuto dell’informazione sia pertinente, che le informazioni siano organizzate in maniera logica, e che il linguaggio sia adeguato agli investitori al dettaglio. Per rispondere a questa esigenza, è necessario che il presente regolamento garantisca che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia in grado — grazie al formato e alla presentazione, nonché alla qualità e alla natura del linguaggio usato — di suscitare l’interesse degli investitori e di agevolare i raffronti. Il presente regolamento mira a garantire la coerenza del formato del documento, compresa la presentazione e l’indice, che devono essere identici.

Il presente regolamento specifica il contenuto delle informazioni relative agli obiettivi ed alla politica d’investimento degli OICVM, in modo che gli investitori possano valutare con facilità se un fondo possa rispondere o meno alle loro necessità. Per questo motivo, è opportuno che le informazioni indichino se i rendimenti sono attesi sotto forma di incrementi di capitale, di distribuzione di reddito, o di una combinazione delle due cose. La descrizione della politica di investimento dovrebbe indicare all’investitore quali sono gli obiettivi generali degli OICVM e come saranno raggiunti. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari nei quali si prevede di investire, devono essere menzionati soltanto quelli che possono avere un impatto significativo sul rendimento degli OICVM, e non tutti quelli nei quali è possibile investire.

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate circa la presentazione del profilo di rischio/rendimento dell’investimento prescrivendo l’uso di un indicatore sintetico e specificando il contenuto delle spiegazioni testuali relative all’indicatore stesso e ai rischi che, pur non essendo rilevati dall’indicatore, possono avere un impatto significativo sul profilo di rischio/rendimento dell’OICVM. Nell’applicare le norme sull’indicatore sintetico si deve tener conto della metodologia adottata per calcolarlo, così come elaborata dalle autorità competenti che lavorano all’interno del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. La società di gestione dovrebbe decidere caso per caso quali sono i rischi specifici da divulgare analizzando le caratteristiche particolari di ciascun fondo, tenendo presente la necessità di evitare che il documento risulti sovraccarico di informazioni che gli investitori al dettaglio comprenderanno con difficoltà. Inoltre, nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori le spiegazioni testuali relative al profilo di rischio/rendimento dovrebbero occupare uno spazio limitato. Dovrebbe essere possibile inserire rimandi al prospetto OICVM, dove i rischi sono illustrati nei minimi dettagli.

Sarà opportuno assicurare che la spiegazione relativa ai rischi fornita nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sia coerente con le procedure interne della società di gestione in materia di gestione di rischi, stabilite a norma della direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione2. Per garantire questa coerenza, ad esempio, la funzione permanente di gestione del rischio dovrebbe avere la possibilità, laddove opportuno, di esaminare e commentare la sezione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dedicata al profilo di rischio/rendimento.

Il presente regolamento specifica il formato comune per la presentazione e la spiegazione delle spese, comprese le avvertenze pertinenti, in modo che gli investitori siano adeguatamente informati circa le spese che dovranno sostenere e la loro proporzione rispetto al capitale effettivamente investito nel fondo. Nell’applicare queste norme si deve tener conto della metodologia adottata per il calcolo delle spese, elaborata dalle autorità competenti che lavorano all’interno del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

Le disposizioni dettagliate circa la presentazione delle informazioni relative ai risultati ottenuti nel passato si basano sui requisiti cui devono soddisfare tali informazioni, contenuti nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio3. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 2004/39/CE includendo i requisiti specifici necessari per armonizzare le informazioni, allo scopo di agevolare i raffronti tra i diversi documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori. In particolare, il presente regolamento prescrive che devono essere indicati soltanto i rendimenti annui netti, presentati in un diagramma a barre. È opportuno disciplinare alcuni aspetti della presentazione del diagramma a barre, compresi i pochi casi in cui è possibile usare dati simulati.

Pur riconoscendo l’utilità che possono avere per l’investitore i rimandi ad altre informazioni, è essenziale anche che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori comprenda tutte le informazioni necessarie per consentire loro di comprendere gli elementi fondamentali dell’OICVM. Se vengono usati rimandi a fonti di informazione diverse dal prospetto e dalle relazioni periodiche, è opportuno chiarire che il prospetto e le relazioni periodiche sono le fonti primarie di ulteriori informazioni per gli investitori, e i riferimenti non dovrebbero sminuirne l’importanza.

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori dovrebbe essere riveduto e modificato ogniqualvolta e come necessario, in modo tale che esso continui a soddisfare i requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. Come norma di buona pratica, le società di gestione dovrebbero rivedere il documento contenente le informazioni chiave prima di prendere iniziative che potrebbero portare un numero significativo di nuovi investitori ad acquisire quote nel fondo.

In casi specifici, potrebbe rivelarsi necessario adattare la forma o il contenuto delle informazioni chiave per gli investitori. Il presente regolamento, pertanto, adatta le disposizioni generali valide per tutti gli OICVM alla situazione specifica di alcuni tipi di OICVM, quelli cioè che sono costituiti da diversi comparti di investimento o che propongono diverse categorie di azioni, quelli che comprendono fondi di fondi o strutture master-feeder, e quelli strutturati, come ad esempio gli OICVM a capitale protetto o analoghi.

Per quanto riguarda gli OICVM che propongono diverse categorie di azioni, non dovrebbe essere previsto alcun obbligo di produrre, per ciascuna categoria di azioni, un documento separato contenente le informazioni chiave per gli investitori, a condizione che gli interessi degli investitori non risultino compromessi. I dettagli di due o più categorie possono essere riuniti in un unico documento contenente informazioni chiave per gli investitori soltanto se ciò è possibile senza rendere il documento eccessivamente complesso o farraginoso. In alternativa può essere selezionata una categoria rappresentativa. Ciò è possibile solo nei casi in cui esista sufficiente analogia tra le categorie, in modo che le informazioni sulla categoria rappresentativa siano corrette, chiare e non fuorvianti nei confronti della categoria rappresentata. Per determinare se l’uso di una categoria rappresentativa è corretto, chiaro e non fuorviante, è necessario tenere conto delle caratteristiche dell’OICVM, della natura delle differenze proprie di ciascuna categoria e del ventaglio di scelte proposte a ciascun investitore o gruppo di investitori.

Nel caso di un fondo di fondi, si mantiene il giusto equilibrio tra le informazioni relative all’OICVM nel quale l’investitore investe e ai suoi fondi sottostanti. Il documento contenente le informazioni chiave relative a un fondo di fondi dovrebbe quindi essere preparato sulla base del fatto che l’investitore non desideri o non abbia bisogno di essere informato nei dettagli circa le caratteristiche specifiche di ciascuno dei fondi sottostanti, che in ogni caso possono variare di volta in volta se l’OICVM viene gestito attivamente. Tuttavia, affinché il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori fornisca informazioni realmente efficaci circa l’obiettivo e la politica di investimento del fondo di fondi, nonché sui fattori di rischio e sulla struttura delle spese, le caratteristiche dei fondi sottostanti dovrebbero essere trasparenti.

Nel caso delle strutture master-feeder, la descrizione del profilo di rischio/rendimento dell’OICVM feeder dovrebbe essere sostanzialmente analoga a quella della corrispondente sezione nel documento informativo dell’OICVM master, in modo che — qualora opportuno — il documento relativo all’OICVM feeder possa riprendere le informazioni dal documento destinato agli investitori dell’OICVM master. Queste informazioni dovrebbero tuttavia essere integrate da opportune spiegazioni, o essere debitamente adattate, nei casi in cui le attività detenute a titolo accessorio dall’OICVM feeder possano modificare il profilo di rischio rispetto all’OICVM master, in modo da tenere conto dei rischi inerenti a questi attivi detenuti a titolo accessorio, ad esempio quando sono utilizzati strumenti derivati. Gli investitori che investono nell’OICVM feeder dovrebbero essere informati dei costi cumulativi legati all’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master.

Per quanto riguarda gli OICVM strutturati, quali quelli a capitale protetto o analoghi, è necessario fornire gli scenari di performance futuri, piuttosto che le informazioni sui risultati ottenuti nel passato. Gli scenari di performance futuri implicano il calcolo del rendimento previsto per il fondo ipotizzando condizioni di mercato favorevoli, sfavorevoli o neutre. La scelta di questi scenari consentirà di illustrare efficacemente l’intera gamma di risultati che la formula applicata potrebbe produrre.

Nei casi in cui le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono essere forniti su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web, è necessario proteggere gli investitori con misure di sicurezza aggiuntive, in modo da garantire che essi ricevano le informazioni in forma rispondente alle loro esigenze, e in modo da mantenere l’integrità delle informazioni fornite, evitare modifiche che ne compromettano la comprensibilità e l’efficacia, ed evitare manipolazioni da parte di persone non autorizzate. Per garantire parità di trattamento agli investitori e parità di condizioni nei settori finanziari, il presente regolamento contiene un riferimento alle disposizioni sul supporto durevole di cui alla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva4.

Per consentire alle società di gestione e alle società di investimento di adattarsi ai nuovi requisiti contenuti nel presente regolamento in maniera efficiente ed efficace, la data di applicazione del presente regolamento è allineata con l’attuazione della direttiva 2009/65/CE.

Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione5, è stato consultato e ha prestato la propria consulenza tecnica.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e principi generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate circa l’esecuzione dell’articolo 75, paragrafo 2, dell’articolo 78, paragrafi da 2 a 5, e dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

Art. 2 Principi generali

1. Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento si applicano a tutte le società di gestione, per ciascun OICVM da esse gestito.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE.

Art. 3 Principi relativi al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

1. Il presente regolamento specifica in maniera esaustiva la forma e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (di seguito «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori»). Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, tale documento non comprende altre informazioni o dichiarazioni.

2. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti.

3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene fornito in modo tale da garantire che gli investitori possano distinguerlo da altro materiale informativo. In particolare, non viene presentato o fornito in maniera tale da indurre gli investitori a considerarlo meno importante rispetto ad altre informazioni concernenti l’OICVM in questione e i rischi e i vantaggi di quest’ultimo.

Capo II. Forma e presentazione delle informazioni chiave per gli investitori

Sezione 1. Titolo del documento, ordine dell’indice e titoli delle sezioni

Art. 4 Titolo e contenuto del documento

1. Il contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene presentato nell’ordine stabilito nei paragrafi da 2 a 13.

2. Il titolo «Informazioni chiave per gli investitori» figura in evidenza all’inizio della prima pagina del documento.

3. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire».

4. L’OICVM, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, è chiaramente identificato. Nel caso di un comparto di investimento o una categoria di azioni, il nome dell’OICVM segue quello del comparto di investimento o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM.

5. È indicato il nome della società di gestione.

6. Inoltre, nei casi in cui la società di gestione faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo può essere indicato. È possibile aggiungere il logo della società di gestione, a condizione che non impedisca all’investitore di comprendere gli elementi chiave dell’investimento e che non comprometta la sua capacità di raffrontare i prodotti di investimento.

7. Nella sezione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori intitolata «Obiettivi e politica d'investimento» figurano le informazioni di cui alla sezione 1 del capo III del presente regolamento.

8. La sezione del documento intitolata «Profilo di rischio e di rendimento» contiene le informazioni di cui alla sezione 2 del capo III del presente regolamento.

9. La sezione del documento intitolata «Spese» contiene le informazioni di cui alla sezione 3 del capo III del presente regolamento.

10. La sezione del documento intitolata «Risultati ottenuti nel passato» contiene le informazioni di cui alla sezione 4 del capo III del presente regolamento.

11. La sezione del documento intitolata «Informazioni pratiche» contiene le informazioni di cui alla sezione 5 del capo III del presente regolamento.

12. I dettagli relativi all’autorizzazione consistono nella seguente dichiarazione: «Il presente fondo è autorizzato in [nome dello Stato membro] e regolamentato da [identità dell’autorità competente]». Nei casi in cui l’OICVM sia gestito da una società di gestione che esercita diritti a norma dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE, viene aggiunta la seguente dichiarazione: «[Nome della società di gestione] è autorizzata in [nome dello Stato membro] e regolamentata da [identità dell’autorità competente]».

13. Le informazioni relative alla pubblicazione consistono nella seguente dichiarazione: «Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del [data della pubblicazione]».

Sezione 2. Linguaggio, lunghezza e presentazione

Art. 5 Presentazione e linguaggio

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori:

  1. a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, e scritto in caratteri di dimensione leggibile;

  2. b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l’investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare sarà necessario:

    1. i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;

    2. ii) evitare l’uso di espressioni gergali;

    3. iii) evitare l’uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune.

  3. c) è focalizzato sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno.

2. Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

3. Qualora venga usato il logo della società di gestione o del gruppo al quale essa appartiene, esso non distoglie l’attenzione degli investitori né oscura il testo.

Art. 6 Lunghezza

Una volta stampato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori non risulta più lungo di due pagine formato A4.

Capo III. Contenuto delle sezioni del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

Sezione 1. Obiettivi e politica d’investimento

Art. 7 Contenuto specifico della descrizione

1. La descrizione contenuta nella sezione «Obiettivi e politica d'investimento» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori comprende — anche se esse non rientrano nella descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento contenuta nel prospetto — le caratteristiche essenziali dell’OICVM circa il quale l’investitore deve essere informato, tra cui:

  1. a) le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto d’investimento;

  2. b) la possibilità per l’investitore di ottenere — su richiesta — il rimborso delle sue quote dell’OICVM, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote;

  3. c) se l’OICVM ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;

  4. d) se l’OICVM consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;

  5. e) se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

Ai fini della lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a questo parametro, e se l’OICVM ha per obiettivo la riproduzione di indici.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 include, qualora esse risultino pertinenti, le seguenti informazioni:

  1. a) se l’OICVM investe in obbligazioni, deve essere indicato se esse sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

  2. b) se l’OICVM è un fondo strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione dei rendimenti (pay-off) e dei fattori che, secondo le previsioni, ne determinano l’entità, compresi, se necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto;

  3. c) se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio «crescita», «valore» o «dividendi elevati»;

  4. d) se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare il rendimento dell’OICVM;

  5. e) se, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall’OICVM, un impatto significativo sul rendimento, deve essere riportata una dichiarazione che lo indichi, e che spieghi chiaramente che il costo delle operazioni di portafoglio è finanziato dagli attivi del fondo, così come le spese di cui alla sezione 3 del presente capo;

  6. f) se nel prospetto o in qualsiasi documento promozionale è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote nell’OICVM, o se un periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, deve essere riportata una dichiarazione formulata come segue:

«Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]».

3. Le informazioni fornite in virtù dei paragrafi 1 e 2 operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimento di cui al paragrafo 1, lettere a), e c), e al paragrafo 2, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione come indicato al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

4. La sezione «Obiettivi e politica d'investimento» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori può comprendere elementi diversi da quelli elencati al paragrafo 2, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM.

Sezione 2. Profilo di rischio e di rendimento

Art. 8 Spiegazione dei rischi e dei rendimenti potenziali, compreso l’uso di un indicatore

1. La sezione «Profilo di rischio e di rendimento» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene un indicatore sintetico, integrato da:

  1. a) una spiegazione testuale dell’indicatore e dei suoi principali limiti;

  2. b) una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza significativa per l’OICVM e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico.

2. L’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1 si presenta sotto forma di una serie di categorie su scala numerica. L’OICVM viene assegnato ad una delle categorie. La presentazione dell’indicatore sintetico risponde ai requisiti di cui all’allegato I.

3. Il calcolo dell’indicatore sintetico di cui al paragrafo 1, nonché di tutte le sue successive revisioni, viene adeguatamente documentato. Le società di gestione conservano traccia di tali calcoli per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso dei fondi strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la scadenza.

4. Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera a), figurano le seguenti informazioni:

  1. a) una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICVM;

  2. b) una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dell’OICVM potrebbe cambiare nel tempo;

  3. c) una dichiarazione che segnali che l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;

  4. d) una breve spiegazione che illustri perché l’OICVM è stato classificato in una determinata categoria;

  5. e) dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garanzie o protezioni sul capitale offerte dall’OICVM, comprese le potenziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di protezione.

5. Nella spiegazione testuale di cui al paragrafo 1, lettera b), figurano le seguenti categorie di rischio, laddove significative:

  1. a) rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in obbligazioni;

  2. b) rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell’investimento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficientemente liquidi, ma che in alcuni casi possono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di liquidità dell’OICVM nel suo insieme;

  3. c) rischio di controparte, nei casi in cui un fondo sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l’esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta attraverso uno o più contratti con una controparte;

  4. d) rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività;

  5. e) l’impatto delle tecniche finanziarie di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/65/CE, quali ad esempio i contratti finanziari derivati, sul profilo di rischio dell’OICVM, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l’esposizione alle attività sottostanti.

Art. 9 Principi che regolano l’individuazione, la spiegazione e la presentazione dei rischi

L’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è coerente con la procedura interna di individuazione, misurazione e monitoraggio del rischio adottata dalla società di gestione dell’OICVM ai sensi della direttiva 2010/43/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

Sezione 3. Spese

Art. 10 Presentazione delle spese

1. La sezione «Spese» del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori contiene la presentazione delle spese sotto forma di tabella, come risulta dall’allegato II.

2. La tabella di cui al paragrafo 1 viene completata nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. a) le spese di sottoscrizione e di rimborso corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima che può essere detratta dall’impegno di capitale dell’investitore nell’OICVM;

  2. b) per le spese prelevate dall’OICVM nel corso di un esercizio, denominate «spese correnti», che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell’OICVM nel corso del periodo di riferimento, viene indicata una cifra unica, basata sulle cifre dell’esercizio precedente;

  3. c) la tabella elenca e spiega tutte le spese prelevate dall’OICVM a determinate condizioni specifiche, indicando la base sulla quale le spese sono calcolate e quando si applicano.

Art. 11 Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

1. La sezione «Spese» contiene una spiegazione testuale di ciascuna delle spese specificate nella tabella, comprese le seguenti informazioni:

  1. a) per quanto riguarda le spese di sottoscrizione e di rimborso:

    1. i) un’indicazione chiara del fatto che le cifre comunicate sono sempre cifre massime, e che, in alcuni casi, è possibile che l’investitore esborsi un importo inferiore;

    2. ii) una dichiarazione che precisi che l’investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il suo consulente finanziario o distributore;

  2. b) per quanto riguarda le «spese correnti», una dichiarazione che precisi che l’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi a [mese/anno], e che tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.

2. La sezione «Spese» contiene una dichiarazione relativa all’importanza delle spese stesse, che indichi chiaramente che le spese corrisposte da un investitore sono usate per coprire i costi di gestione dell’OICVM, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dell’OICVM, e che tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.