Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo1,
visti i pareri del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Una politica comune nel settore dell'asilo basata sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a cittadini di paesi terzi e apolidi che cercano protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione e le condizioni di accoglienza e istituisce un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nonostante i progressi che sono stati compiuti nello sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali disparità sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che, nel CEAS, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda di protezione internazionale nell'Unione.
Nella comunicazione del 6 aprile 2016 «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa», la Commissione ha presentato settori prioritari in cui è opportuno apportare miglioramenti strutturali al CEAS, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo , nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio5 («Agenzia per l'asilo»). Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro dell'Unione esistente così da assicurare una politica umana, equa ed efficiente in materia di asilo. Tale comunicazione propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione.
Per il buon funzionamento del CEAS si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali. È opportuno sostituire le attuali procedure di asilo eterogenee degli Stati membri con una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio6, assicurandone la tempestività e l'efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo o da un apolide dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui la domanda è formalizzata.
Tali armonizzazione e convergenza dei sistemi nazionali di asilo dovrebbero essere realizzate senza impedire agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ove previsto dal presente regolamento.
Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, razionalizzando le procedure e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1347.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte a una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347. Oltre alla protezione internazionale, è possibile che gli Stati membri riconoscano altri status umanitari nazionali ai sensi del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.
Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.
Dovrebbe essere possibile mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e di altri fondi pertinenti dell'Unione («fondi») per sostenere gli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento in linea con le norme che disciplinano l'uso dei fondi pertinenti e fatte salve altre priorità sostenute dai fondi. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le dotazioni nell'ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi resi disponibili a seguito della revisione intermedia. In particolare, le azioni intraprese dagli Stati membri per creare una capacità adeguata al fine di svolgere la procedura di frontiera possono essere sostenute finanziariamente con i fondi, messi a disposizione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno supplementare nell'ambito degli strumenti tematici disponibili, in particolare agli Stati membri che potrebbero aver bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere esterne o devono far fronte a pressioni o esigenze specifiche relative ai loro sistemi di asilo e di accoglienza e alle loro frontiere esterne.
L'Agenzia per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e assistano l'autorità accertante nello svolgimento dei suoi compiti, anche per quanto riguarda l'esame delle domande di protezione internazionale e fornendo informazioni e analisi aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia per l'asilo.
Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare pienamente e comunicare correttamente con le autorità competenti, in particolare per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre alle autorità competenti tutti gli elementi a sua disposizione che motivano la domanda o sono rilevanti per le procedure in conformità del presente regolamento. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Se il richiedente non è in grado di partecipare al colloquio personale, le autorità potrebbero chiedergli di fornire un certificato medico. Affinché il diritto a un colloquio personale possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete, ove necessario per garantire una comunicazione appropriata, e avere la possibilità di esporre in modo esauriente spiegazioni relative alla sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo consulente legale o altro consulente ammesso o autorizzato in quanto tale a fornire pareri legali a norma del diritto nazionale («consulente legale») o una persona incaricata di fornire orientamento legale. Durante il colloquio, il richiedente dovrebbe poter essere assistito dal consulente legale. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata tutela della vita privata e della riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo o personale di autorità di altri Stati membri. Qualora il colloquio sul merito sia omesso al fine di garantire un rapido accesso alla protezione internazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di esaminare se il richiedente soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1347 per ottenere lo status di rifugiato prima di esaminare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere la protezione sussidiaria. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente, il suo rappresentante e il suo consulente legale dovrebbero avere accesso al verbale o alle trascrizioni di tale colloquio quanto prima dopo lo svolgimento del colloquio stesso e, in ogni caso, in tempo utile prima che l'autorità accertante prenda una decisione.
Il colloquio personale è un elemento essenziale di una procedura di asilo efficace ed equa. Al fine di garantire un contesto ottimale per la comunicazione, dovrebbe essere data la preferenza a colloqui in presenza, mentre lo svolgimento di colloqui a distanza mediante videoconferenza dovrebbe restare l'eccezione. Oltre a considerazioni di salute pubblica, l'autorità accertante può avere motivi legittimi per ricorrere a colloqui a distanza mediante videoconferenza, ad esempio in presenza di vulnerabilità che precludono a un richiedente asilo la possibilità di viaggiare o lo rendono difficile per motivi di salute o familiari, oppure per svolgere colloqui con richiedenti che si trovano in stato di trattenimento, nei territori d'oltremare o in situazioni in cui è necessaria la partecipazione a distanza di un interprete con competenze specialistiche in materia di interpretazione. In caso di colloqui a distanza, è opportuno che l'autorità accertante sia tenuta ad applicare tutte le garanzie procedurali che si applicano quando si svolgono colloqui in presenza, assicurando la tutela della vita privata e della riservatezza e tenendo debitamente conto della protezione dei dati. L'idoneità del ricorso ai colloqui a distanza mediante videoconferenza dovrebbe essere valutata singolarmente prima del colloquio, dal momento che i colloqui a distanza potrebbero non essere adatti a tutti i richiedenti asilo a causa della loro giovane età, dell'esistenza di deficit visivi o uditivi o del loro stato di salute mentale, con particolare riguardo per determinati gruppi vulnerabili, quali le vittime di torture o i richiedenti con traumi. L’interesse superiore del minore dovrebbe essere il principio guida. È opportuno prestare particolare attenzione alle potenziali difficoltà tecnologiche che possono comportare effetti negativi sul colloquio, determinare una registrazione incompleta o incomprensibile del colloquio o incidere sulla conservazione e sul recupero della registrazione.
È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che i richiedenti ricevano in una fase molto precoce informazioni complete sulla procedura da seguire e sui loro diritti e obblighi. Inoltre, è essenziale garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all’orientamento, all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. È opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta orientamento legale gratuito durante la procedura amministrativa, appena possibile dopo la registrazione di una domanda di protezione internazionale. Inoltre, ai fini della protezione effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, è opportuno fornire al richiedente che ne faccia richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso della procedura d'impugnazione. Dovrebbe inoltre essere possibile per gli Stati membri prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite durante la procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.
È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattia o disturbi fisici o mentali gravi, anche conseguenti a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari.
L'apposito personale delle autorità competenti degli Stati membri e il professionista del settore medico o lo psicologo che valutano la necessità di garanzie procedurali particolari dovrebbero essere adeguatamente formati a reperire i segni di vulnerabilità dei richiedenti che possono necessitare di garanzie procedurali particolari e a rispondere a dette necessità, una volta individuate.
Il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2303, di chiedere all'Agenzia per l'asilo di elaborare norme operative, indicatori, orientamenti e migliori prassi concernenti l'attuazione del diritto dell'Unione in materia di asilo.
È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato così da creare i presupposti necessari affinché accedano in modo reale ed effettivo alle procedure. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato.
Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi di parlare liberamente delle esperienze passate, anche nei casi in cui abbiano subito persecuzioni per motivi di genere, identità di genere o orientamento sessuale. A tal fine i richiedenti dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltati separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Su istanza del richiedente e ove possibile, il personale che conduce il colloquio e l'interprete dovrebbero essere del sesso che il richiedente preferisce. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere in tutte le procedure.
Se necessario e debitamente giustificato per l'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti dovrebbero poter imporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Tali effetti personali possono comprendere dispositivi elettronici quali laptop, tablet o telefoni cellulari. Qualsiasi perquisizione di questo tipo dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità.
L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che ciò sia contrario al suo interesse superiore. L'autorità accertante dovrebbe organizzare un colloquio personale con il minore, tenendo conto in particolare della sua età e della sua maturità.
Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di acquisizione della cittadinanza e fermo restando che, a norma del diritto internazionale, spetta a ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, stabilire le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza, nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi conformemente agli strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani, compresa eventualmente la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per identificare gli apolidi e rafforzarne la protezione, in modo tale da consentire loro di godere dei diritti fondamentali di base e ridurre il rischio di discriminazione o disparità di trattamento.
Qualora, a seguito di una valutazione approfondita da parte delle autorità nazionali competenti, si concluda che il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, specialmente in relazione a reati gravi o al terrorismo, uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di applicare un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio durante la procedura amministrativa, a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.
La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente e per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante. Poiché un numero sproporzionato di domande fatte nell'arco dello stesso periodo di tempo può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia per l'asilo dovrebbe poter adottare, sulla base di un atto di esecuzione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione, misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo per il funzionamento del CEAS.
L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: fare domanda, registrarla, e formalizzarla. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. Se la domanda è ricevuta da un'autorità che non è competente per la registrazione delle domande, gli Stati membri dovrebbero applicare, conformemente alla loro organizzazione e alle loro procedure interne, il presente regolamento in modo che possa essere assicurato l'accesso effettivo alla procedura. Dovrebbe essere possibile manifestare la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali «protezione internazionale», «asilo» o «protezione sussidiaria». Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio8 non appena fa domanda di protezione.
La domanda dovrebbe essere registrata prontamente dopo essere stata fatta. In quel momento l'autorità competente per la registrazione della domanda o gli esperti inviati dall'Agenzia per l'asilo che la assistono in tale compito dovrebbero registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità o gli esperti dovrebbero informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Anche le organizzazioni che collaborano con le autorità competenti e le assistono dovrebbero poter fornire tali informazioni. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata. Il termine per la formalizzazione della domanda decorre dalla data di registrazione.
La formalizzazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui formalizzare la domanda e dargli la possibilità effettiva di formalizzarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase non appena possibile tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di formalizzazione della domanda. Poco dopo la formalizzazione della domanda, dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne indica lo status di richiedente.
È particolarmente importante garantire che le informazioni siano fornite ai minori in un modo congruente.
Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, per iscritto e, se necessario, oralmente. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali, in particolare non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda o non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto, o se la domanda fosse respinta o dichiarata implicitamente ritirata.
Per essere in grado di assolvere i propri obblighi, il personale delle autorità che applica il presente regolamento dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere formazione in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi, compreso personale competente in numero sufficiente, e orientamenti atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli. A tal fine ciascuno Stato membro dovrebbe valutare periodicamente le esigenze dell'autorità accertante e delle altre autorità competenti per assicurare che siano sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare qualora sia presentato un numero sproporzionato di domande nell'arco dello stesso periodo di tempo.
Ai fini di un accesso effettivo alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di fare domanda di protezione internazionale. È opportuno poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate manifestino la volontà di fare domanda di protezione internazionale.
È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente formalizzi la domanda per conto di adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire e di minori che a norma del diritto nazionale non hanno la capacità di formalizzare la domanda per proprio conto. Dovrebbe essere consentito esaminare assieme le relative domande.
Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura e consentire loro di godere dei diritti e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2024/13519, dalla direttiva (UE) 2024/1346 e dal regolamento (UE) 2024/135810 del Parlamento europeo e del Consiglio, per ciascuno di essi dovrebbe essere nominato un rappresentante, anche quando si accerta che il richiedente è un minore non accompagnato in qualsiasi momento durante la procedura di asilo. Il rappresentante dovrebbe assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e, in particolare, assistere per quanto riguarda la formalizzazione della domanda e il colloquio personale. Ove necessario, il rappresentante dovrebbe formalizzare la domanda per conto del minore. Dovrebbe essere nominata una persona per assistere i minori non accompagnati finché non venga nominato un rappresentante, compreso, se del caso, in relazione alle procedure di accertamento dell'età e alle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/1351 e al regolamento (UE) 2024/1358. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, a rappresentanti o a una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante dovrebbe essere affidato contemporaneamente un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati, in circostanze normali non più di 30 minori non accompagnati. Gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti incaricati di supervisionare periodicamente tali rappresentanti nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto se ha capacità di agire ai sensi del diritto nazionale. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato che è incapace di agire ai sensi del diritto nazionale, è opportuno che il rappresentante formalizzi la domanda quanto prima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore. Il fatto che il minore non accompagnato formalizzi la domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un rappresentante.
Al fine di garantire che il trattamento delle domande di protezione internazionale avvenga nel debito rispetto dei diritti del minore, devono essere previste garanzie procedurali specifiche attente alle esigenze del minore e condizioni di accoglienza particolari per i minori. Se, in seguito alle dichiarazioni di un richiedente, emergono dubbi sul fatto che un richiedente sia o meno minore, l'autorità accertante dovrebbe poter procedere a un accertamento dell'età della persona interessata. I dubbi circa l'età di un richiedente possono sorgere quando il richiedente dichiara di essere un minore ma anche quando dichiara di essere un adulto. Data la particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati, che probabilmente non detengono documenti identificativi o di altro tipo, è particolarmente importante provvedere a solide garanzie affinché tali richiedenti non siano soggetti a procedure di accertamento dell'età errate o irragionevoli.
In tutti i casi gli accertamenti dell'età dovrebbero essere effettuati in modo tale che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente durante l'intera procedura. L'accertamento dell'età dovrebbe essere effettuato in due fasi. Una prima fase dovrebbe comprendere un accertamento multidisciplinare, che potrebbe includere una valutazione psicosociale e altri metodi non medici, quali un colloquio, una valutazione visiva basata sull'aspetto fisico o una valutazione della documentazione. Tale accertamento dovrebbe essere effettuato da professionisti con competenze in materia di stima dell'età e sviluppo infantile, quali assistenti sociali, psicologi o pediatri, al fine di valutare svariati fattori, quali fattori fisici, psicologici, relativi allo sviluppo, ambientali e culturali. Se il risultato dell'accertamento multidisciplinare dell'età non è conclusivo, come seconda fase l'autorità accertante dovrebbe poter richiedere una visita medica, come misura di ultima istanza e nel pieno rispetto della dignità della persona. Qualora sia possibile seguire diverse procedure, la visita medica dovrebbe dare priorità alle procedure meno invasive prima di passare a procedure più invasive, tenendo conto, se del caso, degli orientamenti dell'Agenzia per l'asilo. Se a seguito dell'accertamento dell'età i risultati rimangono non conclusivi, l'autorità accertante dovrebbe presumere che il richiedente sia un minore.
A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, esatte e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda. Tali informazioni possono essere raccolte presso l'Agenzia per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe, ove disponibile, tenere conto anche dell'analisi comune sulla situazione in specifici paesi di origine e delle note orientative sviluppate dall'Agenzia per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2024/1347 e il diritto a una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.
A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare in fatto e in diritto la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione.
Per migliorare l'efficienza delle procedure e ridurre il pericolo di fuga e la probabilità di spostamenti non autorizzati, nessun vuoto di procedura dovrebbe intercorrere tra la pronuncia di una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e l'emanazione della decisione di rimpatrio. È opportuno che la decisione di rimpatrio del richiedente la cui domanda è respinta sia pronunciata immediatamente. Fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo, la decisione di rimpatrio dovrebbe costituire parte integrante della decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale ovvero, se costituisce un atto distinto, dovrebbe essere emanata contestualmente alla decisione sfavorevole o successivamente senza indebito ritardo.
In caso di estradizione, consegna o trasferimento da un giudice penale internazionale a un paese terzo o a un altro Stato membro, l'autorità competente pertinente potrebbe tenere conto degli elementi presi in considerazione al momento di decidere in merito all'estradizione, alla consegna o al trasferimento, che possono essere pertinenti per una valutazione del rischio di respingimento diretto o indiretto.
È necessario che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano assunte da autorità il cui personale disponga di conoscenze adeguate, abbia ricevuto la formazione opportuna, compresa la formazione pertinente dell'Agenzia per l'asilo, per quanto riguarda i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e operi nel debito rispetto dei principi etici applicabili. Questo dovrebbe valere anche per il personale di autorità di altri Stati membri e per gli esperti dell'Agenzia per l'asilo inviati per assistere l'autorità accertante dello Stato membro nell'esame delle domande di protezione internazionale.
Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura.
Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande precedenti. È opportuno che l'attribuzione della priorità per l'esame delle domande sia effettuata senza derogare alle procedure applicabili normalmente, in particolare la procedura di ammissibilità o la procedura d'esame accelerata, ai tempi, ai principi e alle garanzie. L'obbligo, ai sensi del presente regolamento, di esaminare determinate domande secondo la procedura accelerata o la procedura di frontiera dovrebbe pertanto lasciare impregiudicata la flessibilità degli Stati membri nel decidere se dare o meno priorità a tali domande. In determinate circostanze, in particolare quando famiglie con minori sono soggette alla procedura di frontiera, gli Stati membri dovrebbero dare priorità all'esame delle rispettive domande.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di respingere una domanda per inammissibilità, ad esempio laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, paese di primo asilo o paese terzo sicuro o laddove un giudice internazionale abbia disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo o se la domanda è fatta solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente riceve la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze derivanti dal non aver fatto domanda entro tale termine e che non siano emersi nuovi elementi rilevanti. Poiché il CEAS si basa sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti basati sulla convenzione di Ginevra e sulla convenzione europea dei diritti dell'uomo, il fatto che un altro Stato membro abbia già concesso protezione internazionale costituisce, di norma, un motivo di rigetto per inammissibilità di una domanda dello stesso richiedente. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di respingere una domanda per inammissibilità qualora a un richiedente sia già stata concessa protezione internazionale in un altro Stato membro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi.
Per l'applicazione dei concetti di paese di primo asilo e paese terzo sicuro, è essenziale che il paese terzo in relazione al quale tali concetti sono applicati sia parte della convenzione di Ginevra e ne rispetti le disposizioni, a meno che tale paese terzo non preveda altrimenti una protezione effettiva, nel diritto e nella prassi, conformemente alle norme fondamentali in materia di diritti umani, quali l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale del suddetto paese terzo di accoglienza, l'accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie e l'accesso all'istruzione alle condizioni generalmente previste nel suddetto paese terzo. Tale protezione effettiva dovrebbe restare disponibile finché non sia possibile trovare una soluzione duratura. Dovrebbe essere possibile designare un paese terzo come paese terzo sicuro con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di paese di primo asilo come motivo di inammissibilità qualora il richiedente abbia beneficiato di protezione effettiva e possa ancora avvalersi di tale protezione in un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e in cui è protetto dal respingimento e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità qualora esista la possibilità che il richiedente richieda e, se le condizioni sono soddisfatte, riceva una protezione effettiva in un paese terzo in cui non sussistono minacce alla sua vita o alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, in cui non è oggetto di persecuzione né esposto a un rischio effettivo di danno grave ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 a ed è protetto dal respingimento e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale. Tuttavia, le autorità accertanti degli Stati membri dovrebbero conservare il diritto a valutare nel merito una domanda anche qualora siano soddisfatte le condizioni per considerarla inammissibile, in particolare quando sono costrette ad agire in tal senso conformemente ai loro obblighi nazionali. Uno Stato membro dovrebbe poter applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto se c'è un collegamento tra il richiedente e il paese terzo sulla cui base sarebbe ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese. Il collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese o qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese.
La presunzione di sicurezza riguardo ai paesi terzi con i quali sono stati conclusi accordi del tipo di cui al presente regolamento non si applica nel caso in cui tali accordi siano sospesi a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
I concetti di paese di primo asilo e paese terzo sicuro non dovrebbero essere applicati nei confronti di un richiedente che presenta domanda e ha diritto a beneficiare, nello Stato membro che esamina la domanda, dei diritti di cui alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio11 o alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12 in qualità di familiare di un cittadino di paese terzo o di un cittadino dell'Unione.
Nel valutare se un paese terzo soddisfa i criteri di protezione effettiva di cui al presente regolamento, l'accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato dovrebbe essere inteso come comprendente l'accesso ad alimenti, vestiario, alloggio o rifugio e il diritto di esercitare un'attività lavorativa retribuita, ad esempio attraverso l'accesso al mercato del lavoro, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili ai cittadini stranieri del paese terzo generalmente nelle stesse circostanze.
Affinché gli Stati membri possano respingere una domanda in quanto inammissibile sulla base dei concetti di paese di primo asilo o paese terzo sicuro dovrebbe essere svolta una valutazione individuale delle circostanze particolari del richiedente, compresi eventuali elementi presentati da quest'ultimo che spieghino il motivo per cui detti concetti non sarebbero applicabili nel suo caso. Qualora il richiedente sia un minore non accompagnato, l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'interesse superiore del minore, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di dispositivi di assistenza e di custodia adeguati e sostenibili.
Una domanda non dovrebbe essere respinta per inammissibilità sulla base dei concetti di paese di primo asilo o paese terzo sicuro qualora sia già chiaro, in fase di esame dell'ammissibilità, che il paese terzo interessato non ammetterà o riammetterà il richiedente. Inoltre, se infine non è ammesso o riammesso nel paese terzo dopo che la domanda è stata respinta per inammissibilità, il richiedente dovrebbe avere nuovamente accesso alla procedura di protezione internazionale a norma del presente regolamento.
Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347. L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda sia respinta in quanto inammissibile a norma del presente regolamento, se un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351 o se una domanda è dichiarata come implicitamente o esplicitamente ritirata.
È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di tre mesi in un numero limitato di casi, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare una procedura d'esame accelerata ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.
Per favorire la rapidità ed equità delle procedure nei confronti di tutti i richiedenti evitando nel contempo di prolungare indebitamente il soggiorno dei richiedenti che non possiedono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione, compresi i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di essere in possesso del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806, gli Stati membri dovrebbero accelerare l'esame della domanda quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. L'accelerazione dell'esame della domanda non è opportuna se la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat, tenuto conto della nota orientativa prevista dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303, ovvero se il richiedente appartiene a una particolare categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono, alla luce di uno specifico motivo di persecuzione, di considerare rappresentativa una percentuale bassa. Il fatto che il paese terzo possa essere considerato paese di origine sicuro o paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a valere come motivo distinto che giustifica, rispettivamente, la procedura d'esame accelerata o la procedura di ammissibilità.
In molti casi le domande sono fatte alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, anche da persone rintracciate in collegamento con un attraversamento irregolare della frontiera esterna, ossia nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa, o da persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l'apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe essere incanalato nell'adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo e di rimpatrio alla frontiera. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità.
La procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera dovrebbe servire a valutare rapidamente in linea di principio, alla frontiera esterna, se la domanda è infondata o inammissibile, così da poter rimpatriare prontamente le persone che non hanno diritto di soggiornare, nel pieno rispetto del principio di non respingimento, garantendo nel contempo che le persone la cui domanda è fondata siano incanalate nella procedura ordinaria e possano accedere rapidamente alla protezione internazionale. Per poter valutare l'ammissibilità della domanda gli Stati membri dovrebbero pertanto poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di soggiornare, come regola generale, alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio. In specifiche circostanze è opportuno che gli Stati membri possano effettuare l'esame della domanda nel merito e, in caso di rigetto della stessa, il rimpatrio del cittadino di paese terzo o dell'apolide. Al fine di espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera, istituite dal regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio13, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per istituire una capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane, in particolare personale qualificato e adeguatamente formato, necessaria per esaminare in un dato momento un numero definito di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda il calcolo dei numeri corrispondenti alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare ogni anno nella procedura di frontiera, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. La capacità adeguata di uno Stato membro dovrebbe essere stabilita mediante una formula basata sull'aggregazione degli attraversamenti irregolari delle frontiere, quali comunicati dagli Stati membri all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio14 («Frontex»), comprendente anche gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e i respingimenti alle frontiere esterne, secondo i dati Eurostat, calcolati su un periodo di tre anni. Quando l'atto di esecuzione è adottato conformemente al presente regolamento, la sua adozione dovrebbe essere allineata all'adozione della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1351, che valuta la situazione lungo tutte le rotte migratorie e in tutti gli Stati membri. Quale ulteriore elemento di stabilità e prevedibilità, è opportuno fissare ogni anno il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare nell'ambito della procedura di frontiera, pari a quattro volte la capacità adeguata di tale Stato membro. La portata dell'obbligo dello Stato membro di istituire una capacità adeguata dovrebbe tenere debitamente conto delle considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico degli Stati membri. Solo le domande soggette alla procedura di frontiera dovrebbero essere calcolate ai fini del raggiungimento della capacità adeguata.
Gli Stati membri dovrebbero valutare la domanda con procedura di frontiera quando il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico; quando si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; quando la domanda è probabilmente infondata perché il richiedente è cittadino di un paese terzo per il quale la proporzione di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20 % del numero totale di decisioni che riguardano tale stesso paese. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 50, comma terzo, del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. In altri casi, ad esempio quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o da un paese terzo sicuro, il ricorso alla procedura di frontiera dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.
A norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346, gli Stati membri che forniscono strutture di accoglienza per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera hanno l'obbligo di tenere conto della situazione e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili, compresi i minori, le persone con disabilità e gli anziani. Di conseguenza, tali persone dovrebbero essere ammesse a una procedura di frontiera solo nel caso in cui le condizioni di accoglienza nell'ambito di tale procedura siano conformi ai requisiti di cui al capo IV di tale direttiva. Inoltre, nel caso in cui le condizioni di accoglienza disponibili nell'ambito di una procedura di frontiera cessino di soddisfare i requisiti e le norme di cui al capo IV di tale direttiva, la procedura di frontiera dovrebbe cessare di applicarsi alle persone interessate.
Possono verificarsi circostanze nelle quali, indipendentemente dalle strutture disponibili, la situazione specifica o le esigenze particolari dei richiedenti impedirebbero loro in ogni caso di essere ammessi a una procedura di frontiera o di rimanervi. In tale contesto, una procedura di frontiera non dovrebbe essere applicata, o dovrebbe cessare di applicarsi, qualora non possa essere fornito il sostegno ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari o laddove giustificato da motivi di salute, compresi motivi relativi alla salute mentale di una persona. Analogamente, tenuto conto dell'importanza dei diritti del minore e della necessità di considerare l'interesse superiore del minore, i minori non accompagnati non dovrebbero, di norma, essere sottoposti alla procedura di frontiera, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che il minore rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.
Una procedura di frontiera non dovrebbe essere applicata, o dovrebbe cessare di applicarsi, anche quando dà luogo al trattenimento dei richiedenti in circostanze in cui le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili al trattenimento di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 non sono soddisfatte.
Dato che lo scopo della procedura di frontiera è, tra l'altro, quello di consentire una rapida valutazione delle domande probabilmente inammissibili o infondate, al fine di consentire il rapido rimpatrio delle persone che non hanno diritto di soggiornare, tale procedura non dovrebbe essere applicata o dovrebbe cessare di applicarsi qualora l'autorità accertante reputi non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata.
Quando applica la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro dovrebbe provvedere alla predisposizione delle condizioni necessarie per accogliere il richiedente alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, come regola generale, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346. Lo Stato membro può esaminare la domanda in un punto della frontiera esterna diverso da quello in cui è fatta domanda d'asilo, trasferendo il richiedente in uno specifico luogo sito alla frontiera esterna ovvero in prossimità della frontiera dello Stato membro interessato, o in altri luoghi designati sul proprio territorio nei quali vi sono strutture adeguate. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di scegliere gli specifici luoghi nei quali intendono approntare tali strutture. Nondimeno gli Stati membri dovrebbero limitare la necessità di trasferire i richiedenti a questo fine, approntando quindi strutture dotate di capacità sufficiente ai valichi di frontiera o nelle sezioni di frontiera esterna in cui è fatta la maggior parte delle domande di protezione internazionale, anche in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e del numero di valichi di frontiera o di zone di transito. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli specifici luoghi in cui saranno espletate le procedure di frontiera.
Dato che alcune strutture potrebbero trovarsi in luoghi difficilmente accessibili, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso adeguato al personale che vi lavora.
L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente regolamento che possono riguardare i minori. In tale contesto, e date le esigenze di accoglienza particolari dei minori, quando si applica la procedura di frontiera e il numero di richiedenti in un dato momento supera il numero corrispondente alla capacità adeguata di uno Stato membro, tale Stato membro non dovrebbe dare priorità ai minori e ai loro familiari nello stabilire chi assoggettare a una procedura di frontiera, a meno che non siano considerati, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico di uno Stato membro. Qualora siano assoggettati alla procedura di frontiera, dovrebbe essere data priorità all'esame delle domande dei minori e dei loro familiari. Le strutture di accoglienza destinate ai minori e ai loro familiari dovrebbero essere idonee alle loro esigenze, nel pieno rispetto della direttiva (UE) 2024/1346. Dato che la protezione dei minori è di primaria importanza, se le informazioni ottenute attraverso il monitoraggio effettuato a norma del regolamento (UE) 2021/2303 indicano il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei requisiti in materia di accoglienza dei minori e dei loro familiari, la Commissione dovrebbe raccomandare la sospensione dell'applicazione della procedura di frontiera alle famiglie con minori e lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione delle misure adottate per affrontare le carenze contenute nella raccomandazione della Commissione. La raccomandazione dovrebbe essere resa pubblica.
La procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale dovrebbe essere il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame. In nessun caso la durata dovrebbe superare le 12 settimane, compresa la determinazione dello Stato membro competente. Gli Stati membri dovrebbero poter prorogare tale termine a 16 settimane se la persona è trasferita a norma del regolamento (UE) 2024/1351. Questo termine dovrebbe essere inteso come termine unico per la procedura di asilo alla frontiera, dalla registrazione della domanda fino al momento in cui il richiedente non ha il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere. Entro tale termine gli Stati membri sono liberi di fissare nel diritto nazionale i termini applicabili alla fase amministrativa e quelli applicabili alle varie fasi procedurali successive, avendo tuttavia cura di garantire che la procedura di esame si concluda e che successivamente, se del caso, la decisione relativa alla richiesta di rimanere e, se del caso, la decisione sull'impugnazione siano emanate entro 12 settimane o, ove applicabile, 16 settimane. Se alla scadenza di tale termine lo Stato membro non ha adottato le decisioni del caso, è opportuno autorizzare il richiedente a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo limitate eccezioni, affinché la procedura appropriata possa proseguire. L'ingresso nel territorio non è autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, in tali casi è espletata nel quadro di una procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane.
Sebbene la procedura di esame alla frontiera della domanda di protezione internazionale possa essere applicata senza ricorrere al trattenimento, in questa fase gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter applicare i motivi di trattenimento durante la procedura di frontiera in conformità delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 al fine di decidere in merito al diritto del richiedente di entrare nel territorio. Se nel corso di tale procedura è fatto ricorso al trattenimento, dovrebbero applicarsi le disposizioni di tale direttiva in materia, tra cui le garanzie di cui godono i richiedenti trattenuti, le condizioni di trattenimento, il controllo giurisdizionale e la necessità di una valutazione specifica di ciascun caso. Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti. Soltanto in circostanze eccezionali, come misura di ultima istanza e dopo aver accertato che non possono essere applicate in maniera efficace misure alternative meno coercitive, comprese le strutture comunitarie non detentive, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore a norma della direttiva (UE) 2024/1346, dovrebbe essere possibile trattenere i minori.
Quando la procedura di frontiera sfocia nel rigetto della domanda, è opportuno emanare immediatamente, nei confronti del richiedente, del cittadino di paese terzo o dell'apolide, una decisione di rimpatrio ovvero disporne il respingimento in presenza delle pertinenti condizioni stabilite al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi e di tutti gli apolidi la cui domanda è respinta nella procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 a norma della pertinente deroga ivi prevista per i cittadini di paesi terzi e di tutti gli apolidi e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrebbe godere di un trattamento e di un livello di protezione conformi alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE relative a disposizioni più favorevoli per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva ed equivalenti a quelli applicabili alla persona attinta da decisione di rimpatrio.
La procedura di frontiera dovrebbe essere espletata nel pieno rispetto della Carta e del diritto dell'Unione. In tale contesto, ciascuno Stato membro dovrebbe prevedere un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Nell'ambito dei rispettivi mandati, le agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia per l'asilo, dovrebbero poter sostenere gli Stati membri e la Commissione, su loro richiesta, al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento corretti del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera. Le agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia per l'asilo, possono proporre un sostegno specifico a uno Stato membro.
È opportuno consentire allo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma del regolamento (UE) 2024/1351 di esaminare la domanda con procedura di frontiera, a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri interessati e che siano soddisfatte le condizioni che permetterebbero l'applicazione di tale procedura nello Stato membro dal quale il richiedente è stato trasferito e dallo Stato membro in cui il richiedente è stato trasferito.
La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.
Se il richiedente non adempie determinati obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2024/1351 o dalla direttiva (UE) 2024/1346, la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe in linea di principio essere respinta o dichiarata come implicitamente ritirata, e qualsiasi nuova domanda fatta successivamente a tale decisione in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Se una persona ha reiterato una domanda in un altro Stato membro ed è trasferita nello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351, lo Stato membro competente non dovrebbe essere tenuto a esaminare la domanda fatta nell'altro Stato membro.
Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare nuovi elementi che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. In tali casi, concluso l'esame preliminare, la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità secondo il principio della res judicata. L'esame preliminare dovrebbe implicare il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale. Si può prescindere dal colloquio personale, in particolare, quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro.
Il richiedente che reitera la domanda all'ultimo minuto esclusivamente per ritardare o impedire il proprio allontanamento non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more della decisione che dichiara la domanda inammissibile quando all'autorità accertante risulta immediatamente chiaro che non sono presentati elementi nuovi e che non sussiste alcun rischio di respingimento. L'autorità accertante dovrebbe emanare una decisione a norma del diritto nazionale confermando il soddisfacimento di tali criteri, così che il richiedente non sia autorizzato a rimanere.
Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2024/1347 mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri , data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate .
Dovrebbe essere possibile designare un paese terzo come paese di origine sicuro con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili. Inoltre, l'inclusione di un paese terzo in un elenco di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese, nemmeno per coloro che non appartengono a una categoria di persone per le quali è operata tale eccezione, e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, dovrebbe essere possibile applicare il concetto di paese di origine sicuro solo quando un richiedente non può fornire elementi che giustificano il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
La designazione dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri a livello dell’Unione dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, tale designazione o elenco comune dovrebbe garantire l'applicazione uniforme dei concetti da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato o per i quali esiste un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.
La Commissione dovrebbe riesaminare, assistita dall'Agenzia per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. In caso di significativo deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi e a seguito di una valutazione circostanziata, la Commissione dovrebbe poter sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione per un periodo di tempo limitato mediante un atto delegato. La Commissione dovrebbe poter prorogare la sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Al fine di far fronte al significativo deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello dell’Unione o paese di origine sicuro a livello dell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello dell’Unione o paese di origine sicuro a livello dell’Unione per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento e di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201618. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
La Commissione dovrebbe riesaminare costantemente la situazione in tale paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione di tale paese terzo. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica in conformità della procedura legislativa ordinaria volta a revocare a tale paese terzo la designazione di paese sicuro a livello dell’Unione. Ai fini della valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, in particolare le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti.
Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione. La revoca della sospensione dovrebbe lasciare impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione.
La Commissione dovrebbe riesaminare, assistita dall'Agenzia per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro o di paese di origine sicuro a livello dell’Unione, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di revoca della designazione di tale paese terzo quale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri o dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione per aggiungervi il paese terzo.
Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato e abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.
Avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o per ritiro implicito, nonché avverso le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per i richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, di beneficiare di altri mezzi di ricorso di applicazione generale previsti a livello nazionale che non siano specifici della procedura di riconoscimento o di revoca della protezione internazionale.
In alcuni Stati membri, le disposizioni di procedura legale prevedono un secondo grado d'impugnazione oltre a quello richiesto a norma del presente regolamento. In considerazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e tenendo debitamente conto dell'autonomia procedurale degli Stati membri nonché degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno prevedere una definizione flessibile di ciò che costituisce una decisione definitiva mediante riferimento al diritto nazionale, fermo restando che gli Stati membri dovrebbero prevedere come minimo i mezzi di ricorso di cui al capo V del presente regolamento prima che una decisione diventi definitiva ai sensi del diritto nazionale. Ove sia fatta una domanda reiterata prima che la decisione su una domanda precedente diventi definitiva, essa dovrebbe essere considerata un'ulteriore dichiarazione e esaminata nel quadro della procedura amministrativa o d'impugnazione in corso, a seconda dei casi.
La nozione di giudice è un concetto disciplinato dal diritto dell'Unione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale nozione, tra gli altri elementi, può significare solo un'autorità che agisce in qualità di terzo rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto della controversia. Detta autorità dovrebbe svolgere funzioni giudiziarie e non è dirimente che sia riconosciuta come giudice ai sensi del diritto nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare i rispettivi sistemi giudiziari nazionali e a stabilire il numero delle istanze di ricorso. Se il diritto nazionale prevede la possibilità di ricorrere nuovamente avverso una decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione, la procedura e l'effetto sospensivo di tali ricorsi dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali.
Ai fini della procedura d'impugnazione, gli Stati membri potrebbero prevedere che le udienze dinanzi al giudice di primo grado possano svolgersi in videoconferenza, purché siano predisposte le condizioni necessarie.
Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, è opportuno sospendere automaticamente tutti gli effetti della decisione di rimpatrio finché il richiedente ha il diritto di rimanere o è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro.
È opportuno che, in linea di principio, il richiedente abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per l'impugnazione dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell'esito dell'impugnazione. Al richiedente dovrebbe essere negato il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione soltanto nei limitati casi, previsti dal presente regolamento, nei quali è probabile che la domanda risulti infondata, e fatto salvo il principio di non respingimento.
Nei casi in cui il richiedente non ha il diritto automatico di rimanere ai fini dell'impugnazione il giudice dovrebbe comunque potergli consentire, su sua istanza o d'ufficio, di rimanere nel territorio dello Stato membro nelle more dell'esito dell'impugnazione. In tali casi il richiedente dovrebbe avere diritto di rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere e, se presenta richiesta in tal senso entro il termine stabilito, nelle more della decisione del giudice competente. Per scoraggiare la reiterazione strumentale o dell'ultimo minuto delle domande, è opportuno consentire agli Stati membri di disporre nel diritto nazionale che, in caso di rigetto di una domanda reiterata, il richiedente non ha diritto di rimanere durante il periodo indicato, così da impedire l'ulteriore reiterazione di domande infondate. Nella procedura volta a determinare se il richiedente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione, è opportuno salvaguardarne con le opportune garanzie i diritti di difesa mettendo a sua disposizione i necessari servizi di interpretazione e di assistenza legale. Il giudice competente dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega la protezione internazionale.
Ai fini dell'effettività dei rimpatri, il richiedente non dovrebbe avere diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro nella fase di secondo o ulteriore grado d'impugnazione per via giudiziaria avverso la decisione sfavorevole sulla domanda di protezione internazionale, fatta salva la possibilità che il giudice gli consenta di rimanere.
Ai fini della coerenza dell'esame giuridico cui il giudice sottopone la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale e la collegata decisione di rimpatrio e al fine di accelerare l'esame del caso sgravando la competente autorità giudiziaria, è opportuno che le due decisioni, qualora adottate nel quadro della connessa decisione sulla domanda di protezione internazionale o decisione di revoca della protezione internazionale, siano riunite nello stesso procedimento dinanzi allo stesso giudice.
Ai fini dell'equità e dell'obiettività nella gestione delle domande e dell'efficacia della procedura comune di protezione internazionale, è opportuno fissare termini applicabili alla procedura amministrativa.
A norma dell'articolo 72 TFUE, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia per l'asilo nel quadro del presente regolamento sia conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e del regolamento (UE) 2021/2303 e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.
I dati personali raccolti alla registrazione o alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante del fascicolo del richiedente ed essere conservati per un numero di anni sufficiente, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che richiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di richiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.
Il presente regolamento non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1351, anche per quanto riguarda i ricorsi nell'ambito di tali procedure.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) 2024/1351, a complemento e ferme restando le sue disposizioni.
Al fine di garantire un'attuazione coerente del presente regolamento al momento della sua entrata in vigore, è opportuno elaborare e attuare piani di attuazione a livello nazionale e dell'Unione che individuino lacune e fasi operative per ciascuno Stato membro.
L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.
2. Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) 2024/1347.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1347;
2) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito all'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese;
3) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
4) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
5) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
6) «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;
7) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine comprende il minore abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
8) «decisione definitiva»: la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347, compresa la decisione di rigetto per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito o esplicito, che non è più impugnabile a norma del capo V del presente regolamento o che è divenuta definitiva in conformità del diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia il diritto di rimanere in conformità del presente regolamento;
9) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'esame dell'ammissibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2024/1347;
10) «dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all'articolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358;
11) «capacità adeguata»: la capacità richiesta in un dato momento per espletare la procedura di asilo alla frontiera e la procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, una procedura equivalente di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del diritto nazionale;
12) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
13) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
14) «richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari»: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali, quali vulnerabilità specifiche;
15) «apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;
16) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere decisioni nel quadro della procedura amministrativa;
17) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un giudice competente di revocare o far cessare la protezione internazionale, anche mediante il rifiuto di rinnovarla, in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
18) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata fatta o è oggetto d'esame;
19) «domanda reiterata»: l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o implicito;
20) «Stato membro competente»: lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma del regolamento (UE) 2024/1351.
Art. 4 Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa, in conformità del diritto nazionale, un'autorità accertante che assolva i compiti assegnati dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2024/1347, in particolare:
a) ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale;
b) decidere sulle domande di protezione internazionale;
c) decidere sulla revoca della protezione internazionale.
L'autorità accertante è l'unica autorità che ha la facoltà di decidere, nel corso della procedura amministrativa, riguardo all'ammissibilità e al merito di una domanda di protezione internazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri incaricano altre autorità nazionali pertinenti del compito di ricevere le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la domanda in conformità dell'articolo 28. Tali altre autorità includono almeno la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza.
3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la registrazione delle domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono affidare all'autorità accertante o ad altre autorità pertinenti il compito di registrare le domande di protezione internazionale.
4. Se una domanda è ricevuta da un'autorità che non ha la facoltà di registrarla, tale autorità ne informa immediatamente l'autorità competente per la registrazione delle domande e la domanda è registrata in conformità dell'articolo 27. L'autorità competente per il ricevimento della domanda informa inoltre il richiedente protezione internazionale di quale sia l'autorità competente per la registrazione della domanda.
5. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, entro 12 giugno 2026, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità da esso designate per assolvere i compiti di cui a tali paragrafi, specificando i compiti loro assegnati. La Commissione riceve notifica immediata di qualsiasi cambiamento nella designazione di tali autorità.
6. Gli Stati membri possono disporre che un'autorità diversa dall'autorità accertante sia competente per la procedura di determinazione dello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.
7. Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante e delle altre autorità competenti designate a norma del presente articolo mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento.
8. Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità competenti che applicano il presente regolamento disponga di conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione, compresa la formazione pertinente a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2303, e l’orientamento per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.
Art. 5 Assistenza alle autorità competenti
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 7 e 8, su richiesta dello Stato membro, le autorità competenti identificate a norma dell'articolo 4 possono, ai fini del ricevimento e della registrazione delle domande di protezione internazionale e allo scopo di agevolare l'esame delle domande, anche per quanto riguarda il colloquio personale, farsi assistere:
a) dagli esperti inviati dall'Agenzia dell’Unione europea per l'asilo («Agenzia per l’asilo») conformemente al regolamento (UE) 2021/2303; e
b) dalle autorità competenti di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale.
Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 possono assistere le autorità di un altro Stato membro solo per i compiti loro affidati dal rispettivo Stato membro.
La competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale spetta esclusivamente all'autorità accertante dello Stato membro competente.
Art. 6 Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
1. Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:
a) abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;
b) abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;
c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle organizzazioni che operano per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.
Art. 7 Principio di riservatezza
1. Le autorità che applicano il presente regolamento sono vincolate dal principio di riservatezza relativamente alle informazioni personali che acquisiscono nello svolgimento dei loro compiti, compresi gli scambi di informazioni tra autorità degli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione o nazionale pertinenti per l'applicazione del presente regolamento.
2. Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:
a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;
b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare a tali responsabili che il richiedente ha fatto domanda.
Capo II. Principi fondamentali e garanzie
Sezione I. Diritti e obblighi dei richiedenti
Art. 8 Garanzie generali per i richiedenti
1. Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.
L'autorità accertante o, se del caso, altre autorità competenti o organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile:
a) del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale;
b) dei termini e delle fasi della procedura da seguire;
c) dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda;
d) del diritto all’orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
e) dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1347;
f) della decisione dell'autorità accertante in conformità dell'articolo 36.
Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Al richiedente è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nel fascicolo del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nel suo fascicolo è inserita una nota in tal senso.
3. Nel corso della procedura amministrativa, è messa a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la registrazione e la formalizzazione di una domanda e, se del caso, per il colloquio personale ogniqualvolta risulti altrimenti impossibile una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.
4. Non appena possibile e prima del termine per la formalizzazione della domanda a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, le autorità competenti danno al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti pareri legali o altra forma di orientamento.
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo rappresentante o consulente legale o altro consulente ammesso o autorizzato in quanto tale a fornire pareri legali a norma del diritto nazionale («consulente legale») abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b) e c), necessarie per l'esame della domanda, e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.
6. L'autorità accertante comunica quanto prima per iscritto al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un rappresentante o consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione a tale rappresentante o consulente legale anziché al richiedente.
7. L'Agenzia per l'asilo redige, in stretta collaborazione con la Commissione e con ciascuno Stato membro, opuscoli contenenti le informazioni richieste dal presente articolo. Tali opuscoli sono redatti in modo da consentire agli Stati membri di completarli con informazioni aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato e tengono conto delle specificità dei richiedenti vulnerabili quali i minori o le persone con disabilità.
Art. 9 Obblighi dei richiedenti
1. Il richiedente fa domanda nello Stato membro di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Il richiedente collabora pienamente con le autorità competenti di cui all'articolo 4 nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare:
a) comunicando i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
b) fornendo una spiegazione qualora non sia in possesso di un documento di identità o di viaggio;
c) fornendo informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla residenza, all'indirizzo, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica;
d) fornendo dati biometrici;
e) formalizzando la domanda in conformità dell'articolo 28 e rimanendo disponibile durante l'intera procedura;
f) consegnando quanto prima i documenti in suo possesso pertinenti per l'esame della domanda;
g) partecipando al colloquio personale, fatto salvo l'articolo 13;
h) rimanendo nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351.
Qualora decidano di trattenere uno o più documenti di cui al primo comma, lettera f), le autorità competenti provvedono affinché il richiedente riceva immediatamente copie degli originali. In caso di trasferimento a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti restituiscono tali documenti al richiedente al momento del trasferimento.
3.
Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni dalle autorità competenti alla residenza o al domicilio più recente, mediante il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica che ha indicato alle autorità competenti, in particolare quando formalizza una domanda a norma dell'articolo 28.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il metodo di comunicazione e il momento in cui la comunicazione è considerata ricevuta dal richiedente.
4. Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare con le autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, oppure di rimanere in una data zona geografica nel loro territorio in conformità della direttiva (UE) 2024/1346, che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente in conformità del regolamento (UE) 2024/1351.
5. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, laddove necessario e debitamente giustificato per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali in conformità del diritto nazionale. L'autorità competente fornisce al richiedente i motivi della perquisizione e li inserisce nel fascicolo del richiedente. A qualsiasi perquisizione del richiedente prevista dal presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.
Art. 10 Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa
1. I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda nel corso della procedura amministrativa prevista al capo III.
2. Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza un documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1346.
3. Il richiedente non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato durante la procedura amministrativa se la persona è soggetta ad una procedura di consegna a un altro Stato membro in virtù degli obblighi derivanti da un mandato d'arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio1.
4. Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa se tale richiedente:
a) reitera la domanda in conformità dell'articolo 55 e le condizioni previste all'articolo 56 sono state soddisfatte;
b) è o sarà estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
c) costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.
5. Gli Stati membri possono estradare, consegnare o trasferire un richiedente in un paese terzo o presso un giudice internazionale di cui al paragrafo 4, lettera b), soltanto se l'autorità competente ritiene che tale decisione di estradare, consegnare o trasferire non comporterà il respingimento diretto o indiretto in violazione degli obblighi dello Stato membro a norma del diritto internazionale e dell'Unione.
Sezione II. Colloqui personali
Art. 11 Colloquio sull'ammissibilità
1. Fatti salvi l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell'articolo 38, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»).
2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all'articolo 38 non si applicherebbero al suo caso.