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Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Sono state fatte varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione, incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro protezione e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. La convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze potrebbero dare luogo a movimenti secondari e compromettere l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'Unione, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nel trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in un'agenzia. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro dell’Unione esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo.

Poiché l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede uno status uniforme in materia di asilo e il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.

È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.

L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per i beneficiari di protezione internazionale in tutti gli Stati membri.

L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri.

La protezione internazionale dovrebbe essere concessa ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che soddisfano i requisiti per la protezione internazionale. La protezione internazionale non dovrebbe essere concessa ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'eventuale concessione di status umanitari nazionali non dovrebbe comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

Le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari, dovrebbero applicarsi a coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale a seguito della conclusione positiva di una procedura di reinsediamento o di ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE).2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione, all'uguaglianza davanti alla legge, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, ai diritti relativi alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere attuate di conseguenza.

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.

È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio6 per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare nel caso degli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica. Nel rispetto del principio generale del divieto di doppio finanziamento, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno, a tutti i livelli di governo, le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente connessi alla politica di asilo e migrazione, ma che potrebbero essere utilizzati per finanziare azioni in quel settore.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («Agenzia per l’asilo»), dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione, su richiesta o con l'accordo dello Stato membro interessato, esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia per l’asilo. Nel valutare le domande di protezione internazionale, e fatta salva la natura specifica di tali valutazioni, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere conto delle informazioni, delle relazioni, dell'analisi comune della situazione nei paesi di origine e delle note di orientamento elaborate a livello dell'Unione dall'Agenzia per l’asilo e dalle reti europee per le informazioni sui paesi terzi conformemente al regolamento (UE) 2021/2303.

Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore», conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le sue competenze linguistiche, la sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.

Nell'ottica di salvaguardare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale e di promuovere la continuità in termini di assistenza e rappresentanza dei minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire, per quanto possibile, che una stessa persona fisica resti responsabile di un minore non accompagnato, tra l'altro nel corso della procedura di asilo e dopo la concessione della protezione internazionale.

I figli adulti dovrebbero essere considerati a carico, sulla base di una valutazione specifica, soltanto qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di una condizione fisica o mentale legata a una grave malattia non temporanea o a una grave disabilità.

Le disposizioni sull'unità del nucleo familiare previste dal presente regolamento non interferiscono con i valori e i principi riconosciuti dagli Stati membri. In caso di matrimoni poligami, spetta a ciascuno Stato membro decidere se applicare le disposizioni sull'unità del nucleo familiare alle famiglie poligame, inclusi i figli minori di un altro coniuge e di un beneficiario di protezione internazionale.

L'applicazione delle disposizioni sull'unità del nucleo familiare dovrebbe sempre basarsi su reali rapporti familiari e non dovrebbe riguardare i matrimoni forzati né i matrimoni o le unioni contratti al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno della persona in questione negli Stati membri. Al fine di non discriminare i familiari in base al luogo in cui la famiglia è stata costituita, la nozione di famiglia dovrebbe includere anche le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dell'Unione.

Qualora uno Stato membro decida, ai fini dell'unità del nucleo familiare, che l'interesse superiore di un minore coniugato sia presso i suoi genitori, il coniuge del minore non dovrebbe derivare il diritto di soggiorno dal proprio matrimonio a norma del presente regolamento.

Il presente regolamento si applica nel rispetto del protocollo n. 24 sull’asilo dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.

Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.

Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) potrebbero offrire preziose indicazioni alle autorità degli Stati membri all'atto di decidere se il richiedente è un rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

Nel valutare se i richiedenti hanno fondati motivi di temere di essere perseguitati o corrono rischi effettivi di subire danni gravi, se autorità costituite non statuali e stabili, comprese organizzazioni internazionali, controllano uno Stato o una parte consistente del suo territorio e forniscono protezione e se i richiedenti hanno accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine diversa dalla loro zona originaria (alternativa di protezione interna), l'autorità accertante dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle pertinenti informazioni generali e delle raccomandazioni formulate dall'UNHCR.

Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.

È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.

Qualora uno o più aspetti specifici delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, è opportuno concedere al richiedente il beneficio del dubbio a condizione che abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la necessità di protezione internazionale, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, sia stata fornita una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi pertinenti, le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e sia stato accertato che il richiedente è in generale attendibile, tenendo conto del momento in cui ha presentato domanda per la protezione internazionale e, se del caso, dei motivi per cui non ha presentato prima tale domanda.

L'autorità accertante non dovrebbe stabilire che il richiedente non è attendibile per il semplice motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione, a meno che non sia evidente che il richiedente stia semplicemente cercando di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterà il suo rimpatrio.

Convinzioni, credenze od orientamenti del richiedente che lo spingono a compiere azioni che potrebbero suscitare il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave dovrebbero essere presi in considerazione anche nel caso in cui siano stati interamente o parzialmente nascosti quando il richiedente si trovava nel paese d'origine.

Qualora il richiedente non sia disponibile durante la procedura a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, si applicano le pertinenti disposizioni e garanzie stabilite dal regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio8, regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e dalla direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine («sur place»), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.

La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia da autorità costituite non statuali e stabili, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.

Qualora lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, l'autorità accertante esamina, nell'ambito della valutazione della domanda di protezione internazionale, se esiste un'alternativa di protezione interna una volta accertato che i criteri di qualifica di cui al presente regolamento sarebbero altrimenti applicabili al richiedente. Una alternativa di protezione interna da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile ai richiedenti in una parte del territorio del paese d'origine in cui possono legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammessi, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabiliscano. L'onere di dimostrare la disponibilità di una alternativa di protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante. Qualora l'autorità accertante dimostri che è disponibile un'alternativa di protezione interna, i richiedenti dovrebbero avere il diritto di presentare le prove e gli elementi a loro disposizione.

Nel considerare se si possa ragionevolmente supporre che i richiedenti si stabiliscano in un'altra parte del territorio del loro paese d'origine, l'autorità accertante dovrebbe altresì valutare se i richiedenti sarebbero in grado di provvedere alle proprie necessità di base per quanto concerne l'accesso al cibo, ai servizi igienico-sanitari e a un alloggio nel contesto delle circostanze locali del loro paese d'origine.

Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace e non è necessario che l'autorità accertante valuti se esista un'alternativa di protezione interna. L'autorità accertante dovrebbe essere in grado di valutare se esiste un'alternativa di protezione interna solo qualora sia chiaramente stabilito che il rischio di persecuzione o di danno grave risulta da un soggetto il cui potere è palesemente limitato a un'area geografica specifica o qualora lo Stato stesso abbia il controllo solo di certe parti del paese interessato.

Nel valutare una domanda «sur place», il fatto che il rischio di persecuzione o di danno grave sia basato su circostanze che non costituiscono l'espressione o la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine potrebbe indicare che la sola o principale finalità del richiedente sia di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale.

In funzione delle circostanze, gli atti di persecuzione rivolti contro persone, in ragione del genere, o contro l'infanzia, possono includere il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, nonché la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie. Tali azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie possono sopravvenire, tra l'altro, in situazioni in cui il richiedente rifiuti di prestare il servizio militare per motivi morali, religiosi o politici o in ragione dell'appartenenza a un determinato gruppo etnico o del possesso di una determinata nazionalità.

Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione o credo, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.

È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Ai fini della definizione di un determinato gruppo sociale, è opportuno tenere debito conto degli aspetti connessi all'orientamento sessuale o al genere del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'espressione di genere, che potrebbero essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. In funzione delle circostanze, la disabilità potrebbe essere una caratteristica per la definizione di un determinato gruppo sociale.

Le circostanze del paese d'origine, comprese, ad esempio, l'esistenza e l'applicazione di norme penali specificamente rivolte contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, possono far sì che queste persone siano da considerare come appartenenti a un determinato gruppo sociale.

Nel valutare una domanda di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti di quest'ultimo garantiti dalla Carta e dalla CEDU, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, i richiedenti non dovrebbero essere sottoposti a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle loro pratiche sessuali.

I fini e i principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle sue risoluzioni relative alle misure di lotta al terrorismo. Tali risoluzioni dichiarano, tra l'altro, che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative all'esclusione dalla protezione internazionale ove sussistano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia commesso un atto o atti contrari alle finalità e ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite, non è un requisito essenziale stabilire che tale richiedente sia stato condannato per uno dei reati terroristici previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative all'esclusione dalla protezione internazionale nei confronti di un richiedente che abbia commesso atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, il fatto che non sia stabilito che tale richiedente abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto terroristico quale definito nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non impedisce alle autorità degli Stati membri di considerare il comportamento del richiedente contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

Ai fini della valutazione individuale dei fatti che possono costituire fondati motivi per ritenere che un richiedente si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato atti del genere o abbia altrimenti concorso alla loro commissione, il fatto che il richiedente sia stato condannato dai giudici di uno Stato membro per aver partecipato alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, come pure la conclusione del giudice o del tribunale che il richiedente faceva parte della dirigenza di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che il richiedente abbia istigato un atto di terrorismo o vi abbia partecipato in altro modo.

La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, dovrebbero essere considerati gravi reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.

Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra. Sebbene le basi della protezione accordata allo status di rifiutato e allo status di protezione sussidiaria siano diverse, la necessità permanente di protezione potrebbe essere simile in termini di durata. Il contenuto della protezione offerta dallo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria potrebbe essere diverso solo se esplicitamente previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento autorizza tuttavia gli Stati membri a concedere gli stessi diritti e benefici per entrambi gli status.

È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.

Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.

Ai fini della valutazione del danno grave, le situazioni in cui le forze governative di un paese terzo si scontrano con uno o più gruppi armati o in cui due o più gruppi armati si scontrano tra loro dovrebbero essere considerate conflitto armato interno. Non è necessario che tale conflitto sia qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario; né è necessario che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.

Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi legati alla sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi legati alla sua situazione personale. Inoltre l'autorità accertante dovrebbe considerare eccezionalmente come riconosciuto il sussistere di una minaccia grave e individuale ove il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza in loco, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.

In funzione delle circostanze, incluse la durata e la finalità del soggiorno, il fatto di recarsi nel paese d'origine può essere considerato un'indicazione del fatto che il beneficiario dello status di rifugiato si è avvalso di nuovo della protezione del paese d'origine, che si è ristabilito nel paese d'origine o che, per il beneficiario di protezione sussidiaria, non sussistono più i motivi per cui è stato concesso tale status.

Conformemente al regolamento (UE).2024/1348, gli Stati membri dovrebbero garantire che i richiedenti abbiano accesso a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro le decisioni dell'autorità accertante di respingere le domande di protezione internazionale per infondatezza o contro le decisioni di revoca della protezione internazionale. A tale riguardo, i motivi che hanno indotto l'autorità accertante a decidere di respingere una domanda di protezione internazionale o di revocare la protezione internazionale a un beneficiario dovrebbero essere soggetti a un esame approfondito da parte di un organo giurisdizionale competente nell'ambito di eventuali ricorsi proposti contro tale decisione di rigetto o di revoca.

I documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare il regolamento (CE) n. 2252/200412 del Consiglio o norme minime equivalenti per le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici.

I permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio13.

Nel periodo compreso tra la concessione della protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno, gli Stati membri dovrebbero garantire che i beneficiari di protezione internazionale abbiano effettivo accesso a tutti i diritti sanciti dal presente regolamento, ad eccezione della libera circolazione nell'Unione e del rilascio di un documento di viaggio.

I familiari, per la loro stretta relazione con il beneficiario di protezione internazionale, sono di norma esposti ad atti di persecuzione o di danno grave che potrebbero costituire la base per beneficiare della protezione internazionale. Al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare, qualora i familiari presenti nel territorio dello stesso Stato membro non abbiano i requisiti per ottenere la protezione internazionale, essi dovrebbero avere il diritto di richiedere un permesso di soggiorno. Tali permessi di soggiorno dovrebbero essere rilasciati, a meno che i familiari non rientrino nei motivi di esclusione o a meno che motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico non impongano altrimenti. I familiari dovrebbero inoltre avere diritto ai diritti riconosciuti al beneficiario di protezione internazionale una volta che questa sia stata concessa. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento relative al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, se la situazione rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/86/CE14 del Consiglio e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento familiare, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Dovrebbero essere rilasciati documenti di viaggio ai familiari dei beneficiari di protezione internazionale in conformità delle procedure nazionali.

Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del beneficiario di protezione internazionale, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire gli atti di persecuzione o danno grave, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e che tale beneficiario di protezione internazionale abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Nel valutare se sono venuti meno i motivi per cui è stata concessa la protezione internazionale, l'autorità accertante dovrebbe prendere in considerazione tutte le pertinenti fonti di informazione e gli orientamenti disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, comprese le raccomandazioni formulate dall'UNHCR.

Qualora un richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D, della convenzione di Ginevra relativo alle misure di protezione o assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR, nel valutare se la protezione o l'assistenza sia venuta meno per motivi al di fuori del controllo e indipendenti dalla volontà del richiedente, l'autorità accertante dovrebbe verificare se il richiedente è stato obbligato a lasciare l'area di intervento dell'organo o agenzia in questione e se si trova in uno stato personale di grave insicurezza e se l'organo o l'agenzia in questione non è stato in grado di assicurare al richiedente condizioni di vita conformi alla propria missione.

Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, la decisione dell'autorità accertante di uno Stato membro di revocare lo status non impedisce al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale o di continuare a rimanere legalmente nel territorio dello Stato membro sulla base di motivi diversi, in particolare se in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell'Unione valido, in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

La decisione di porre fine alla protezione internazionale non dovrebbe avere effetto retroattivo. La decisione di revocare la protezione internazionale dovrebbe avere effetto retroattivo. Le decisioni basate su un motivo di cessazione non dovrebbero avere effetto retroattivo. Qualora lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria venga revocato in quanto non avrebbe mai dovuto essere concesso, i diritti acquisiti vengono mantenuti o persi conformemente al diritto nazionale.

I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari di protezione internazionale che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, nei limiti del periodo di soggiorno autorizzato conformemente al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen17. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, conformemente alle pertinenti norme dell'Unione e alle norme nazionali. Tuttavia, ciò non implica alcun trasferimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e dei diritti connessi.

Per garantire che i beneficiari di protezione internazionale rispettino il periodo di soggiorno autorizzato conformemente al pertinente diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE del Consiglio18 onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo dell'Unione ricominci, in linea di principio, a decorrere qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato, privo del diritto di soggiornarvi, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha concesso a tale beneficiario la protezione internazionale.

Le autorità degli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità in relazione all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, che dovrebbero essere interpretati in conformità del diritto nazionale, dell'Unione e internazionale. Fatta salva una valutazione individuale dei fatti specifici, nelle considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione. Nel valutare se un cittadino di paese terzo o un apolide rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale di uno Stato membro, le sue autorità possono tenere conto, tra l'altro, delle informazioni ricevute da altri Stati membri o paesi terzi.

Nel decidere se concedere i diritti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente dovrebbe tenere debito conto dell'interesse superiore del minore e delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro interessato e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, sarebbe possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.

Gli Stati membri dovrebbero poter limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, dovrebbe essere possibile precludere ai beneficiari di protezione internazionale la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.

Le prestazioni in materia di alloggio dovrebbero costituire prestazioni essenziali nella misura in cui possono essere considerate prestazioni di assistenza sociale.

Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, in particolare nei casi in cui mancano prove documentali o i mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero godere dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale.

Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute fisica e mentale e la salute sessuale e riproduttiva, ai beneficiari di protezione internazionale, a condizione che sia garantita anche ai cittadini dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale.

Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione a livello locale, regionale e nazionale, alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di mantenere l'accesso ai corsi di lingua per i beneficiari di protezione internazionale che vi avevano accesso in qualità di richiedenti.

Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

  1. a) l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;

  2. b) uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

  3. c) il contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

Art. 2 Ambito di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.

2. Il presente regolamento non si applica a status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli status umanitari nazionali, ove concessi, non devono comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

  2. 2) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

  3. 3) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

  4. 4) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

  5. 5) «rifugiato»: il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l’apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

  6. 6) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

  7. 7) «domanda di protezione internazionale»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

  8. 8) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l’apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

  9. 9) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

    1. a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;

    2. b) i figli minori o adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi ai sensi del diritto nazionale, un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio;

    3. c) nei casi in cui il beneficiario di protezione internazionale sia minore e non coniugato, il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di tale beneficiario, compreso un fratello adulto, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell’età legale per contrarre matrimonio;

  10. 10) «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni 18;

  11. 11) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

  12. 12) «permesso di soggiorno»: l’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, che permetta a un cittadino di paese terzo o a un apolide di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro stesso;

  13. 13) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale;

  14. 14) «revoca della protezione internazionale»: la decisione di un'autorità accertante o di un organo giurisdizionale competente di revocare o far cessare, anche mediante il rifiuto di rinnovo, la protezione internazionale;

  15. 15) «autorità accertante»: l’organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione nella fase amministrativa della procedura;

  16. 16) «sicurezza sociale»: i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  17. 17) «assistenza sociale»: le prestazioni concesse con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di chi non dispone di risorse sufficienti;

  18. 18) «tutore»: la persona fisica o l'organizzazione, compreso un organismo pubblico, designata dalle autorità competenti per assistere, rappresentare e agire per conto di un minore non accompagnato, a seconda dei casi, al fine di garantire che questi possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, tutelandone nel contempo l'interesse superiore e il benessere generale.

Capo II. Valutazione delle domande di protezione internazionale

Art. 4 Produzione delle informazioni ed esame dei fatti e delle circostanze

1. Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. A tal fine, coopera pienamente con l'autorità accertante e le altre autorità competenti, e rimane presente e disponibile sul territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda durante l'intera procedura, anche durante la valutazione degli elementi pertinenti della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono composti come segue:

  1. a) le dichiarazioni del richiedente; e

  2. b) tutta la documentazione a disposizione del richiedente in merito a quanto segue:

    1. i) i motivi per i quali il richiedente ha chiesto la protezione internazionale;

    2. ii) l'età del richiedente;

    3. iii) la storia del richiedente, compresa quella dei familiari interessati e di altri parenti;

    4. iv) l'identità del richiedente;

    5. v) la cittadinanza o le cittadinanze del richiedente;

    6. vi) il paese o i paesi del richiedente e il luogo o i luoghi di residenza precedente;

    7. vii) le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente;

    8. viii) gli esiti di eventuali procedure di reinsediamento o di ammissione umanitaria relative al richiedente, come definite dal regolamento (UE) 2024/1350;

    9. ix) gli itinerari di viaggio del richiedente; e

    10. x) i documenti di viaggio del richiedente.

3. L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2024/1348.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Qualora uno o più aspetti particolari delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda di protezione internazionale;

  2. b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

  3. c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

  4. d) l'attendibilità generale del richiedente è stata accertata, tenendo conto, tra l'altro, del momento in cui ha chiesto la protezione internazionale.

Art. 5 Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su:

  1. a) eventi verificatisi dopo che il richiedente ha lasciato il paese d'origine; o

  2. b) attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni, credenze, od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

2. Se il rischio di persecuzione o di danno grave si basa su circostanze che il richiedente ha creato dopo aver lasciato il paese d'origine al solo o principale scopo di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale, l’autorità accertante può rifiutare il riconoscimento della protezione internazionale, a condizione che qualsiasi decisione presa in merito alla domanda di protezione internazionale rispetti la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Art. 6 Responsabili della persecuzione o del danno grave

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

  1. a) lo Stato;

  2. b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

  3. c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi.

Art. 7 Soggetti che offrono protezione

1. Solo i seguenti soggetti possono offrire la protezione da persecuzioni o danni gravi, a condizione che abbiano la capacità e la volontà di fornire una protezione effettiva e non temporanea conformemente al paragrafo 2:

  1. a) lo Stato;

  2. b) autorità costituite non statuali stabili, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se autorità costituite non statuali stabili, comprese organizzazioni internazionali, controllino uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se forniscano protezione ai sensi del paragrafo 2, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate sui paesi d'origine ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.

Art. 8 Protezione interna alternativa

1. Qualora lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante valuta se un richiedente non necessiti di protezione internazionale dal momento che questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, il richiedente:

  1. a) non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi; oppure

  2. b) abbia accesso a una protezione effettiva e non temporanea da persecuzioni o danni gravi.

2.

Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, l'autorità accertante presuppone che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione effettiva e non è necessario procedere all’esame di cui al paragrafo 1.

L'autorità accertante può effettuare solo la valutazione di cui al paragrafo 1 qualora sia chiaramente stabilito che il rischio di persecuzione o di danno grave risulta da un soggetto il cui potere è palesemente limitato a un'area geografica specifica o qualora lo Stato stesso abbia il controllo solo su certe parti del paese.

3. L'autorità accertante effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 una volta stabilito che, mancando tale protezione, i criteri di qualifica stabiliti nel presente regolamento si applicherebbero a un richiedente. L'onere di dimostrare che il richiedente dispone di un'alternativa di protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente ha il diritto di presentare prove nonché qualsiasi elemento indicante che una siffatta alternativa non è disponibile nel suo caso. L'autorità accertante tiene conto delle prove e degli elementi presentati dal richiedente.

4. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine interessato conformemente al paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto, al momento della decisione sulla domanda di protezione internazionale, delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, di cui all'articolo 4. A tal fine, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate provenienti dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303.

5. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità accertante tiene conto:

  1. a) delle condizioni generali vigenti nella parte pertinente del paese d'origine, comprese l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione di cui all'articolo 7;

  2. b) delle circostanze personali del richiedente in relazione a fattori quali la salute, l'età, il genere, compresa l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica e l'appartenenza a una minoranza nazionale; nonché

  3. c) della capacità del richiedente di provvedere alle proprie esigenze di base.

6. Qualora il richiedente sia un minore non accompagnato, l'autorità accertante tiene conto dell'interesse superiore del minore e, in particolare dell'esistenza di dispositivi di assistenza e custodia sostenibili e adeguati.

Capo III. Requisiti per essere considerato rifugiato

Art. 9 Atti di persecuzione

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra gli atti che:

  1. a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, oppure

  2. b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di un atto di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

  1. a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

  2. b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

  3. c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

  4. d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

  5. e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

  6. f) atti rivolti contro persone in ragione del loro genere, o contro l'infanzia.

3. Affinché un richiedente soddisfi la definizione di «rifugiato» di cui all'articolo 3, punto 5), i motivi di persecuzione di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione da tali atti.

Art. 10 Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:

  1. a) il termine «razza» si riferisce in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

  2. b) il termine «religione» include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

  3. c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza o all'assenza di cittadinanza ma designa in particolare l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

  4. d) l'espressione «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si riferisce in particolare all'appartenenza a un gruppo:

    1. i) i cui membri condividono o sono considerati condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e

    2. ii) che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

  5. e) il termine «opinione politica» si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

3. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità.

Art. 11 Cessazione

1. Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato qualora si verifichino una o più delle circostanze seguenti:

  1. a) il cittadino di paese terzo si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

  2. b) avendo perso la cittadinanza, il cittadino di paese terzo o l’apolide l'abbia volontariamente riacquistata;

  3. c) il cittadino di paese terzo o l’apolide abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

  4. d) il cittadino di paese terzo o l’apolide si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

  5. e) il cittadino di paese terzo non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

  6. f) l’apolide sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il primo comma, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

2. Al fine di valutare se si applica il paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), l'autorità accertante:

  1. a) tiene conto delle informazioni precise e aggiornate ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi d'origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303;

  2. b) esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni.