Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 16 Eccezioni al diritto di recesso
Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, solo se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l’accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
k) i contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica;
l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
m) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora:
i) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
ii) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso; e
iii) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7.
Gli Stati membri possono derogare alle eccezioni al diritto di recesso di cui al primo comma, lettere a), b), c) ed e), per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori.
Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l’obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell’effettuazione di lavori di riparazione, gli Stati membri possono stabilire che il consumatore perda il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l’esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore.
a)
m)
Capo III bis. Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza
Art. 16 bis Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori
1. In tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) l’identità e l’attività principale del professionista e, se applicabile, l’identità e l’attività principale del professionista per conto del quale agisce;
b) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, così come il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, ove applicabile, quelli del professionista per conto del quale agisce; tutti tali mezzi di comunicazione offerti dal professionista devono consentire al consumatore di poter contattare rapidamente il professionista e garantire che il consumatore possa intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta su un supporto durevole;
c) le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se applicabile, al professionista per conto del quale agisce;
d) se il professionista è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del professionista sia soggetta ad autorizzazione, il nome, l’indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell’autorità di controllo competente;
f) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
g) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
h) ove applicabile, informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;
i) se applicabile, il fatto che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
j) se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo, e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
k) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest’ultimo;
l) qualsiasi limite del periodo per il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente paragrafo;
m) le modalità di pagamento e di esecuzione;
n) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;
o) qualora fattori ambientali o sociali siano integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario;
p) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
q) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
r) eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di porre fine allo stesso prima della sua scadenza ovvero unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
s) istruzioni pratiche e procedure per l’esercizio del diritto di recesso conformemente all’articolo 16 ter, paragrafo 1, comprendenti, tra l’altro, il numero di telefono del professionista e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell’invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un’interfaccia online, informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all’articolo 11 bis;
t) qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;
u) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il professionista, con l’accordo del consumatore, s’impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;
v) se applicabile, la possibilità di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;
w) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo, non contemplati dalle direttive 2014/49/UE7 e 97/9/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1 onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.
3. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dal professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all’inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Qualora la chiamata telefonica sia o possa essere registrata, il professionista ne informa altresì il consumatore.
4. In deroga al paragrafo 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al paragrafo 3, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui al paragrafo 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui al paragrafo 1 su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.
5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri dispongono che il professionista invii al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all’articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.
6.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura.
Su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai consumatori con disabilità, compresi quelli con disabilità visive, in un formato adeguato e accessibile.
7.
Fatta eccezione per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), k) e p), il professionista è autorizzato a stratificare le informazioni ove siano fornite per via elettronica.
Qualora le informazioni siano stratificate, deve essere possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento.
In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto a distanza.
8. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente articolo incombe al professionista.
9. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali rispetto a quelle di cui al presente articolo, se tali disposizioni sono conformi al diritto dell’Unione.
10.
Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme di tale altro atto dell’Unione, indipendentemente dal livello di dettaglio di tali norme, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell’Unione.
Qualora tale altro atto dell’Unione non contenga norme sulle informazioni relative al diritto di recesso, il professionista informa il consumatore dell’esistenza o della mancanza di tale diritto conformemente al paragrafo 1, lettera p).
Art. 16 ter Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari
1.
Gli Stati membri fanno in modo che il consumatore disponga di un periodo di 14 giorni di calendario per recedere da un contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Tale termine è esteso a 30 giorni di calendario per i contratti a distanza aventi per oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:
a) dal giorno della conclusione del contratto a distanza; o
b) dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni conformemente all’articolo 16 bis, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 16 bis, il periodo di recesso scade in ogni caso dopo 12 mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto a distanza. Questa disposizione non si applica se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso conformemente all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p).
2. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari ai consumatori il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che potrebbero aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
operazioni di cambio,
strumenti del mercato monetario,
valori mobiliari,
quote di un organismo di investimento collettivo,
contratti a termine fermo («futures») su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti,
contratti a termine su tassi di interesse (FRA),
contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari («equity swaps»),
opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
3. Si ritiene che il consumatore abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 se ha inviato la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale periodo.
4. Se un servizio accessorio relativo al contratto di servizi finanziari a distanza è prestato dal professionista o da un terzo sulla base di un accordo tra tale terzo e il professionista, il consumatore non è vincolato dal contratto accessorio se esercita il suo diritto di recesso a norma del presente articolo. Qualora il consumatore scelga di porre fine al contratto accessorio, non gli è addebitato alcun costo.
5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l’esecuzione del contratto non può avere inizio.
6. Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sul diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell’Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto. Qualora tale altro atto dell’Unione conferisca agli Stati membri il diritto di scegliere tra il diritto di recesso e un’alternativa, come un periodo di riflessione, solo le corrispondenti norme di tale atto dell’Unione si applicano a tali servizi finanziari specifici, salvo che sia diversamente disposto in tale altro atto dell’Unione.
7. In deroga al presente articolo, gli Stati membri possono scegliere, per quanto riguarda il diritto di recesso o un periodo di riflessione, di applicare invece le disposizioni sottoelencate ai servizi finanziari seguenti:
a) l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 ai contratti di credito esentati dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della stessa; e
b) gli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio10 ai contratti di credito esentati dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della stessa.
Art. 16 quater Pagamento del servizio prestato prima del recesso
1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso a norma dell’articolo 16 ter può essere tenuto a pagare solo l’importo del servizio effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L’importo non può:
a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
b) essere tale da poter costituire una penale.
2. Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedono da un contratto di assicurazione.
3. Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al paragrafo 1 del presente articolo se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera p). Tuttavia, il professionista non può esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di recesso di cui all’articolo 16 ter, paragrafo 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al paragrafo 1.
5. Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e al più tardi entro 30 giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.
Art. 16 quinquies Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali spiegazioni sono fornite al consumatore gratuitamente e anteriormente alla conclusione del contratto. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:
a) le informazioni precontrattuali richieste;
b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;
c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse, se del caso, le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.
2. Gli Stati membri possono precisare le modalità e la portata della comunicazione delle spiegazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata in base al contesto nel quale il servizio finanziario è offerto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il professionista utilizzi strumenti online, il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere l’intervento umano nella stessa lingua utilizzata per le informazioni precontrattuali fornite in conformità dell’articolo 16 bis, paragrafo 1, nella fase precontrattuale e, in casi giustificati, dopo la conclusione del contratto a distanza.
4. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi relativi alle spiegazioni adeguate di cui al presente articolo incombe al professionista.
5. Qualora un altro atto dell’Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle spiegazioni adeguate da fornire al consumatore, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sulle spiegazioni adeguate di tale atto dell’Unione, salvo che sia diversamente disposto in tale atto dell’Unione.
Art. 16 sexies Protezione supplementare relativa alle interfacce online
1. Fatti salvi la direttiva 2005/29/CE e il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono affinché i professionisti, nel concludere i contratti di servizi finanziari a distanza, non progettino, organizzino o gestiscano le loro interfacce online, quali definite all’articolo 3, lettera m), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio11, in modo da indurre in errore o manipolare i consumatori che sono destinatari del servizio o altrimenti distorcere o compromettere la loro capacità di prendere decisioni libere e informate. In particolare, gli Stati membri adottano misure che, conformemente al diritto dell’Unione, riguardano almeno una delle seguenti pratiche utilizzate dai professionisti:
a) attribuire maggiore rilevanza a talune scelte nel chiedere ai consumatori che sono destinatari del loro servizio di prendere una decisione;
b) chiedere ripetutamente che i consumatori che sono destinatari del servizio effettuino una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscono con l’esperienza dell’utente; oppure
c) rendere la procedura di recesso da un servizio più difficile della procedura di sottoscrizione dello stesso.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose per quanto riguarda i requisiti per i professionisti di cui al paragrafo 1, se le disposizioni sono conformi al diritto dell’Unione.
Capo IV. Altri diritti del consumatore
Art. 17 Ambito di applicazione
1. Gli articoli 18 e 20 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 19, 21 e 22 si applicano ai contratti di vendita e ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.
Art. 18 Consegna
1. Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito al termine di consegna, il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto.
2.
Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni al termine concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto.
Il primo comma non si applica ai contratti di vendita qualora il professionista abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna entro il periodo di consegna convenuto sia essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, o qualora il consumatore informi il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In tali casi, se il professionista omette di consegnare i beni al momento concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ipso iure.
3. A seguito della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa senza indebito ritardo tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.
4. Oltre alla risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale.
Art. 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento
Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti.
Art. 20 Il passaggio del rischio
Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Art. 21 Comunicazione telefonica
Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.
Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate.
Art. 22 Pagamenti supplementari
Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
Capo V. Disposizioni generali
Art. 22 bis Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata
1. Al fine di garantire che i consumatori siano ben informati e possano comprendere facilmente i loro diritti in tutta l’Unione, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera l), sono fornite mediante l’utilizzo di un avviso armonizzato e le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e bis), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera l bis), sono fornite mediante l’utilizzo di un’etichetta armonizzata.
2. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato di cui al paragrafo 1.
3. L’avviso armonizzato contiene i principali elementi della garanzia legale di conformità, compresa la durata minima di due anni prevista dalla direttiva (UE) 2019/771, e un riferimento generale alla possibilità che la durata della garanzia legale di conformità sia più lunga a norma del diritto nazionale.
4. Entro il 27 settembre 2025 la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e il contenuto dell’etichetta armonizzata di cui al paragrafo 1.
5. L’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata sono facilmente riconoscibili e comprensibili per i consumatori e di facile utilizzo e riproduzione per gli operatori economici.
6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27 bis.
Art. 23 Applicazione
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:
a) enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.
Art. 24 Sanzioni
1. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:
a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
b) eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
e) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio7;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
3. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
4. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 3, ma informazioni sul fatturato annuo del professionista non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.
5. Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1, e la informano immediatamente delle eventuali successive modificazioni.
6. Per quanto riguarda le violazioni delle misure adottate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 ter, applicabili ai contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori, laddove debbano essere irrogate sanzioni a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri fanno in modo che esse includano la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie attraverso un procedimento amministrativo o di avviare un procedimento giudiziario per la loro irrogazione, o entrambi.
Art. 25 Carattere imperativo della direttiva
Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro, i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.
Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.
Art. 26 Informazione
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice quali definiti all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2005/29/CE ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.
Art. 27 Fornitura non richiesta
Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
Art. 27 bis Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 28 Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all’articolo 30.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Art. 29 Obblighi di informare
1. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle opzioni normative di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, all’articolo 16, secondo e terzo comma, all’articolo 16 bis, paragrafi 2 e 9, all’articolo 16 ter, paragrafo 7 e all’articolo 16 sexies, ne informa la Commissione entro il 19 dicembre 2025, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.