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Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce norme a livello dell'Unione sui contratti di credito ai consumatori.

Nel 2014 la Commissione ha presentato una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE. Nel 2020 ha presentato una seconda relazione sull'attuazione della stessa direttiva e un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente i risultati di una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione relativa a tale direttiva, che ha comportato un'ampia consultazione dei portatori di interessi.

Da tali relazioni e consultazioni è emerso che la direttiva 2008/48/CE si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito, e che tali obiettivi sono ancora pertinenti. Le ragioni per cui tale direttiva è stata solo parzialmente efficace sono imputabili sia alla direttiva stessa, come ad esempio la formulazione imprecisa di determinati articoli, che a fattori esterni, come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, l'applicazione e l'esecuzione pratiche negli Stati membri, come pure al fatto che taluni aspetti del mercato del credito al consumo non sono contemplati da tale direttiva.

La digitalizzazione ha contribuito a sviluppi di mercato che non erano previsti quando la direttiva 2008/48/CE è stata adottata. I rapidi sviluppi tecnologici registrati dall'adozione di tale direttiva hanno difatti apportato cambiamenti significativi al mercato del credito al consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, come la comparsa di nuovi prodotti e l'evoluzione del comportamento e delle preferenze del consumatore.

La formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva 2008/48/CE, che ha consentito agli Stati membri di adottare disposizioni divergenti che vanno al di là di quelle previste in tale direttiva, ha determinato la frammentazione del quadro normativo nell'Unione per diversi aspetti dei contratti di credito ai consumatori.

Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione e fa sorgere ostacoli nel mercato interno. Tale situazione limita le possibilità per i consumatori di beneficiare della crescente offerta di credito transfrontaliero, di cui si prevede un ulteriore incremento in virtù della digitalizzazione. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze in termini di riduzione della domanda di merci e servizi. La situazione determina inoltre un livello tutela per i consumatori nell'Unione inadeguato e non uniforme.

Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni. Sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente online, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha comportato incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti.

La presente direttiva integra le norme stabilite nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4. Per garantire la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito che, in caso di conflitto fra le disposizioni della presente direttiva e quelle della direttiva 2002/65/CE, si dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva in quanto lex specialis.

A norma dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. Lo sviluppo di un quadro giuridico per il credito al consumo più trasparente ed efficiente dovrebbe aumentare la fiducia e la protezione dei consumatori e facilitare lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

Per migliorare il funzionamento del mercato interno dei crediti al consumo è necessario prevedere un quadro dell'Unione armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto lo sviluppo del mercato del credito al consumo, in particolare nell'ambiente online, e considerata la crescente mobilità dei cittadini dell'Unione, una legislazione dell'Unione lungimirante, che sia adattabile alle future forme di credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, contribuirà alla creazione di parità di condizioni per le imprese.

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE stabiliscono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE. Ai sensi dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nelle politiche dell'Unione dev'essere garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

È importante che i consumatori beneficino di un livello elevato di protezione. La libera circolazione delle offerte di credito dovrebbe quindi avvenire nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari negli Stati membri.

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti da quelle previste dalla presente direttiva, a meno che essa non preveda altrimenti. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto laddove vi siano disposizioni armonizzate nella presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate manchino, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del fornitore delle merci o prestatore di servizi e del creditore. Gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni nazionali sull'annullamento del contratto di vendita di merci o di prestazione di servizi qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di credito. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.

Le definizioni di cui alla presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, delle disposizioni della presente direttiva a settori che non rientrano nel suo ambito d'applicazione. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato, o in materia di contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100000 EUR. Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche applicare la presente direttiva ai crediti collegati che non rientrano nella definizione di contratti di credito collegati di cui alla presente direttiva. Pertanto le disposizioni della presente direttiva relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere applicate a contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la fornitura di merci o la prestazione di servizi.

Alcuni Stati membri hanno applicato la direttiva 2008/48/CE in settori non rientranti nel suo ambito di applicazione per rafforzare il livello di protezione dei consumatori, mentre altri Stati membri dispongono di norme nazionali differenti per la disciplina di tali settori derivanti da specificità del mercato, il che contribuisce a mantenere talune divergenze tra le legislazioni nazionali di diversi Stati membri per quanto riguarda tali tipi di crediti. In effetti, parecchi contratti di credito non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE possono arrecare pregiudizio ai consumatori, compresi i contratti di credito a breve termine ad alto costo, il cui ammontare è generalmente inferiore alla soglia minima di 200 EUR fissata da tale direttiva. In tale contesto, e allo scopo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di facilitare il mercato transfrontaliero del credito al consumo, la presente direttiva dovrebbe contemplare alcuni contratti esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE, come i contratti di credito ai consumatori per un importo totale del credito al di sotto di 200 EUR. Analogamente, per garantire una maggiore trasparenza e una migliore protezione dei consumatori, e di conseguenza una maggiore fiducia da parte di questi, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva altri prodotti potenzialmente pregiudizievoli a causa dei costi elevati che comportano o delle spese onerose in caso di mancati pagamenti. A tal fine non dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto, i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro un mese, i contratti di credito senza interessi e senza altre spese e i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Tuttavia, per alcuni dei contratti di credito che sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE e che dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, vale a dire i contratti di credito per un importo totale del credito al di sotto di 200 EUR, i crediti senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento, e i crediti che devono essere rimborsati entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile, gli Stati membri dovrebbero poter escludere l'applicazione di un numero definito e limitato di disposizioni della presente direttiva in relazione ad annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali, al fine di evitare oneri inutili per i creditori, tenendo conto delle specificità del mercato e delle particolari caratteristiche di tali contratti di credito, come la loro durata più breve, garantendo nel contempo un livello più elevato di protezione dei consumatori.

I sistemi «Compra ora, paga dopo» in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Talune dilazioni di pagamento, nel cui ambito un fornitore di merci o prestatore di servizi concede al consumatore tempo per pagare le merci o i servizi senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate in caso di ritardi di pagamento conformemente al diritto nazionale, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che non vi siano terzi, come ad esempio nei sistemi «Compra ora, paga dopo», che offrano un credito per la merce o il servizio e che il pagamento debba essere interamente eseguito entro un termine limitato di 50 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio. Di fatto, tali dilazioni di pagamento sono pratiche commerciali comunemente utilizzate per consentire ai consumatori di pagare solo a seguito del ricevimento della merce o dei servizi e risultano vantaggiose per i consumatori, ad esempio nel caso di dilazioni di pagamento delle fatture mediche, in cui gli ospedali danno tempo ai consumatori per saldare le spese mediche. Per quanto concerne taluni grandi fornitori di merci o prestatori di servizi online che hanno accesso a una vasta clientela, tale esclusione dovrebbe essere limitata ai casi in cui un terzo non offre né acquista crediti e il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione dei servizi, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale. Tali grandi fornitori o prestatori online, considerata la loro capacità finanziaria e la loro possibilità di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente a un consumo eccessivo, potrebbero altrimenti offrire dilazioni di pagamento in misura molto ampia, senza alcuna garanzia per i consumatori, e indebolire la concorrenza leale con altri fornitori di merci o prestatori di servizi. Una siffatta limitazione consentirebbe comunque ai consumatori di effettuare i pagamenti comodamente entro due settimane, garantendo nel contempo che i grandi fornitori di merci o prestatori di servizi online che intendono concedere crediti su larga scala con un periodo di tempo più lungo siano soggetti alla presente direttiva.

Come descritto al considerando 17 del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio5, le carte di debito differito sono carte di credito comunemente disponibili sul mercato mediante cui l'importo totale delle operazioni è addebitato sul conto del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare dalla presente direttiva taluni contratti di credito sotto forma di carte di debito differito, poiché tali contratti di credito possono aiutare le famiglie ad adattare meglio il loro bilancio a un reddito mensile, laddove il credito debba essere rimborsato entro 40 giorni, sia senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento, e sia fornito da un ente creditizio o da un istituto di pagamento. Tale esenzione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di concessioni di scoperto o di sconfinamento, che dovrebbero applicarsi nel caso in cui la somma da rimborsare sia superiore al saldo positivo del conto corrente.

I contratti di locazione e di leasing in cui non sono previsti per il consumatore un obbligo o un’opzione di acquisto dell’oggetto del contratto né nel contratto stesso né in alcun contratto separato, come i contratti di locazione puri, non dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva, dato che non comportano alcuna possibilità di trasferimento di proprietà al termine del contratto.

Dovrebbero inoltre essere inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva tutti i contratti di credito fino a 100000 EUR. La soglia superiore dei contratti di credito prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere maggiore rispetto a quella prevista dalla direttiva 2008/48/CE per tenere conto dell’indicizzazione agli effetti dell’inflazione dal 2008 e per gli anni a venire.

Nel caso di contratti di credito che prevedono accordi tra il creditore e il consumatore riguardo alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, qualora tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento e le loro condizioni non siano meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare solo un numero limitato di disposizioni della presente direttiva, tra l'altro esonerando i creditori dall'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio. Ciò non intende impedire ai consumatori con difficoltà di pagamento di ottenere un nuovo contratto di credito che li aiuti a rimborsare più facilmente il loro credito iniziale. I consumatori sarebbero considerati probabilmente inadempienti, ad esempio nel caso in cui abbiano perso il lavoro.

Dal 2008 il crowdfunding (finanziamento collettivo) si è affermato come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Un prestatore di servizi di credito tramite crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l'abbinamento tra potenziali erogatori di prestiti, che operano o meno nell'ambito della loro attività commerciale o professionale, e consumatori che cercano finanziamenti. Tali finanziamenti potrebbero assumere la forma di credito ai consumatori. I prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding che eroghino direttamente crediti ai consumatori dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative ai creditori. Nel caso in cui i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori, gli obblighi previsti dalla presente direttiva per i creditori si dovrebbero applicare a tali creditori. In una tale situazione i prestatori di servizi di credito tramite crowdfunding agiscono come intermediari del credito, quindi dovrebbero applicarsi loro gli obblighi previsti dalla presente direttiva per gli intermediari del credito.

Per quanto riguarda tipi particolari di contratto di credito cui sono applicabili solo alcune delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentarne, nel loro diritto nazionale, gli altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.

I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di modalità ed esecuzione delle operazioni. Pertanto, tali contratti non dovrebbero essere considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate mensili.

I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito garantito da beni immobili e i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Non dovrebbero essere tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i crediti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale con un importo totale superiore a 100000 EUR e non garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili né da un diritto connesso ai beni immobili.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.

Talune disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate agli intermediari del credito, che sono persone fisiche e giuridiche che, nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, presentano o propongono contratti di credito ai consumatori, assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore.

Le informazioni ai consumatori, come ad esempio le spiegazioni adeguate, le informazioni precontrattuali, le informazioni generali e le informazioni sulla consultazione di banche dati, dovrebbero essere fornite a titolo gratuito. Occorre prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta. In particolare, la presente direttiva rispetta pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, non discriminazione, tutela dalla vita familiare e della vita professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7, che si applica a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da creditori e intermediari del credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 di tale regolamento, tra cui la minimizzazione dei dati, l'esattezza e la limitazione della finalità.

I consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione non dovrebbero essere discriminati a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi ragione di cui all'articolo 21 della Carta in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione. Ciò non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. Inoltre, ciò non dovrebbe essere inteso come un obbligo in capo ai creditori o agli intermediari del credito di prestare servizi in settori in cui non svolgono attività.

I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda le informazioni fornite dal creditore o dall'intermediario del credito, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8. Tale direttiva continua ad applicarsi ai contratti di credito e funge da «rete di sicurezza» garantendo che in tutti i settori possa essere mantenuto un elevato livello comune di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali, anche integrando altre normative dell'Unione.

È opportuno stabilire disposizioni specifiche sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai consumatori per metterli in grado, in particolare, di confrontare le varie offerte. Tali informazioni di base dovrebbero essere fornite in maniera chiara, concisa ed evidenziata mediante un esempio rappresentativo. L'importo totale del credito e la durata del rimborso scelti dal creditore per tale esempio rappresentativo dovrebbero corrispondere il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito che il creditore pubblicizza. Le informazioni di base dovrebbero figurare in primo piano e in evidenza, in modo chiaro e in un formato che richiami l'attenzione. Dovrebbero essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici di taluni mezzi, come gli schermi dei telefoni mobili. Sui canali digitali, una parte delle informazioni di base contenute nell'esempio rappresentativo potrebbe essere fornita tramite clic o scorrendo verticalmente o orizzontalmente la pagina. Tuttavia, anche in caso di clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina, prima di accedere alle offerte di credito dovrebbero essere presentate ai consumatori tutte le informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito. Le informazioni di base dovrebbero inoltre essere chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito. Le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso «civetta» con un interesse debitore più basso per i mesi iniziali del contratto di credito, dovrebbero essere chiaramente identificate come tali. I consumatori dovrebbero poter visualizzare tutte le informazioni essenziali a colpo d'occhio, anche quando le consultano sullo schermo di un telefono mobile. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore e, ove applicabile, dell'intermediario del credito dovrebbero inoltre essere comunicati al consumatore, per consentirgli di contattarli in modo rapido ed efficace. Dovrebbe essere indicato un limite massimo qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il limite massimo dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore. In casi specifici e giustificati, affinché il consumatore comprenda meglio le informazioni comunicate con la pubblicità dei contratti di credito quando il mezzo usato non consente la visualizzazione di tali informazioni, come nel caso della pubblicità radiofonica, la quantità di informazioni fornite dovrebbe essere ridotta. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di informazione nel diritto nazionale riguardo agli annunci pubblicitari dei contratti di credito che non contengono informazioni sul costo del credito. Al fine di ridurre i casi di vendita impropria di credito a consumatori che non sono in grado di permetterselo e di promuovere la concessione sostenibile di prestiti, la pubblicità dei contratti di credito dovrebbe contenere, in tutti i casi, un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro costa denaro. Per garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori, è opportuno vietare determinati annunci pubblicitari, come quelli che incoraggiano i consumatori a cercare crediti suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria o indicando che i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a vietare annunci pubblicitari che ritengano rischiosi per i consumatori, come quelli che mettono in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito.

Un supporto durevole, comprese le versioni cartacee dei documenti e quelle digitali interoperabili, portatili e leggibili meccanicamente, dovrebbe consentire alle informazioni di essere dirette personalmente al consumatore, dovrebbe permettere al consumatore di conservare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, dovrebbe consentire la riproduzione immutata delle informazioni conservate e dovrebbe garantire la leggibilità delle informazioni in modo che possano essere lette e utilizzate come riferimento. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere il tipo di supporto durevole su cui ricevere le informazioni nella fase precontrattuale e una volta concluso il contratto e su cui notificare il loro recesso. Tuttavia, i consumatori non dovrebbero poter notificare il loro recesso e pretendere dai creditori o, ove applicabile, dagli intermediari del credito che forniscano informazioni su tipi di supporto durevole non comunemente utilizzati.

La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante, in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell’ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle loro principali caratteristiche. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate.

Affinché possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che i consumatori ricevano informazioni precontrattuali adeguate, da poter esaminare con attenzione nel momento e nella situazione più opportuni, in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito e non in concomitanza con la stessa, comprese informazioni circa le condizioni e il costo del credito e i loro obblighi, insieme ad un'adeguata spiegazione di tali elementi. Lo scopo è quello di garantire che i consumatori abbiano tempo sufficiente per leggere e comprendere le informazioni precontrattuali, confrontare le offerte e prendere una decisione informata. Tale prescrizione dovrebbe far salva la direttiva 93/13/CEE del Consiglio9.

Le informazioni precontrattuali dovrebbero essere fornite tramite il modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» che figura nell'allegato I della presente direttiva. Per aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare varie offerte, gli elementi fondamentali del credito dovrebbero essere forniti in maniera evidenziata sulla prima pagina di detto modulo, in modo tale che i consumatori visualizzino a colpo d'occhio tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile. Qualora non sia possibile mostrare tutti gli elementi fondamentali in maniera evidenziata su una pagina, essi dovrebbero comparire nella prima parte del modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», al massimo su due pagine. Le informazioni fornite in tale modulo dovrebbero essere chiare, chiaramente leggibili e adattate ai limiti tecnici di taluni mezzi, come gli schermi dei telefoni mobili. Dovrebbero comparire in modo adeguato e idoneo sui vari canali, per garantire che ogni consumatore vi abbia accesso in modo equivalente e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta l'Unione. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito considerato e, se del caso, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla periodicità dei pagamenti rateali e alla capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro metodo di calcolo usuale per il credito al consumo in questione. Qualora le informazioni precontrattuali siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito dovrebbero ricordare al consumatore, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore, la possibilità di recedere dal contratto di credito.

Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, escluse le spese notarili. Dovrebbe essere valutato in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto dei requisiti di professionalità stabiliti nella presente direttiva.

I contratti di credito nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con le modifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito non dovrebbero essere considerati contratti di credito con tasso debitore fisso.

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che vietino al creditore di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito, di aprire un conto bancario, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le spese per tali conti bancari o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati prima della conclusione del contratto di credito in merito a eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Il costo di questi servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, dovrebbe essere incluso nel costo totale del credito. Altrimenti, se l'importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull'esistenza di costi. Si dovrebbe presumere che i creditori siano a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti ai consumatori in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione dei consumatori.

Relativamente a tipi particolari di contratto di credito, tuttavia, tenendo conto della loro specificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale in modo da assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori evitando di imporre oneri eccessivi ai creditori o, ove applicabile, agli intermediari del credito.

I consumatori dovrebbero essere informati in modo completo prima di concludere un contratto di credito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci o i prestatori di servizi agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio, non è opportuno imporre loro per legge l’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali conformemente alla presente direttiva. Ad esempio, l'intermediazione del credito svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi può essere ritenuta un'attività svolta a titolo accessorio se non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di protezione del consumatore in quanto il creditore dovrebbe avere la responsabilità di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali complete dall'intermediario del credito, ove il creditore e l'intermediario del credito decidano in tal senso, o in altro modo appropriato.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite al consumatore prima della conclusione del contratto di credito e il periodo durante il quale il creditore è vincolato da esse.

Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore potrebbe ancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che prima della conclusione di un contratto di credito i creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito assicurino tale assistenza sui prodotti di credito che offrono al consumatore, fornendo a titolo gratuito spiegazioni adeguate sulle informazioni rilevanti, incluse in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti al consumatore in modo personalizzato, affinché il consumatore possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica, comprese le conseguenze giuridiche e finanziarie che potrebbero derivare dall’incorretta esecuzione degli obblighi contrattuali. I creditori e, ove applicabile, gli intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore, tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti di credito offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per sé una raccomandazione personale. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai creditori e, ove applicabile, agli intermediari del credito di documentare in quale forma e in quale momento tali spiegazioni sono state fornite al consumatore.

Come evidenziato nella proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) della Commissione, pubblicata il 21 aprile 2021, i sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono essere facilmente impiegati in molteplici settori dell'economia e della società, anche a livello transfrontaliero, e possono circolare in tutta l'Unione. In tale contesto i creditori e gli intermediari del credito, quando personalizzano il prezzo delle loro offerte per determinati consumatori o specifiche categorie di consumatori sulla base di processi decisionali automatizzati, dovrebbero informare chiaramente i consumatori che il prezzo loro offerto è personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato dei dati personali, compresi i dati desunti, in modo che gli stessi possano prendere in considerazione i potenziali rischi nella loro decisione di acquisto. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, i creditori e gli intermediari del credito sono inoltre tenuti a informare i consumatori che ricevono l'offerta in merito alle fonti di dati utilizzate per la personalizzazione dell'offerta.

È importante impedire pratiche, quali la commercializzazione abbinata di taluni prodotti, che possono indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro limitare la commercializzazione aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di commercializzazione aggregata non distorcano la scelta del consumatore o la concorrenza. Di norma le pratiche di commercializzazione abbinata non dovrebbero essere ammesse, salvo qualora i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente in quanto formano parte integrante del credito, per esempio nel caso di una concessione di scoperto. Sebbene, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, un creditore debba poter imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore. Questo non dovrebbe pregiudicare le condizioni di credito stabilite dal creditore, a condizione che la polizza di tale assicuratore offra un livello di garanzia equivalente alla polizza proposta o offerta dal creditore. Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di standardizzare, in tutto o in parte, la copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale confronto. Affinché il consumatore disponga di più tempo per confrontare le offerte assicurative prima di acquistare una polizza assicurativa, gli Stati membri dovrebbero esigere che il consumatore disponga di almeno tre giorni per confrontare le offerte assicurative relative al contratto di credito, senza che l'offerta sia modificata, e che il consumatore ne sia informato. I consumatori dovrebbero poter stipulare una polizza assicurativa prima della scadenza di tale periodo di tre giorni su loro esplicita richiesta.

A causa della loro anamnesi, molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine ricevono sovente un trattamento iniquo per quanto riguarda l'accesso ai servizi finanziari: sebbene siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, spesso vengono loro applicati premi proibitivi. Per dare ai consumatori sopravvissuti al cancro parità di accesso all'assicurazione connessa ai contratti di credito, gli Stati membri dovrebbero esigere che le polizze assicurative non siano basate su dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori dopo che sia trascorso un periodo di tempo pertinente dalla fine delle loro cure mediche. Tale periodo di tempo stabilito dagli Stati membri non dovrebbe superare i 15 anni a decorrere dalla fine delle cure mediche del consumatore.

I contratti di credito e i servizi accessori dovrebbero essere presentati in modo chiaro e trasparente. Non dovrebbe essere possibile dedurre il consenso del consumatore a concludere un contratto di credito o ad acquistare servizi accessori. Un siffatto consenso da parte del consumatore dovrebbe essere un'azione positiva chiara con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso. In tale contesto non dovrebbero essere considerati consenso da parte del consumatore il silenzio, l'inattività o opzioni predefinite come la preselezione di caselle.

Prestare consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate, vale a dire servizi di consulenza, costituisce un'attività che può essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi loro offerti, i consumatori dovrebbero pertanto sapere in che cosa consistono i servizi di consulenza, e se tali servizi sono o possono essere forniti loro o meno. Considerata l'importanza che i consumatori attribuiscono ai termini «consulenza» e «consulenti», gli Stati membri dovrebbero poter vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza siano prestati ai consumatori da creditori o intermediari del credito. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. Nel prestare servizi di consulenza i creditori o gli intermediari del credito dovrebbero indicare se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato, in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata. Inoltre il creditore e l'intermediario del credito dovrebbero fornire un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo. La consulenza dovrebbe sempre essere fornita nell’interesse del consumatore, da parte di consulenti che si informino in merito ai bisogni e alla situazione del consumatore e raccomandino contratti di credito adeguati alle esigenze, alla situazione finanziaria e alle circostanze personali dello stesso, tenendo presente anche l'obiettivo di ridurre al minimo gli inadempimenti e gli arretrati di pagamento. Inoltre, nel fornire consulenza dovrebbe essere preso in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nella gamma di prodotti del consulente.

La concessione di credito non sollecitata dal consumatore può in alcuni casi essere associata a pratiche dannose per il consumatore. A tale riguardo la concessione non sollecitata di credito dovrebbe essere vietata, compresi l'invio ai consumatori di carte di credito preapprovate non richieste, l'introduzione unilaterale di una nuova concessione di scoperto o sconfinamento o l'aumento unilaterale del limite di uno scoperto, di uno sconfinamento o della carta di credito del consumatore. Dovrebbe essere vietata anche la concessione non sollecitata di credito sotto forma di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11. Il divieto della concessione non sollecitata di credito non dovrebbe impedire ai creditori e agli intermediari del credito di pubblicizzare o offrire credito nel quadro di un rapporto commerciale nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e delle misure nazionali in conformità del diritto dell'Unione, ivi compresa la pubblicità e l'offerta di credito presso il punto vendita per finanziare l'acquisto di una merce o di un servizio.

Gli Stati membri possono offrire ai consumatori la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci nei confronti di creditori o intermediari del credito in caso di inosservanza della presente direttiva conformemente al diritto nazionale. Tali mezzi di ricorso potrebbero comportare un risarcimento dei danni e una riduzione del costo totale del credito per il consumatore o lo scioglimento del contratto di credito.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. Tali misure dovrebbero poter includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei consumatori, compresi gli avvertimenti sui rischi connessi a un mancato pagamento o al sovraindebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o senza preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento da parte dei creditori e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionarlo. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine i creditori dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. I consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare i loro obblighi contrattuali.

È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito. Tale valutazione del merito creditizio dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito. Il piano di rimborso dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche e alla capacità di rimborso del consumatore. Nei casi in cui la richiesta di credito sia presentata congiuntamente da più di un consumatore, la valutazione del merito creditizio potrebbe essere effettuata sulla base della capacità di rimborso congiunta. Una valutazione positiva non dovrebbe pregiudicare la libertà contrattuale del creditore in relazione alla concessione del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a criteri e metodi aggiuntivi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto prestito/valore o sul rapporto prestito/reddito percepito.

La valutazione del merito creditizio dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria. Tali informazioni dovrebbero essere necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore, in linea con il principio di minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, e dovrebbero essere pertinenti, complete e accurate. Esse dovrebbero includere almeno il reddito e le spese del consumatore, anche tenendo adeguatamente conto degli attuali obblighi del consumatore, tra cui le spese di sostentamento di quest'ultimo e della sua famiglia, nonché le sue passività finanziarie. Tali informazioni non dovrebbero includere categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come i dati relativi alla salute, compresi i dati sui tumori, né le informazioni ottenute dai social network. Gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea del 29 maggio 2020 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti indicano quali categorie di dati possano essere utilizzate per il trattamento dei dati personali ai fini della valutazione del merito creditizio, compresi i documenti giustificativi del reddito o di altre fonti di rimborso e le informazioni sulle attività e passività finanziarie o su altri impegni finanziari. Per facilitare la valutazione, i consumatori dovrebbero fornire informazioni sulla loro situazione economico-finanziaria. Il credito dovrebbe essere erogato al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto. Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere conto dei fattori pertinenti e delle circostanze specifiche, ad esempio, ma non solo, nel caso di credito concesso conformemente alla presente direttiva per finanziare gli studi o per coprire spese sanitarie eccezionali, l'esistenza di prove sufficienti del fatto che tale credito comporterà redditi futuri per il consumatore, o l'esistenza di garanzie reali o di altre forme di garanzia che il consumatore potrebbe fornire per garantire il credito.

Ai sensi della proposta di regolamento della Commissione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale), è opportuno classificare i sistemi di IA utilizzati per valutare il merito creditizio o l'affidabilità creditizia delle persone fisiche come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto determinano l'accesso di tali persone alle risorse finanziarie o a servizi essenziali quali l'alloggio, l'elettricità e i servizi di telecomunicazione. Data l'alta posta in gioco, ogniqualvolta la valutazione del merito creditizio comporti un trattamento automatizzato, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del creditore. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il consumatore dovrebbe avere il diritto di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato, compresi le principali variabili, la logica e i rischi inerenti, come pure il diritto di esprimere la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e un riesame della decisione relativa alla concessione del credito. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di essere informato relativamente a tali diritti dopo aver debitamente ricevuto informazioni sulla procedura da seguire. La possibilità di chiedere un riesame della valutazione iniziale e della decisione non dovrebbe necessariamente portare alla concessione di un credito al consumatore.

Al fine di valutare lo status creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe anche consultare le banche dati relative ai crediti. Le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l'accesso da parte di coloro che sono soggetti a vigilanza e osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679 alle banche dati private o pubbliche relative ai crediti riguardanti i consumatori di uno Stato membro nel quale non siano stabiliti dovrebbe avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori stabiliti in tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso transfrontaliero alle banche dati private o pubbliche conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Per rafforzare la reciprocità, le banche dati relative ai crediti dovrebbero almeno contenere informazioni sugli arretrati dei consumatori nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del creditore, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale. I creditori e gli intermediari del credito non dovrebbero trattare particolari categorie di dati, come i dati relativi alla salute, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, né le informazioni ottenute dai social network, poiché né tali categorie di dati né siffatte informazioni dovrebbero essere utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori. I gestori di banche dati relative ai crediti dovrebbero dotarsi di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate e corrette. Qualora la richiesta di credito sia respinta sulla base della consultazione di una banca dati, i creditori dovrebbero informare i consumatori senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione, degli estremi della banca dati consultata e delle categorie di dati prese in considerazione. Inoltre, per garantire la consapevolezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori siano informati in merito alla registrazione in una banca dati di eventuali arretrati nel rimborso del credito tempestivamente ed entro 30 giorni dalla registrazione, ad esempio inviando loro un avviso via e-mail che li invita ad accedere alla banca dati per prendere visione delle informazioni relative ai propri arretrati nel rimborso del credito.

La presente direttiva non dovrebbe disciplinare gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare il regime giuridico che regola l'offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in cui deve essere concessa l'offerta e il periodo durante il quale il creditore è vincolato dalla stessa. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alla messa a disposizione delle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desideri fornire al consumatore, in un documento distinto. Tale documento distinto potrebbe essere allegato al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».

Il contratto di credito dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso per consentire al consumatore di conoscere i diritti e gli obblighi che esso comporta.

Fatta salva la direttiva 93/13/CEE e gli obblighi precontrattuali di cui alla presente direttiva, e al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a costoro dovrebbero essere forniti, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica delle condizioni del contratto di credito, una descrizione delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge; la tempistica per l'attuazione di tali modifiche; e i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore così come le scadenze per la presentazione di un reclamo e il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato il reclamo. La modifica di un contratto di credito non dovrebbe pregiudicare alcun diritto del consumatore, compreso il diritto all'informazione previsto dalla presente direttiva. Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'Unione o le disposizioni nazionali relative all'ammissibilità, alle condizioni e alla validità delle modifiche contrattuali.

Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul tasso debitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito. Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e delle modifiche che tali cambiamenti comportano nei pagamenti. Questa disposizione dovrebbe applicarsi senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito, ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di recedere dal contratto di credito qualora vi sia una modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.

La concessione di scoperto e lo sconfinamento sono forme sempre più comuni di credito al consumo. Pertanto, è necessario regolamentare tali prodotti finanziari al fine di aumentare il livello di protezione dei consumatori ed evitare il sovraindebitamento. Qualora i creditori decidano di chiedere rimborsi immediati, vi è il rischio che i consumatori non siano in grado di corrispondere i pagamenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire i diritti dei consumatori in relazione alla concessione di scoperto e allo sconfinamento.

In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore dovrebbe comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, compresi l'importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore dovrebbe offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno dispendiose, e reindirizzare il consumatore verso servizi di consulenza sul debito.

I consumatori dovrebbero avere il diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso dovrebbe in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito se il consumatore non ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui alla presente direttiva. Il periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso.

Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto merci, in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.

Il diritto nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi a disposizione dei consumatori prima dello scadere di un determinato termine. In tali casi è possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima le merci o i servizi acquistati. Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere eccezionalmente che, qualora i consumatori desiderino espressamente la consegna anticipata delle merci o dei servizi acquistati, il termine per l'esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto in modo che sia lo stesso termine prima del quale i fondi non possono essere messi a disposizione.

Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di merci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di recesso dal contratto di acquisto in virtù del diritto dell'Unione, il consumatore non dovrebbe più essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia stato dichiarato invalido o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori da disposizioni nazionali in virtù delle quali né un accordo tra un consumatore e un fornitore di merci o prestatore di servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non abbia firmato il contratto di credito per finanziare l'acquisto delle merci o dei servizi.

Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, qualora convenuto nel contratto di credito, il creditore dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l'aumento significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale che disciplina il diritto delle parti di sciogliere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.

A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore in caso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore di merci o prestatore di servizi, in particolare esperendo un'azione giudiziaria nei confronti di questi, prima di poter agire contro il creditore. I consumatori non dovrebbero essere privati dei diritti conferiti loro dal diritto nazionale che prevede la responsabilità solidale del fornitore di merci o prestatore di servizi e del creditore.

Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Lexitor13, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata e il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il limite massimo dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l'approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine, quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.

Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per il rimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso nell'arco di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non dovrebbe essere superiore a 10000 EUR, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'importo medio dei crediti ai consumatori nel loro mercato.

Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di protezione in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'Unione.

La fissazione di limiti sui tassi debitori, sui tassi annui effettivi globali o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in una serie di Stati membri. Tale sistema si è dimostrato vantaggioso per proteggere i consumatori da tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati per il consumatore. A tal riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il loro attuale regime giuridico. Nell’intento di rafforzare la protezione dei consumatori senza imporre agli Stati membri vincoli superflui, dovrebbero esistere misure adeguate, quali limiti sui tassi o tassi usura, per prevenire efficacemente gli abusi e garantire che ai consumatori non siano imposti tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito per il consumatore eccessivamente elevati.

Per garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali misure introdotte dagli Stati membri, in forma chiara e concisa.

Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di concessione di contratti di credito esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione del credito, determinate norme a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio.

Il quadro dell'Unione applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito tengono conto degli interessi del consumatore, compresi la sua eventuale vulnerabilità e le sue difficoltà a comprendere il prodotto, sulla base delle informazioni a disposizione del creditore o dell'intermediario del credito nel momento considerato e di ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità nel settore, che implica anche un comportamento responsabile volto ad evitare pratiche con un impatto negativo sui consumatori, e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, nonché la fornitura di consulenza nel migliore interesse del consumatore.

È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori e degli intermediari del credito possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. Dovrebbe pertanto essere richiesto ai creditori e agli intermediari del credito di dimostrare, a livello di società, le conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche e di adeguare i requisiti minimi di conoscenza e competenza ai diversi tipi di creditori e intermediari del credito, in particolare quando svolgono tale attività a titolo accessorio. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti ai servizi di sportello e ai servizi di gestione, compresa la dirigenza e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione dei creditori e degli intermediari del credito, che ricoprono un ruolo importante nel processo di concessione del credito. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate al processo di concessione del credito, compreso il personale delle risorse umane e il personale impegnato nei servizi legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure volte a rendere consapevoli le piccole e medie imprese che sono creditori o intermediari del credito delle prescrizioni della presente direttiva e a facilitarne l'osservanza, come campagne di informazione, manuali e programmi di formazione per il personale.

Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ai consumatori, nonché in merito alla gestione complessiva del bilancio. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tenendo conto del quadro delle competenze finanziarie elaborato dall'Unione insieme all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore elaborazione di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. La Commissione potrebbe pubblicare tali esempi di migliori pratiche in coordinamento con relazioni analoghe elaborate in connessione ad altri atti legislativi dell'Unione. Nell'elaborare e promuovere tali misure, gli Stati membri dovrebbero consultare i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni dei consumatori. È opportuno che tale obbligo non osti a che gli Stati membri offrano strumenti supplementari di educazione finanziaria.

Considerate le conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori e i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, è necessario che i creditori affrontino in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e predispongano le misure necessarie per esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedimenti esecutivi. Nel decidere se sia opportuno applicare misure di tolleranza o se sia giustificato offrirle più volte, il creditore dovrebbe tenere conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore, quali i suoi interessi e diritti, la sua capacità di rimborsare il credito e il suo ragionevole fabbisogno di spese di sostentamento, e dovrebbe limitare i costi incombenti al consumatore in caso di inadempimento. In particolare, quando il consumatore non risponde all'offerta del creditore entro un periodo ragionevole, il creditore non dovrebbe essere tenuto a proporre misure di tolleranza più volte. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento al creditore di merci oggetto di un contratto di credito collegato o dei proventi della vendita di tali merci è sufficiente a rimborsare il credito.

Ove ritenute opportune, le misure di tolleranza dovrebbero includere una modifica delle condizioni del contratto di credito iniziale e potrebbero includere, tra l’altro, il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito. La modifica di tali condizioni potrebbe includere, tra l'altro: l'estensione della durata del contratto di credito, il cambiamento del tipo di contratto di credito, il differimento integrale o parziale del rimborso delle rate per un determinato periodo, la riduzione del tasso debitore, l'offerta di una sospensione dei pagamenti, rimborsi parziali, la conversione di valuta, la remissione parziale e il consolidamento del debito. Quando le misure di tolleranza sono ritenute opportune, i creditori non dovrebbero essere tenuti a effettuare una valutazione del merito creditizio quando modificano le condizioni del contratto di credito, a meno che l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica di tali condizioni. Sebbene l'obbligo di attuare misure di tolleranza non dovrebbe pregiudicare le procedure previste dalle norme nazionali sui procedimenti esecutivi, gli Stati membri dovrebbero garantire la corretta applicazione delle misure di tolleranza previste dalla presente direttiva.

I consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti possono beneficiare di un aiuto specializzato per gestire i propri debiti. Le difficoltà finanziarie riguardano un'ampia gamma di situazioni, ad esempio, tra le tante, il ritardo del rimborso del debito per oltre 90 giorni. Lo scopo dei servizi di consulenza sul debito è quello di aiutare i consumatori che incontrano difficoltà finanziarie e guidarli nel rimborsare, per quanto possibile, i debiti in essere, mantenendo un tenore di vita decoroso e preservando la dignità. Tale assistenza personalizzata e indipendente può includere consulenza legale e in materia di gestione del denaro e del debito come pure assistenza sociale e psicologica. L’assistenza dovrebbe essere fornita da operatori professionali che non sono creditori, intermediari del credito, fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, acquirenti di crediti o gestori di crediti, e sono indipendenti da essi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi di consulenza sul debito forniti da operatori professionali indipendenti siano resi disponibili ai consumatori in modo diretto o indiretto e solo con spese limitate. In linea di principio, tali spese dovrebbero coprire solo i costi operativi e non imporre oneri non necessari ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. Ove possibile, i consumatori che incontrano difficoltà nel rimborsare i propri debiti sono indirizzati verso i servizi di consulenza sul debito prima che siano avviati procedimenti esecutivi. I servizi di consulenza sul debito dovrebbero essere facilmente accessibili ai consumatori, tenendo conto, ad esempio, del loro luogo di residenza e della loro lingua. Gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre requisiti specifici per i servizi di consulenza sul debito. I creditori possono svolgere un ruolo nel prevenire il sovraindebitamento attraverso l'individuazione tempestiva e il sostegno dei consumatori che incontrano difficoltà finanziarie. Per tale motivo, i creditori dovrebbero dotarsi di procedure e politiche per l'individuazione di tali consumatori al fine di garantire che essi possano essere efficacemente indirizzati verso servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili.

Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o vigilanza dei creditori.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori e gli intermediari del credito, compresi gli enti non creditizi, siano soggetti a un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda una procedura di autorizzazione o l'iscrizione dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente. Il requisito di un'adeguata procedura di abilitazione e di registrazione non dovrebbe applicarsi agli enti creditizi, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14, che sono già soggetti a una procedura di autorizzazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE, né agli istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio15, per i servizi di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 né agli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, per la concessione di crediti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/110/CE. Ciò non dovrebbe incidere sulle procedure nazionali di abilitazione e sulle modalità di registrazione o di vigilanza imposte agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica ai fini della concessione di crediti ai consumatori e su quelle imposte agli enti creditizi ai fini delle attività di intermediazione del credito in conformità del diritto dell'Unione.

Gli Stati membri dovrebbero poter esentare dai requisiti di abilitazione e registrazione i fornitori di merci o i prestatori servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione17 e che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio o che concedono crediti sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di merci e servizi da essi offerti, senza offerta di credito da parte di un terzo, qualora il credito sia senza interessi e senza spese, fatta eccezione per spese limitate in caso di ritardi di pagamento conformemente al diritto nazionale. Tale possibile esenzione non dovrebbe essere utilizzata dalle grandi imprese per eludere i requisiti di abilitazione e registrazione stabiliti nella presente direttiva.

La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto i servizi.

La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non dovrebbe avere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito viene ceduto ad un terzo. Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione. Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello dell'Unione l'obbligo di informare il consumatore circa la cessione.

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali che prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi all'efficacia di operazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell'attivo che avvengono nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.

I consumatori dovrebbero avere accesso ad adeguate, tempestive ed efficaci procedure di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi relativi ai contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18 per quanto riguarda le pertinenti controversie contrattuali. Tuttavia, è opportuno che i consumatori abbiano accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie anche in caso di controversie precontrattuali riguardanti diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in relazione agli obblighi di informazione precontrattuale, ai servizi di consulenza e alla valutazione del merito creditizio nonché alle informazioni fornite dagli intermediari del credito che sono remunerati dai creditori e che non hanno quindi alcun rapporto contrattuale con i consumatori. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie e gli organismi che le offrono dovrebbero soddisfare i requisiti di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE.

Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di esecuzione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di concedere alle autorità nazionali poteri di intervento sui prodotti qualora vi siano prodotti di credito pregiudizievoli per i consumatori che devono essere ritirati. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i dati sui tassi di inadempimento mensili associati ai diversi tipi di prodotti di credito al consumo pertinenti all'ambito di applicazione della presente direttiva. Le autorità competenti dei vari Stati membri dovrebbero collaborare tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'adempimento delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tali norme e tali misure e provvedere poi senza indugio a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Le attuali norme nazionali in materia di sanzioni sono molto diverse nell'Unione. In particolare, non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti responsabili di infrazioni diffuse o infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale. In taluni casi tali professionisti possono anche essere un gruppo di imprese. Per garantire che le autorità degli Stati membri possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di attività di indagine coordinate e misure di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio19, dovrebbero essere introdotte sanzioni pecuniarie quali elemento delle sanzioni per tali violazioni.

Per rafforzare la trasparenza e la fiducia dei consumatori, alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo che tale divulgazione metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

È necessario riesaminare il funzionamento efficiente della presente direttiva, unitamente ai progressi compiuti nella creazione di un mercato interno con un livello elevato di protezione dei consumatori per i contratti di credito. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della presente direttiva per esaminare la soglia massima di 100000 EUR ivi stabilita e le percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, nonché un esame dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contratti di credito garantiti da beni immobili non residenziali. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche un'analisi dell'evoluzione del mercato del credito al consumo a sostegno della transizione verde e una valutazione della necessità di ulteriori misure per migliorare la diffusione di tali crediti, nonché un esame dell'attuazione delle sanzioni imposte a norma della presente direttiva e, in particolare, della loro efficacia e del loro effetto deterrente. Nella valutazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe analizzare le tendenze economiche nell'Unione e la situazione del mercato interessato, quali l'emergere di nuove forme di servizi finanziari, le tendenze digitali, i volumi e le tendenze dell'erogazione transfrontaliera di crediti. Dovrebbe inoltre esaminare l'efficienza della presente direttiva, compresi i costi e i benefici che comporta per le imprese e i consumatori. Il crowdfunding si sta inoltre affermando sempre più come forma di finanziamento disponibile per i consumatori, solitamente per spese o investimenti modesti. Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio20 esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di crowdfunding forniti ai consumatori, compresi quelli consistenti nella facilitazione della concessione di crediti. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di ulteriori misure per tutelare i consumatori che intendono sottoscrivere un credito o di investire attraverso un prestatore di servizi di credito tramite crowdfunding.

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo a taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, considerati gli sviluppi del mercato alla luce della digitalizzazione e lo scopo di facilitare l'erogazione di credito transfrontaliero, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201621. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi22, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2008/48/CE a causa dell'evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente direttiva.

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio23, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 agosto 202124,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2. La presente direttiva non si applica ai:

  1. a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto connesso ai beni immobili;

  2. b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;

  3. c) contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100000 EUR;

  4. d) contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;

  5. e) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 o con enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 allo scopo di consentire a un investitore di effettuare un'operazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi all'operazione;

  6. f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;

  7. g) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;

  8. h) dilazioni di pagamento in forza delle quali:

    1. i) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;

    2. ii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e

    3. iii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.

    Nel caso di dilazioni di pagamento offerte da fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE quando tali fornitori di merci o prestatori di servizi offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio2 consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, tale esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    i) un terzo non offre né acquista crediti;

    ii) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e

    iii) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale;

  9. i) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;

  10. j) contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;

  11. k) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;

  12. l) contratti di credito in corso al 20 novembre 2026; tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica ai contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100000 EUR non garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili né da un diritto connesso a beni immobili, ove siano finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.

4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli seguenti:

  1. a) gli articoli 1, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 e gli articoli da 39 a 50; e

  2. b) l'articolo 18, se non diversamente stabilito dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito:

  1. a) che sono forniti da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;

  2. b) in base alle cui condizioni il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e

  3. c) che sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.

6.

Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25 e gli articoli da 28 a 50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o ai dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dal diritto nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

  1. a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;

  2. b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;

  3. c) persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;

  4. d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;

  5. e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto a un limite massimo fissato dal diritto nazionale.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni in tale Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi in detto Stato membro.

Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrano sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.

7. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h) e lettere l) ed s), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25, gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito fra il creditore e il consumatore in relazione alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) l'accordo offre maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;

  2. b) il consumatore, aderendo all'accordo, non sarebbe sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale.

8. Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 3, non si applicano a uno o più dei seguenti contratti di credito:

  1. a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR;

  2. b) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

  3. c) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

  2. 2) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale;

  3. 3) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;

  4. 4) «servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;

  5. 5) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui è a conoscenza il creditore, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

  6. 6) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore;

  7. 7) «tasso annuo effettivo globale» o «TAEG»: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e calcolato come stabilito all'articolo 30;

  8. 8) «tasso debitore»: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annua all'importo dei prelievi effettuati;

  9. 9) «tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per l'intera durata del contratto di credito, o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa; se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;

  10. 10) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

  11. 11) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

  12. 12) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, che può essere costituita da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:

    1. a) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;

    2. b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

    3. c) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;

  13. 13) «informazioni precontrattuali»: le informazioni che sono fornite prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o, se del caso, dalla presentazione di un'offerta vincolante di credito e di cui il consumatore ha bisogno per poter confrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito;

  14. 14) «profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

  15. 15) «pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente;

  16. 16) «pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi;

  17. 17) «servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito e che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 12);

  18. 18) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;

  19. 19) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;

  20. 20) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito in virtù del quale:

    1. a) il credito serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; e

    2. b) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore di merci o il prestatore di servizi stesso finanzia il credito per il consumatore oppure, se il credito è finanziato da un terzo, quando il creditore ricorre ai servizi del fornitore di merci o del prestatore di servizi per la commercializzazione, la conclusione o la preparazione del contratto di credito, o quando le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

  21. 21) «rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito prima della data concordata nel contratto stesso;

  22. 22) «servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all'articolo 3, punti 6) e 8), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio3, a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

Art. 4 Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro

1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore al 19 novembre 2023.

2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione di cui al paragrafo 1, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.

Art. 5 Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito

Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori indipendentemente dai mezzi utilizzati per fornire le informazioni.

Art. 6 Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione.

Il primo comma non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

Capo II. Informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito

Art. 7 Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito

Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e commercializzazione sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.

Art. 8 Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito

1. Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito includa un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro costa denaro, utilizzando la formulazione «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro» o una formulazione equivalente.

2.

Gli Stati membri dispongono che la pubblicità relativa ai contratti di credito che indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante qualunque costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.

3.

Le informazioni di base devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, tutti gli elementi seguenti:

  1. a) il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;

  2. b) l'importo totale del credito;

  3. c) il tasso annuo effettivo globale;

  4. d) se del caso, la durata del contratto di credito;

  5. e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;

  6. f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.

In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano.

4. Le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, sono precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo.

5. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso al contratto di credito sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, le informazioni di base di cui al paragrafo 3, primo comma, precisano in maniera chiara, concisa ed evidenziata l'obbligo di concludere detto contratto.

6. Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, in casi specifici e giustificati in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al paragrafo 3 del presente articolo non consenta la visualizzazione in maniera chiara ed evidenziata delle informazioni, il consumatore deve essere in grado di accedere alle informazioni di cui al primo comma, lettere e) e f), del primo comma di tale paragrafo mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.

7. Gli Stati membri vietano la pubblicità dei prodotti di credito che:

  1. a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

  2. b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

  3. c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

8. Gli Stati membri possono vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che:

  1. a) mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito;

  2. b) afferma che uno sconto è subordinato all'accettazione del credito;

  3. c) offre «periodi di grazia» superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.

Art. 9 Informazioni generali

1.

Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili in qualsiasi momento ai consumatori informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o un altro supporto durevole scelto dal consumatore.

Le informazioni generali sui contratti di credito messe a disposizione dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito nei loro locali sono messe a disposizione dei consumatori almeno su supporto cartaceo.

2. Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

  1. a) l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;

  2. b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;

  3. c) la possibile durata del contratto di credito;

  4. d) i tipi di tassi debitori disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;

  5. e) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e del tasso annuo effettivo globale;

  6. f) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;

  7. g) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;

  8. h) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;

  9. i) una descrizione del diritto di recesso;

  10. j) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni offerte e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e

  11. k) un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.