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Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione del 6 gennaio 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di Oryza sativa (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, in particolare l'articolo 21 bis,

Da studi e informazioni recenti provenienti dagli Stati membri è emersa la necessità di introdurre una soglia per quanto riguarda la presenza di piante infette da Fusarium fujikuroi nei campi di produzione delle sementi di Oryza sativa dal momento che il Fusarium fujikuroi danneggia il riso e non può essere trattato in maniera efficace con i prodotti fitosanitari disponibili. Da tali studi è inoltre emersa la necessità di ridurre la presenza di piante selvatiche o a grani rossi nei campi di produzione delle sementi di Oryza sativa poiché con la soglia attuale la resa e la qualità delle sementi di riso sono notevolmente ridotte.

Alla luce di quanto sopra occorre introdurre una soglia per quanto riguarda la presenza di piante infette da Fusarium fujikuroi nei campi di produzione delle sementi di Oryza sativa e ridurre, per la produzione della categoria «sementi certificate», la soglia relativa alla presenza di piante selvatiche o a grani rossi nei campi di produzione delle sementi di Oryza sativa. È opportuno che tali soglie siano fissate sulla base degli studi effettuati dagli Stati membri.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 66/402/CEE

Nell'allegato I della direttiva 66/402/CEE, il punto 3.A è sostituito dal seguente: «A. Oryza sativa: Il numero di piante manifestamente riconoscibili come infette da Fusarium fujikuroi non supera: per la produzione di sementi di base: 2 per 200 m2, per la produzione di sementi certificate, 1a generazione: 4 per 200 m2, per la produzione di sementi certificate, 2a generazione: 8 per 200 m2. Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera: per la produzione di sementi di base: 0, per la produzione di sementi certificate, 1a e 2a generazione: 1 per 100 m2.»

Art. 2 Attuazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso