diritto.io

Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio3 e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio4 (in seguito «le decisioni di Prüm»), spesso le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non sono applicate se le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Nella comunicazione del 20 luglio 2010 dal titolo «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha sottolineato che l'applicazione della normativa stradale si conferma un elemento chiave per la creazione di condizioni favorevoli alla riduzione sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza stradale, il Consiglio ha chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione. Esso ha invitato la Commissione a esaminare le possibilità di armonizzare i codici della strada a livello dell'Unione, ove opportuno, e di adottare ulteriori misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

Il 19 marzo 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, sulla base dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), inerente ai trasporti del trattato che istituisce la Comunità europea [ora articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)]. La direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 è stata tuttavia adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2014 nella causa C-43/126 ha annullato la direttiva 2011/82/UE, in quanto essa non poteva essere validamente adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza ha disposto il mantenimento degli effetti della direttiva 2011/82/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva basata sull'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE entro un periodo di tempo ragionevole — che non deve superare 12 mesi dalla data di pronuncia della sentenza. È opportuno pertanto adottare una nuova direttiva sulla base di detto articolo.

È opportuno incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale proposito, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature automatiche di controllo per la sicurezza stradale.

È opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alle normative in materia di sicurezza stradale in vigore nei vari Stati membri e in merito all'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato membro d'immatricolazione.

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione delle persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, potrebbe accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, permettendo di ridurre in tal modo il numero di vittime dovute agli incidenti stradali.

Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti «amministrativi», mentre altri come illeciti «penali». La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero concedersi reciprocamente il diritto di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. A tal fine, nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.

La decisione 2008/616/GAI specifica le caratteristiche di sicurezza delle applicazioni software esistenti e i relativi requisiti tecnici per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli. Fatta salva l'applicabilità generale della suddetta decisione, tali caratteristiche di sicurezza e requisiti tecnici dovrebbero, per motivi di efficienza regolamentare e pratica, essere utilizzati ai fini della presente direttiva.

Le applicazioni informatiche esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati a norma della presente direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. È opportuno sfruttare l'applicazione informatica del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris), che è obbligatoria per gli Stati membri a norma delle decisioni di Prüm per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sul funzionamento delle applicazioni informatiche utilizzate ai fini della presente direttiva.

L'ambito d'applicazione di tali applicazioni informatiche dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate a essere utilizzate esulano dall'ambito di tali applicazioni.

La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE mira a trovare le soluzioni più semplici, più facilmente reperibili e vantaggiose in termini di costi per lo scambio di informazioni.

Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informare la persona interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua con maggiore probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le informazioni a essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare modalità di dettaglio analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi compresi strumenti quali il plico raccomandato, se del caso. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alla lettera d'informazione, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della difesa, specialmente in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio7.

Gli Stati membri dovrebbero fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta a un livello elevato di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili a livello di Unione, tenendo conto della cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968.

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle procedure degli Stati membri. In tale relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione della decisione finale di irrogare una sanzione e/o una pena pecuniaria, nonché il riconoscimento e l'applicazione della decisione finale.

Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale.

Una più stretta cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati. Tali disposizioni dovrebbero tenere conto in particolare della natura specifica dell'accesso online transfrontaliero a banche dati. Occorre che le applicazioni informatiche da sviluppare consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti a norma della presente direttiva non dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati.

Il trattamento dei dati personali previsto dalla presente direttiva è appropriato per raggiungere i legittimi obiettivi da essa perseguiti in materia di sicurezza stradale, vale a dire garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione delle sanzioni e non va al di là di quanto è appropriato e necessario per raggiungere tali obiettivi.

I dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento svolte in applicazione della presente direttiva. Fatti salvi i requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, il soggetto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'infrazione, del diritto di accesso e del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali, nonché del periodo massimo previsto per legge per la conservazione dei dati. In tale ambito, il soggetto interessato dovrebbe altresì avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione immediata dei dati registrati indebitamente.

Nell'ambito delle decisioni di Prüm, il trattamento dei dati di immatricolazione dei veicoli contenenti dati personali è soggetto alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2008/615/GAI. A tal fine, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare tali disposizioni specifiche ai dati personali che sono trattati anche ai fini della presente direttiva, purché garantiscano che il trattamento dei dati relativi all'insieme delle infrazioni disciplinate dalla presente direttiva rispetti le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.

La presente direttiva difende i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, allo scopo di tenere conto delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché previsto dagli atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione della presente direttiva nell'ottica di individuare ulteriori misure efficaci ed efficienti volte a migliorare la sicurezza stradale. Fatti salvi gli obblighi in materia di recepimento della presente direttiva, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero inoltre, se del caso, collaborare con la Commissione nello svolgimento di tale attività per assicurare relazioni tempestive e complete in materia.

Poiché, qualora l'infrazione sia commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui essa è stata commessa, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può piuttosto essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Dato che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non erano soggetti alla direttiva 2011/82/UE e non dovevano quindi recepirla, è opportuno concedere a tali Stati membri un periodo di tempo supplementare sufficiente per farlo.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e ha espresso un parere il 3 ottobre 2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Obiettivo

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1.

La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

  1. a) eccesso di velocità;

  2. b) mancato uso della cintura di sicurezza;

  3. c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;

  4. d) guida in stato di ebbrezza;

  5. e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

  6. f) mancato uso del casco protettivo;

  7. g) circolazione su una corsia vietata;

  8. h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida;

  9. i) mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

  10. j) sorpasso pericoloso;

  11. k) sosta o fermata pericolosa;

  12. l) attraversamento di una o più strisce longitudinali continue;

  13. m) guida contromano;

  14. n) mancato rispetto delle norme sulla formazione e l’utilizzo dei corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli dei servizi di emergenza;

  15. o) uso di un veicolo sovraccarico;

  16. p) mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli;

  17. q) incidente con fuga del conducente;

  18. r) mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario.

In deroga al primo comma, lettera p), la presente direttiva non si applica alle condotte che costituiscono mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli nei casi seguenti:

  1. a) le informazioni concernenti i limiti di restrizioni, divieti o obblighi con validità zonale, stato di accesso e condizioni per la circolazione nelle zone con restrizioni di accesso dei veicoli e i dati sulle restrizioni di accesso permanenti dei veicoli non sono stati creati né resi accessibili attraverso il punto di accesso nazionale in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione1;

  2. b) il conducente non rispetta le norme relative agli oneri e alle altre tariffe che devono essere pagati prima di entrare in una zona soggetta a restrizioni di accesso dei veicoli.

2. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione:

  1. a) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio2;

  2. b) la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  3. c) le procedure di consegna degli atti del procedimento di cui all’articolo 5 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea4;

  4. d) le disposizioni relative ai diritti degli indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE5, 2012/13/UE6, 2013/48/UE7, (UE) 2016/3438, (UE) 2016/8009 e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) «veicolo», qualsiasi mezzo di trasporto soggetto a immatricolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro dell’infrazione normalmente adibito al trasporto su strada di persone o di merci, compresi veicoli combinati o rimorchi;

  2. b) «Stato membro dell'infrazione», lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

  3. c) «Stato membro d'immatricolazione», lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

  4. d) «eccesso di velocità», il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;

  5. e) «mancato uso della cintura di sicurezza», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio11 e del diritto dello Stato membro dell'infrazione;

  6. f) «mancato arresto davanti a un semaforo rosso», il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

  7. g) «guida in stato di ebbrezza», la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

  8. h) «guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti», la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

  9. i) «mancato uso del casco protettivo», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

  10. j) «circolazione su una corsia vietata», l’uso illecito di una corsia permanente già esistente o di una corsia provvisoria, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  11. k) «uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida», l'uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nel diritto dello Stato membro dell'infrazione;

  12. l) «punto di contatto nazionale», le autorità designate ai fini dello scambio automatizzato delle richieste in entrata e delle risposte in uscita di dati d’immatricolazione dei veicoli, delle richieste in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l’identificazione della persona interessata, delle richieste in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l’invio della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up alla persona interessata e delle richieste e risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca nell’applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende in materia di circolazione stradale irrogate per infrazioni in materia di sicurezza stradale;

  13. m) «ricerca automatizzata», la procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri o i paesi partecipanti;

  14. n) «intestatario del veicolo», la persona a cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

  15. o) «mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede», il fatto di non mantenere la distanza sufficiente dal veicolo che precede, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  16. p) «sorpasso pericoloso», il sorpasso di un altro veicolo o di un altro utente della strada effettuato in modo che viola le norme applicabili in materia di sorpasso, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  17. q) «sosta o fermata pericolosa», la sosta o la fermata del veicolo effettuata in violazione delle norme applicabili in materia di sosta o fermata pericolosa, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione; il mancato pagamento delle tariffe di parcheggio e altre infrazioni analoghe non sono da ritenersi casi di sosta o fermata pericolosa;

  18. r) «attraversamento di una o più strisce longitudinali continue», il cambio di corsia effettuato attraversando con il veicolo in modo illegale almeno una striscia longitudinale continua, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  19. s) «guida contromano», la guida di un veicolo in senso contrario al senso di marcia previsto, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  20. t) «mancato rispetto delle norme sulla formazione e l’utilizzo dei corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli dei servizi di emergenza», l’inosservanza delle norme applicabili intese a consentire ai veicoli dei servizi di emergenza, quali veicoli di polizia, veicoli di soccorso o automezzi antincendio, di transitare e raggiungere il luogo dell’emergenza, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  21. u) «uso di un veicolo sovraccarico», l’uso di un veicolo non conforme alle prescrizioni relative al peso massimo autorizzato o al peso massimo autorizzato per asse stabilite nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali di recepimento della direttiva 96/53/CE del Consiglio12, o nel diritto dello Stato membro dell’infrazione per i veicoli o le operazioni in relazione ai quali tale direttiva non stabilisce siffatte prescrizioni;

  22. v) «notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale», la prima decisione o primo qualsiasi altro documento emessi dall’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione alla persona interessata;

  23. w) «documento di follow-up», qualsiasi decisione o qualsiasi altro documento che l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione emette dopo la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale in relazione a tale notifica o all’infrazione in materia di sicurezza stradale in questione, fino alla fase del ricorso dinanzi a un’autorità competente con il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti;

  24. x) «persona interessata», una persona identificata conformemente al diritto dello Stato membro dell’infrazione come personalmente responsabile di un’infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o l’intestatario, il proprietario, l’utente finale o il conducente del veicolo con cui è stata commessa un’infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, anche se non identificato come personalmente responsabile in conformità del diritto nazionale dello Stato membro dell’infrazione;

  25. y) «utente finale», qualsiasi persona che non sia l’intestatario o il proprietario del veicolo, ma un’altra persona indicata nel registro di immatricolazione dello Stato membro d’immatricolazione, a cui sia consentito utilizzare tale veicolo o che sia responsabile del suo utilizzo quotidiano, in particolare nell’ambito di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine o poiché il veicolo fa parte di un parco veicoli a disposizione dei dipendenti;

  26. z) «Stato membro di residenza», qualsiasi Stato membro che può essere ritenuto con un ragionevole grado di certezza il luogo di residenza abituale della persona interessata;

  27. aa) «mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli», il mancato rispetto di norme di accesso chiaramente e visibilmente demarcate, stabilite per tutte o per determinate categorie di veicoli ai fini della sicurezza stradale, come le zone pedonali e scolastiche e le piste ciclabili, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  28. ab) «incidente con fuga del conducente», situazione in cui il conducente si allontana dopo aver causato un incidente o una collisione stradale per evitare di subirne le conseguenze, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  29. ac) «mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario», il fatto di non fermarsi a un passaggio a livello ferroviario o di agire in modo pericoloso a un passaggio a livello ferroviario, ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione;

  30. ad) «autorità competente», l’autorità responsabile dell’immatricolazione dei veicoli o della registrazione delle patenti di guida, dell’avvio dei procedimenti di follow-up o delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o dell’applicazione delle sanzioni pertinenti, conformemente al diritto del rispettivo Stato membro.

Art. 3 bis Punti di contatto nazionali

1.

Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per:

  1. a) lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli conformemente all’articolo 4;

  2. b) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l’identificazione della persona interessata conformemente all’articolo 5 quater;

  3. c) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per la consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o dei documenti di follow-up alla persona interessata conformemente all’articolo 5 sexies; e

  4. d) le richieste e le risposte in entrata e in uscita di assistenza reciproca per l’applicazione delle decisioni amministrative definitive sulle ammende in materia di circolazione stradale irrogate per infrazioni in materia di sicurezza stradale conformemente all’articolo 5 septies.

Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino tra loro al fine di garantire che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile e che siano rispettati i termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, e all’articolo 5 quater, paragrafi 7 e 8.

Art. 4 Procedure per lo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli e l’assistenza reciproca tra Stati membri

1.

Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rilevate nel territorio dello Stato membro dell’infrazione, lo Stato membro d’immatricolazione concede ai punti di contatto nazionali dello Stato membro dell’infrazione l’accesso ai dati nazionali seguenti di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su quanto segue:

  1. a) i dati relativi ai veicoli;

  2. b) i dati relativi agli intestatari e, se disponibili, ai proprietari e agli utenti finali dei veicoli.

Gli elementi di dati di cui al primo comma, lettere a) e b), che sono necessari per effettuare una ricerca sono quelli indicati nell’allegato.

2.

Lo Stato membro dell’infrazione provvede affinché solo le sue autorità competenti abbiano l’accesso allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli attraverso i propri punti di contatto nazionali. Nell’effettuare una ricerca sotto forma di richiesta in uscita, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione deve utilizzare il numero completo d’immatricolazione del veicolo.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione provvede affinché ogni richiesta in uscita comprenda il nome dell’autorità competente che presenta la richiesta, il nome utente della persona che tratta la richiesta e il numero di riferimento della richiesta.

3.

Al fine di stabilire se un veicolo ha commesso un’infrazione in materia di sicurezza stradale pertinente, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione può inizialmente chiedere l’accesso, tramite il proprio punto di contatto nazionale, solo ed esclusivamente ai dati tecnici relativi ai veicoli elencati nella sezione 2, parti I e II, dell’allegato.

Ove sia stabilito che un veicolo ha commesso un’infrazione in materia di sicurezza stradale, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione può successivamente chiedere l’accesso, tramite il proprio punto di contatto nazionale, ai dati personali relativi alla persona interessata elencati nella sezione 2, parte I, e parti da III a VI, dell’allegato.

4. Lo Stato membro dell’infrazione utilizza i dati ottenuti nell’ambito delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, al fine di stabilire l’identità della persona personalmente responsabile di tali infrazioni in materia di sicurezza stradale ai sensi della legislazione dello Stato membro dell’infrazione.

5. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro d’immatricolazione provvede affinché, quando accedono ai dati di immatricolazione dei veicoli, le autorità competenti dello Stato membro dell’infrazione ricevano un messaggio specifico che le informi, almeno nei casi seguenti, che:

  1. a) al momento dell’infrazione, il veicolo era stato registrato come rottamato;

  2. b) al momento dell’infrazione, il veicolo era registrato come rubato in un registro nazionale;

  3. c) al momento dell’infrazione, la targa di immatricolazione del veicolo era registrata come rubata in un registro nazionale;

  4. d) al momento dell’infrazione, in alcun registro nazionale sono presenti informazioni relative al veicolo;

  5. e) l’input di ricerca è stato rilevato come non corretto, in base ad alcuni requisiti nazionali di sintassi;

  6. f) le informazioni richieste non possono essere comunicate nel caso in cui rivelino l’identità di una persona protetta conformemente al diritto dello Stato membro d’immatricolazione.

6. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro d’immatricolazione garantisce che siano condivisi solo gli elementi di dati personali connessi all’infrazione in materia di sicurezza stradale commessa.

7. Ai fini dell’assistenza reciproca a norma degli articoli 5 quater, 5 sexies o 5 septies, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché ogni richiesta di assistenza reciproca comprenda il nome dell’autorità competente che presenta la richiesta, il nome utente della persona che tratta la richiesta e il numero di riferimento della richiesta.

Art. 4 bis Registri di immatricolazione nazionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli elementi di dati elencati nella sezione 2, parti da I a III e V, dell’allegato, se disponibili nei rispettivi registri di immatricolazione nazionali, siano aggiornati.

2. Gli Stati membri, ai fini della presente direttiva, conservano gli elementi di dati elencati nella sezione 2, parti V e VI, dell’allegato, se disponibili, nel registro di immatricolazione nazionale per almeno 12 mesi dopo qualsiasi modifica relativa all’intestatario, al proprietario o all’utente finale del veicolo, e non più a lungo del necessario, ai sensi della legislazione dello Stato membro.

Art. 5 Notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale

1.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione decide se avviare o no procedimenti di follow-up relativamente a infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Qualora decida di avviare siffatti procedimenti, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione emette, entro il termine stabilito all’articolo 5 bis, paragrafo 2, una notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale che informa la persona interessata in merito all’infrazione in materia di sicurezza stradale e, se del caso, alla decisione di avviare un procedimento di follow-up.

La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale può avere finalità diverse da quelle di cui al secondo comma che sono necessarie per l’applicazione di quanto previsto dalle norme, quali la richiesta di comunicare l’identità e l’indirizzo della persona responsabile dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, un’indagine volta a stabilire se la persona interessata ammetta o neghi di aver commesso l’infrazione in materia di sicurezza stradale o una richiesta di pagamento.

2. La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale comprende quanto meno le informazioni seguenti:

  1. a) un’indicazione che la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è emessa ai fini della presente direttiva;

  2. b) il nome, l’indirizzo postale, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione;

  3. c) tutte le informazioni pertinenti all’infrazione in materia di sicurezza stradale, in particolare i dati relativi al veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, compresi il numero di immatricolazione del veicolo, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, la natura dell’infrazione, il riferimento dettagliato alle disposizioni giuridiche violate e, ove opportuno, i dati relativi al dispositivo utilizzato per rilevare l’infrazione;

  4. d) informazioni dettagliate sulla qualificazione giuridica dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, sulle sanzioni applicabili e su altre conseguenze giuridiche dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, comprese le informazioni relative alle interdizioni alla guida (inclusi punti di penalità o altre restrizioni del diritto alla guida), in conformità del diritto dello Stato membro dell’infrazione;

  5. e) informazioni dettagliate sui tempi, le modalità e i luoghi deputati all’esercizio del diritto di difesa o al ricorso contro la decisione di perseguire l’infrazione in materia di sicurezza stradale, compresi i requisiti per l’ammissibilità di tale ricorso e il termine per la sua presentazione, nonché sulla possibilità di avviare procedimenti in contumacia e sulle relative condizioni, in conformità del diritto dello Stato membro dell’infrazione;

  6. f) ove applicabile, informazioni sulle misure adottate per identificare la persona interessata conformemente all’articolo 5 quinquies e sulle conseguenze della mancata cooperazione;

  7. g) ove applicabile, informazioni dettagliate su nome, indirizzo e numero di conto bancario internazionale (IBAN) dell’autorità presso la quale può essere liquidata una sanzione pecuniaria irrogata, sul termine per il pagamento e sui metodi di pagamento alternativi praticabili e accessibili, in particolare applicazioni informatiche specifiche, purché tali metodi siano accessibili sia ai residenti sia ai non residenti;

  8. h) informazioni chiare e complete sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sui diritti degli interessati, compresa un’indicazione su dove è possibile reperire le informazioni fornite a norma dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio13, o degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio14, comprese le informazioni relative alla fonte da cui provengono i dati personali, o un’indicazione che le norme di applicazione generale in materia di protezione dei dati sono disponibili sul portale CBE di cui all’articolo 8 della presente direttiva;

  9. i) ove applicabile, informazioni dettagliate sulla possibilità e sulle modalità di attenuazione delle sanzioni per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, anche mediante il pagamento anticipato di una sanzione pecuniaria;

  10. j) durante il periodo transitorio di cui all’articolo 5 nonies, paragrafo 2, e ove applicabile, un’indicazione chiara del fatto che l’entità giuridica privata che invia la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è abilitata dall’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione di cui all’articolo 5 nonies, paragrafo 1, e una chiara demarcazione tra gli importi delle somme richieste, sulla base del relativo fondamento giuridico;

  11. k) un link e, se possibile, un codice QR che rimandano al portale CBE di cui all’articolo 8.

3.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione provvede affinché un conducente non residente riceva la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale di cui al paragrafo 2 se:

  1. a) il conducente non residente è stato oggetto di un controllo su strada in loco; e

  2. b) l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione non ha applicato in loco la sanzione connessa all’infrazione commessa.

La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è inviata al conducente non residente conformemente all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2.

4.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione provvede affinché, qualora un conducente non residente sia stato oggetto di un controllo su strada in loco e detta autorità competente abbia applicato in loco la sanzione connessa all’infrazione commessa, tale conducente non residente riceva quanto meno:

  1. a) una ricevuta della transazione pecuniaria o il verbale che impone una sanzione pecuniaria da pagare entro un determinato periodo di tempo;

  2. b) i dati di contatto dell’autorità competente;

  3. c) le informazioni sulle infrazioni commesse e, se del caso, sulle modalità che garantiscono il rispetto delle norme in futuro;

  4. d) se possibile, un link o un codice QR che rimandano al portale CBE di cui all’articolo 8.

Le informazioni e i documenti di cui al primo comma sono forniti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’infrazione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione ritenga appropriata.

5. Su richiesta della persona interessata, e in conformità del diritto dello Stato membro dell’infrazione, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione provvede affinché sia consentito l’accesso a tutte le informazioni in suo possesso relative alle indagini sulla pertinente infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione può considerare tale richiesta come una richiesta d’impugnazione contro la sanzione irrogata; in tal caso, mediante la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale informa in modo chiaro e conciso la persona interessata di tale fatto e delle implicazioni giuridiche e procedurali di tale richiesta.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l’inizio dei termini entro i quali i non residenti possono esercitare il loro diritto di ricorso o richiedere un’attenuazione delle sanzioni, in conformità del paragrafo 2, rispettivamente lettere e) e i), sia proporzionato, al fine di garantire l’effettivo esercizio di tali diritti, e corrisponda alla data di spedizione o di ricevimento per posta o con mezzi elettronici della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o della decisione ufficiale sulla responsabilità della persona interessata.

Art. 5 bis Consegna della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up

1. L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione invia la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e i documenti di follow-up alle persone interessate per posta, a mezzo raccomandata, posta registrata o con mezzi elettronici equivalenti in conformità del capo III, sezione 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15, in conformità del diritto dello Stato membro dell’infrazione.

2.

La notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale indirizzata all’intestatario, al proprietario o all’utente finale del veicolo è effettuata entro 11 mesi dall’infrazione in materia di sicurezza stradale qualora le ricerche automatizzate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, abbiano avuto esito positivo e l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione abbia stabilito l’identità e l’indirizzo dell’intestatario, del proprietario o dell’utente finale del veicolo con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale.

Qualora le ricerche automatizzate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non abbiano avuto esito positivo o l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione non sia stata in grado di stabilire l’identità e l’indirizzo dell’intestatario, del proprietario o dell’utente finale del veicolo con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale, la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale è emessa entro 5 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione ha stabilito tale informazione.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire alle persone interessate di partecipare in remoto ai procedimenti giudiziari tramite collegamento video.

Art. 5 ter Traduzione della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up fondamentali

1.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione, se decide di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, emette la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e qualsiasi documento di follow-up fondamentale nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo.

Ai fini del presente articolo sono le autorità competenti dello Stato membro dell’infrazione a decidere se un documento di follow-up sia fondamentale. Tuttavia, le autorità competenti tengono conto del fatto che la persona interessata deve comprendere le accuse e sia in grado di esercitare pienamente i diritti della difesa. Ciò comprende, in particolare, tutte le informazioni pertinenti all’infrazione, la natura dell’infrazione commessa, la sanzione irrogata, i mezzi d’impugnazione esperibili contro detta decisione, il termine previsto a tal fine e l’identificazione dell’organo dinanzi al quale presentare il ricorso.

2. In ogni caso specifico le autorità competenti dello Stato dell’infrazione decidono se sono fondamentali altri documenti.

3. Non è necessario tradurre le parti di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire alle persone interessate di conoscere le accuse a loro carico. Le autorità competenti decidono se tali parti sono pertinenti a tale scopo, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Su richiesta della persona interessata, l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione consente a tale persona di ricevere i documenti di follow-up in un’ulteriore lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione, diversa da quella del documento di immatricolazione del veicolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la qualità della traduzione della notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale e dei documenti di follow-up sia quanto meno quella richiesta dall’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/64/UE.

6. Lo Stato membro dell’infrazione provvede affinché, su richiesta della persona interessata, l’autorità competente in questione riesamini, in modo efficace e rapido, la notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up emessi nei confronti di tale persona in quanto tale notifica di infrazione in materia di sicurezza stradale o i documenti di follow-up non sarebbero conformi al presente articolo e agli articoli 5, 5 bis e 5 sexies.

Art. 5 quater Assistenza reciproca nell’identificazione della persona interessata

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca se le autorità competenti dello Stato membro dell’infrazione, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi a loro disposizione, in particolare dopo aver effettuato una ricerca automatizzata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, e dopo aver consultato altre banche dati la cui consultazione è esplicitamente autorizzata a norma della legislazione dell’Unione e nazionale, non sono ancora in grado di identificare la persona interessata con il grado di certezza richiesto dal diritto nazionale per avviare o condurre i procedimenti di follow-up di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca ai sensi del presente articolo. Se tuttavia, dopo aver valutato le circostanze dei singoli casi, si accerta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 2014/41/UE, gli Stati membri vincolati da tale direttiva possono applicare tra loro soltanto tale direttiva.

3.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione decide se richiedere assistenza reciproca per ottenere le informazioni supplementari di cui al paragrafo 5.

La richiesta di assistenza reciproca può essere introdotta solo dall’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione, conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.

L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione utilizza i dati ottenuti dall’assistenza reciproca per stabilire l’identità della persona personalmente responsabile dell’infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, commessa nel territorio dello Stato membro dell’infrazione.

4. Se l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione ha deciso di chiedere assistenza reciproca a norma del paragrafo 1, trasmette, tramite il proprio punto di contatto nazionale, una richiesta in formato elettronico strutturato al punto di contatto nazionale dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza.

5. L’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione può chiedere allo Stato membro d’immatricolazione o allo Stato membro di residenza di:

  1. a) stabilire l’identità e l’indirizzo della persona interessata, conformemente al diritto dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza, anche utilizzando banche dati nazionali quali i registri delle patenti di guida o i registri anagrafici;

  2. b) invitare l’intestatario, il proprietario o l’utente finale del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione in materia di sicurezza stradale a fornire informazioni sull’identità, l’indirizzo e, ove disponibili, altri dati di contatto della persona responsabile dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, conformemente alle procedure nazionali dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza, che devono essere applicate come se l’atto di indagine in questione fosse stato disposto dalle autorità di tale Stato membro.

6. La richiesta in formato elettronico strutturato contiene le informazioni seguenti:

  1. a) gli elementi di dati relativi alla persona interessata ottenuti a seguito della ricerca automatizzata effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

  2. b) se disponibile, la registrazione visiva del conducente recuperata dall’apparecchiatura di rilevamento, in particolare gli autovelox;

  3. c) i dati relativi all’infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

  4. d) i dati relativi al veicolo con cui è stata commessa l’infrazione in materia di sicurezza stradale;

  5. e) il motivo della richiesta di assistenza reciproca.

7.

A meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto elencati al paragrafo 8 o che sia impossibile raccogliere le informazioni richieste, l’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza raccoglie le informazioni richieste di cui al paragrafo 5 senza indebito ritardo.

Senza indebito ritardo ed entro due mesi dal giorno in cui ha raccolto le informazioni richieste, l’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza risponde alla richiesta per via elettronica tramite il proprio punto di contatto nazionale.

Nel raccogliere le informazioni richieste, l’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza rispetta le formalità e le procedure espressamente richieste dall’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione, nella misura in cui non siano incompatibili con la propria legislazione nazionale.

8.

L’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza può rifiutare di fornire le informazioni supplementari richieste di cui al paragrafo 5. Procede in tal senso solo in uno o più dei casi seguenti:

  1. a) il diritto dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza prevede un’immunità o un privilegio che impedisce la fornitura delle informazioni;

  2. b) la fornitura delle informazioni richieste sarebbe contraria al principio del ne bis in idem o comprometterebbe un’indagine penale in corso;

  3. c) la fornitura delle informazioni richieste comprometterebbe un’indagine penale in corso;

  4. d) la fornitura delle informazioni richieste sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza nazionale dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza o lesiva degli stessi, metterebbe in pericolo la fonte delle informazioni o comporterebbe l’uso di informazioni classificate riguardanti attività di intelligence specifiche;

  5. e) sussistono motivi fondati di ritenere che la fornitura delle informazioni richieste sarebbe incompatibile con gli obblighi incombenti allo Stato membro d’immatricolazione o allo Stato membro di residenza conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

  6. f) la fornitura delle informazioni richieste comprometterebbe la sicurezza di un individuo o rivelerebbe l’identità di una persona protetta in conformità del diritto dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza.

Entro due mesi dal giorno in cui decide di applicare un motivo di rifiuto o stabilisce che non è possibile raccogliere le informazioni richieste, l’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza ne informa lo Stato membro dell’infrazione tramite il proprio punto di contatto nazionale. L’autorità competente dello Stato membro d’immatricolazione o dello Stato membro di residenza può decidere di non specificare quale motivo di rifiuto applica nei casi di cui al primo comma, lettere b), d) ed f).

Art. 5 quinquies Misure nazionali che agevolano l’identificazione della persona responsabile

1. In relazione alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare qualsiasi misura stabilita nel loro diritto nazionale per identificare con successo la persona responsabile dell’infrazione in materia di sicurezza stradale («persona responsabile»), ad esempio misure relative all’obbligo per l’intestatario, il proprietario o l’utente finale di un veicolo di cooperare ai fini dell’identificazione della persona responsabile, purché siano rispettati i diritti fondamentali e procedurali previsti dal diritto dell’Unione e nazionale.

2. Le autorità competenti possono, in particolare:

  1. a) consegnare atti alle persone interessate in relazione alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, compresi i documenti in cui è chiesto a tali persone di confermare la propria responsabilità per le infrazioni in materia di sicurezza stradale;

  2. b) applicare, nella misura più ampia possibile, gli obblighi, comprese le relative sanzioni, imposti alle persone interessate che sono rilevanti ai fini dell’identificazione della persona responsabile.