Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di importanza fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell’Unione.
Un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.
La direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha completato e aggiornato il quadro giuridico dell’Unione a tutela dell’integrità del mercato. Tuttavia, in considerazione degli sviluppi legislativi, tecnologici e di mercato intervenuti dall’entrata in vigore di tale direttiva, che hanno comportato cambiamenti notevoli nel panorama finanziario, è ormai necessario sostituire la direttiva in questione. Occorre pertanto un nuovo strumento legislativo per garantire regole uniformi e chiarezza dei concetti di base nonché un testo normativo unico in linea con le conclusioni della relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea, presieduto da Jacques de Larosière («gruppo de Larosière»).
È necessario stabilire un quadro più uniforme e più rigoroso per tutelare l’integrità del mercato ed evitare il rischio di potenziale arbitraggio normativo, garantire l’assunzione di responsabilità in caso di tentata manipolazione e offrire maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato. Il presente regolamento intende contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbe pertanto basarsi sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretate in modo costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Per eliminare i residui ostacoli agli scambi e le notevoli distorsioni della concorrenza derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali ed evitare l’insorgere di ulteriori ostacoli agli scambi e notevoli distorsioni della concorrenza, occorre quindi adottare un regolamento che stabilisca un’interpretazione più uniforme del quadro dell’Unione in materia di abusi di mercato, definendo in modo più chiaro le regole applicabili in tutti gli Stati membri. Adottare la forma del regolamento per le norme relative agli abusi di mercato garantirà che tali norme siano direttamente applicabili. Ciò assicura inoltre condizioni uniformi impedendo che vengano adottate norme nazionali divergenti in conseguenza del recepimento di una direttiva. Il presente regolamento imporrà un’applicazione uniforme delle stesse regole in tutta l’Unione. Esso ridurrà inoltre la complessità normativa e le spese di adeguamento alla stessa per le società che operano su base transfrontaliera, contribuendo così a eliminare le distorsioni della concorrenza.
La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 sullo «Small Business Act» per l’Europa invita l’Unione e gli Stati membri a definire regole secondo il principio «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First), riducendo gli oneri amministrativi, adeguando la normativa alle esigenze degli emittenti sui mercati per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolando l’accesso al finanziamento di tali emittenti. Numerose disposizioni della direttiva 2003/6/CE impongono agli emittenti oneri amministrativi che occorre ridurre, con particolare riguardo agli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI.
Abuso di mercato è il concetto che comprende le condotte illecite nei mercati finanziari e ai fini del presente regolamento dovrebbe essere inteso come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tali condotte impediscono una piena ed effettiva trasparenza del mercato, che è un requisito fondamentale affinché tutti gli attori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.
L’ambito di applicazione della direttiva 2003/6/CE si concentra sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata richiesta l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato. Tuttavia, negli ultimi anni gli strumenti finanziari sono stati negoziati con sempre maggior frequenza sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). Esistono anche strumenti finanziari che vengono negoziati solo su altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o che vengono negoziati soltanto fuori borsa (OTC). L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto includere tutti gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, un MTF o un OTF, e tutte le altre condotte o iniziative che possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione. Nel caso di alcuni tipi di MTF i quali, come i mercati regolamentati, aiutano le società a raccogliere finanziamenti di capitale di rischio, il divieto di abuso di mercato si applica anche quando è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un tale mercato. Pertanto, l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe comprendere gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un MTF. Ciò dovrebbe migliorare la tutela degli investitori, mantenere l’integrità dei mercati e assicurare un chiaro divieto dell’abuso di mercato di tali strumenti.
A fini di trasparenza, i gestori di un mercato regolamentato, di un MTF o di un OTF dovrebbero notificare senza indugio alla rispettiva autorità competente informazioni particolareggiate sugli strumenti finanziari che hanno ammesso alla negoziazione, per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione o che sono stati negoziati nella loro sede di negoziazione. Una seconda notifica dovrebbe essere inoltre effettuata quando lo strumento cessa di essere ammesso alla negoziazione. Tali obblighi dovrebbero applicarsi anche agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione e agli strumenti finanziari che sono stati ammessi alla negoziazione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’ESMA dovrebbe pubblicare un elenco di tutti gli strumenti finanziari notificati. Il presente regolamento si applica agli strumenti finanziari, a prescindere dalla loro inclusione nell’elenco pubblicato dall’ESMA.
È possibile che determinati strumenti finanziari che non sono negoziati in una sede di negoziazione siano utilizzati per gli abusi di mercato. Tra questi, gli strumenti finanziari il cui prezzo o il cui valore dipende da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione o ha un effetto su tali strumenti, o la cui compravendita ha un effetto sul prezzo o sul valore di altri strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. Esempi di come tali strumenti possano essere utilizzati per abusi di mercato includono le informazioni privilegiate relative a un titolo azionario o obbligazionario che possono essere utilizzate per acquistare uno strumento derivato di tali titoli azionari o obbligazionari, o relative a un indice il cui valore dipende da tali azioni o obbligazioni. Qualora uno strumento finanziario sia utilizzato quale prezzo di riferimento, uno strumento derivato negoziato fuori borsa può essere utilizzato per beneficiare di prezzi manipolati o per manipolare il prezzo di uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione. Un ulteriore esempio è l’emissione pianificata di una nuova tranche di titoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma la cui negoziazione potrebbe influenzare il prezzo o il valore di titoli esistenti quotati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento copre anche il caso in cui il prezzo o il valore di uno strumento negoziato in una sede di negoziazione dipende dallo strumento derivato negoziato fuori borsa. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi a un contratto su merci a pronti i cui prezzi sono basati su quelli di uno strumento derivato, nonché per l’acquisto di contratti su merci a pronti ai quali si riferiscono strumenti finanziari.
La negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati al fine della stabilizzazione di valori mobiliari o la negoziazione di strumenti finanziari propri in programmi di riacquisto (buy-back) possono essere giustificate per ragioni economiche e dovrebbero quindi, in talune circostanze, essere esonerate dai divieti nei confronti degli abusi di mercato, a condizione che le attività siano svolte con la necessaria trasparenza, comunicando le informazioni pertinenti riguardo alla stabilizzazione o al programma di riacquisto.
La negoziazione di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e la stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficerebbero delle esenzioni a norma del presente regolamento non dovrebbero essere considerate abusi di mercato.
Gli Stati membri appartenenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), i ministeri e altre agenzie e società veicolo di uno o più Stati membri, e l’Unione e taluni altri organismi pubblici, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell’attuazione della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nella misura in cui agiscano nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di dette politiche. Neppure le operazioni o gli ordini, o le condotte poste in essere dall’Unione, da una società veicolo che opera per uno o più Stati membri, dalla Banca europea per gli investimenti, dallo strumento europeo di stabilità finanziaria, dal meccanismo europeo di stabilità o da un’istituzione finanziaria internazionale istituita da due o più Stati membri dovrebbero essere soggetti a restrizioni nella mobilitazione di risorse e nel fornire assistenza finanziaria a beneficio dei loro membri. Tale esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento può essere estesa, conformemente al presente regolamento, a determinati organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e a banche centrali di paesi terzi. Nel contempo, l’esenzione applicabile alla politica monetaria, dei cambi o di gestione del debito pubblico non dovrebbe estendersi ai casi in cui tali organismi pubblici effettuano operazioni, inoltrano ordini o tengono condotte diversi da quelli finalizzati a tali politiche o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi effettuano operazioni, inoltrano ordini o tengono condotte per conto proprio.
Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, vale a dire su informazioni disponibili precedentemente. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni precedentemente disponibili. Nell’effettuare una tale analisi, occorre considerare l’impatto previsto dell’informazione alla luce dell’attività complessiva dell’emittente in questione, l’attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sugli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o i prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni.
Le informazioni a posteriori possono essere utilizzate per verificare l’ipotesi che le informazioni precedenti fossero sensibili sul piano dei prezzi. Tuttavia esse non dovrebbero essere usate per intervenire nei confronti di quanti abbiano tratto conclusioni ragionevoli da informazioni precedentemente in loro possesso.
Se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.
Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice.
È opportuno accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, definendo in modo più preciso due degli elementi essenziali della definizione di informazione privilegiata, ossia il carattere preciso dell’informazione e l’importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari, sui contratti a pronti su merci collegati o sui prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. Per quanto riguarda gli strumenti derivati che sono prodotti energetici all’ingrosso, dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate in particolare le informazioni da comunicare a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Il presente regolamento non ha lo scopo di vietare le discussioni di carattere generale riguardanti l’evoluzione societaria e di mercato tra azionisti e dirigenza per quanto riguarda un emittente. Relazioni di questo tipo sono essenziali per un funzionamento efficace dei mercati e non dovrebbero essere vietate dal presente regolamento.
I mercati a pronti e quelli degli strumenti derivati collegati sono estremamente interconnessi e gli abusi di mercato possono avere luogo sia attraverso i mercati sia a livello transfrontaliero, il che comporta la possibilità di gravi rischi sistemici. Ciò vale sia per l’abuso di informazioni privilegiate che per la manipolazione del mercato. In particolare, le informazioni privilegiate provenienti da un mercato a pronti possono avvantaggiare una persona che opera su un mercato finanziario. Le informazioni privilegiate in relazione a uno strumento derivato su merci dovrebbero essere definite quali informazioni che, oltre a corrispondere alla definizione generale di informazioni privilegiate in relazione ai mercati finanziari, devono essere diffuse al pubblico conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti o alle consuetudini sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti. Esempi significativi di tali regole comprendono il regolamento (UE) n. 1227/2011 per il mercato dell’energia e l’iniziativa comune relativa alle banche dati delle organizzazioni (JODI) per il petrolio. Tali informazioni possono servire da base alle decisioni dei partecipanti al mercato di accedere a strumenti derivati su merci o a contratti a pronti su merci collegati e, pertanto, dovrebbero costituire informazioni privilegiate che devono essere rese pubbliche quando è probabile che abbiano un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati o dei contratti a pronti su merci collegati. Inoltre, le strategie di manipolazione possono estendersi attraverso i mercati a pronti e degli strumenti derivati. La negoziazione di strumenti finanziari, compresi i derivati su merci, può essere usata per manipolare i contratti a pronti su merci collegati e i contratti a pronti su merci possono essere usati per manipolare gli strumenti finanziari collegati. Il divieto di manipolazione del mercato dovrebbe intercettare queste interconnessioni. Tuttavia, non è opportuno né realistico estendere l’ambito d’applicazione del presente regolamento a condotte che non riguardano gli strumenti finanziari, né a contratti a pronti su merci che riguardano solo il mercato a pronti. Nel caso specifico dei prodotti energetici all’ingrosso, le autorità competenti dovrebbero tener conto delle specificità delle definizioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 quando applicano le definizioni di informazione privilegiata, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato a norma del presente regolamento agli strumenti finanziari collegati ai prodotti energetici all’ingrosso.
Ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi ufficialmente designati sono tra l’altro chiamati a effettuare il rilascio tecnico delle quote di emissioni, la loro assegnazione a titolo gratuito ai settori industriali ammissibili e ai nuovi gestori e, più in generale, a elaborare e attuare la politica climatica dell’Unione, che è alla base della fornitura di quote di emissioni agli acquirenti conformi al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS). Nell’esercizio di tali compiti, gli organismi pubblici possono tra l’altro avere accesso a informazioni di natura non pubblica e sensibili sul piano dei prezzi e, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, possono dover effettuare talune operazioni di mercato relative alle quote di emissioni. Come conseguenza della classificazione delle quote di emissioni come strumenti finanziari nell’ambito della revisione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7, anche tali strumenti rientreranno nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Per salvaguardare la capacità della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi ufficialmente designati di elaborare e attuare la politica climatica dell’Unione, le loro attività, nella misura in cui siano svolte nel pubblico interesse ed esplicitamente ai fini di tale politica e riguardanti le quote di emissioni, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. L’esclusione non dovrebbe influire negativamente sulla trasparenza generale del mercato, in quanto tali organismi pubblici sono comunque tenuti a garantire la comunicazione e l’accesso, in modo equo e non discriminatorio, a nuove decisioni, sviluppi e dati sensibili sul piano dei prezzi. Inoltre, la direttiva 2003/78/CE e le misure di attuazione adottate in base a essa prevedono disposizioni di salvaguardia della comunicazione equa e non discriminatoria di specifiche informazioni sensibili sul piano dei prezzi detenute dalle autorità pubbliche. Nel contempo, l’esenzione per gli organismi pubblici che agiscono ai fini dell’attuazione della politica climatica dell’Unione non si estende ai casi in cui tali organismi tengono una condotta o effettuano operazioni non finalizzati all’attuazione di tale politica, o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi tengano una condotta o effettuino operazioni per proprio conto.
A norma dell’articolo 43 TFUE e ai fini dell’attuazione di accordi internazionali conclusi ai sensi del TFUE, la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi ufficialmente designati sono tra l’altro responsabili di attuare la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP). Nell’esercizio di tali funzioni, tali enti pubblici svolgono attività e adottano misure finalizzate alla gestione dei mercati agricoli e della pesca, anche in materia di intervento pubblico, all’imposizione di dazi all’importazione supplementari o alla loro sospensione. Tenendo conto dell’ambito di applicazione del presente regolamento, talune sue disposizioni che si applicano ai contratti a pronti su merci che hanno o che possono avere un effetto su strumenti finanziari e agli strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di contratti a pronti su merci e che hanno o che possono avere un effetto sui contratti a pronti su merci, è necessario garantire che le attività svolte dalla Commissione, dagli Stati membri e dagli altri organismi ufficialmente designati ai fini dell’attuazione della PAC e della PCP dell’Unione non siano soggette a limitazioni. Per salvaguardare la capacità della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi ufficialmente designati di elaborare e attuare la PAC e la PCP, le loro attività, nella misura in cui siano svolte nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di tali politiche, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. L’esclusione non dovrebbe influire negativamente sulla trasparenza generale del mercato, in quanto tali organismi pubblici sono comunque tenuti a garantire la comunicazione e l’accesso, in modo equo e non discriminatorio, a nuove decisioni, sviluppi e dati sensibili sul piano dei prezzi. Nel contempo, l’esenzione per gli organismi pubblici che agiscono ai fini dell’attuazione della PAC e della PCP non si estende ai casi in cui tali organismi tengono una condotta o effettuano operazioni non finalizzate all’attuazione della PAC e della PCP, o ai casi in cui persone impiegate da tali organismi tengano una condotta o effettuino operazioni per proprio conto.
La caratteristica essenziale dell’abuso di informazioni privilegiate consiste nell’ottenere indebitamente, mediante informazioni privilegiate, un vantaggio a scapito di terzi che non sono a conoscenza di tali informazioni, mettendo così a repentaglio l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Di conseguenza, il divieto di abuso di informazioni privilegiate si dovrebbe applicare quando una persona che detiene informazioni privilegiate sfrutta indebitamente il beneficio ottenuto da tali informazioni effettuando operazioni di mercato basate su tali informazioni, acquisendo o cedendo o tentando di acquisire o cedere, annullando o modificando o tentando di annullare o modificare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, un ordine di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono. L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere altresì nella compravendita di quote di emissione e loro derivati, o nella partecipazione ad aste di quote di emissioni o di altri prodotti connessi oggetto d’asta, effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione8.
Quando una persona fisica o giuridica che detiene informazioni privilegiate acquisisce o cede, o tenta di acquisire o di cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, dovrebbe essere implicito che tale persona abbia utilizzato tali informazioni. Tale presunzione non pregiudica i diritti della difesa. La questione di sapere se una persona abbia violato il divieto di abuso di informazioni privilegiate o tentato di abusare di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce delle finalità del presente regolamento, che è quella di tutelare l’integrità del mercato finanziario e rafforzare la fiducia degli investitori, la quale si fonda, a sua volta, sulla garanzia che gli investitori siano posti su un piano di parità e tutelati dall’abuso di informazioni privilegiate.
Gli ordini inoltrati prima che una persona detenga informazioni privilegiate non dovrebbero essere considerati abuso di informazioni privilegiate. Tuttavia, qualora una persona venga in possesso di informazioni privilegiate, si dovrebbe presupporre che ogni eventuale successiva modifica riguardante tali informazioni apportata agli ordini inoltrati prima di essere venuto in possesso delle informazioni in questione, compresi l’annullamento o la modifica di un ordine, o il tentativo di annullare o modificare un ordine, costituisce abuso di informazioni privilegiate. Tale presunzione potrebbe tuttavia essere confutata se la persona dimostra che non ha utilizzato le informazioni privilegiate nell’effettuare l’operazione.
L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere nell’acquisire o cedere uno strumento finanziario o un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione, nell’annullare o modificare un ordine, o nel tentativo di acquisire o cedere uno strumento finanziario o di annullare o modificare un ordine, da parte di una persona a conoscenza, o che avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che le informazioni che detiene sono informazioni privilegiate. Al riguardo, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione ciò che una persona normale e ragionevole potrebbe sapere o avrebbe dovuto sapere tenuto conto delle circostanze.
Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo coerente con le misure adottate dagli Stati membri per proteggere gli interessi dei detentori di valori mobiliari che godono di diritti di voto in una società (o che potrebbero godere di tali diritti esercitando un diritto di conversione) laddove la società sia fatta oggetto di offerta pubblica di acquisto o di altri proposti cambiamenti di controllo. In particolare, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo coerente con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni basate su dati di dominio pubblico e il semplice fatto che un’operazione sia effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe pertanto essere considerata un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Tuttavia, ad esempio, quando il mercato si aspetta che, di regola, l’informazione sia pubblicata o distribuita e quando tale pubblicazione contribuisce alla formazione del prezzo di strumenti finanziari o l’informazione fornisce opinioni di un commentatore o di un’istituzione di mercato riconosciuti, che possono influire sui prezzi di strumenti finanziari collegati, le informazioni possono costituire informazioni privilegiate. Pertanto, per determinare se negozierebbero sulla base di informazioni privilegiate, i partecipanti al mercato devono considerare in quale misura l’informazione sia non pubblica e quale potrebbe essere l’effetto sugli strumenti finanziari di compravendite effettuate sulla base di tale informazione prima che essa sia resa pubblica o comunicata.
Per evitare di vietare inavvertitamente forme legittime di attività finanziaria, vale a dire che non configurano abuso di mercato, è necessario riconoscere alcuni tipi di condotte legittime. Ciò può includere, ad esempio, il riconoscimento del ruolo dei market maker quando agiscono nella legittima capacità di fornire liquidità di mercato.
Il semplice fatto che i market maker o i soggetti autorizzati ad agire in qualità di controparti si limitino alla legittima attività di acquisire e vendere strumenti finanziari o che le persone autorizzate a eseguire ordini per conto di terzi in possesso di informazioni privilegiate si limitino a eseguire, annullare o modificare tali ordini come di dovere non dovrebbe essere considerato un’utilizzazione di tali informazioni privilegiate. Tuttavia, la protezione stabilita dal presente regolamento nei confronti dei market maker, vale a dire di entità autorizzate ad agire in qualità di controparti o persone autorizzate a eseguire ordini per conto di terzi che dispongono di informazioni privilegiate, non coprono le attività chiaramente vietate ai sensi del presente regolamento tra cui, ad esempio, la pratica comunemente nota come «front-running». Nel caso in cui una persona giuridica ha preso tutti i provvedimenti ragionevoli atti a evitare abusi di mercato, ma una persona fisica impiegata da tale persona giuridica commette tuttavia un abuso di mercato a nome della persona giuridica, ciò non dovrebbe essere considerato costituire un abuso di mercato da parte della persona giuridica. Un altro esempio che non dovrebbe essere considerato un abuso di informazioni privilegiate è costituito da operazioni effettuate in adempimento di un obbligo precedente giunto a scadenza. Il semplice fatto di avere accesso a informazioni privilegiate relative a un’altra società e l’utilizzazione di queste informazioni nel contesto di un’offerta pubblica di acquisto al fine di ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa non dovrebbe essere considerato un abuso di informazioni privilegiate.
Poiché l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede a una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il semplice fatto di effettuare tale acquisizione o cessione costituisca un’utilizzazione di informazione privilegiata. Le operazioni fondate sui propri piani e strategie di negoziazione non dovrebbero essere considerate un’utilizzazione di informazioni privilegiate. Tuttavia, nessuna di tali persone, fisiche o giuridiche a seconda del caso, dovrebbe essere protetta in virtù della sua funzione professionale; la protezione sarà effettiva solo se esse agiscono in modo appropriato e consono, rispettando sia le norme della loro professione sia le disposizioni del presente regolamento, vale a dire l’integrità del mercato e la tutela degli investitori. Si può comunque ritenere che si sia verificata una violazione quando l’autorità competente stabilisce che sussiste una motivazione illegittima alla base di tali operazioni, ordini di compravendita o condotte, o che la persona ha utilizzato informazioni privilegiate.
I sondaggi di mercato consistono in interazioni tra un venditore di strumenti finanziari e uno o più investitori potenziali che hanno luogo prima dell’annuncio di un’operazione, al fine di determinare l’interesse degli investitori potenziali in una possibile operazione e il prezzo, le dimensioni e la struttura dell’operazione stessa. I sondaggi di mercato potrebbero comprendere un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari pertinenti e sono distinti dalle normali negoziazioni. Essi costituiscono uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili. Essi possono essere particolarmente utili quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili. Pertanto, la capacità di svolgere sondaggi di mercato è importante per il corretto funzionamento dei mercati di capitale e tali sondaggi non dovrebbero essere considerati abusi di mercato.
Esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli.
Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di informazioni privilegiate ai potenziali investitori. Generalmente, la possibilità di trarre un vantaggio economico dalle negoziazioni sulla base di informazioni privilegiate comunicate nel contesto di un sondaggio di mercato sussiste solo laddove esista un mercato per lo strumento finanziario oggetto del sondaggio di mercato o per uno strumento finanziario correlato. Dati i tempi di tali trattative, è possibile che le informazioni privilegiate possano essere comunicate al potenziale investitore nel corso del sondaggio di mercato dopo che uno strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziato in un MTF o in un OTF. Prima di procedere a un sondaggio di mercato, il partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant) dovrebbe valutare se tale sondaggio comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate.
Le informazioni privilegiate dovrebbero essere considerate come comunicate legittimamente se la comunicazione avviene nell’ambito del normale esercizio dell’attività lavorativa, professionale o dei compiti di un soggetto. Nei casi in cui un sondaggio di mercato implica la comunicazione di informazioni privilegiate, si dovrà considerare che il partecipante al mercato che le comunica stia agendo nell’esercizio normale dell’attività lavorativa, professionale o dei suoi compiti quando, al momento della comunicazione, informa la persona destinataria delle informazioni del fatto che possono esserle fornite informazioni privilegiate, e ne riceve il consenso. La informa altresì che le disposizioni del presente regolamento limitano la compravendita o le azioni basate su tali informazioni; che occorre prendere opportuni provvedimenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e che deve informare il partecipante al mercato che comunica le informazioni(disclosing market participant) dell’identità di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali le informazioni sono comunicate per ottenere risposte nell’ambito di un sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni dovrebbe inoltre rispettare gli obblighi, che saranno precisati nelle norme tecniche di regolamentazione, riguardanti la tenuta delle registrazioni delle informazioni comunicate. Non si dovrebbe presupporre che i partecipanti al mercato che non rispettano il presente regolamento nello svolgimento di un sondaggio di mercato abbiano comunicato illecitamente informazioni privilegiate, ma non dovrebbero poter usufruire dell’esenzione concessa a quanti hanno rispettato tali disposizioni. La questione di sapere se essi abbiano violato il divieto di comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbe essere analizzata alla luce di tutte le pertinenti disposizioni del presente regolamento e tutti i partecipanti al mercato che comunicano informazioni privilegiate dovrebbero essere tenuti a registrare per iscritto, prima di impegnarsi in un sondaggio di mercato, se ritengono che tale sondaggio implicherà la comunicazione di tali informazioni.
I potenziali investitori che sono oggetto di un sondaggio di mercato dovrebbero a loro volta considerare se le informazioni loro comunicate costituiscano informazioni privilegiate, il che interdirebbe loro di negoziare sulla loro base o di comunicarle ulteriormente. I potenziali investitori restano soggetti alle regole in materia di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, come indicato nel presente regolamento. L’ESMA dovrebbe fornire orientamenti al fine di assistere i potenziali investitori nelle loro valutazioni e relativamente alle misure da prendere per non contravvenire al presente regolamento.
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ha determinato due regimi paralleli di abuso di mercato applicabili alle aste delle quote di emissioni. Tuttavia, in conseguenza della classificazione delle quote di emissioni come strumento finanziario, il presente regolamento dovrebbe costituire un testo normativo unico sugli abusi di mercato applicabile alla totalità dei mercati primari e secondari delle quote di emissioni. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relativi ad aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.
Il presente regolamento dovrebbe prevedere misure in materia di manipolazione del mercato che possono essere adeguate a nuove forme di negoziazione o a nuove strategie potenzialmente abusive. Per rispecchiare il fatto che la negoziazione di strumenti finanziari è sempre più automatizzata, è auspicabile che la definizione di manipolazione del mercato fornisca esempi di strategie abusive specifiche che possono essere effettuate con qualsiasi strumento disponibile di negoziazione, incluse le negoziazioni algoritmiche e quelle ad alta frequenza. Gli esempi forniti non sono da considerare esaustivi e non tendono a suggerire che le stesse strategie attuate con altri mezzi non siano abusive.
I divieti di abusi di mercato dovrebbero riguardare anche le persone che agiscono in collaborazione per commettere abusi di mercato. Gli esempi potrebbero includere, in via non esaustiva, i broker che elaborano e raccomandano una strategia di negoziazione volta a risultare in un abuso di mercato, le persone che incoraggiano una persona che detiene informazioni riservate a comunicare illecitamente tali informazioni o le persone che sviluppano software in collaborazione con un gestore allo scopo di facilitare abusi di mercato.
Per garantire che la responsabilità ricada sia sulla persona giuridica che su qualsiasi persona fisica che partecipa al processo decisionale della persona giuridica, è necessario che i diversi strumenti giuridici nazionali degli Stati membri siano riconosciuti. Tali strumenti dovrebbero riguardare direttamente i metodi di attribuzione della responsabilità nel diritto nazionale.
Per completare il divieto di manipolazione del mercato, il presente regolamento dovrebbe comprendere anche un divieto di tentare una manipolazione del mercato. Un tentativo di manipolazione del mercato dovrebbe essere distinto da una condotta suscettibile di risultare in una manipolazione del mercato, in quanto ambedue le attività sono vietate ai sensi del presente regolamento. A titolo di esempio di tentativi si possono citare le situazioni in cui l’azione è stata iniziata ma non completata, a seguito di un errore tecnologico o di istruzioni di negoziazione cui non è stato dato seguito. Il divieto dei tentativi di manipolazione del mercato è necessario per permettere alle autorità competenti di irrogare sanzioni per tali tentativi.
Fatte salve la finalità del presente regolamento e le sue disposizioni direttamente applicabili, una persona che compie operazioni o inoltra ordini di compravendita che possano essere configurati come manipolazione del mercato può essere in grado di dimostrare che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o inoltrare tali ordini erano legittime, e che dette operazioni e ordini erano conformi alle prassi ammesse sul mercato in questione. Una prassi di mercato ammessa può essere determinata solo dall’autorità competente responsabile della sorveglianza degli abusi di mercato per il mercato interessato. Una prassi ammessa in un determinato mercato non può essere considerata applicabile ad altri mercati, a meno che le autorità competenti di tali altri mercati non abbiano ufficialmente accettato tale prassi. Si può tuttavia reputare che si sia verificata una violazione qualora l’autorità competente stabilisca l’esistenza di un’altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini.
Il presente regolamento dovrebbe altresì precisare che la manipolazione del mercato, o il tentativo di manipolazione del mercato su uno strumento finanziario, può consistere nell’utilizzo di strumenti finanziari collegati, come strumenti derivati che vengono negoziati su un’altra sede di negoziazione o OTC.
I prezzi di numerosi strumenti finanziari sono fissati con riferimento a indici di riferimento (benchmarks). La manipolazione o tentata manipolazione degli indici di riferimento, compresi i tassi dei prestiti interbancari, può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite consistenti per gli investitori oppure distorsioni nell’economia reale. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche riguardo agli indici di riferimento, al fine di preservare l’integrità dei mercati e provvedere a che le autorità competenti possano applicare un chiaro divieto di manipolazione degli indici di riferimento. Tali disposizioni dovrebbero coprire tutti gli indici di riferimento pubblicati, compresi quelli accessibili via Internet, gratuiti o meno, quali gli indici di riferimento CDS e gli indici di indici. È necessario integrare il divieto generale di manipolazione del mercato vietando la manipolazione degli indici stessi, così come la trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti ovvero altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un indice di riferimento, laddove si considera che tale calcolo, in senso lato, comprenda la ricezione e la valutazione di tutti i dati connessi alla determinazione dell’indice di riferimento e, in particolare, i dati sfrondati e la metodologia di determinazione dell’indice di riferimento, basata integralmente o parzialmente su algoritmi o sull’apprezzamento. Queste norme vengono ad aggiungersi a quelle del regolamento (UE) n. 1227/2011, che vietano la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso, con l’effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato.
Per garantire condizioni di mercato uniformi tra sedi e strumenti di negoziazione ai sensi del presente regolamento, chiunque gestisca mercati regolamentati, MTF e OTF dovrebbe essere tenuto a istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci volti a prevenire e individuare le pratiche abusive e di manipolazione del mercato.
La manipolazione o la tentata manipolazione di strumenti finanziari può consistere anche nell’inoltrare ordini che possono non essere eseguiti. Inoltre, uno strumento finanziario può essere manipolato attraverso una condotta tenuta al di fuori di una sede di negoziazione. Le persone che professionalmente predispongono o eseguono negoziazioni dovrebbero essere tenute a istituire e a mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette. Ciò dovrebbe implicare anche la segnalazione di ordini e operazioni sospetti eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
La manipolazione o la tentata manipolazione di strumenti finanziari può consistere anche nel diffondere informazioni false o fuorvianti. La diffusione di informazioni false o fuorvianti può avere un impatto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari in un periodo di tempo relativamente breve. Essa può consistere nell’inventare informazioni manifestamente false, ma anche nel tacere intenzionalmente fatti concreti o nel diffondere informazioni in modo volutamente impreciso. Tali forme di manipolazione del mercato sono particolarmente dannose per gli investitori, in quanto li inducono a prendere decisioni d’investimento basandosi su informazioni inesatte o distorte. Esse sono dannose anche per gli emittenti, in quanto riducono la fiducia nelle informazioni disponibili che li riguardano. La mancanza di fiducia nel mercato può a sua volta compromettere la capacità degli emittenti di lanciare nuovi strumenti finanziari o di ottenere credito da altri partecipanti al mercato per finanziare le proprie operazioni. Le informazioni si diffondono sui mercati molto rapidamente. Di conseguenza, il danno arrecato a investitori ed emittenti può protrarsi per un periodo relativamente lungo prima che si scopra che le informazioni sono manifestamente false o fuorvianti e possano essere rettificate dall’emittente o dai responsabili della loro diffusione. È pertanto necessario qualificare la diffusione d’informazioni false o fuorvianti, anche sotto forma di voci e notizie false o fuorvianti, come una violazione del presente regolamento. Occorre quindi non permettere a quanti operano sui mercati finanziari di diffondere liberamente informazioni contrarie alle loro opinioni o al loro giudizio personale, che sanno o dovrebbero sapere essere false o fuorvianti, a danno di investitori ed emittenti.
Alla luce dell’accresciuto utilizzo di siti web, blog e media sociali, è importante chiarire che la diffusione di informazioni false o fuorvianti attraverso Internet, compresi i siti di media sociali o i blog anonimi, dovrebbe essere considerata ai fini del presente regolamento equivalente alla loro diffusione attraverso canali di comunicazione più tradizionali.
La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. Tuttavia, tale obbligo può, in determinate circostanze particolari, ledere i legittimi interessi dell’emittente. In tali circostanze, dovrebbe essere consentito di ritardare la comunicazione, a condizione che il ritardo non sia suscettibile di fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni in questione. L’emittente è tenuto a comunicare informazioni privilegiate solo se ha richiesto o approvato l’ammissione dello strumento finanziario alla negoziazione.
Ai fini dell’applicazione degli obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e al rinvio di tale comunicazione, stabiliti dal presente regolamento, i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo: a) negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l’esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell’emittente, anche se non rientrante nell’ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere ritardata per un periodo limitato di tempo qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell’emittente; b) decisioni adottate o ai contratti conclusi dall’organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all’approvazione di un altro organo dell’emittente, qualora la struttura dell’emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell’informazione prima dell’approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l’approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell’informazione da parte del pubblico.
Inoltre, l’obbligo di comunicare informazioni privilegiate deve essere destinato ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni. Per evitare di esporre il mercato a comunicazioni inutili e mantenere l’efficienza economica della disposizione prevista, è necessario limitare l’impatto normativo di tale obbligo ai soli gestori del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione che, per dimensioni e attività, si può ragionevolmente ritenere siano in grado di influenzare sensibilmente il prezzo delle quote di emissioni, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi e per fare offerte all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010. La Commissione dovrebbe adottare, mediante un atto delegato, misure che istituiscono una soglia minima ai fini dell’applicazione di tale esenzione. Le informazioni da comunicare dovrebbero riguardare le attività concrete della parte che le comunica, non i suoi piani o strategie di negoziazione delle quote di emissioni, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi. Laddove i partecipanti al mercato delle quote di emissioni si conformano già a obblighi analoghi di comunicazione delle informazioni privilegiate, in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, l’obbligo di comunicare informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni non dovrebbe portare a duplicazioni di comunicazioni obbligatorie sostanzialmente dello stesso contenuto. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata, dal momento che le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non essenziali a fini di comunicazione, esse dovrebbero altresì essere considerate come non aventi un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati connessi. Tali partecipanti al mercato delle quote di emissioni dovrebbero tuttavia essere soggetti al divieto di abuso di informazioni privilegiate in relazione a qualsiasi altra informazione alla quale hanno accesso e che costituisce un’informazione privilegiata.
Per tutelare l’interesse pubblico, preservare la stabilità del sistema finanziario e, a esempio, evitare che le crisi di liquidità delle istituzioni finanziarie si trasformino in crisi di solvibilità a causa di un improvviso ritiro di fondi, può essere opportuno consentire, in casi eccezionali, il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate per gli enti creditizi o istituzioni finanziarie. In particolare, ciò può applicarsi alle informazioni attinenti a problemi temporanei di liquidità che richiedono l’erogazione di prestiti o anche di un aiuto d’urgenza da parte delle banche centrali in caso di crisi di liquidità, quando la comunicazione di tali informazioni potrebbe avere un impatto sistemico. Tale ritardo dovrebbe essere subordinato a che l’emittente ottenga l’autorizzazione dell’autorità competente e a che sia chiaro che l’interesse pubblico ed economico a ritardare la comunicazione prevale sull’interesse del mercato a ricevere le informazioni oggetto del ritardo.
Nel caso degli enti finanziari, in particolar modo ricevono prestiti da una banca centrale, inclusa l’assistenza finanziaria urgente sotto forma di liquidità, la determinazione dell’eventuale importanza sistemica delle informazioni e dell’eventuale interesse pubblico a ritardare la comunicazione delle informazioni dovrebbe essere effettuata dall’autorità competente previa consultazione, secondo i casi, della banca centrale nazionale, dell’autorità macroprudenziale o di ogni altra autorità nazionale competente.
L’utilizzazione di informazioni privilegiate o il tentativo di utilizzare tali informazioni nel quadro di operazioni per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietata. L’utilizzazione di informazioni privilegiate può consistere altresì nella negoziazione di quote di emissione e loro derivati o nella partecipazione ad aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati oggetto d’asta, effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, da persone a conoscenza, o che dovrebbero essere a conoscenza, del fatto che le informazioni di cui dispongono sono informazioni privilegiate. Le informazioni riguardanti i piani e le strategie di negoziazione dei partecipanti al mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate, ma le informazioni riguardanti i piani e le strategie di negoziazione di terzi possono costituire informazioni privilegiate.
Il requisito di comunicare informazioni privilegiate può essere oneroso per le piccole e medie imprese, quali definite nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio10, i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sui mercati di crescita per le PMI, dati i costi di verifica delle informazioni in loro possesso e della consulenza giuridica sulla opportunità e il momento in cui diviene necessario comunicare le informazioni. Nondimeno, la tempestività nella comunicazione d’informazioni privilegiate è indispensabile per garantire la fiducia degli investitori negli emittenti. Pertanto, l’ESMA dovrebbe essere in grado di pubblicare orientamenti che assistano gli emittenti nell’ottemperare all’obbligo di comunicare le informazioni privilegiate senza compromettere la tutela degli investitori.
L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sono uno strumento importante per le autorità di regolamentazione che indagano su possibili abusi di mercato, ma le differenze a livello nazionale in relazione ai dati da inserire in questi registri impongono agli emittenti inutili oneri amministrativi. I campi di dati obbligatori per gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbero quindi essere uniformi per ridurne i costi. È altresì importante che le persone inserite negli elenchi siano informate di tale fatto e delle sue implicazioni a norma del presente regolamento e della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11. Il requisito di conservare e aggiornare periodicamente gli elenchi impone oneri amministrativi soprattutto agli emittenti attivi sui mercati di crescita per le PMI. Poiché le autorità competenti sono in grado di esercitare una vigilanza efficace contro gli abusi di mercato senza avere sempre a disposizione i suddetti elenchi gli emittenti in questione dovrebbero essere esentati da tale obbligo al fine di ridurre i costi amministrativi imposti dal presente regolamento. Tuttavia, tali emittenti dovrebbero fornire un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate alle autorità competenti che ne fanno richiesta.
L’istituzione, a cura degli emittenti o di qualsiasi soggetto che agisca in loro nome e per loro conto, di un elenco delle persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l’emittente, costituisce un’importante misura per la tutela dell’integrità del mercato. Tali elenchi possono servire agli emittenti e agli altri soggetti per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e contribuire in tal modo a gestire i loro obblighi di riservatezza. Tali elenchi possono inoltre costituire uno strumento utile per consentire alle autorità competenti di identificare le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e la data in cui hanno avuto accesso. L’accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l’emittente da parte di persone incluse in tale elenco lascia impregiudicati i divieti di cui al presente regolamento.
Una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell’emittente e, se del caso, da persone loro strettamente associate costituisce una misura preventiva contro gli abusi di mercato, in particolare l’abuso di informazioni privilegiate. La pubblicazione di queste operazioni, almeno su base individuale, può essere altresì un elemento d’informazione estremamente prezioso per gli investitori. Occorre precisare che l’obbligo di rendere pubbliche le operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione comprende anche la cessione in pegno o in prestito di strumenti finanziari, in quanto la cessione in pegno di azioni può avere un impatto concreto e potenzialmente destabilizzante sulla società in caso di cessione imprevista e improvvisa. In assenza di comunicazione il mercato non sarebbe al corrente, a esempio, di un’accresciuta possibilità di un futuro cambiamento significativo della proprietà di azioni, di un aumento dell’offerta di azioni sul mercato o di una perdita dei diritti di voto in tale società. Per tale motivo, deve essere richiesta una notifica ai sensi del presente regolamento nei casi in cui la cessione in pegno dei titoli è effettuata come parte di un’operazione più ampia, nella quale la persona che esercita responsabilità di direzione impegna i titoli come garanzia per ottenere credito da parte di terzi. Inoltre, una piena ed effettiva trasparenza del mercato è un requisito fondamentale affinché i partecipanti al mercato e, in particolare, gli azionisti di una società, possano fare affidamento sul mercato. È inoltre necessario chiarire che l’obbligo di rendere pubbliche le operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione comprende anche le operazioni effettuate da un terzo che esercita un potere discrezionale per conto delle suddette persone. Al fine di garantire un appropriato equilibrio tra il livello di trasparenza e il numero di comunicazioni notificate alle autorità competenti e al pubblico, è opportuno introdurre nel presente regolamento soglie sotto le quali non è necessario notificare le operazioni.
La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da una persona che esercita responsabilità di direzione, o da una persona a essa strettamente collegata, non solo rappresenta un’informazione utile per i partecipanti al mercato, ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L’obbligo di notificare le operazioni lascia impregiudicato i divieti di cui al presente regolamento.
Le notifiche delle operazioni dovrebbero essere conformi alle regole relative al trasferimento di dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12.
Alle persone che esercitano responsabilità di direzione nell’ambito di un emittente dovrebbe essere vietato svolgere negoziazioni prima dell’annuncio di un bilancio intermedio o di un rapporto di fine anno che l’emittente in questione è tenuto a rendere pubblico secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione o a norma del diritto nazionale, a meno che sussistano circostanze specifiche e limitate che giustificherebbero un permesso da parte degli emittenti che consenta a una persona di esercitare responsabilità di direzione nell’ambito della negoziazione. Tuttavia, una tale autorizzazione da parte dell’emittente lascia impregiudicato i divieti di cui al presente regolamento.
Il conferimento all’autorità competente di ogni Stato membro di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantirà l’efficacia della sua opera di vigilanza. Di conseguenza, il presente regolamento prevede, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. Tali poteri dovrebbero essere esercitati, ove il diritto nazionale lo richieda, previa richiesta alle competenti autorità giudiziarie. Nell’esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonomi nel quadro del proprio processo decisionale.
Anche le imprese che operano sul mercato e tutti gli attori economici dovrebbero contribuire all’integrità del mercato. Sotto questo profilo, la designazione di un’unica autorità competente per gli abusi di mercato non dovrebbe escludere legami di collaborazione o deleghe, sotto la responsabilità dell’autorità competente, tra tale autorità e le imprese che operano sul mercato, al fine di garantire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Nei casi in cui la persona che produce o diffonde raccomandazioni di investimento, o altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento in uno o più strumenti finanziari, negozia tali strumenti anche per conto proprio, le autorità competenti dovrebbero, tra l’altro, poter richiedere o esigere da tale persona tutte le informazioni necessarie per determinare se le raccomandazioni da essa prodotte o diffuse sono conformi al presente regolamento.
Allo scopo di individuare casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, è necessario che le autorità competenti abbiano, a norma del diritto nazionale, la facoltà di accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche allo scopo di sequestrare documenti. L’accesso a tali locali è necessario quando sussista un ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all’oggetto dell’ispezione esistano e possano essere rilevanti al fine di dimostrare l’abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato. L’accesso a tali locali è inoltre necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l’informazione non ha dato seguito, in tutto o in parte, a tale richiesta, oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, non vi verrebbe dato seguito o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Nei casi in cui occorre un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale, l’accesso ai locali dovrebbe avvenire dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva.
Le registrazioni di conversazioni telefoniche e i tabulati concernenti il traffico dati esistenti presso le società d’investimento, gli enti creditizi e istituzioni finanziarie che eseguono operazioni e ne documentano l’esecuzione, nonché i tabulati relativi al traffico telefonico e di dati esistenti presso gli operatori di telecomunicazioni costituiscono elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare l’esistenza dell’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. I tabulati relativi al traffico telefonico e di dati possono determinare l’identità del responsabile della diffusione di informazioni false o fuorvianti, o stabilire che sono intervenuti contatti tra alcune persone per un certo periodo e che due o più persone sono in relazione fra loro. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di richiedere le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, da un ente creditizio o da un’altra istituzione finanziaria conformemente alla direttiva 2014/65/UE. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati è necessario a fini probatori e investigativi in ordine a possibili casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e, quindi, per individuare e irrogare sanzioni per gli abusi di mercato. Allo scopo di introdurre pari condizioni nell’Unione in relazione all’accesso ai tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni o ai dati esistenti relativi al traffico telefonico e ai tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, un ente creditizio o un’istituzione finanziaria, le autorità competenti dovrebbero, conformemente al diritto nazionale, essere in grado di chiedere i tabulati esistenti relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni nella misura in cui il diritto nazionale lo consenta, e le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e i tabulati relativi al traffico dati detenuti da una società di investimento, nei casi in cui esista un ragionevole sospetto che tali registrazioni o tabulati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere rilevanti al fine di dimostrare l’abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato che violino il presente regolamento. L’accesso ai tabulati relativi al traffico telefonico e di dati detenuti da un operatore di telecomunicazioni non include l’accesso al contenuto delle comunicazioni telefoniche vocali.
Se il presente regolamento specifica una serie minima di poteri che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti, tali poteri devono essere esercitati nell’ambito di un sistema giuridico nazionale completo che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla tutela della vita privata. Per esercitare tali poteri, che possono portare a gravi interferenze con il diritto alla tutela per la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, gli Stati membri dovrebbero disporre di garanzie adeguate ed efficaci contro ogni abuso, a esempio un requisito per ottenere, se necessario, un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità che le autorità competenti esercitino tali poteri invasivi nella misura necessaria per indagare correttamente su casi gravi in assenza di mezzi equivalenti per conseguire in modo efficace lo stesso risultato.
Dal momento che gli abusi di mercato possono verificarsi attraverso i mercati e a livello transfrontaliero, le autorità competenti dovrebbero essere sempre tenute, tranne in circostanze eccezionali, a collaborare e scambiare informazioni con altre autorità competenti e di regolamentazione, oltre che con l’ESMA, in particolare in relazione alle attività d’indagine. Se un’autorità competente è convinta che un abuso di mercato sia in atto, o si sia verificato, in un altro Stato membro o che stia incidendo negativamente su strumenti finanziari negoziati in un altro Stato membro, dovrebbe notificarlo all’autorità competente e all’ESMA. Nei casi di abusi di mercato con effetti transfrontalieri, l’ESMA dovrebbe essere abilitata a coordinare le indagini se glielo chiede una delle autorità competenti interessate.
È necessario che le autorità competenti dispongano degli strumenti necessari per una efficace sorveglianza del portafoglio di negoziazione inter-mercato. Ai sensi della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti possono richiedere e ricevere da altre autorità competenti informazioni relative al portafoglio di negoziazione per contribuire al monitoraggio e all’individuazione delle manipolazioni del mercato su base transfrontaliera.
Per assicurare lo scambio d’informazioni e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in relazione all’effettiva applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero concludere accordi di cooperazione con le rispettive controparti nei paesi terzi. La trasmissione di dati personali in base a tali accordi dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza, di indagine e sanzionatori forti. A tal fine, le autorità di vigilanza dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per intervenire e dovrebbero poter contare su regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari e sull’effettiva applicazione delle sanzioni. Tuttavia, secondo il gruppo de Larosière nulla di tutto questo è stato realizzato finora. Nella comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010«Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari» figura un riesame dei poteri di irrogare sanzioni e della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza attraverso una serie di attività di vigilanza.
Pertanto, è opportuno prevedere una serie di sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare un approccio comune negli Stati membri e potenziarne l’effetto deterrente. L’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di escludere una persona dall’esercizio di funzioni di gestione in una società di investimento. Le sanzioni imposte in casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, se del caso, di fattori appropriati come la restituzione dei benefici finanziari individuati, la gravità e durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, prevedere una riduzione dell’ammenda in caso di collaborazione con l’autorità competente. In particolare, l’importo effettivo delle sanzioni amministrative da applicare in un caso specifico può raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento o un livello più elevato previsto dal diritto nazionale, per le violazioni molto gravi, mentre ammende significativamente inferiori al livello massimo possono essere applicate alle violazioni meno gravi o in caso di composizione. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere livelli più elevati di sanzioni amministrative o altre misure amministrative.
Anche se nulla osta a che gli Stati membri stabiliscano regole per sanzioni amministrative oltre che sanzioni penali per le stesse infrazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire regole in materia di sanzioni amministrative riguardanti violazioni del presente regolamento che sono già soggette al diritto penale nazionale, entro il 3 luglio 2016. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono tenuti a imporre sanzioni sia amministrative che penali per lo stesso reato, ma possono farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia, il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento o della direttiva 2014/57/UE non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, di avere accesso a informazioni o di scambiare informazioni tempestivamente con le autorità competenti di altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state adite per le violazioni in causa.
Al fine di garantire che le decisioni prese dalle autorità competenti abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, esse dovrebbero di regola essere pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per le autorità competenti per informare i partecipanti al mercato in merito alle condotte che configurano una violazione del presente regolamento e per promuovere una più ampia diffusione di condotte corrette tra gli stessi partecipanti. Se tale pubblicazione provoca un danno sproporzionato alle persone interessate, o mette a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità competente dovrebbe pubblicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative in forma anonima, in un modo conforme con il diritto nazionale, o ritardarne la pubblicazione. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere di non pubblicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative nei casi in cui la pubblicazione anonima o il ritardo sono considerati insufficienti a garantire che la stabilità dei mercati finanziari non sarà messa a rischio. Le autorità competenti non dovrebbero inoltre essere tenute a pubblicare misure considerate di scarsa rilevanza e la cui pubblicazione avrebbe conseguenze sproporzionate.
Le segnalazioni di eventuali irregolarità possono portare nuove informazioni all’attenzione delle autorità competenti che se ne servono per individuare e irrogare sanzioni nei casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Tuttavia, tali segnalazioni possono trovare un deterrente nel timore di ritorsioni o nella mancanza di incentivi. La segnalazione di violazioni del presente regolamento è necessaria per consentire a un’autorità competente di individuare e irrogare sanzioni per gli abusi di mercato. Le misure in materia di segnalazioni sono necessarie per facilitare l’individuazione degli abusi di mercato e garantire la protezione e il rispetto dei diritti dell’autore della segnalazione e della persona accusata. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire la sussistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di possibili violazioni del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere incentivi finanziari per le persone che forniscono informazioni importanti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento. Tuttavia, chi segnala le irregolarità dovrebbe avere diritto ai summenzionati incentivi solo se fa conoscere nuove informazioni che non è già giuridicamente tenuto a comunicare e se tali informazioni portano all’imposizione di sanzioni per una violazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero anche provvedere affinché i sistemi di segnalazione di abusi che pongono in essere prevedano meccanismi di adeguata tutela della persona accusata, con particolare riguardo al diritto di tutela dei dati personali e alle procedure di garanzia del diritto di difesa della persona accusata e del diritto a essere ascoltata prima che venga adottata una decisione nei suoi confronti nonché al diritto di ricorso effettivo presso una giurisdizione contro una decisione che la riguarda.
Poiché gli Stati membri hanno adottato la normativa di attuazione della direttiva 2003/6/CE e poiché gli atti delegati, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione previsti nel presente regolamento dovrebbero essere adottati prima che il futuro quadro possa essere utilmente applicato, occorre rinviare l’applicazione delle disposizioni sostanziali del presente regolamento per un periodo di tempo sufficiente.
Per agevolare una transizione senza difficoltà verso l’inizio dell’applicazione del presente regolamento, le prassi di mercato esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e accettate dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 2273/200314 della Commissione, ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/6/CE, articolo 1, punto 2, lettera a), possono restare applicabili, a condizione che siano notificate all’ESMA entro un termine stabilito, fino a quando l’autorità competente ha preso una decisione in merito alla prosecuzione di tali pratiche conformemente al presente regolamento.
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi. In particolare, quando il presente regolamento fa riferimento alle regole che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di informazione e le regole o i codici che disciplinano la professione di giornalista, è opportuno tener conto di tali libertà garantite nell’Unione e negli Stati membri e riconosciute ai sensi dell’articolo 11 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.
Per aumentare la trasparenza e gestire meglio il funzionamento dei regimi sanzionatori, le autorità competenti dovrebbero fornire annualmente all’ESMA dati resi anonimi e aggregati. Tali dati dovrebbero includere il numero di indagini che sono state avviate, il numero di indagini in corso e il numero di indagini che sono state chiuse nel periodo di riferimento.
La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 disciplinano il trattamento dei dati personali svolto dall’ESMA nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell’ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
Il presente regolamento, nonché gli atti delegati, gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di esecuzione e gli orientamenti adottati conformemente a esso, non pregiudicano l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di concorrenza.
Al fine di specificare i requisiti stabiliti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento di determinati organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi e a determinati organismi pubblici di paesi terzi che hanno concluso un accordo di riconoscimento reciproco con l’Unione a norma dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE; gli indicatori di condotte di manipolazione che figurano nell’allegato I al presente regolamento; le soglie di applicazione dell’obbligo di comunicazione al pubblico ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni; le circostanze in base alle quali è consentita la negoziazione in un periodo di interdizione; e le tipologie di talune operazioni eseguite da persone che rivestono responsabilità di direzione o da persone a esse strettamente associate che determinerebbero un obbligo di notifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda le procedure di segnalazione delle violazioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di definire tali procedure, compresi gli accordi per dare seguito alle relazioni e le misure a tutela delle persone impiegate in base a un contratto di lavoro, nonché le misure per la tutela dei dati personali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio15.
È opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino condizioni uniformi in tutta l’Unione in riferimento alle materie disciplinate dal presente regolamento. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficace e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione.
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’ESMA al fine di precisare il contenuto delle comunicazioni che dovranno essere effettuate dai gestori dei mercati regolamentati, dei MTF e degli OTF, riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione nelle loro sedi di negoziazione; le modalità e condizioni di compilazione, pubblicazione e aggiornamento dell’elenco di tali strumenti da parte dell’ESMA; le condizioni che i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione devono soddisfare, comprese le condizioni per la compravendita, le restrizioni in termini di tempi e volumi, gli obblighi di informazione e di comunicazione e le condizioni di prezzo per la stabilizzazione; i dispositivi, sistemi e procedure delle sedi di negoziazione, diretti a prevenire e identificare gli abusi di mercato, i sistemi e modelli da utilizzare per individuare e notificare ordini e operazioni sospetti; i debiti dispositivi, procedure e requisiti in materia di tenuta della documentazione nel processo di sondaggio di mercato nonché le modalità tecniche per le categorie di persone ai fini della presentazione oggettiva delle informazioni che raccomandano una strategia d’investimento e per la comunicazione di particolari interessi o segnalazioni di conflitti d’interesse mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio16. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Dovrebbe essere affidata all’ESMA l’elaborazione delle norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione in ordine alla comunicazione al pubblico d’informazioni privilegiate, al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e a modelli e procedure di cooperazione e scambio d’informazioni tra le autorità competenti e tra queste e l’ESMA.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Poiché le disposizioni della direttiva 2003/6/CE non sono più pertinenti né sufficienti, è opportuno abrogare tale direttiva a decorrere dal 3 luglio 2016. I requisiti e i divieti del presente regolamento sono strettamente collegati a quelli previsti dalla direttiva 2014/65/UE, e dovrebbero pertanto entrare in vigore alla data di entrata in vigore di detta direttiva.
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è necessario che, entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al fine di garantire che il loro diritto nazionale sia conforme alle disposizioni del presente regolamento riguardanti le autorità competenti e i loro poteri, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative, la segnalazione di violazioni e la pubblicazione delle decisioni.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 10 febbraio 201217,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.
Art. 2 Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.
Il presente regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.
2. Gli articoli 12 e 15 si applicano anche:
a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, se un’operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;
b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e
c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
2) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18;
4) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;
5) «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
6) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
7) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
8) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
9) «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’articolo 13;
10) «sede di negoziazione (trading venue)»: una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
11) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE;
12) «autorità competente»: un’autorità designata conformemente all’articolo 22, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento;
13) «persona»: una persona fisica o giuridica;
14) «merce»: una merce quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione19;
15) «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante;
16) «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni;
17) «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20;
18) «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE;
19) «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
20) «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma;
21) «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;
22) «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
23) «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011;
24) «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio21;
25) «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’articolo 19, paragrafo 10, che sia: a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità;
26) «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
27) «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell’articolo 2, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio22;
28) «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell’esecuzione di operazioni in strumenti finanziari;
29) «indice di riferimento (benchmark)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;
30) «market maker»: un market maker quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE
31) «costituzione di una partecipazione (stake-building)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l’obbligo di legge o regolamentare di annunciare un’offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società;
32) «partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato;
33) «negoziazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE;
34) «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d’investimento»: informazioni: i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario;
35) «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.
36) «internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE.
2. Ai fini dell’articolo 5, si applicano le seguenti definizioni:
a) «valori mobiliari»: i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni;
b) «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;
c) «distribuzione significativa»: un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati;
d) «stabilizzazione»: un acquisto o un’offerta di acquisto di valori mobiliari, o un’operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento nell’ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.
Art. 4 Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari
1.
I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori dei mercati che gestiscono un MTF o un OTF notificano senza indugio all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione ogni strumento finanziario la prima volta che viene ammesso alla negoziazione, o è stato negoziato per la prima volta, per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione.
Essi effettuano un'ulteriore notifica all'autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione, a meno che la data in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione sia conosciuta e citata nella notifica effettuata a norma del primo comma.
Le notifiche di cui al presente paragrafo comprendono, all’occorrenza, le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari interessati, nonché la data e l’ora della richiesta di ammissione alla negoziazione, ammissione alla negoziazione, e la data e l’ora della prima operazione.
I gestori dei mercati e le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione le informazioni di cui al terzo comma riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione o sono stati ammessi alla negoziazione anteriormente al 2 luglio 2014 e che sono ancora ammessi alla negoziazione o scambiati a tale data.
2. Le autorità competenti del luogo della sede di negoziazione trasmettono senza indugio le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 1 all’ESMA, che le pubblica sul suo sito Internet sotto forma di elenco immediatamente dopo la ricezione. L’ESMA aggiorna tale elenco immediatamente dopo aver ricevuto una notifica da parte di un’autorità competente del luogo della sede di negoziazione. L’elenco non limita l’ambito di applicazione del presente regolamento.
3. L’elenco contiene le seguenti informazioni:
a) le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta in mercati regolamentati, MTF e OTF;
b) le date e le ore delle richieste di ammissione alla negoziazione, delle ammissioni alla negoziazione, o delle prime negoziazioni;
c) le informazioni relative alle sedi di negoziazione nelle quali gli strumenti finanziari sono oggetto di una richiesta di ammissione alla negoziazione, sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta, nonché
d) la data e l’ora in cui gli strumenti finanziari cessano di essere negoziati o di essere ammessi alla negoziazione.
4.
Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano:
a) il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1; e
b) le modalità e le condizioni di compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco di cui al paragrafo 3.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio23.
5.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per la definizione dei tempi, del formato e del modello delle notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme di attuazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 5 Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione
1. I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando:
a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle contrattazioni;
b) le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico in forma aggregata;
c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; e
d) è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.
2. Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, un programma di riacquisto deve avere come unico fine di:
a) ridurre il capitale dell’emittente;
b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o
c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società collegata.
3. Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’emittente informa l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 in merito a tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie. L’autorità competente che riceve le informazioni le inoltra, su richiesta, alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione e sono negoziate.
4. I divieti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:
a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;
b) sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5;
c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e
d) tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.
5. Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 1, gli emittenti, gli offerenti o gli enti che, agendo o meno per conto di tali persone, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.
6.
Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le condizioni alle quali i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 4 devono conformarsi, incluse le condizioni di negoziazione, le restrizioni in ordine a tempi e volumi, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione e le condizioni relative al prezzo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 6 Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica
1. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:
a) uno Stato membro;
b) i membri del SEBC;
c) un ministero, un’agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;
d) nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.
2.
Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico.
Il presente regolamento non si applica a tali operazioni, ordini o condotte posti in essere da:
a) l’Unione;
b) una società veicolo di uno o più Stati membri;
c) la Banca europea per gli investimenti;
d) il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
e) il meccanismo europeo di stabilità;
f) un’istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.
3. Il presente regolamento non si applica all’attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della politica climatica dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE.
4. Il presente regolamento non si applica alle attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto, che sono intraprese nel perseguimento della politica agricola comune dell’Unione o della politica comune della pesca dell’Unione conformemente agli atti adottati o agli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 1 a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.
A tal fine, la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi.
La relazione comprende un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al presente regolamento, la Commissione proroga l’esenzione di cui al paragrafo 1 anche alle banche centrali di tali paesi terzi.
6. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 3 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.
7. Il presente articolo non si applica alle persone che lavorano nell’ambito di un contratto di lavoro o in altro modo per gli organismi di cui al presente articolo, allorché eseguono operazioni od ordini o sono impegnate in condotte, direttamente o indirettamente, per conto proprio.
Capo 2. Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Art. 7 Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) l’informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l’informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4.
Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d’asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L’ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.
Art. 8 Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4.
Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.