Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1027 della Commissione del 19 luglio 2018 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le distanze di isolamento per Sorghum spp. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, in particolare l'articolo 21 bis,
Le condizioni per la produzione di sementi previste dalla direttiva 66/402/CEE si basano sulle norme internazionali stabilite dal sistema per le sementi (Seed Scheme) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
Alla riunione annuale del 2017 dell'OCSE sui sistemi per le sementi, la norma relativa alle distanze di isolamento per la coltivazione di Sorghum spp. è stata modificata, in particolare per tenere conto delle zone in cui la presenza di S. halepense o S. sudanense pone un problema specifico di impollinazione incrociata.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 66/402/CEE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche della direttiva 66/402/CEE
L'allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2 Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker