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Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1028 della Commissione del 19 luglio 2018 che rettifica la direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 21 bis,

A causa di un errore di trascrizione nella direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione2, che ha modificato la direttiva 66/401/CEE, il riferimento alla nota a piè di pagina «(1)» nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE è stato erroneamente soppresso dalla voce «Poaceae (Gramineae)». Di conseguenza, gli Stati membri non possono più autorizzare l'aumento a 25 tonnellate del peso massimo del lotto se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità competente.

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il pertinente allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker