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Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore beneficia tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 7 c)-II, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.

I condensatori ceramici discreti per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore hanno la capacità di immagazzinare e liberare cariche elettriche (reattanza capacitiva elettrostatica) e sono integrati in circuiti ad alta tensione in una vasta gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono utilizzati in mercati e applicazioni di tutti i tipi, come i sistemi infrastrutturali sociali, l'automazione industriale, le prospezioni petrolifere e minerarie, la conversione energetica, gli alimentatori di elevata potenza, le telecomunicazioni e le apparecchiature mediche.

La funzione del piombo nella ceramica dielettrica è quella di ottenere un'elevata costante dielettrica ad alta tensione di esercizio, un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia (anche a temperature elevate), bassi livelli di fuga a temperature elevate e ad alta tensione e basse perdite a corrente, frequenza e temperatura elevate.

La sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per alcuni condensatori in ceramica a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2. L'esenzione che consente l'uso del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per motivi di chiarezza, nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere aggiunto che le applicazioni coperte dalle voci 7 c)-I e 7 c)-IV sono escluse dalla voce 7 c)-II.

Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.

La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker