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Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

È auspicabile realizzare una diffusione capillare dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre, per quanto possibile, di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi e adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello di Unione e alla futura evoluzione tecnologica. È pertanto necessario rendere interoperabili i sistemi di telepedaggio stradale per ridurre i costi e gli oneri connessi al pagamento dei pedaggi nell'Unione.

I sistemi interoperabili di telepedaggio stradale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione in materia di pedaggi stradali.

La mancanza di interoperabilità costituisce un notevole problema nei sistemi di telepedaggio stradale in cui il pedaggio stradale dovuto è legato alla distanza percorsa dal veicolo (pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa) o al passaggio del veicolo da un determinato punto (per esempio, pedaggio per l'accesso a una determinata zona). Le disposizioni relative all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dovrebbero pertanto applicarsi unicamente a tali sistemi e non ai sistemi in cui il pedaggio stradale dovuto è legato al tempo trascorso dal veicolo nell'infrastruttura a pedaggio (per esempio, sistemi basati sul tempo quali le vignette).

L'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione costituisce un notevole problema in tutti i tipi di sistemi, siano essi basati sulla distanza percorsa, per l'accesso a una determinata zona o basati sul tempo, elettronici o manuali. Per affrontare il problema dell'applicazione transfrontaliera nei casi conseguenti a un mancato pagamento dei pedaggi stradali, le disposizioni relative allo scambio transfrontaliero di informazioni dovrebbero pertanto applicarsi a tutti detti sistemi.

Ai sensi del diritto nazionale, l'infrazione consistente nel mancato pagamento di un pedaggio stradale può essere considerata un illecito amministrativo o un reato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal tipo di infrazione.

Le tariffe di parcheggio dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto manca nell'Unione una loro classificazione coerente e non sono direttamente legate all'uso dell'infrastruttura.

L'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale richiede un'armonizzazione della tecnologia usata e delle interfacce tra i componenti di interoperabilità.

L'armonizzazione delle tecnologie e delle interfacce dovrebbe essere affiancata dallo sviluppo e dal mantenimento di adeguati standard aperti e pubblici disponibili per tutti i fornitori di sistemi su base non discriminatoria.

Affinché le necessarie tecnologie di comunicazione possano essere supportate dall'apparecchiatura di bordo, dovrebbe essere consentito ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio («S.E.T.») di fare uso di altri sistemi hardware e software già presenti nel veicolo, quali sistemi di navigazione satellitare o dispositivi palmari, nonché di collegarsi a essi.

Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di telepedaggio stradale attualmente applicati ai veicoli leggeri. Dal momento che nessun sistema di telepedaggio stradale utilizza attualmente il posizionamento satellitare né le comunicazioni mobili, dovrebbe essere consentito ai fornitori del S.E.T., per un periodo di tempo limitato, di dotare gli utenti di veicoli leggeri di un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia a microonde a 5,8 GHz. Questa deroga non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di applicare pedaggi satellitari per i veicoli leggeri.

I sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe (Automatic Number Plate Recognition - ANPR) richiedono, a livello di back-office, un maggior numero di verifiche manuali delle operazioni di pagamento dei pedaggi rispetto ai sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo. I sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo sono più efficaci per settori sottoposti a telepedaggio di grandi dimensioni ei sistemi che si avvalgono della tecnologia ANPR sono più adatti a settori di piccole dimensioni, come i pedaggi urbani, dove l'impiego dell'apparecchiatura di bordo genererebbe costi o oneri amministrativi sproporzionati. La tecnologia ANPR può essere utile specialmente in combinazione con altre tecnologie.

In vista dell'evoluzione tecnica in relazione alle soluzioni basate sulla tecnologia ANPR, gli organismi di normalizzazione dovrebbero essere incoraggiati a definire le necessarie norme tecniche.

I diritti e gli obblighi specifici dei fornitori del S.E.T. dovrebbero applicarsi ai soggetti che dimostrino di soddisfare determinate prescrizioni e ottengano la registrazione in quanto fornitori del S.E.T. nel loro Stato membro di stabilimento.

I diritti e gli obblighi dei principali attori del S.E.T., ossia i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T., dovrebbero essere chiaramente definiti per assicurare che il mercato funzioni in modo equo ed efficace.

Riveste particolare importanza la salvaguardia di determinati diritti dei fornitori del S.E.T., come il diritto alla protezione dei dati sensibili sotto il profilo commerciale, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi forniti agli esattori di pedaggi e agli utenti del S.E.T. In particolare, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a non divulgare dati sensibili sotto il profilo commerciale ad alcun concorrente del fornitore del S.E.T. È opportuno che il volume e il tipo di dati comunicati dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi al fine di calcolare e applicare i pedaggi o di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T. siano limitati allo stretto indispensabile.

Dovrebbe essere richiesto ai fornitori del S.E.T. di cooperare pienamente con gli esattori di pedaggi nelle loro attività di riscossione coercitiva, così da aumentare l'efficacia generale dei sistemi di telepedaggio stradale. Pertanto, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere autorizzato a richiedere al fornitore del S.E.T., se si sospetta un mancato pagamento di un pedaggio stradale, i dati relativi al veicolo e al proprietario o all'intestatario del veicolo che è cliente di tale fornitore del S.E.T., purché tali dati non siano utilizzati per scopi diversi dalla riscossione coercitiva dei pedaggi.

Per consentire ai fornitori del S.E.T. di competere, secondo modalità non discriminatorie, per tutti i clienti in un dato settore del S.E.T, è importante che sia data loro la possibilità di farsi accreditare al settore sufficientemente in anticipo per poter offrire servizi agli utenti fin dal primo giorno di funzionamento del sistema di pedaggio.

Gli esattori di pedaggi dovrebbero concedere l'accesso al settore del S.E.T. di loro competenza ai fornitori del S.E.T. in maniera non discriminatoria.

Per garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. per tutti i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi dovrebbero pubblicare tutte le informazioni necessarie sui diritti di accesso in una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori delle apparecchiature di bordo dovrebbero essere trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

I fornitori del S.E.T. dovrebbero avere diritto a una rimunerazione equa, calcolata sulla base di una metodologia trasparente e non discriminatoria e identica.

Gli esattori di pedaggi dovrebbero essere autorizzati a detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. i costi del caso sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornati gli elementi specifici del S.E.T. del sistema di telepedaggio stradale.

I fornitori del S.E.T. dovrebbero pagare all'esattore di pedaggi tutti i pedaggi dovuti dai loro clienti. I fornitori del S.E.T. non sono tuttavia responsabili dei pedaggi non pagati dai loro clienti, qualora questi ultimi siano muniti di apparecchiature di bordo dichiarate non valide all'esattore di pedaggi.

Dovrebbe essere richiesto al soggetto giuridico che sia fornitore di servizi di pedaggio, qualora rivesta anche altri ruoli nell'ambito di un sistema di telepedaggio stradale o svolga altre attività non direttamente legate al telepedaggio, di tenere documenti contabili che distinguano chiaramente i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività e di fornire informazioni sui costi e sui ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio al competente organismo di conciliazione o organo giurisdizionale. Non dovrebbe essere consentito trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.

Gli utenti dovrebbero potersi abbonare al S.E.T. tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo.

Per evitare un doppio pagamento e fornire agli utenti certezza giuridica, con il pagamento di un pedaggio al fornitore del S.E.T. dovrebbero ritenersi adempiuti gli obblighi dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente.

I rapporti contrattuali tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. dovrebbero garantire, tra l'altro, il corretto pagamento dei pedaggi.

È opportuno prevedere una procedura di mediazione per risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. durante le trattative contrattuali e nei loro rapporti contrattuali. Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. che vogliono comporre una controversia relativa al diritto di accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. dovrebbero consultare gli organismi di conciliazione nazionali.

Gli organismi di conciliazione dovrebbero avere facoltà di verificare che le condizioni contrattuali imposte ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. In particolare, dovrebbero avere facoltà di verificare che la rimunerazione offerta dall'esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. sia conforme ai principi di cui alla presente direttiva.

I dati sul traffico degli utenti del S.E.T. costituiscono una risorsa essenziale per il miglioramento delle politiche dei trasporti degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di richiedere tali dati ai fornitori dei servizi di pedaggio, compresi i fornitori del S.E.T., ai fini della definizione delle politiche in materia di circolazione stradale e del miglioramento della gestione del traffico o per altro uso non commerciale da parte dello Stato, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

È necessario definire un quadro per le procedure di accreditamento dei fornitori del S.E.T. a un settore del S.E.T. e che assicuri un accesso equo al mercato garantendo nel contempo il livello adeguato di servizio. La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe stabilire nel dettaglio la procedura di accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. in questione, e in particolare la procedura intesa a controllare la conformità alle specifiche e l'idoneità all'utilizzo dei componenti di interoperabilità. La procedura dovrebbe essere la stessa per tutti i fornitori del S.E.T.

Per agevolare l'accesso alle informazioni da parte degli operatori del mercato del S.E.T., dovrebbe essere richiesto agli Stati membri di compilare e pubblicare tutti i dati importanti relativi al S.E.T. nei registri nazionali accessibili al pubblico.

Per consentire il progresso tecnologico, è importante che gli esattori di pedaggi abbiano la possibilità di provare nuove tecnologie o nuovi concetti di pedaggio. Tali prove dovrebbero tuttavia essere limitate e non dovrebbe essere richiesto ai fornitori del S.E.T. di parteciparvi. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'autorizzazione se tali prove possono compromettere il corretto funzionamento dei sistemi di telepedaggio stradale esistenti o del S.E.T.

Le grandi differenze nelle specifiche tecniche dei sistemi di telepedaggio stradale possono ostacolare il conseguimento dell'interoperabilità a livello di Unione dei sistemi di telepedaggio, contribuendo così al perdurare della situazione attuale, in cui gli utenti hanno bisogno di diverse apparecchiature di bordo per pagare i pedaggi nell'Unione. Tale situazione pregiudica l'efficienza delle operazioni di trasporto, l'efficienza in termini di costi dei sistemi di pedaggio, nonché il conseguimento degli obiettivi della politica dei trasporti. È pertanto opportuno affrontare le problematiche alla base di detta situazione.

Sebbene l'interoperabilità transfrontaliera stia migliorando in tutta l'Unione, l'obiettivo a medio e lungo termine consiste nel consentire di spostarsi in tutta l'Unione con un'unica apparecchiatura di bordo. È quindi importante che la Commissione, onde evitare oneri e costi amministrativi per gli utenti della strada, stabilisca una tabella di marcia per il conseguimento di tale obiettivo, e per agevolare la libera circolazione di persone e merci nell'Unione, senza incidere negativamente sulla concorrenza sul mercato.

Il S.E.T. è un servizio basato sul mercato, ragion per cui i fornitori del S.E.T. non dovrebbero aver l'obbligo di fornire i loro servizi in tutta l'Unione. Tuttavia, nell'interesse degli utenti, i fornitori del S.E.T. dovrebbero coprire tutti i settori del S.E.T. in qualsiasi Stato membro nel quale decidano di fornire i propri servizi. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se la flessibilità accordata ai fornitori del S.E.T. conduca all'esclusione dei settori periferici o di piccole dimensioni dal S.E.T. e, in tal caso adottare provvedimenti ove necessario.

La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe indicare precisamente le condizioni quadro commerciali per le operazioni dei fornitori del S.E.T. nel settore in questione. In particolare, dovrebbe indicare la metodologia utilizzata per calcolare la rimunerazione dei fornitori del S.E.T.

In caso di introduzione di un nuovo sistema di telepedaggio stradale o di modifica sostanziale di un sistema esistente, l'esattore di pedaggi dovrebbe pubblicare con sufficiente anticipo le nuove dichiarazioni, o le dichiarazioni aggiornate, relative ai settori del S.E.T., affinché i fornitori del S.E.T. siano accreditati o riaccreditati al sistema al più tardi un mese prima che esso diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe predisporre e seguire la procedura da applicare, rispettivamente per l'accreditamento o il riaccreditamento, dei fornitori del S.E.T. in modo tale che essa possa concludersi al più tardi un mese prima che il nuovo sistema o il sistema sostanzialmente modificato diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe rispettare la relativa parte della procedura prevista, conformemente alla dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

L'esattore di pedaggi non dovrebbe chiedere o imporre ai fornitori del S.E.T. alcuna soluzione tecnica specifica che potrebbe compromettere l'interoperabilità con altri settori del S.E.T. e con i componenti di interoperabilità esistenti del fornitore del S.E.T.

Il S.E.T. ha il potenziale di ridurre considerevolmente i costi e gli oneri amministrativi a carico dei trasportatori su strada e dei conducenti a livello internazionale.

I fornitori del S.E.T. dovrebbero essere autorizzati a rilasciare fatture agli utenti del medesimo. Tuttavia, gli esattori di pedaggi dovrebbero poter richiedere che tali fatture siano inviate per conto e a nome loro, dal momento che la fatturazione diretta a nome del fornitore del S.E.T. può comportare, in taluni settori del S.E.T., conseguenze negative di natura amministrativa e fiscale.

Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. dovrebbe designare un ufficio di contatto per i fornitori del S.E.T. che intendano fornire tale servizio nel suo territorio, al fine di agevolarne i contatti con gli esattori di pedaggi.

Il telepedaggio e altri servizi, quali le applicazioni di C-ITS sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS), utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Merita di essere vagliata, in futuro, la possibilità di applicare al telepedaggio altre tecnologie emergenti, dopo un'attenta valutazione dei costi, dei benefici, dei problemi tecnici e delle loro possibili soluzioni. È importante che siano attuate misure per proteggere gli investimenti esistenti nella tecnologia a microonde a 5,8 GHz dalle interferenze di altre tecnologie.

Fatti salvi gli aiuti di Stato e il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sviluppare misure che promuovano la riscossione e la fatturazione dei pedaggi con mezzi elettronici.

Quando le norme che interessano il S.E.T. sono riesaminate dagli organismi di normalizzazione, dovrebbero essere previste opportune disposizioni transitorie per assicurare la continuità del S.E.T. e la compatibilità dei componenti di interoperabilità già in uso al momento della revisione delle norme con i sistemi di pedaggio.

Il S.E.T. dovrebbe consentire lo sviluppo dell'intermodalità, perseguendo nel contempo il rispetto dei principii «chi utilizza paga» e «chi inquina paga».

I problemi connessi all'identificazione dei trasgressori non residenti ostacolano l'ulteriore diffusione dei sistemi di telepedaggio stradale e una più ampia applicazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga» sulle strade dell'Unione; è pertanto necessario trovare un modo per identificare tali persone e trattare i loro dati personali.

Per ragioni di coerenza e uso efficiente delle risorse, il sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio, nonché sui loro veicoli, dovrebbe utilizzare gli stessi strumenti del sistema per lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui alla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

In alcuni Stati membri il mancato pagamento di un pedaggio stradale è accertato solo dopo che l'obbligo di pagare il pedaggio sia stato notificato all'utente. Poiché la presente direttiva non armonizza al riguardo le normative nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter applicare la presente direttiva per identificare gli utenti e i veicoli a fini di notifica. Tale applicazione estesa dovrebbe tuttavia essere consentita solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

I procedimenti di follow-up avviati successivamente al mancato pagamento del pedaggio stradale non sono armonizzati a livello di Unione. Spesso all'utente della strada identificato è concessa la possibilità di pagare il pedaggio dovuto, o un importo sostitutivo fisso, direttamente all'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale, prima dell'avvio di ulteriori procedimenti amministrativi o penali da parte delle autorità degli Stati membri. È importante che tale procedura efficace volta a porre fine al mancato pagamento di un pedaggio stradale sia a disposizione di tutti gli utenti della strada a condizioni analoghe. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire all'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale i dati necessari per identificare il veicolo per il quale si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nonché per identificare il relativo proprietario o intestatario, a condizione che sia garantita un'adeguata protezione dei dati personali. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'entità in questione ponga fine al mancato pagamento del pedaggio stradale.

In taluni Stati membri l'assenza o il malfunzionamento dell'apparecchiatura di bordo è considerata un mancato pagamento di un pedaggio stradale laddove tale pedaggio possa essere pagato solo attraverso l'apparecchiatura di bordo.

Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni e i dati necessari per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio. La Commissione dovrebbe valutare le informazioni e i dati ottenuti nonché proporre, ove necessario, modifiche della presente direttiva.

Nell'analizzare le possibili misure per agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì valutare nella sua relazione la necessità di assistenza reciproca tra gli Stati membri.

L'esecuzione dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali, l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, nonché la raccolta di informazioni sull'utente al fine di assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali, comportano il trattamento di dati personali che deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio6, nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8. Il diritto alla protezione dei dati a carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire norme che disciplinano il regime tariffario delle infrastrutture stradali e le questioni di natura fiscale.

Al fine di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli e sui proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dell'allegato I per riflettere le modifiche del diritto dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE anche per quanto riguarda la definizione dei dati per la classificazione dei veicoli ai fini della determinazione dei regimi tariffari applicabili, l'ulteriore definizione degli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardo alla comunicazione di dati al fornitore del S.E.T. e l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo, la definizione delle prescrizioni per i componenti di interoperabilità per quanto riguarda la sicurezza e la salute, l'affidabilità e la disponibilità, la protezione dell'ambiente, la compatibilità tecnica, la sicurezza e la riservatezza nonché il funzionamento e la gestione, la definizione delle prescrizioni infrastrutturali generali per i componenti di interoperabilità nonché la fissazione dei criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20169. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

L'attuazione della presente direttiva richiede condizioni uniformi per l'applicazione di specifiche tecniche e amministrative ai fini dell'introduzione, negli Stati membri, di procedure e interfacce che riguardano gli attori del S.E.T. in modo da agevolare l'interoperabilità e assicurare che i mercati nazionali di riscossione dei pedaggi siano disciplinati da norme equivalenti. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva e definire tali specifiche tecniche e amministrative, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato III, parte B.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione dei dati di carattere personale.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.

La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per le finalità seguenti:

  1. a) garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti; e

  2. b) agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di pedaggi stradali su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali pedaggi e della loro finalità.

2. Gli articoli da 3 a 22 non si applicano a:

  1. a) sistemi di pedaggio stradale che non sono telepedaggi ai sensi dell'articolo 2, punto10); e

  2. b) sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 22 sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

3. La presente direttiva non si applica alle tariffe di parcheggio.

4. L'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione è conseguito tramite un servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri.

5. Se la normativa nazionale impone la notifica all'utente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale prima che possa essere accertato un mancato pagamento, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva anche per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo e il veicolo stesso ai fini di notifica, solamente se siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) non esistano altri mezzi per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo; e

  2. b) la notifica al proprietario o all'intestatario del veicolo dell'obbligo di pagare costituisca una fase obbligatoria della procedura di pagamento del pedaggio stradale secondo il diritto nazionale.

6. Lo Stato membro che applichi il paragrafo 5 adotta le misure necessarie per garantire che eventuali procedimenti di follow-up relativi all'obbligo di pagare il pedaggio stradale siano condotti da autorità pubbliche. I riferimenti al mancato pagamento di un pedaggio stradale di cui alla presente direttiva comprendono i casi rientranti nel paragrafo 5 qualora lo Stato membro in cui si verifica il mancato pagamento applichi detto paragrafo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «servizio di pedaggio»: il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o più settori del S.E.T in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include: a) se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalità; b) la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente; c) la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare di pagamento, o accettarne uno esistente; d) la riscossione del pedaggio dall'utente; e) la gestione dei rapporti di clientela con l'utente; e f) l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale;

  2. 2) «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o più settori del S.E.T. per una o più classi di veicoli;

  3. 3) «esattore di pedaggi»: un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.;

  4. 4) «esattore di pedaggi designato»: un soggetto pubblico o privato nominato esattore di pedaggi di un futuro settore del S.E.T.;

  5. 5) «servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)»: il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o più settori del S.E.T. da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T.;

  6. 6) «fornitore del S.E.T.»: un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al S.E.T. a un utente del S.E.T., trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed è registrato nello Stato membro in cui è stabilito;

  7. 7) «utente del S.E.T.»: una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.;

  8. 8) «settore del S.E.T.»: una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale;

  9. 9) «sistema conforme al S.E.T.»: l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del S.E.T. nel sistema e per il funzionamento del S.E.T.;

  10. 10) «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di riscossione dei pedaggi in cui l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio scatta esclusivamente ed è collegato al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;

  11. 11) «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo;

  12. 12) «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi;

  13. 13) «componente di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software;

  14. 14) «idoneità all'uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;

  15. 15) «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;

  16. 16) «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del S.E.T. in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi;

  17. 17) «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio;

  18. 18) «back-office»: il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del S.E.T. per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale;

  19. 19) «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente di telepedaggio stradale che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del S.E.T. di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento;

  20. 20) «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.;

  21. 21) «pedaggio» o «pedaggio stradale»: il pedaggio che deve essere pagato dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, strutture, come ponti o tunnel, o traghetti;

  22. 22) «mancato pagamento di un pedaggio stradale»: un'infrazione consistente nella non corresponsione del pagamento di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro;

  23. 23) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale;

  24. 24) «punto di contatto nazionale»: un'autorità competente di uno Stato membro designata per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli;

  25. 25) «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri;

  26. 26) «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci;

  27. 27) «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa dello Stato membro di immatricolazione;

  28. 28) «veicolo pesante»: un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;

  29. 29) «veicolo leggero»: un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 3 Soluzioni tecnologiche

1.

Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

  1. a) posizionamento satellitare;

  2. b) comunicazioni mobili;

  3. c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.

I sistemi di telepedaggio stradale esistenti che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano altre tecnologie si conformano alle prescrizioni di cui al primo comma qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

2. La Commissione richiede ai pertinenti organismi di normalizzazione, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio12, di adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio stradale per quanto riguarda le tecnologie elencate al paragrafo 1, primo comma, e la tecnologia ANPR, e di aggiornarle ove necessario. La Commissione richiede agli organismi di normalizzazione di garantire la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità.

3. L'apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare ed è immessa sul mercato dopo il 19 ottobre 2021 deve essere compatibile con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).

4. Fatto salvo il paragrafo 6, i fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti del medesimo apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i pertinenti sistemi di telepedaggio stradale in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1, primo comma.

5.

L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri, utilizzare elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che siano garantite la sicurezza, la qualità del servizio e la riservatezza.

L'apparecchiatura di bordo del S.E.T. può facilitare servizi diversi dal pedaggio, a condizione che il funzionamento di tali servizi non interferisca con i servizi di pedaggio nei settori del S.E.T.

6. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di introdurre sistemi di telepedaggio stradale per veicoli leggeri basati sul posizionamento satellitare o sulle comunicazioni mobili, fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del S.E.T. che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.

Capo II. Principi generali del s.e.t.

Art. 4 Registrazione dei fornitori del S.E.T.

Ciascuno Stato membro stabilisce una procedura per la registrazione dei fornitori del S.E.T. e concede la registrazione ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che richiedano la registrazione e che siano in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti seguenti:

  1. a) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;

  2. b) essere in possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche;

  3. c) avere competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;

  4. d) possedere un'adeguata capacità finanziaria;

  5. e) disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni; e

  6. f) godere dei requisiti di onorabilità.

Art. 5 Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati concludano contratti di S.E.T. riguardo a tutti i settori del S.E.T. sul territorio di almeno quattro Stati membri entro 36 mesi dalla loro registrazione, conformemente all'articolo 4. Essi adottano le misure necessarie affinché tali fornitori del S.E.T. concludano contratti riguardo a tutti i settori del S.E.T. in un dato Stato membro entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del S.E.T. in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano all'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati mantengano in ogni momento la copertura di tutti i settori del S.E.T. una volta che hanno concluso i relativi contratti. Essi adottano le misure necessarie affinché un fornitore del S.E.T, qualora non sia in grado di mantenere la copertura di un settore del S.E.T. perché l'esattore di pedaggi non si conforma alla presente direttiva, ristabilisca quanto prima la copertura del settore interessato.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati pubblichino informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del S.E.T. e su eventuali modifiche della stessa, nonché, entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del loro servizio a nuovi settori del S.E.T., con aggiornamenti annuali.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se necessario, i fornitori del S.E.T. da essi registrati, o che forniscono il S.E.T. nel loro territorio, forniscano agli utenti del S.E.T. un'apparecchiatura di bordo che soddisfi i requisiti della presente direttiva, nonché della direttive 2014/53/UE13 e 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14. Essi possono chiedere ai fornitori del S.E.T. interessati di fornire la prova che i requisiti in questione sono soddisfatti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio tengano elenchi di apparecchiature di bordo non valide relativi ai loro contratti di S.E.T. con gli utenti del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie affinché tali elenchi siano gestiti in maniera rigorosamente conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui, tra l'altro, al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati rendano pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti del S.E.T.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio forniscano agli esattori di pedaggi le informazioni di cui necessitano per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. ovvero forniscano agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T.

8.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio collaborino agli sforzi degli esattori di pedaggi volti a identificare presunti trasgressori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale, l'esattore di pedaggi sia in grado di ottenere dal fornitore del S.E.T. i dati relativi al veicolo coinvolto nel presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale e al proprietario o all'intestatario del veicolo in questione che è cliente di tale fornitore del S.E.T. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del S.E.T.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi tali dati ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3.

9. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. nel loro territorio sia in grado di ottenere da un fornitore del S.E.T. i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore del S.E.T. e che in un dato periodo sono transitati nel settore del S.E.T. per il quale l'esattore di pedaggi è competente, nonché i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fornitore del S.E.T. fornisca i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. Essi adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.

10. I dati forniti dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi sono trattati conformemente alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, nonché alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.

11.

Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire ulteriormente gli obblighi dei fornitori del S.E.T. riguardanti:

  1. a) il controllo delle prestazioni del loro livello di servizio e la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito degli audit di verifica;

  2. b) la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito dell'esecuzione delle prove dei sistemi di questi ultimi;

  3. c) il servizio e l'assistenza tecnica rivolti agli utenti del S.E.T. e la personalizzazione dell'apparecchiatura di bordo;

  4. d) le fatture rilasciate agli utenti del S.E.T.;

  5. e) le informazioni di cui al paragrafo 7 che i fornitori del S.E.T. devono fornire agli esattori di pedaggi; e

  6. f) l'informazione dell'utente del S.E.T. in merito al rilevamento di una situazione di mancato rapporto di pedaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Art. 6 Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

1. Se un settore del S.E.T. non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del S.E.T. fissate dalla presente direttiva, lo Stato membro nel cui territorio è situato il settore del S.E.T. adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente valuti il problema con le parti interessate e, se rientra nella sua sfera di competenza, adotta misure correttive allo scopo di garantire l'interoperabilità del S.E.T. con il sistema di pedaggio. Se necessario, lo Stato membro aggiorna il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a) di tale paragrafo.

2.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio elabori e gestisca una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. che fissa le condizioni generali di accesso dei fornitori del S.E.T. ai settori del S.E.T. di sua competenza, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9.

Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro, quest'ultimo adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Qualora un sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro sia modificato sostanzialmente, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire ai fornitori del S.E.T. già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi competenti per settori del S.E.T. nel loro territorio accettino in maniera non discriminatoria qualsiasi fornitore del S.E.T. che richieda di fornire il S.E.T. in tali settori del S.E.T.

L'accettazione di un fornitore del S.E.T. in un settore del S.E.T. è subordinata al rispetto da parte del fornitore degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi non impongano ai fornitori del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del S.E.T. con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del S.E.T.

Se un esattore di pedaggi e un fornitore del S.E.T. non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio.

4.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T., relativi alla fornitura del S.E.T. nel territorio di tale Stato membro, consentano il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del S.E.T. direttamente da parte del fornitore del S.E.T.

L'esattore di pedaggi può esigere che il fornitore del S.E.T. rilasci la fattura all'utente in nome e per conto dell'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T. soddisfa tale richiesta.

5. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del S.E.T. non supera il corrispondente pedaggio nazionale o locale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi accettino nei settori del S.E.T. di loro competenza qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del S.E.T. con i quali hanno rapporti contrattuali che sia stata certificata secondo la procedura definita negli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, e che non figuri nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

7. In caso di disfunzione del S.E.T. imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consenta ai veicoli con l'apparecchiatura di cui al paragrafo 6 di circolare in condizioni di sicurezza, con un ritardo minimo e senza essere sospettati di non aver provveduto al pagamento del pedaggio stradale.

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi collaborino in maniera non discriminatoria con i fornitori del S.E.T. o i fabbricanti o gli organismi notificati allo scopo di valutare l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità nei settori del S.E.T. di loro competenza.

9.

Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire il contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., inclusi:

  1. a) i requisiti per i fornitori del S.E.T.;

  2. b) le condizioni procedurali, comprese le condizioni commerciali;

  3. c) la procedura di accreditamento dei fornitori del S.E.T.; e

  4. d) i dati contestuali di pedaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Art. 7 Rimunerazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori del S.E.T. abbiano diritto a una rimunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia per la definizione della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. sia trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del S.E.T. accreditati a un determinato settore del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia sia pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei settori del S.E.T. con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. ricalchi la struttura della rimunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. può differire dalla rimunerazione del fornitore di servizi principale a condizione che ciò sia giustificato:

  1. a) dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del S.E.T.; e

  2. b) dalla necessità di detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.

Art. 8 Pedaggi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo sussista una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del S.E.T. e dall'esattore di pedaggi, prevalga la classificazione di quest'ultimo, a meno che sia possibile dimostrare che è errata.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'esattore di pedaggi abbia il diritto di richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare a fronte di rapporti di pedaggio motivati e per i mancati rapporti di pedaggio motivati relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del S.E.T.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora un fornitore del S.E.T. abbia inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il fornitore del S.E.T. non possa essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide, il formato dell'elenco e la frequenza con cui è aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunichino ai fornitori del S.E.T. rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del S.E.T.

5. A norma dell'articolo 30, la Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire i dati per la classificazione dei veicoli ai fini della determinazione dei regimi tariffari applicabili, comprese le procedure necessarie per determinare tali regimi. La serie di parametri di classificazione dei veicoli supportata dal S.E.T. non deve limitare la scelta dei regimi tariffari da parte degli esattori di pedaggi. La Commissione garantisce sufficiente flessibilità per consentire l'evoluzione della serie di parametri di classificazione supportata dal S.E.T. secondo le esigenze prevedibili future. Tali atti non pregiudicano la definizione, nella direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, dei parametri in funzione dei quali i pedaggi variano.

Art. 9 Contabilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio tengano documenti contabili che distinguano chiaramente i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite, su richiesta, al competente organismo di conciliazione o organo giurisdizionale. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie per assicurare che non sia consentito trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.

Art. 10 Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli utenti del S.E.T. di abbonarsi a tale servizio tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del S.E.T. sono adeguatamente informati in merito ai mezzi di pagamento validi e, a norma del regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione applicabile sulla protezione dei dati personali.

2.

Con il pagamento di un pedaggio da parte di un utente del S.E.T. al proprio fornitore del S.E.T. si ritengono adempiuti gli obblighi di pagamento dell'utente del S.E.T. nei confronti dell'esattore di pedaggi competente.

Se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o più apparecchiature di bordo, spetta all'utente del S.E.T. utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del S.E.T. in questione.

3. La Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire ulteriormente gli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardanti:

  1. a) la comunicazione di dati al fornitore del S.E.T.; e

  2. d) l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo.

Capo III. Organismo di conciliazione

Art. 11 Istituzione e funzioni

1. Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori.

2. L'organismo di conciliazione è incaricato, in particolare, di verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. Esso è incaricato di verificare che i fornitori del S.E.T. siano rimunerati conformemente ai principi di cui all'articolo 7.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per assicurare che il proprio organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua organizzazione e struttura giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.