Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi2, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 22,
vista la direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio3, in particolare l'articolo 1,
Nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE le specie che rientrano nel loro campo di applicazione sono elencate in una tabella a due colonne, una delle quali indica il nome scientifico delle specie mentre l'altra contiene una o più denominazioni comuni per ciascuna specie.
Alcune varietà di specie di ortaggi appartengono alle specie indicate con i loro nomi scientifici, ma non ai tipi di varietà descritti dalle denominazioni comuni. È pertanto necessario specificare se una varietà rientra o no nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE.
Tale specificazione dovrebbe tener conto del fatto che, mentre alcune varietà di diverse specie di ortaggi sono ampiamente commercializzate nell'Unione, altre sono limitate ai mercati nazionali o regionali. Di conseguenza non sarebbe appropriato includere tutte le varietà di tali specie di ortaggi. È pertanto opportuno specificare che per alcune specie devono essere incluse tutte le varietà, mentre per altre specie dovrebbero essere incluse solo determinate varietà.
Il Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate (ICNCP) ha introdotto la categoria formale «gruppo» per classificare le varietà delle specie coltivate. La categoria «gruppo» è uno strumento adeguato per definire le varietà appartenenti a una determinata specie che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE.
Al fine di specificare se sono incluse tutte le varietà di una specie di ortaggi o solo alcuni gruppi, si dovrebbero modificare le tabelle delle specie riportate nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. I rispettivi nomi botanici delle specie di ortaggi e i nomi dei gruppi che vi appartengono dovrebbero essere indicati in ordine gerarchico per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda la gamma delle varietà delle specie interessate.
L'utilizzo dell'ibridazione interspecifica e intraspecifica delle varietà può determinare varietà di specie di ortaggi che non sono comprese in alcuna specie o alcun gruppo definito. Affinché tali tipi di varietà siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE, l'elenco delle specie dovrebbe comprendere gli ibridi tra le specie e i gruppi indicati nell'elenco riportato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.
I gruppi indicati nell'elenco dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbero essere riportati anche, ove opportuno, negli elenchi dell'allegato II, punto 3, lettera a), e dell'allegato III, punto 2, di tale direttiva.
Le direttive 2002/55/CE, 2008/72/CE e 93/61/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
Inoltre la direttiva 93/61/CEE attua l'articolo 4 della direttiva 92/33/CE del Consiglio4, abrogato e sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE. L'allegato della direttiva 93/61/CEE contiene una scheda relativa ai requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di ortaggi in cui sono elencati le specie e gli organismi nocivi in grado di incidere sulla loro qualità.
Le denominazioni botaniche di alcune specie elencate nella direttiva 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, nell'ambito dell'aggiornamento della rispettiva scheda.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche della direttiva 2002/55/CE
La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all'allegato, parte A, della presente direttiva.
Art. 2 Modifiche della direttiva 2008/72/CE
L'allegato II della direttiva 2008/72/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato, parte B, della presente direttiva.
Art. 3 Modifiche della direttiva 93/61/CEE
L'allegato della direttiva 93/61/CEE è modificato conformemente all'allegato, parte C, della presente direttiva.
Art. 4 Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker