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Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio2 ha subito varie e sostanziali modifiche3. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso di una serie di criteri. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare l'allegato I del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, e l'allegato II del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto («esenzione dal visto»).

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all'altro.

Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati I e II.

Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo4, tali paesi non dovrebbero figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone5, prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

Per i rifugiati statutari e gli apolidi, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati del Consiglio d'Europa, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale tali persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle normative nazionali applicabili ai rifugiati statutari e agli apolidi, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se tali categorie di persone siano esenti qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

In conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6 è opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale.

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di prevedere esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari.

In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

Gli Stati membri dobrebbero poter avere la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

Il regime relativo alle possibilità di esenzione all'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dall'obbligo del visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto dell'Unione, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento nel presente regolamento per motivi di certezza del diritto.

La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione.

Occorre prevedere un meccanismo dell'Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri. Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.

Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare sufficiente trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20167. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II («meccanismo di sospensione») in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.

Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché riguardo al meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

Il meccanismo di sospensione dovrebbe permettere agli Stati membri di notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e alla Commissione attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione.

In particolare, l'uso del meccanismo di sospensione dovrebbe essere agevolato con periodi di riferimento e termini brevi, consentendo una procedura rapida, e i possibili motivi di sospensione dovrebbero includere una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione nonché un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri. Una tale diminuzione nella cooperazione dovrebbe riguardare un aumento sostanziale della percentuale delle domande di riammissione rifiutate, anche di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.

Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

Ai fini del meccanismo di sospensione, un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo dell'ordine del 3 % o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell'esenzione dall'obbligo del visto qualora ciò comporti un aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate, e anche qualora ciò comporti la presentazione di domande infondate di permessi di soggiorno.

Al fine di garantire che i requisiti specifici utilizzati per valutare l'appropriatezza dell'esenzione dall'obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per un certo paese terzo, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto in tale situazione.

La sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto mediante un atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio per le persone che si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L'atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all'attuazione del meccanismo di sospensione, date la natura politicamente sensibile di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Perché sia garantita la trasparenza del regime dei visti e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È opportuno che le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lascino impregiudicate le norme in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, per garantire l'efficiente funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 539/2001 che rendono necessario derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio10.

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen11, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio12.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen13, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio14.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio15. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio16. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

Art. 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

Art. 3

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

Art. 4

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti:

  1. a) i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;

  2. b) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio18, e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

  3. c) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

Art. 5

Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi terzi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 3 e 4 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del TFUE.

Art. 6

1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 3 o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 4, per le seguenti categorie di persone:

  1. a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

  2. b) i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

  3. c) i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

  4. d) gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

  5. e) gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

  6. f) i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.

2. Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3:

  1. a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

  2. b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;

  3. c) i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;

  4. d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4, per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

Art. 7

L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

  1. a) entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale notifica:

    1. i) precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

    2. ii) contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

    Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione. Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

  2. b) la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

  3. c) se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

  4. d) la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

  5. e) se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

    1. i) adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

    2. ii) presenta al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

  6. f) se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

  7. g) qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

  8. h) se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

  9. i) le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

  10. j) qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.

Art. 8

1.

In deroga all’articolo 4, l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II può essere sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente alle condizioni e alle procedure di cui agli articoli da 8 bis a 8 septies («meccanismo di sospensione»).

Il meccanismo di sospensione può essere attivato da una notifica di uno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 8 ter o sulla base dell’analisi condotta dalla Commissione stessa in conformità dell’articolo 8 quater.

2. Qualora sia stato concluso un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, si applicano, fatte salve le pertinenti disposizioni relative ai motivi di sospensione e alle procedure stabilite in tale accordo, gli articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Art. 8 bis

1. Il meccanismo di sospensione può essere attivato sulla base di uno dei motivi seguenti:

  1. a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II ai quali è stato rifiutato l’ingresso nel territorio di uno Stato membro o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;

  2. b) un aumento sostanziale del numero di domande d’asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;

  3. c) una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;

  4. d) un rischio significativo o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegati a un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, in particolare qualora derivi da uno dei fattori seguenti:

    1. i) un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;

    2. ii) minacce ibride;

    3. iii) carenze sistemiche nel diritto o nelle procedure relativi alla sicurezza dei documenti;

  5. e) l’attuazione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, di un programma di cittadinanza per investitori nell’ambito del quale la cittadinanza è concessa a una persona, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, senza che tale persona abbia alcun legame effettivo con tale paese terzo;

  6. f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II alla politica in materia di visti dell’Unione, il quale, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all’Unione, potrebbe portare a un aumento sostanziale del numero di cittadini di altri paesi terzi, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest’ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;

  7. g) in relazione ai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, il mancato rispetto da parte del paese terzo dei requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza della concessione dell’esenzione dall’obbligo del visto ai propri cittadini;

  8. h) un deterioramento delle relazioni esterne dell’Unione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II a causa di:

    1. i) gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;

    2. ii) gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, delle libertà fondamentali o degli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani o dal diritto internazionale umanitario;

    3. iii) gravi violazioni, da parte di tale paese terzo, del diritto internazionale e delle norme giuridiche internazionali;

    4. iv) inosservanza, da parte di tale paese terzo, di decisioni e sentenze dei tribunali internazionali; oppure

    5. v) atti ostili compiuti da tale paese terzo nei confronti dell’Unione o degli Stati membri al fine di destabilizzare o compromettere la società o le istituzioni che sono fondamentali per l’ordine pubblico e la sicurezza interna dell’Unione o degli Stati membri;

  9. i) qualsiasi altro motivo di sospensione previsto da un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, limitatamente all’ambito di applicazione dell’accordo in questione.

2.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del paragrafo 1, lettera d), punto i), e del paragrafo 4, per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 30 %, a meno che la Commissione, sulla base dell’esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o dell’analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile una soglia diversa. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta in che modo è stata attuata la soglia di cui al primo comma e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione si concentra, in particolare, sulla pertinenza della soglia ai fini del meccanismo di sospensione.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 20 %, a meno che la Commissione, sulla base del proprio esame a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 5, o della propria analisi di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento diverso. La Commissione motiva debitamente qualsiasi conclusione di questo tipo.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II si intende un aumento sostanziale, suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest’ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l’Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), possono essere considerati altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione i seguenti:

  1. a) il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione, compresa la mancata assistenza nell’identificazione dei cittadini di paesi terzi per i quali uno Stato membro ha presentato domanda di riammissione o la creazione in altro modo di ostacoli pratici persistenti all’esecuzione dei rimpatri;

  2. b) il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio di cittadini di paesi terzi entro i termini specificati in un accordo di riammissione con un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati in tale accordo di riammissione;

  3. c) la denuncia o la sospensione dell’accordo di riammissione concluso tra un l’Unione e un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II.

Art. 8 ter

1. Uno Stato membro può informare la Commissione qualora, su un periodo compreso tra due e dodici mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti la data di applicazione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, sussistano in relazione a tale Stato membro una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Uno Stato membro può notificare alla Commissione la sussistenza di una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), e di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere e), f) e i).

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo precisano i motivi su cui si basano. Se del caso, tali notifiche contengono dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alle circostanze all’origine della notifica. Uno Stato membro può precisare nella propria notifica le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

4. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni notifica ricevuta a norma del paragrafo 1 o 2.

5. La Commissione esamina senza indugi ogni notifica presentata a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, tenendo conto di quanto segue:

  1. a) se sussistono circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) o i);

  2. b) il numero di Stati membri interessati da tali circostanze;

  3. c) le ripercussioni generali di tali circostanze sulla situazione migratoria nell’Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

  4. d) le relazioni elaborate dalla guardia di frontiera e costiera europea, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio4, dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio5, o dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio6, o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione o organizzazione internazionale competente, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

  5. e) ogni indicazione fornita da uno Stato membro nella propria notifica in relazione a possibili misure a norma dell’articolo 8 sexies, paragrafo 1;

  6. f) la questione generale dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

6. Nell’ambito dell’esame a norma del paragrafo 5, la Commissione valuta la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto.

7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del proprio esame a norma del paragrafo 5.

Art. 8 quater

1.

La Commissione monitora periodicamente la sussistenza delle circostanze che costituiscono i motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1.

In particolare, la Commissione monitora inoltre se i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II, a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Unione, continuino a rispettare i requisiti specifici basati sull’articolo 1 e utilizzati per valutare l’appropriatezza di concedere ai loro cittadini l’esenzione dall’obbligo del visto.

2. Dopo aver analizzato dati, relazioni e statistiche pertinenti, inclusi dati, relazioni e statistiche provenienti da qualsiasi istituzione, organo od organismo dell’Unione, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio qualora disponga di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1. La Commissione adotta quindi le misure necessarie in conformità degli articoli 8 sexies e 8 septies.