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Direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 della Commission dell’8 marzo 2021 che modifica le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adeguare all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie di sementi e di erbe infestanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.a), e l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, e l’articolo 21 bis,

Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, le denominazioni botaniche della festuca indurita e della gramigna comune come pure le denominazioni botaniche del frumento, del frumento duro, della spelta, del sorgo e dell’erba sudanese sono state riviste conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants).

La denominazione botanica della festuca indurita è stata rivista in quanto la denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. è stata validamente pubblicata prima della denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. La denominazione botanica Elytrigia repens della gramigna comune non è stata validamente pubblicata. La denominazione botanica valida stabilita per tale specie è Elymus repens.

Gli approcci genomici e filogenetici alla tassonomia delle specie di Triticum hanno confermato che il frumento duro e la spelta, precedentemente considerati specie indipendenti, sono sottospecie di altre specie. La precedente denominazione botanica del frumento duro, Triticum durum Desf., è stata pertanto rivista e la nuova denominazione è Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren. La denominazione botanica della spelta, Triticum spelta L., è stata rivista ed è ora Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Poiché la spelta è ora una sottospecie del frumento, l’insieme vegetale precedentemente denominato Triticum aestivum L. è stato rinominato Triticum aestivum L. subsp. aestivum conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante.

La precedente denominazione botanica dell’erba sudanese, Sorghum sudanense (Piper) Stapf, non è stata validamente pubblicata e la denominazione botanica valida stabilita per questo insieme vegetale, conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante, è Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse. Poiché l’erba sudanese ha ora il rango tassonomico di una sottospecie del sorgo, la denominazione botanica del sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench, è stata rivista conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante ed è ora Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor.

È pertanto opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di tali modifiche.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.a), la sedicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. Festuca indurita»

  2. 2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva.

Art. 2 Modifiche della direttiva 66/402/CEE

La direttiva 66/402/CEE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è così modificato:

    1. a) l’ottava definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgo»

    2. b) la nona definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Erba sudanese»

    3. c) l’undicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum aestivum L. subsp. aestivum Frumento»

    4. d) la dodicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Frumento duro»

    5. e) la tredicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Spelta»

    6. f) la quindicesima definizione è sostituita dalla seguente: «Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse»

  2. 2) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva.

Art. 3 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 gennaio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o febbraio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen