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Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

L’attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione. Sebbene affrontare la questione dei crediti deteriorati competa, in primo luogo, agli enti creditizi e agli Stati membri, la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea. Data l’interconnessione dei sistemi bancari e finanziari nell’Unione, in cui gli enti creditizi operano in più giurisdizioni e Stati membri, gli effetti di ricaduta tra gli Stati membri e nell’Unione nel suo complesso possono essere significativi in termini sia di crescita economica che di stabilità finanziaria.

Un sistema finanziario integrato migliorerà la resilienza dell’Unione economica e monetaria di fronte a shock negativi, agevolando la ripartizione del rischio tra privati a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di crediti deteriorati e del loro possibile accumulo in futuro è essenziale per il rafforzamento dell’Unione bancaria così come è indispensabile per garantire la concorrenza nel settore bancario, per preservare la stabilità finanziaria e per incoraggiare la concessione di finanziamenti al fine di creare occupazione e crescita nell’Unione.

Nelle sue conclusioni dell’11 luglio 2017 sul «Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» («piano d’azione»), il Consiglio ha invitato diversi enti a prendere misure adeguate per affrontare ulteriormente l’elevata quantità di crediti deteriorati nell’Unione ed evitare il loro possibile accumulo in futuro. Il piano d’azione delinea un approccio complessivo incentrato su una serie di azioni complementari in quattro settori: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; e iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in tali settori devono essere intraprese a livello nazionale e a livello dell’Unione, ove opportuno. La Commissione ha espresso una simile intenzione nella sua comunicazione dell’11 ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria, in cui invocava un pacchetto completo di misure per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.

La presente direttiva, insieme ad altre misure proposte dalla Commissione e alle azioni intraprese dalla Banca centrale europea (BCE) in materia di vigilanza bancaria nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, consentirà di creare il contesto adeguato affinché gli enti creditizi possano affrontare la questione dei crediti deteriorati iscritti nei rispettivi bilanci, e ridurrà il rischio di un loro accumulo in futuro.

In sede di messa a punto di approcci macroprudenziali volti a prevenire l’emergere di rischi sistemici associati ai crediti deteriorati, il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5, è tenuto ad emettere, se del caso, segnalazioni e raccomandazioni di natura macroprudenziale inerenti al mercato secondario dei crediti deteriorati.

Il regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 nuove norme che impongono agli enti creditizi di accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi adeguati per far fronte a tali crediti in una fase precoce ed evitarne un accumulo eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, meccanismi di escussione più efficienti per i crediti garantiti consentirebbero agli enti creditizi di attuare una strategia olistica per recuperare quelli deteriorati, fatte salve rigorose ed efficaci garanzie per i debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti deteriorati dovessero diventare troppo elevati, gli enti creditizi dovrebbero poterli vendere ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Le autorità competenti degli enti creditizi guidano questi ultimi in tal senso esercitando i poteri del cosiddetto 2o pilastro che il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente conferisce loro specificamente nei confronti delle banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati divengano un problema importante e di vasta portata, gli Stati membri possono costituire a livello nazionale società di gestione di attivi o altre misure alternative nell’ambito delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.

La presente direttiva dovrebbe consentire agli enti creditizi di affrontare meglio il problema dei crediti che si deteriorano migliorando le condizioni di vendita del credito a terzi. Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano a far fronte a un ingente accumulo di crediti deteriorati e non dispongono del personale o delle competenze necessari per gestirli adeguatamente, essi dovrebbero essere in grado di esternalizzare la gestione di tali crediti a gestori di crediti specializzati o di trasferire il contratto di credito ad acquirenti di crediti che dispongano della propensione al rischio e delle competenze necessarie alla sua gestione.

Sebbene nel dibattito pubblico in alcuni Stati membri siano utilizzati comunemente i termini «prestiti» e «banche», di seguito sono impiegati i termini «credito», «contratto di credito» ed «ente creditizio». Inoltre, la presente direttiva si applica sia ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, sia al contratto di credito deteriorato stesso.

La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. Qualsiasi misura adottata dovrebbe armonizzare i requisiti in materia di autorizzazione per i gestori di crediti. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire un quadro a livello dell’Unione sia per i gestori che per gli acquirenti di contratti di crediti deteriorati emessi da enti creditizi, in virtù del quale i gestori di crediti dovrebbero ottenere un’autorizzazione ed essere soggetti alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro.

Attualmente, data l’assenza di un apposito e coerente regime regolamentare e di vigilanza, gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti non possono beneficiare dei vantaggi del mercato interno a causa di ostacoli creati da divergenti regimi nazionali. Non esistono, per ora, norme comuni a livello di Unione per la regolamentazione dei gestori di crediti. In particolare, non sono state stabilite norme comuni per la regolamentazione del recupero dei crediti. Gli Stati membri hanno norme molto diverse in merito alle modalità con cui gli acquirenti di crediti possono acquisire contratti di credito da enti creditizi. Gli acquirenti di crediti che acquistano crediti emessi da enti creditizi in alcuni Stati membri non sono regolamentati, mentre in altri sono soggetti a diversi requisiti, che talvolta consistono nell’obbligo di ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Tali differenze tra requisiti normativi hanno determinato notevoli ostacoli all’acquisto transfrontaliero legale di crediti nell’Unione, soprattutto a causa dell’aumento dei costi di conformità cui è necessario far fronte per acquistare portafogli creditizi. Pertanto, gli acquirenti di crediti operano in un numero limitato di Stati membri, con conseguente debole concorrenza nel mercato interno, poiché il numero di acquirenti di crediti interessati resta basso. Questo a sua volta ha reso inefficiente il mercato secondario dei crediti deteriorati. Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, essenzialmente nazionali, tendono a restare di piccole dimensioni.

La partecipazione limitata degli acquirenti di crediti ha avuto come conseguenza una domanda contenuta, una concorrenza limitata e prezzi di offerta bassi per i portafogli di contratti di credito sui mercati secondari, il che disincentiva gli enti creditizi a vendere i contratti di credito deteriorati. Pertanto, lo sviluppo di mercati dei crediti concessi da enti creditizi e venduti ad acquirenti di crediti ha una chiara rilevanza a livello dell’Unione. Da un lato, gli enti creditizi dovrebbero poter vendere contratti di credito deteriorati a livello dell’Unione su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Dall’altro lato, il completamento dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali rende necessario agire per evitare l’accumulo di contratti di credito deteriorati nei bilanci degli enti creditizi, in modo che questi ultimi possano continuare a svolgere la loro funzione di finanziamento dell’economia. Pertanto, la presente direttiva si applica agli acquirenti di crediti che acquistano un contratto di credito nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale solo se il contratto di credito in questione è un contratto di credito deteriorato.

Un credito deteriorato originariamente concesso da un ente creditizio potrebbe diventare un credito in bonis nel corso del processo di gestione del credito. In tal caso i gestori di crediti dovrebbero poter proseguire le proprie attività, sulla base della loro autorizzazione in qualità di gestori di crediti a norma della presente direttiva.

Alcuni Stati membri disciplinano le attività di gestione dei crediti, ma in misura diversa. In primo luogo, solo alcuni Stati membri disciplinano tali attività, e quelli che lo fanno le definiscono in modo molto diverso. I maggiori costi di conformità normativa costituiscono un ostacolo allo sviluppo di strategie di espansione mediante stabilimenti secondari o la prestazione transfrontaliera di servizi. In secondo luogo, un numero cospicuo di Stati membri richiede autorizzazioni per alcune delle attività svolte dai gestori di crediti. Tali autorizzazioni impongono requisiti diversi e non offrono possibilità di un’espansione a livello transfrontaliero. Anche questo si concretizza in un ostacolo alla prestazione di servizi transfrontalieri. Infine, in alcuni casi, lo stabilimento locale è imposto per legge, il che ostacola l’esercizio della libertà di prestazione di servizi transfrontalieri.

Se da un lato i gestori di crediti possono offrire i loro servizi agli enti creditizi e agli acquirenti di crediti che non sono enti creditizi, un mercato competitivo e integrato per i gestori di crediti è collegato allo sviluppo di un mercato competitivo e integrato per gli acquirenti di crediti. Spesso gli acquirenti di crediti decidono di esternalizzare le attività di gestione dei crediti ad altri soggetti, in quanto non hanno la capacità per occuparsene essi stessi, e possono pertanto essere restii ad acquistare crediti da enti creditizi se non possono esternalizzare taluni servizi.

La mancanza di pressione concorrenziale sul mercato per l’acquisto di crediti e per le attività di gestione dei crediti fa sì che le società di gestione dei crediti applichino agli acquirenti di crediti commissioni elevate per i loro servizi e ciò genera prezzi bassi sui mercati secondari del credito. Ciò riduce gli incentivi per gli enti creditizi a disfarsi dei loro stock di crediti deteriorati.

Pertanto, l’azione a livello dell’Unione è necessaria per affrontare la posizione degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti in relazione a crediti deteriorati originariamente concessi da enti creditizi. Tuttavia, la presente direttiva lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione e nazionale che disciplinano la concessione dei crediti, anche qualora si possa ritenere che i gestori di crediti partecipino ad attività di intermediazione del credito. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le norme nazionali che impongono requisiti aggiuntivi all’acquirente di crediti o al gestore di crediti per quanto concerne la rinegoziazione dei termini e delle condizioni nel quadro di un contratto di credito.

Gli Stati membri sono liberi di disciplinare le attività di gestione dei crediti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quali i servizi offerti per i contratti di credito emessi da enti non creditizi o le attività di gestione dei crediti effettuate da persone fisiche, anche mediante l’imposizione di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva. Tuttavia, tali enti e persone fisiche non beneficerebbero della possibilità di utilizzare il passaporto per prestare tali servizi in altri Stati membri.

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le restrizioni previste dalle leggi nazionali in materia di trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito deteriorato o del trasferimento del contratto di credito deteriorato stesso che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale, con la conseguenza che tutti gli importi pagabili in forza del contratto di credito diventano immediatamente esigibili, quando ciò sia necessario per il trasferimento a un’entità esterna al sistema bancario. Di conseguenza, in alcuni Stati membri, tenendo conto delle norme nazionali, l’acquisizione di contratti di credito deteriorati che non sono scaduti o sono scaduti da meno di 90 giorni o non sono risolti conformemente al diritto civile nazionale da creditori non regolamentati, resterà limitata. Gli Stati membri sono liberi di regolamentare il trasferimento dei contratti di credito in bonis, anche imponendo requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale, compresa l’applicazione di tali atti e norme nei singoli casi a norma dei regolamenti (CE) n. 593/20088 e (UE) n. 1215/20129 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutti i creditori e le persone che li rappresentano sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione nei loro rapporti con i consumatori e con le autorità nazionali per garantire che siano tutelati i diritti dei consumatori.

I gestori di crediti e gli acquirenti di crediti dovrebbero sempre agire in buona fede, trattare in modo equo i debitori e rispettare la loro vita privata. Non dovrebbero nuocere né fornire informazioni fuorvianti ai debitori. Prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti e ogniqualvolta richiesto dai debitori, è opportuno che i gestori di crediti forniscano ai debitori informazioni riguardanti, tra l’altro, il trasferimento che ha avuto luogo, l’identificazione e i dati di contatto dell’acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché informazioni sugli importi dovuti dal debitore e una dichiarazione attestante che continua ad applicarsi tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

Inoltre, la presente direttiva non restringe l’ambito di applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela dei consumatori e, nella misura in cui gli acquirenti di crediti sono considerati come creditori a norma delle direttive 2008/48/CE10 e 2014/17/UE11 del Parlamento europeo e del Consiglio, essi dovrebbero essere soggetti agli specifici obblighi stabiliti rispettivamente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE e dall’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE. La presente direttiva, inoltre, non pregiudica la protezione dei consumatori garantita dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12 che vieta le pratiche commerciali sleali, comprese quelle che si verificano durante l’esecuzione di un contratto e nelle quali il consumatore è indotto in errore riguardo ai suoi diritti od obblighi, o è soggetto a molestie, a coercizione o influenza indebita, anche con riferimento ai tempi, al luogo, alla natura o alla persistenza delle azioni di esecuzione, o in termini di ricorso a un linguaggio o a un comportamento offensivo o intimidatorio o in termini di minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto a un’equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale e la possibilità di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato. Ciò può rivestire particolare importanza per la piena e completa comprensione di tutte le questioni e gli argomenti giuridici trattati e per garantire una preparazione completa della rappresentanza del giudice per la causa in questione. È auspicabile che i debitori che non dispongono di risorse sufficienti possano ricorrere al gratuito patrocinio, ove ciò sia necessario per garantire un accesso efficace alla giustizia e alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile.

Gli enti creditizi dell’Unione svolgono attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro normale attività. Essi hanno gli stessi obblighi sia per quanto concerne i contratti di credito da loro originati che per quanto concerne quelli acquistati da altri enti creditizi. Dal momento che sono già soggetti a regolamentazione e vigilanza, l’applicazione della presente direttiva alle loro attività di gestione o di acquisto di crediti comporterebbe inutili duplicazioni delle autorizzazioni e dei costi di conformità; pertanto essi non sono disciplinati dalla presente direttiva. L’esternalizzazione da parte degli enti creditizi delle attività di gestione dei crediti in relazione a contratti di credito, sia in bonis che deteriorati, a gestori di crediti o ad altri terzi non rientra neanch’essa nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto gli enti creditizi sono già tenuti a rispettare le norme applicabili in materia di esternalizzazione. Inoltre, i creditori che non sono enti creditizi ma che sono comunque soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE, e che svolgono attività di gestione dei crediti per crediti concessi ai consumatori nell’ambito della loro normale attività, non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva allorché svolgono attività di gestione dei crediti in tale Stato membro. Oltre a ciò, neppure i gestori di fondi di investimento alternativi, le società di gestione e le società di investimento (purché la società di investimento non abbia designato una società di gestione) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 o della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Infine, esistono alcune professioni che svolgono attività accessorie simili alle attività di gestione dei crediti nell’ambito della loro professione, vale a dire notai, avvocati e ufficiali giudiziari che esercitano le loro attività professionali ai sensi del diritto nazionale e che attuano l’esecuzione di misure vincolanti, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero poter esentare anche tali professioni dall’applicazione della presente direttiva.

Per consentire agli acquirenti di crediti e ai gestori di crediti esistenti di adeguarsi ai requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, in particolare, per consentire l’autorizzazione dei gestori di crediti, la presente direttiva permette ai soggetti che svolgono attualmente attività di gestione dei crediti a norma del diritto nazionale di continuare a svolgere tali attività nel loro Stato membro di origine per un periodo di sei mesi successivi al termine per il recepimento della presente direttiva. Giunto a scadenza il termine di sei mesi, dovrebbero essere autorizzati a operare sul mercato soltanto i gestori di crediti autorizzati a norma della legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva.

È opportuno che gli Stati membri in cui sono già in vigore norme equivalenti o più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possano contemplare, nella legislazione nazionale che recepisce la presente direttiva, la possibilità per i soggetti esistenti che svolgono attività di gestione dei crediti di essere automaticamente riconosciuti quali gestori di crediti autorizzati.

L’autorizzazione dei gestori di crediti allo svolgimento di attività di gestione dei crediti in tutta l’Unione dovrebbe essere soggetta a un insieme di condizioni uniforme e armonizzato, che dovrebbe essere applicato in maniera proporzionata dalle autorità competenti.

Per evitare una riduzione della tutela del debitore e per promuovere la fiducia, le condizioni di concessione e di mantenimento dell’autorizzazione come gestore di crediti dovrebbero garantire che i gestori di crediti, le persone che detengono una partecipazione qualificata in un gestore di crediti, e i membri del suo organo di direzione o di amministrazione, possiedano un certificato penale che non riporta condanne in relazione a gravi illeciti penali connessi a reati contro il patrimonio, a reati legati ad attività finanziarie, al riciclaggio, alle frodi o a reati contro l’integrità fisica e non siano oggetto di alcuna procedura di insolvenza né siano stati precedentemente dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale. L’adempimento dell’obbligo per i membri dell’organo di gestione o amministrazione dei gestori di crediti di essere stati trasparenti, aperti e cooperativi nelle loro precedenti relazioni commerciali con le autorità di vigilanza e di regolamentazione dovrebbe essere valutato sulla base delle informazioni a disposizione dell’autorità competente o a sua conoscenza al momento della concessione dell’autorizzazione. Se non si dispone di informazioni o se non si è a conoscenza di alcuna informazione o in assenza, in quel momento, di precedenti interazioni con le autorità di vigilanza e di regolamentazione, l’obbligo si considera adempiuto.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la dirigenza del gestore di crediti nel suo insieme sia in possesso dell’esperienza e delle conoscenze adeguate per condurre l’attività in modo competente e responsabile in funzione dell’attività in questione. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro stabilire i requisiti relativi alla buona reputazione nonché alle conoscenze e all’esperienza adeguate, ciò non dovrebbe ostacolare la libera circolazione nell’Unione dei gestori di crediti autorizzati. A tal fine, è opportuno che l’ABE elabori orientamenti finalizzati a ridurre il rischio di interpretazioni divergenti dei requisiti relativi alle conoscenze e all’esperienza adeguate. Inoltre, per garantire la conformità con le norme in materia di tutela del debitore nonché con quelle in materia di protezione dei dati personali, è opportuno che siano stabiliti adeguati modalità di governance e meccanismi di controllo interno nonché procedure adeguate per la raccolta e il trattamento dei reclami, e che questi siano soggetti a vigilanza. I gestori dei crediti dovrebbero altresì disporre di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio15 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero essere tenuti ad agire in modo corretto e tenendo in debito conto la situazione finanziaria dei debitori. Qualora a livello nazionale siano disponibili servizi di consulenza in materia di debito per facilitare il rimborso, i gestori dei crediti dovrebbero valutare la possibilità di orientare i debitori verso tali servizi.

È auspicabile che gli Stati membri determinino, nella normativa nazionale di recepimento della presente direttiva, se i gestori di crediti sul loro territorio siano o meno autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti. Nei casi in cui il ricevimento e la detenzione di fondi dai debitori siano autorizzati in uno Stato membro e i gestori di crediti intendano avvalersi di tale possibilità nell’ambito del loro modello imprenditoriale, a tali gestori di crediti dovrebbero applicarsi obblighi aggiuntivi allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore. Qualora lo Stato membro di origine del gestore di crediti vieti ai gestori di crediti di ricevere e detenere fondi dai debitori, il gestore di crediti è vincolato dall’interdizione sia nel proprio Stato membro di origine che negli altri Stati membri ospitanti, anche se uno di questi ultimi autorizza il ricevimento e la detenzione di fondi, proprio perché il gestore di crediti non è stato autorizzato a tal fine dal proprio Stato membro di origine. Qualora invece uno Stato membro di origine autorizzi i gestori di crediti a ricevere e detenere fondi dai debitori e includa nella propria legislazione nazionale gli obblighi del caso, il gestore di crediti dovrebbe poter ricevere e detenere fondi dai debitori nel proprio Stato membro di origine e in qualsiasi altro Stato membro ospitante che autorizzi anch’esso di ricevere e detenere fondi dai debitori.

Per ridurre le incertezze e la lunghezza delle procedure di autorizzazione è necessario stabilire requisiti per quanto concerne le informazioni che i richiedenti l’autorizzazione come gestore di crediti sono tenuti a presentare, nonché i termini ragionevoli per la concessione dell’autorizzazione e le condizioni per la sua revoca. Qualora le autorità competenti revochino l’autorizzazione a un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti in altri Stati membri, dovrebbero essere informate le autorità competenti dello Stato membro ospitante e anche dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, se diverse da quelle dello Stato membro ospitante e di origine. Allo stesso modo, in ciascuno Stato membro di origine e ospitante dovrebbe essere istituito e reso pubblicamente accessibile sul sito web delle autorità competenti un registro o un elenco pubblico aggiornato per garantire la trasparenza per quanto riguarda il numero e l’identità dei gestori di crediti autorizzati.

Il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti non dovrebbero essere modificati dall’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti a un fornitore di servizi di gestione dei crediti. I gestori dei crediti dovrebbero farsi carico di assicurare che l’esternalizzazione delle loro attività a fornitori di servizi di gestione dei crediti non determini un indebito rischio operativo o il mancato rispetto da parte dei fornitori di servizi di gestione dei crediti degli obblighi normativi dell’Unione o nazionali e non limiti la capacità delle autorità di vigilanza regolamentare di svolgere le proprie funzioni e salvaguardare i diritti del debitore.

Quando affida a un gestore di crediti la gestione e l’esecuzione di un contratto di credito, l’acquirente di crediti delega i propri diritti e doveri e il contatto diretto con il debitore al gestore di crediti, pur restando responsabile in ultima istanza. Di conseguenza, il rapporto tra l’acquirente di crediti e il gestore di crediti dovrebbe essere chiaramente definito in un contratto scritto di gestione del credito e le autorità competenti dovrebbero poter verificare in che modo è determinato tale rapporto. Oltre a ciò, i gestori di crediti dovrebbero agire in modo corretto e con la dovuta considerazione per la situazione finanziaria dei debitori. Nella misura in cui l’acquirente di crediti non svolge direttamente la gestione dei contratti di credito acquistati, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre che il gestore di crediti e l’acquirente di crediti siano tenuti a convenire nel contratto di gestione del credito che il gestore di crediti informi l’acquirente di crediti prima di esternalizzare le attività di gestione dei crediti.

Per garantire il diritto dei gestori di crediti di svolgere attività transfrontaliere e per disporne la vigilanza, la presente direttiva istituisce una procedura per l’esercizio del diritto dei gestori di crediti autorizzati di svolgere attività transfrontaliere. La comunicazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con il gestore di crediti dovrebbe avvenire entro termini ragionevoli. Anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso dovrebbero essere informate delle attività transfrontaliere dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Il gestore di crediti che svolge attività in uno Stato membro ospitante dovrebbe essere soggetto alle restrizioni e agli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di tale Stato membro ospitante conformemente alla presente direttiva, tra cui, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non sono legati ad altri obblighi di autorizzazione dei gestori di crediti. Se, ai sensi delle disposizioni nazionali di uno Stato membro ospitante che recepiscono la presente direttiva, sono imposti obblighi supplementari per l’autorizzazione come gestori di crediti, gli obblighi supplementari in parola non dovrebbero applicarsi ai gestori di crediti che svolgono attività transfrontaliere di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante in questione.

Per garantire una vigilanza efficace ed efficiente dei gestori di crediti transfrontalieri dovrebbe essere creato un quadro specifico per la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito. Tale quadro dovrebbe consentire lo scambio di informazioni nel rispetto della riservatezza, il segreto professionale, la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese, ispezioni in loco ed extra loco, la prestazione di assistenza e la comunicazione dei risultati di controlli e ispezioni e delle misure adottate.

Un presupposto importante per lo svolgimento delle funzioni di acquirenti di crediti e di gestori di crediti dovrebbe essere la possibilità di accedere a tutte le informazioni pertinenti; gli Stati membri dovrebbero garantire tale accesso, rispettando al contempo le norme nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati. In tale contesto, è essenziale che gli enti creditizi forniscano informazioni dettagliate ai potenziali acquirenti di crediti onde permettere loro di effettuare una propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso. È opportuno che gli enti creditizi forniscano tali informazioni una sola volta durante il processo, nella fase iniziale o nelle fasi successive, ma comunque prima della conclusione del contratto di trasferimento. L’obbligo di fornire informazioni è necessario e giustificato affinché i potenziali acquirenti di crediti possano compiere scelte informate prima di concludere un’operazione e, pertanto, è legittimo che gli enti creditizi condividano i dati personali dei debitori con i potenziali acquirenti di crediti. Tali informazioni dovrebbero essere strettamente limitate a quanto necessario per consentire ai potenziali acquirenti di crediti di valutare il valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato e la probabilità di recupero del valore di tale contratto. È auspicabile che gli Stati membri garantiscano che la comunicazione di informazioni ai potenziali acquirenti di crediti e il loro successivo utilizzo siano conformi al pertinente quadro dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Quando trasferisce un contratto di credito deteriorato, un ente creditizio dovrebbe essere obbligato ad informare con cadenza semestrale la sua autorità competente e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quanto meno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, al numero e all’entità dei crediti inclusi nonché all’eventuale presenza di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio creditizio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere obbligate a trasmettere tali informazioni alle autorità competenti in materia di vigilanza dell’acquirente di crediti. Tali obblighi di trasparenza consentono un monitoraggio armonizzato ed efficace del trasferimento dei contratti di credito all’interno dell’Unione. Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità competenti dovrebbero, nell’ottica di evitare duplicazioni, tenere conto delle informazioni cui hanno già accesso con altri mezzi, in particolare per quanto concerne gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obblighi di notifica alle autorità competenti in merito a un portafoglio creditizio una volta che tale portafoglio sia stato trasferito all’acquirente di crediti restino di competenza del gestore di crediti.

Il piano d’azione ha riconosciuto che l’infrastruttura dei dati degli enti creditizi sarebbe rafforzata con dati uniformi e standardizzati per i contratti di credito deteriorati. L’ABE ha sviluppato modelli di dati che forniscono informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario e permettono ai potenziali acquirenti di determinare il valore dei contratti di credito e di esercitare la due diligence. Da un lato, l’applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito e contribuirebbe quindi allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell’Unione. Dall’altro, laddove siano eccessivamente dettagliati, tali modelli di dati possono generare un onere eccessivo per gli enti creditizi senza che vi siano vantaggi significativi in termini di informazione. L’ABE dovrebbe pertanto svolgere un riesame dei modelli di dati allo scopo di trasformarli ulteriormente in norme tecniche di attuazione per gli enti creditizi. Questi ultimi dovrebbero essere tenuti ad utilizzare i modelli di dati per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, tra cui i trasferimenti ad altri enti creditizi. Tale obbligo dovrebbe applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non inglobare le operazioni complesse in cui i contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni, tra cui le vendite di succursali, di aree di attività o le vendite di portafogli dei clienti non limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nell’ambito di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione. Per rispettare il principio di proporzionalità, gli obblighi di informazione in oggetto dovrebbero essere applicati agli enti creditizi in maniera proporzionata, tenendo conto della natura e dell’entità dei crediti. Contemporaneamente, la misura in cui gli enti creditizi sono tenuti a rispettare i modelli di dati dovrebbe tenere conto della data di conclusione dei contratti di credito deteriorati. Altri venditori di contratti di credito dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tali norme per facilitare la valutazione dei contratti di credito ai fini della vendita. Inoltre, nel caso delle operazioni di cartolarizzazione, qualora siano previsti modelli vincolanti in materia di trasparenza, è opportuno evitare doppie comunicazioni a seguito della presente direttiva.

È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’ABE, al fine di specificare i modelli che gli enti creditizi sono tenuti a utilizzare per la trasmissione di informazioni prevista dalla presente direttiva. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Poiché non creano nuovi crediti ma, al contrario, così come stabilito dalla presente direttiva, acquistano a proprio rischio solo contratti di credito deteriorato esistenti, gli acquirenti di crediti non destano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale e il loro potenziale contributo al rischio sistemico è trascurabile. Non è quindi giustificato imporre agli acquirenti di crediti di chiedere un’autorizzazione, ma è tuttavia importante che continuino ad applicarsi le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori e che i diritti dei debitori continuino ad essere quelli derivanti dal contratto di credito iniziale.

Gli acquirenti di crediti di paesi terzi possono rendere difficile ai debitori dell’Unione far valere i loro diritti nel quadro della normativa dell’Unione e alle autorità nazionali vigilare sull’esecuzione dei contratti di credito deteriorato. Gli enti creditizi possono anche essere scoraggiati dal trasferire tali contratti di credito deteriorato ad acquirenti di crediti di paesi terzi a causa del rischio di reputazione associato. Nella misura in cui il rappresentante di un acquirente proveniente da un paese terzo di crediti concessi a persone fisiche, compresi consumatori e lavoratori autonomi, o di crediti concessi a microimprese e a piccole e medie imprese (PMI) non è un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE né un gestore di crediti autorizzato nell’Unione, tale rappresentante dovrebbe designare uno dei summenzionati soggetti al fine di garantire il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei debitori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato.

Inoltre, al fine di garantire meglio il mantenimento degli stessi standard in materia di diritti dei consumatori dopo il trasferimento del contratto di credito deteriorato, l’acquirente di crediti che sia domiciliato nell’Unione o abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione dovrebbe anch’esso essere tenuto a designare un ente creditizio, un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai contratti di credito deteriorato conclusi con i consumatori.

Gli Stati membri ospitanti dovrebbero avere la possibilità di estendere l’obbligo di designare un gestore di crediti in relazione ad altri contratti di credito. Qualora il trasferimento di un portafoglio creditizio includa sia contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI, per i quali è obbligatoria la designazione di un ente creditizio, di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE o di un gestore di crediti, sia contemporaneamente altri contratti di credito per i quali tale designazione non è obbligatoria, l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante dovrebbe rispettare l’obbligo di designazione in relazione ai contratti di credito con consumatori, altre persone fisiche o PMI. Il gestore e l’acquirente di crediti dovrebbero conformarsi alla pertinente normativa dell’Unione e nazionale e alle autorità nazionali nei singoli Stati membri dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per vigilare efficacemente le loro attività.

Quando un acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è tenuto a designare un gestore di crediti, un ente creditizio o un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE e sceglie di gestire ed eseguire lui stesso i diritti e i doveri connessi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente di crediti, o il suo rappresentante designato conformemente alla presente direttiva, è considerato un gestore di crediti e, conseguentemente, dovrebbe essere autorizzato a norma della presente direttiva.

Gli acquirenti di crediti che si avvalgono dei servizi di gestori di crediti, di enti creditizi o di enti non creditizi soggetti a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE dovrebbero informarne le autorità competenti del loro Stato membro di origine, in modo da consentire alle pertinenti autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza per quanto riguarda il comportamento del gestore di crediti, dell’ente creditizio o dell’ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE nei confronti del debitore. Gli acquirenti di crediti dovrebbero altresì informare tempestivamente le autorità competenti responsabili della loro vigilanza se si avvalgono di un gestore di crediti, di un ente creditizio o di un ente non creditizio soggetto a vigilanza da parte di un’autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva 2008/48/CE o della direttiva 2014/17/UE diverso.

Gli acquirenti di crediti che eseguono direttamente il contratto di credito acquistato dovrebbero farlo nel rispetto della legge applicabile al contratto di credito, comprese le norme in materia di protezione dei consumatori applicabili al debitore. Le norme nazionali, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori e il diritto penale continuano ad applicarsi e le autorità competenti dovrebbero garantire che tali acquirenti di crediti le rispettino nel territorio degli Stati membri.

Per facilitare l’applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva, qualora l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva dovrebbe disporre che, quando viene concluso il trasferimento di un contratto di credito, l’acquirente di crediti di un paese terzo designi un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale nell’Unione o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, designato come interlocutore delle autorità competenti invece dell’acquirente o in aggiunta ad esso. Tale rappresentante è responsabile per quanto concerne gli obblighi imposti dalla presente direttiva agli acquirenti di crediti lasciando impregiudicati gli obblighi imposti ai gestori di crediti. Gli acquirenti di crediti che trasferiscono contratti di credito deteriorati dovrebbero informare l’autorità competente dello Stato membro d’origine, su base semestrale e a livello aggregato, almeno in merito al saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, nonché al numero e all’entità dei crediti inclusi e all’eventuale presenza nel trasferimento di contratti di credito conclusi con i consumatori. Per ciascun portafoglio trasferito in un’unica operazione, le informazioni fornite dovrebbero includere l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione oppure, qualora esso non sia disponibile, l’identità e l’indirizzo dell’acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante nell’Unione. Le autorità competenti dovrebbero poter esigere che le informazioni siano fornite invece con cadenza trimestrale, ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche in ragione dell’elevato numero di operazioni effettuate durante un periodo di crisi.

Attualmente, autorità diverse sono incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza sui gestori di crediti e sugli acquirenti di crediti negli Stati membri e, di conseguenza, è essenziale che gli Stati membri chiariscano il ruolo di tali autorità e attribuiscano loro competenze adeguate, soprattutto in quanto essi possono dover vigilare soggetti che forniscono servizi in altri Stati membri. Per assicurare una vigilanza efficace e proporzionata in tutta l’Unione è opportuno che gli Stati membri concedano alle autorità competenti i poteri necessari per svolgere le loro funzioni a norma della presente direttiva, compreso il potere di ottenere le informazioni necessarie, di indagare su eventuali violazioni della presente direttiva, di trattare i reclami dei debitori e di imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi, compresa la revoca delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi siano applicati dalle autorità competenti in modo proporzionale e motivando le loro decisioni; inoltre tali decisioni dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale anche nel caso in cui le autorità competenti non agiscano entro i termini previsti.

Le disposizioni relative alle violazioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di prendere provvedimenti in caso di violazioni del diritto nazionale connesse, ad esempio, alla protezione dei consumatori, ai diritti dei debitori o ad attività criminali. In tali casi le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui sono stati concessi i crediti sono le autorità competenti a decidere se vi sia stata una violazione del diritto nazionale e pertanto i loro poteri non sono limitati dalla presente direttiva.

Dal momento che l’andamento dei mercati secondari del credito dipenderà in ampia misura dalla buona reputazione dei soggetti interessati, i gestori di crediti dovrebbero istituire un meccanismo efficace per il trattamento dei reclami dei debitori. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità cui compete la vigilanza sugli acquirenti di crediti e sui gestori di crediti dispongano di procedure efficaci e accessibili per trattare i reclami dei debitori.

Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applicano i regolamenti (UE) 2016/67916 e (UE) 2018/172517 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, qualora ai fini della presente direttiva vi sia trattamento di dati personali, è opportuno che sia specificato lo scopo preciso, siano citate le basi giuridiche pertinenti, vi sia conformità con i requisiti di sicurezza pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679 e siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e trasparenza e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. A tali fini si preferisce un codice di condotta a livello settoriale elaborato a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, la protezione dei dati personali fin dalla progettazione dei sistemi e la protezione dei dati personali di default dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro della presente direttiva. Allo stesso modo, la cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere compatibili con le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e conformi alle norme nazionali in materia di protezione dei dati che attuano il diritto dell’Unione.

Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, la normativa dell’Unione e il diritto nazionale prevedono un certo numero di diritti e garanzie per quanto concerne i contratti di credito concessi ai consumatori. Tali diritti e tutele si applicano, in particolare, alla negoziazione e alla conclusione del contratto di credito, all’utilizzo di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori ai sensi della direttiva 2005/29/CE e all’esecuzione o inadempimento del contratto di credito. Si tratta in particolare dei contratti di credito a lungo termine ai consumatori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/17/UE per quanto riguarda il diritto del consumatore di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, ovvero di essere informato mediante il prospetto informativo europeo standardizzato, se del caso, sulla possibilità di trasferire il contratto di credito a un acquirente di crediti. I diritti del debitore non dovrebbero altresì essere modificati se il trasferimento del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti assume la forma di una novazione del contratto. Come principio generale, è opportuno garantire che i debitori non siano svantaggiati a seguito del trasferimento del contratto di credito da un ente creditizio a un acquirente di crediti. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose per tutelare i debitori.

Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, e al fine di garantire un elevato livello di tutela del consumatore, è opportuno modificare tali direttive per garantire che al consumatore sia fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un elenco chiaro e completo di tali modifiche, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l’indirizzo dell’autorità nazionale alla quale il consumatore può presentare un reclamo.

Le informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito a norma delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, quali introdotte dalle modifiche di cui alla presente direttiva, non dovrebbero influire sui diritti dei consumatori stabiliti nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, compresi i diritti di informazione.

L’importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio18 e dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE significa che la cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito o del contratto stesso ad un acquirente di crediti non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela garantito dalla normativa dell’Unione ai consumatori. Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti dovrebbero quindi conformarsi al diritto dell’Unione e nazionale applicabile al contratto di credito iniziale e il debitore dovrebbe conservare lo stesso livello di tutela previsto dalla normativa dell’Unione e nazionale applicabile o determinato dalle norme dell’Unione o nazionali in materia di conflitto di leggi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che per il trasferimento del contratto di credito al debitore non siano addebitati costi diversi da quelli già inclusi in tale contratto. Con riferimento agli oneri imposti al consumatore in caso di inadempimento, nella direttiva 2008/48/CE dovrebbero essere introdotte modifiche in virtù delle quali gli Stati membri sono tenuti a seguire le stesse norme previste dalla direttiva 2014/17/UE in materia di limiti massimi fissati per le commissioni e le penali.

Con riferimento ai consumatori, le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva per stabilire che gli Stati membri prescrivano ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedure di escussione. È opportuno tenere conto degli orientamenti dell’ABE su morosità e pignoramenti del 19 agosto 2015, degli orientamenti dell’ABE sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni del 31 ottobre 2018 e degli orientamenti della BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017. Al momento di decidere quali misure di tolleranza adottare, i creditori dovrebbero tenere conto delle circostanze individuali del consumatore, degli interessi e dei diritti di quest’ultimo e della sua capacità di rimborso, anche in particolare quando il contratto di credito è garantito da un bene immobile residenziale che è la residenza principale del consumatore. Le misure di tolleranza dovrebbero poter consistere in alcune concessioni al consumatore, quali il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito o la modifica dei termini e delle condizioni vigenti di tale contratto, compresi, tra l’altro, l’estensione della sua durata, la modifica della tipologia del contratto di credito, il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo, la modifica del tasso di interesse, la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti, i rimborsi parziali, le conversioni valutarie, la remissione parziale e il consolidamento del debito. Gli Stati membri dovrebbero essere dotati di adeguate misure di tolleranza a livello nazionale. L’elenco delle misure di tolleranza di cui alla presente direttiva, sotto forma di modifiche delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, non è esaustivo e pertanto gli Stati membri sono liberi di prevedere misure aggiuntive. Analogamente, gli Stati membri possono astenersi dal prevedere una misura specifica, se così disposto a livello nazionale, fintanto che è disponibile un numero ragionevole di misure. Qualora dopo la procedura di pignoramento permangano debiti residui, gli Stati membri dovrebbero garantire la protezione delle condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso del debito evitando, al contempo, il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile residenziale influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile residenziale pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia al creditore è sufficiente a rimborsare il credito, in particolare quando il credito è garantito dalla residenza principale del consumatore.

Al fine di assicurare che il livello di tutela del consumatore non sia pregiudicato in caso di cessione a un terzo dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito ipotecario o del contratto di credito stesso, è opportuno introdurre una modifica della direttiva 2014/17/UE per stabilire che, nei casi di trasferimento del credito disciplinati dalla medesima direttiva, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti dell’acquirente del credito gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario e di essere informato della cessione.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi19, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore dell’Unione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2019.

L’efficace funzionamento della presente direttiva dovrebbe essere riesaminato dalla Commissione, dato che prosegue l’istituzione di un mercato interno secondario per i contratti di credito deteriorati con un elevato livello di protezione dei consumatori. La Commissione si trova nella posizione ideale per analizzare questioni transfrontaliere specifiche che non possono essere individuate o affrontate adeguatamente dai singoli Stati membri, come il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che potrebbe risultare dalle attività dei gestori di crediti e degli acquirenti di crediti, e la cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri. È pertanto opportuno che nel riesame della presente direttiva la Commissione includa anche una valutazione approfondita dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alle attività svolte dai gestori di crediti e dagli acquirenti di crediti, nonché della cooperazione amministrativa tra autorità competenti.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati nell’Unione e garantire al contempo un ulteriore rafforzamento della protezione dei debitori, in particolare dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

  1. a) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;

  2. b) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a:

  1. a) i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

  2. b) acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili.

2. Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell’Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori.

3. La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio20 nella misura in cui tali legislazioni nazionali:

  1. a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva;

  2. b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti.

5. La presente direttiva non si applica:

  1. a) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da:

    1. i) un ente creditizio stabilito nell’Unione;

    2. ii) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce;

    3. iii) un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro;

  2. b) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio;

  3. c) all’acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione;

  4. d) al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma.

6. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21, quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. 2) «creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti;

  3. 3) «debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o cessionario;

  4. 4) «contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;

  5. 5) «contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest’ultimo deve prestare per conto dell’acquirente di crediti;

  6. 6) «acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili;

  7. 7) «fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito;

  8. 8) «gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti;

  9. 9) «attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti:

    1. a) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

    2. b) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE;

    3. c) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

    4. d) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

  10. 10) «Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l’acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

  11. 11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

  12. 12) «consumatore»: una persona fisica che, nell’ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale;

  13. 13) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Titolo II. Gestori di crediti

Capo I. Autorizzazione dei gestori di crediti

Art. 4 Requisiti generali

1. Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 21, paragrafo 3.

Art. 5 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1. Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

  1. a) il richiedente è una persona giuridica di cui all’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l’autorizzazione;

  2. b) i membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che:

    1. i) possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all’usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all’integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori;

    2. ii) gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione;

    3. iii) sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione;

    4. iv) non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;

  3. c) l’organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un’esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile;

  4. d) le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo;

  5. e) il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679;

  6. f) il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;

  7. g) il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;

  8. h) il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva(UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

  9. i) il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico.

2. Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l’ABE pubblica orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l’autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Art. 6 Capacità di detenere fondi

1. Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:

  1. a) sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure

  2. b) è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori.

2. Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri:

  1. a) stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un’autorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possegga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest’ultimo;

  2. b) provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell’interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza;

  3. c) stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all’acquirente di crediti;

  4. d) impongono al gestore di crediti, ogniqualvolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest’ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti.

3. Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell’ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applicano.

Art. 7 Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti

1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l’autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all’autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

2. La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:

  1. a) prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;

  2. b) indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;

  3. c) identità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  4. d) prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);

  5. e) prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;

  6. f) prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

  7. g) prova della politica di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

  8. h) prova delle procedure interne di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

  9. i) prova delle procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h);

  10. j) ove pertinente, prova dell’esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

  11. k) eventuali contratti di esternalizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente il la concessione o il diniego dell’autorizzazione indicando le ragioni del diniego.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.

Art. 8 Revoca dell’autorizzazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell’articolo 22 per revocare l’autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:

  1. a) non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o

  2. b) rinuncia espressamente all’autorizzazione; o

  3. c) ha cessato di esercitare l’attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o

  4. d) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o

  5. e) non soddisfa più i requisiti per la concessione dell’autorizzazione come gestore di crediti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a); o

  6. f) commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso.

2. In caso di revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell’articolo 13, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.

Art. 9 Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell’articolo 13 della presente direttiva.

L’ABE elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l’istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di garantire parità di condizioni in tutta l’Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori.

2. L’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente.

3. Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata a norma dell’articolo 8, le autorità competenti aggiornano immediatamente l’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 10 Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive

1. Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori:

  1. a) agiscano in buona fede, in modo equo e professionale;

  2. b) forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;

  3. c) rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;

  4. d) comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all’avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:

  1. a) informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;

  2. b) i dati d’identificazione e di contatto dell’acquirente di crediti;

  3. c) ove nominato, i dati d’identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);

  4. d) ove nominato, le prove relative all’autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell’articolo 7;

  5. e) ove pertinente, i dati d’identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;

  6. f) presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;

  7. g) informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;

  8. h) una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale riguardante in particolare l’esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;

  9. i) il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e alle quali il debitore può presentare un reclamo.

La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.

4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell’Unione o nazionali applicabili.

Art. 11 Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti

1. Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l’acquirente di crediti.

2. Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:

  1. a) una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;

  2. b) il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;

  3. c) la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l’acquirente di crediti nei confronti del debitore;

  4. d) l’impegno delle parti a rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;

  5. e) una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all’acquirente di crediti, prima dell’esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:

  1. a) la corrispondenza pertinente con l’acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

  2. b) le istruzioni pertinenti ricevute dall’acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell’acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;

  3. c) il contratto di gestione dei crediti.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.