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Direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

Con decisione 2010/571/UE2 la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un'esenzione per l'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali (di seguito "l'esenzione"), elencata attualmente come esenzione alle voci 3 a), 3 b) e 3 c) di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

L'esenzione riguarda un gruppo eterogeneo di lampade caratterizzate da forme, tecnologie, applicazioni e usi diversi. Il mercurio è utilizzato nel tubo di scarica, che essenziale per convertire l'energia elettrica in luce.

Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo"), alla quale è seguita un'ulteriore domanda di rinnovo da parte degli stessi richiedenti nel gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. La valutazione ha evidenziato tuttavia che i sostituti privi di mercurio a diodo a emissione luminosa (LED) sono disponibili e sono utilizzati come sorgenti luminose nelle nuove apparecchiature emergenti sul mercato. Nell'ambito della valutazione sono stati consultati dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

Anche se in numerose applicazioni le lampade fluorescenti a catodo freddo e le lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) sono state rimpiazzate da sostituti privi di mercurio, alcune applicazioni richiedono ancora le CCFL e EEFL per funzionare e per evitare di produrre anticipatamente rifiuti elettrici ed elettronici.

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per tre anni conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE unicamente per le lampade usate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima dell'adozione di tale direttiva. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen