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Direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

Con decisione 2010/571/UE2, la Commissione ha concesso, tra l’altro, un’esenzione per l’uso del mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per scopi di illuminazione generale («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo.

Il 19 dicembre 2014 e il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell’esenzione («domande di rinnovo»), una delle quali era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 20 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

Dalla valutazione delle domande di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, risulta che sono già ampiamente disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell’esenzione e che la sostituzione del mercurio in tali lampade è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi.

La valutazione delle domande di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, la domanda di rinnovo dovrebbe essere rigettata.

È opportuno fissare una data di scadenza per l’esenzione conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva. La data di scadenza dovrebbe essere fissata il prima possibile, ossia 12 mesi dopo la decisione della Commissione di revocare l’esenzione, dato che non vi sono circostanze pratiche che giustifichino un periodo di scadenza più lungo, in particolare considerando che molte delle lampade in questione rientrano anche nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione che stabilisce requisiti minimi di efficienza energetica da rispettare per l’immissione sul mercato dei prodotti, il che implica che di fatto le lampade in questione non saranno immesse sul mercato a decorrere dal 1o settembre 2021.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen