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Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia1, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione dovrebbe fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi.

Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-20192, stabilito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, definisce le priorità di lavoro nell’ambito del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione, nonché per il riesame dei regolamenti in vigore.

Le misure illustrate nel piano di lavoro possono potenzialmente consentire nel 2030 un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, il che equivale a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a circa 100 milioni di tonnellate all’anno nel 2030. Quello dei prodotti per l’illuminazione è uno dei gruppi elencati nel piano di lavoro, con un risparmio annuo di energia finale stimato a 41,9 TWh nel 2030.

La Commissione ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti per l’illuminazione nei regolamenti (CE) n. 244/20093, (CE) n. 245/20094 e (UE) n. 1194/20125 della Commissione. Ai sensi di detti regolamenti, la Commissione dovrebbe riesaminarle alla luce del progresso tecnologico.

La Commissione ha riesaminato tali regolamenti e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per l’illuminazione nonché il comportamento degli utenti in condizioni reali. Il riesame è stato condotto in stretta collaborazione con i portatori d’interessi e gli interlocutori dell’Unione e dei paesi terzi. I risultati sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

Il riesame evidenzia i vantaggi dell’aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l’illuminazione, in particolare grazie all’adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti. Questo approccio è in linea con la politica della Commissione «Legiferare meglio» e dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti e degli importatori e a facilitare la verifica che incombe alle autorità di sorveglianza del mercato, segnatamente definendo con maggior precisione l’ambito di applicazione e le esenzioni, riducendo il numero di parametri per le prove di conformità e limitando la durata di alcune procedure di prova.

Alla luce del riesame, in linea generale, tutti i prodotti per l’illuminazione che rientrano nel campo di applicazione dei tre regolamenti vigenti dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. È inoltre opportuno elaborare una formula uniforme per calcolare l’efficienza energetica di tali prodotti per l’illuminazione.

Secondo le stime, nel 2015 il consumo annuo di energia elettrica dei prodotti contemplati nel presente regolamento nell’Unione è stato pari a 336 TWh. Ciò rappresenta il 12,4 % del consumo totale di energia elettrica dei 28 Stati membri e corrisponde a 132 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2. Ipotizzando che la situazione attuale resti immutata, il consumo di energia riconducibile ai prodotti per l’illuminazione dovrebbe diminuire di qui al 2030. Si prevede però che tale diminuzione rallenterà in assenza di un aggiornamento delle attuali specifiche per la progettazione ecocompatibile.

Gli aspetti ambientali dei prodotti per l’illuminazione ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo di energia nella fase di uso congiuntamente al contenuto di mercurio.

L’uso di sostanze pericolose, compreso il mercurio nelle sorgenti luminose, è disciplinato dalla direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Nel presente regolamento non dovrebbero pertanto essere fissate specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile in relazione al contenuto di mercurio.

La comunicazione della Commissione sull’economia circolare7 e il piano di lavoro sottolineano l’importanza di sfruttare il quadro della progettazione ecocompatibile per sostenere il passaggio a un’economia più circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse. La direttiva n. 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 fa riferimento alla direttiva 2009/125/CE e precisa che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero facilitare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) affrontando le questioni a monte. La direttiva RAEE fissa requisiti per la raccolta differenziata e il riciclaggio dei prodotti per l’illuminazione, con nuove disposizioni a partire da agosto 2018. Il presente regolamento non dovrebbe quindi imporre ulteriori requisiti in materia. Al tempo stesso, esso promuove la riparabilità dei prodotti che contengono sorgenti luminose.

Vista la necessità di sostenere l’economia circolare e i lavori in corso per standardizzare l’efficienza dei materiali nel settore dei prodotti connessi all’energia, i futuri sforzi in tal senso dovrebbero concentrarsi anche sulla modularizzazione dei prodotti per l’illuminazione LED, compresi aspetti quali il flusso luminoso, lo spettro di radiazione e la distribuzione della luce.

È opportuno definire specifiche per quanto riguarda il consumo di energia elettrica dei prodotti per l’illuminazione in modo stand-by e stand-by in rete. Ne consegue che le specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione9 non dovrebbero applicarsi ai prodotti per l’illuminazione oggetto del presente regolamento.

Le specifiche obbligatorie per la progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato unionale ovunque essi siano installati o utilizzati e non dovrebbero quindi dipendere dall’applicazione d’uso del prodotto.

È auspicabile prevedere esenzioni alle specifiche stabilite nel presente regolamento per le sorgenti luminose con caratteristiche tecniche destinate all’uso in applicazioni specifiche, comprese quelle relative alla salute e alla sicurezza, e per le quali non esistono o non sono economicamente vantaggiose alternative caratterizzate da una maggiore efficienza energetica.

I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tenere conto dello stato dell’arte, tra cui, se del caso, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori o i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti alle specifiche definite nel presente regolamento. I parametri della documentazione tecnica a norma del presente regolamento che sono identici ai parametri della scheda informativa del prodotto a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione11 e sono stati inseriti nella banca dati dei prodotti istituita con regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio12 non dovrebbero più essere inclusi nella documentazione tecnica del presente regolamento.

È opportuno che il presente regolamento precisi i valori di tolleranza per i parametri d’illuminazione tenendo conto del metodo per dichiarare le informazioni illustrato nel regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione13.

Al fine di aumentare l’efficacia del presente regolamento e tutelare i consumatori, è opportuno vietare i prodotti che in condizioni di prova alterano automaticamente le prestazioni per migliorare i parametri dichiarati.

Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita dei prodotti oggetto del presente regolamento, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

Il riesame dovrebbe valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni del presente regolamento nel conseguirne gli obiettivi. Esso dovrebbe avvenire dopo che tutte le disposizioni sono state attuate e hanno prodotto un effetto visibile sul mercato.

Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1.

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di

  1. a) sorgenti luminose;

  2. b) unità di alimentazione separate.

Le specifiche si applicano anche alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

2. Il presente regolamento non si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all’allegato III, punti 1 e 2.

3. Le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate di cui all’allegato III, punto 3, sono conformi soltanto alle specifiche fissate nell’allegato II, punto 3, lettera e).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «sorgente luminosa»: il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente tutte le caratteristiche ottiche seguenti:

    1. a) coordinate cromatiche x e y comprese nell’intervallo 0,270 < x < 0,530 e - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1592;

    2. b) flusso luminoso < 500 lumen per mm2 di area proiettata della superficie emettente luce definita nell’allegato I;

    3. c) flusso luminoso compreso fra 60 e 82000 lumen;

    4. d) indice di resa cromatica (IRC) > 0;

    che sfrutta incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa (LED), diodi organici a emissione luminosa (OLED) o loro combinazioni come tecnologia di illuminazione e che può essere verificato in quanto sorgente luminosa conformemente alla procedura di cui all’allegato IV.

    Ai fini del presente regolamento, le sorgenti luminose al sodio ad alta pressione (HPS) che non soddisfano il requisito di cui alla lettera a) sono considerate sorgenti luminose.

    Le sorgenti luminose non comprendono:

    a) die LED o chip LED;

    b) pacchetti LED;

    c) prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;

    d) parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa;

  2. 2) «unità di alimentazione»: uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l’innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l’interferenza radio. Il termine «unità di alimentazione» non comprende gli alimentatori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione1. Il termine non comprende neppure le parti per il controllo dell’illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione (definite nell’allegato I), anche se tali parti possono essere fisicamente integrate in un’unità di alimentazione o commercializzate insieme a essa come un unico prodotto. Un commutatore per l’alimentazione tramite Ethernet (Power over Ethernet, PoE) non è un’unità di alimentazione ai sensi del presente regolamento. «Commutatore Power over Ethernet» o «commutatore PoE» indica un’apparecchiatura per l’alimentazione elettrica e la gestione dei dati, installato tra la rete e le apparecchiature per ufficio e/o le sorgenti luminose a fini di trasferimento dei dati e alimentazione elettrica;

  3. 3) «unità di alimentazione separata»: l’unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore;

  4. 4) «prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;

  5. 5) «luce»: la radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda compresa tra 380 nm e 780 nm;

  6. 6) «alimentazione da rete» o «tensione di rete»: la fornitura di elettricità a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;

  7. 7) «die LED» o «chip LED»: il piccolo blocco di materiale semiconduttore a emissione luminosa sul quale è fabbricato un circuito LED funzionale;

  8. 8) «pacchetto LED»: il singolo componente elettrico che comprende principalmente almeno un die LED. Non include un’unità di alimentazione o parti di essa né un attacco o componenti elettronici attivi e non è collegato direttamente alla tensione di rete. Può includere uno o più dei seguenti elementi: elementi ottici, convertitori di luce (fosfori), interfacce termiche, meccaniche ed elettriche o parti atte alla protezione dalle scariche elettrostatiche. Tutti i dispositivi a emissione luminosa destinati a essere usati direttamente in un apparecchio di illuminazione LED sono considerati sorgenti luminose;

  9. 9) «cromaticità»: la proprietà di uno stimolo di colore definita dalle sue coordinate cromatiche (x e y);

  10. 10) «flusso luminoso» o «flusso» (Φ): la grandezza, espressa in lumen (lm), derivata dal flusso radiante (potenza radiante) tramite la valutazione della radiazione elettromagnetica in base alla sensibilità spettrale dell’occhio umano. Si riferisce al flusso totale emesso da una sorgente luminosa in un angolo solido di 4π steradianti alle condizioni (ad esempio corrente, tensione, temperatura) specificate nelle norme applicabili. Si riferisce al flusso iniziale della sorgente luminosa non regolata dopo un breve periodo di funzionamento, a meno che non sia chiaramente specificato che si intende il flusso in condizioni di intensità regolata o il flusso dopo un determinato periodo di funzionamento. Per le sorgenti luminose che possono essere regolate in modo da emettere diversi spettri di luce e/o diverse intensità massime di luce, si riferisce al flusso emesso alle impostazioni di controllo di riferimento quali definite nell’allegato I;

  11. 11) «indice di resa cromatica» (IRC): la misura che quantifica l’effetto di un illuminante sull’aspetto cromatico degli oggetti in base al confronto, conscio o subconscio, con il loro aspetto cromatico quando esposti all’illuminante di riferimento; corrisponde al valore medio Ra della resa cromatica per i primi 8 colori di verifica (R1-R8) definiti nelle norme;

  12. 12) «incandescenza»: il fenomeno in cui la luce è generata dal calore, nelle sorgenti luminose tipicamente per mezzo di un conduttore filiforme («filamento») riscaldato dal passaggio di una corrente elettrica;

  13. 13) «sorgente luminosa ad alogeni»: la sorgente luminosa a incandescenza dotata di un conduttore filiforme in tungsteno circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni;

  14. 14) «fluorescenza» o «sorgente luminosa fluorescente» (FL): il fenomeno o una sorgente luminosa che sfrutta una scarica elettrica in gas, del tipo a mercurio a bassa pressione, in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosfori eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le sorgenti luminose fluorescenti possono avere una («attacco singolo») o due («doppio attacco») connessioni («attacchi») all’alimentazione elettrica. Ai fini del presente regolamento anche le sorgenti luminose a induzione magnetica sono considerate sorgenti luminose fluorescenti;

  15. 15) «scarica ad alta intensità» (high intensity discharge, HID): la scarica elettrica in gas in cui l’arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l’effetto termico della parete del bulbo, la cui carica superficiale è superiore a 3 watt per centimetro quadrato. Le sorgenti luminose HID sono limitate ai tipi ad alogenuri metallici, a sodio ad alta pressione e a vapori di mercurio definiti nell’allegato I;

  16. 16) «scarica in gas»: il fenomeno in cui la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica che attraversa un gas, un plasma, un vapore metallico o una miscela di gas e vapori;

  17. 17) «diodo inorganico a emissione luminosa» (LED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale inorganico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

  18. 18) «diodo organico a emissione luminosa» (OLED): la tecnologia in cui la luce è prodotta da un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n in materiale organico. La giunzione emette una radiazione ottica se eccitata da una corrente elettrica;

  19. 19) «sorgente luminosa a sodio ad alta pressione» (high-pressure sodium, HPS): la sorgente luminosa a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta essenzialmente mediante radiazione da vapori di sodio funzionante a una pressione parziale di 10 kilopascal; le sorgenti luminose HPS possono avere una («attacco singolo») o due («doppio attacco») connessioni («attacchi») all’alimentazione elettrica;

  20. 20) «modello equivalente»: il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante o importatore come un altro modello con diverso identificativo del modello;

  21. 21) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fabbricante o importatore;

  22. 22) «utilizzatore finale»: la persona fisica che acquista o si prevede acquisti il prodotto per scopi che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

Ai fini degli allegati, nell’allegato I figurano definizioni supplementari.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Art. 4 Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate

1.

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere sostituite usando attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti al prodotto contenitore, a meno che nella documentazione tecnica non sia fornita una motivazione tecnica legata alla funzionalità del prodotto contenitore che spieghi perché la sostituzione delle sorgenti luminose o dell’unità di alimentazione separata non è appropriata.

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che, a fini di verifica da parte delle autorità di sorveglianza del mercato, le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse senza essere danneggiate in modo permanente. La documentazione tecnica fornisce istruzioni su come rimuoverle senza danneggiarle.

2. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori forniscono informazioni sulla sostituibilità o non sostituibilità delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione, da parte degli utilizzatori finali o di addetti qualificati, senza danni permanenti al prodotto contenitore. Tali informazioni sono disponibili su un sito web a libero accesso. Per i prodotti venduti direttamente agli utilizzatori finali, tali informazioni figurano sull’imballaggio, almeno sotto forma di pittogramma, e nelle istruzioni per l’uso.

3. I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse dai prodotti contenitori al termine della vita. Le istruzioni per lo smantellamento sono disponibili su un sito web ad accesso libero.

Art. 5 Valutazione di conformità

1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è rappresentata dal sistema di controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o dal sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all’allegato II, punto 3, lettera d), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II, punti 1 e 2, e all’allegato V del presente regolamento.

3.

Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

  1. a) da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure

  2. b) tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi;

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi.

La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, con i relativi identificativi del modello.

4. La documentazione tecnica include le informazioni di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2015, nell’ordine e nel formato ivi stabiliti. Fatto salvo l’allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti contenente le stesse informazioni di cui al regolamento (UE) 2019/2015.

Art. 6 Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del presente regolamento.

Art. 7 Elusione e aggiornamenti del software

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.

L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.

Art. 8 Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento sono illustrati nell’allegato VI.

Art. 9 Riesame

Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità di:

  1. a) definire specifiche di efficienza energetica più rigorose per tutti i tipi di sorgenti luminose, in particolare per le sorgenti luminose non LED, e per le unità di alimentazione separate;

  2. b) definire specifiche concernenti le parti per il controllo dell’illuminazione;

  3. c) definire specifiche più rigorose per quanto riguarda lo sfarfallio e l’effetto stroboscopico, estendendole anche alle unità di alimentazione separate;

  4. d) definire specifiche di regolazione, compresa l’interazione con lo sfarfallio;

  5. e) definire specifiche più rigorose per quanto riguarda il consumo in stand-by (in rete);

  6. f) diminuire o abolire l’aggiunta di potenza per le sorgenti luminose a colori variabili e abolire l’esenzione relativa all’elevata purezza cromatica;

  7. g) definire specifiche sulla durata di vita;

  8. h) definire obblighi d’informazione migliorati per quanto concerne la durata di vita, anche delle unità di alimentazione;

  9. i) sostituire l’indice di resa cromatica IRC con una metrica più adeguata;

  10. j) verificare l’adeguatezza del lumen come metrica a sé stante della quantità di luce visibile;

  11. k) ridefinire le esenzioni;

  12. l) definire specifiche supplementari di efficienza delle risorse per i prodotti, in linea con i principi dell’economia circolare, segnatamente per quanto riguarda la possibilità di rimuovere e intercambiare sorgenti luminose e unità di alimentazione.

Art. 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 7 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019.