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Direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

Con decisione 2010/571/UE2 la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 f) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

La funzione del mercurio nelle lampade a scarica per usi speciali è collegata al processo di generazione luminosa che converte l’elettricità in luce.

Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto diverse domande di rinnovo dell’esenzione (di seguito «domande di rinnovo»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

Dalla valutazione delle domande di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate dall’esenzione è tecnicamente impraticabile. Tuttavia, vista la prospettiva che la sostituzione consenta in futuro di limitare l’esenzione, è opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di soli tre anni. La valutazione ha inoltre concluso che è possibile definire ulteriormente le applicazioni che possono ottenere il rinnovo dell’esenzione secondo i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE in virtù della loro specifica funzionalità e area di applicazione, ossia le lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate nei proiettori, per l’illuminazione in orticoltura e che emettono luce nello spettro ultravioletto. Per queste applicazioni specifiche l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

(1)

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro del 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

(2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen