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Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

Con decisione 2010/571/UE2 la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino a un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60 (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

Il mercurio è utilizzato nelle lampade a vapore di sodio ad alta pressione per il colore chiaro e le proprietà di resa dei colori.

Nel gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le applicazioni indicate alle voci 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III (di seguito «la domanda di rinnovo»). A gennaio 2020 lo stesso richiedente ha presentato una domanda di rinnovo aggiornata riguardante unicamente la voce 4 b)-I. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

La valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità dei sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, ha concluso che la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate era scientificamente e tecnicamente praticabile per quanto riguarda una parte della voce 4 b)-I, oltre che delle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Tuttavia la valutazione ha concluso che l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per la parte della voce 4 b)-I che riguarda le lampade con una resa cromatica superiore a 80, uguali o inferiori a 105 W e che, sebbene l’uso del mercurio rimanga necessario, può essere ulteriormente diminuito. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

Risulta pertanto opportuno rinnovare parte dell’esenzione 4 b)-I e rinominarla come voce di esenzione 4 b), per un periodo massimo di cinque anni conformemente all’articolo 5, paragrafo due, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rinnovata deve presentare una formulazione corretta che stabilisca l’ambito di applicazione ulteriormente limitato dell’esenzione. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia un impatto negativo sull’innovazione.

L’esenzione rinnovata è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

Poiché le condizioni per il rinnovo dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte per le applicazioni elencate nel resto della voce 4 b)-I, oltre che nelle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della stessa direttiva, l’esenzione per tali applicazioni dovrebbe essere revocata. La data di scadenza per tali esenzioni dovrebbe essere stabilita conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen