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Direttiva di esecuzione (UE) 2025/145 della Commissione del 29 gennaio 2025 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur e Fig mosaic agent e che rettifica tale direttiva di esecuzione per quanto riguarda le misure relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti1, in particolare l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 3,

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione2 istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione3 stabilisce i requisiti specifici per il genere e la specie di determinate piante da frutto, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE dovrebbe essere modificata al fine di aggiornare lo status fitosanitario di determinati organismi nocivi e modificare le misure specifiche contro tali organismi nocivi. Gli ORNQ sono infatti elencati insieme alle pertinenti piante da impianto nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le corrispondenti misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su tali piante da impianto sono stabilite nell’allegato V di tale regolamento di esecuzione. Per gli ORNQ relativi ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, tali misure sono tuttavia stabilite unicamente nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

Il Tobacco ringspot virus è stato rimosso dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ed elencato come ORNQ nell’allegato IV, parte J, di tale regolamento in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Vaccinium L., eccetto i pollini e le sementi. È pertanto necessario inserire il Tobacco ringspot virus nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione a tale genere, affinché siano applicati i rispettivi requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 26, paragrafo 1, di tale direttiva e sia garantito un livello adeguato di protezione fitosanitaria.

Il Tomato ringspot virus è stato rimosso dall’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ed elencato come ORNQ nell’allegato IV, parte J, di tale regolamento di esecuzione, in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Malus Mill., Prunus L. e Vaccinium L., eccetto i pollini e le sementi, e Rubus L., eccetto i pollini. È pertanto necessario inserire il Tomato ringspot virus nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione a tali generi per motivi di coerenza e affinché siano applicati i rispettivi requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 26, paragrafo 1, di tale direttiva e sia garantito un livello adeguato di protezione fitosanitaria.

Il Tobacco ringspot virus e il Tomato ringspot virus dovrebbero inoltre essere soggetti alle misure di cui all’allegato IV della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, al fine di garantire che le rispettive piante siano esenti da tali organismi nocivi per le rispettive categorie.

Nell’allegato IV, punto 11, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, è stata erroneamente inclusa una misura contro Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nella sezione «f) Categoria CAC» tra le misure relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider. È pertanto opportuno rettificare la direttiva di esecuzione 2014/98/UE sopprimendo tale misura da quelle relative a Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Il Pucciniastrum minimum (Schweinitz) Arthur è stato elencato come ORNQ nell’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in relazione ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Vaccinium L., eccetto i pollini e le sementi. È pertanto necessario inserire tale organismo nocivo nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/98/UE in relazione a tale genere per motivi di coerenza e affinché siano applicati i rispettivi requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 26, paragrafo 1, di tale direttiva e sia garantito un livello adeguato di protezione fitosanitaria.

Il Fig mosaic agent è stato soppresso dall’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto non soddisfa più le condizioni per essere elencato come ORNQ. È pertanto necessario sopprimere tale organismo nocivo dall’allegato I della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

Gli allegati della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 luglio 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen