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REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1545/73 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1973 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che è necessario modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie dei funzionari e agenti delle Comunità europee cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità1, modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2532/722, onde tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che istituisce misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee retribuiti con gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

  1. f) i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio agli articoli 3 e 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

  2. g) i beneficiari dell'assegno stabilito per il caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 4 giugno 1973. Per il Consiglio Il Presidente R. VAN ELSLANDE (3) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.