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REGOLAMENTO (CEE) N. 1431/75 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 1975 che modifica il regolamento (CEE) n. 428/73 relativo all'applicazione delle decisioni n. 5/72 e n. 4/72 del Consiglio di associazione CEE-Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni n. 5/72 e n. 4/72 del Consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia1, modificato con regolamento (CEE) n. 3573/732, ha messo in applicazione, nella Comunità, le regole d'origine fissate dalla decisione n. 4/72 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale all'accordo di Ankara;

considerando che queste regole sono state modificate della decisione n. 1/75 del Consiglio di associazione e che è quindi necessario adottare le misure derivanti dall'applicazione di questa decisione e particolarmente adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 428/73;

considerando che le regole d'origine fissate con decisione n. 4/72 riguardono unicamente i prodotti agricoli che figurano al capitolo I dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale; che, al fine di evitare l'applicazione di differenti regole d'origine medesimo quadro di scambi, è opportuno estendere il campo d'applicazione delle sopracitate regole alle merci che non sono elencate nel suddetto e la cui origine turca deve essere giustificata all'atto della loro importazione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 1/75 del Consiglio di associazione che modifica la decisione n. 4/72 relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» della Turchia agli effetti delle disposizioni dell'allegato n. 6, capitolo I, del protocollo addizionale all'accordo di Ankara è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione n. 1/75 è allegato al presente documento.

Art. 2

L'articolo seguente è aggiunto al regolamento (CEE) n. 428/73:

«Articolo 1 bis

Le regole d'origine fissate con decisione n. 4/72 del Consiglio di associazione si applicano ugualmente alle merci che non sono elencate nell'allegato n. 6 del protocollo addizionale e la cui origine turca deve essere giustificata all'atto della loro importazione nella Comunità.»

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1975. Per il Consiglio Il Presidente M. A. CLINTON