REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/75 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1975 che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/74 per quanto riguarda la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti amidacei
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/752, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/754, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/756, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5,
considerando che all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonchù alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3103/748, è previsto che per i prodotti amidacei il prelievo all'importazione fissato in anticipo è corretto unicamente in caso di modifica del livello dei prezzi detti di approvvigionamento; che il regolamento (CEE) n. 1955/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso9, non comporta più la menzione di prezzi detti «d'approvvigionamento»; che, in conseguenza, occorre procedere ad una correzione i cui effetti economici siano identici a quelli della correzione attualmente prevista;
considerando que le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1579/74, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente: «a) Nel caso di cui al comma precedente, ma eccezion fatta per i prodotti della sottovoce tariffaria 23.07 B indicati nell'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE, il prelievo viene corretto all'occorrenza in funzione del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base considerati per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo vigente il giorno dell'importazione, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE. Tale correzione si effettua maggiorando o diminuendo l'importo prefissato del prelievo della differenza tra il prezzo d'entrata applicabile per 100 kg di prodotto di base nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione, differenza alla quale è applicato il coefficiente di cui alla colonna 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68.
b) Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2, il prelievo fissato in anticipo viene corretto, inoltre, in caso di modifica delle restituzioni alla produzione fissate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1955/75, subentrata tra il giorno di presentazione delle domanda e il giorno dell'importazione. Tale correzione viene effettuata aumentando o diminuendo l'importo prefissato del prelievo della differenza risultante da tale modifica, differenza alla quale è applicato il coefficiente che figura per i prodotti in causa nella colonna 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1975. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione