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Regolamento (CEE) n. 2340/76 del Consiglio del 20 settembre 1976 che modifica il regolamento (CEE) n. 428/73 relativo all'applicazione delle decisioni nn. 5/72 e 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea una associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che semplifica le formalità negli scambi di merci tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Grecia e la Turchia, dall'altro, in caso di rispedizione di dette merci dall'Austria [1], è entrato in vigore il 1o maggio 1976;

considerando che il consiglio di associazione CEE-Turchia con la decisione n. 1/76 che modifica la decisione n. 5/72 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'accordo di Ankara, ha adottato delle disposizioni particolari relative all'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 in caso di rispedizione delle merci in Austria;

considerando che occorre pertanto garantire l'applicazione della decisione n. 1/76 all'interno della Comunità adattando il regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni nn. 5/72 e 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/75 [3], regolamento che rende applicabile nella Comunità detti metodi di cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 428/73 è così modificato: Nella decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, allegata al suddetto regolamento, è inserito il seguente titolo:

"TITOLO III BIS

Disposizioni particolari relative all'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 in caso di rispedizione delle merci in Austria

Art. 7 bis

Quando le merci formano oggetto di rispedizione sul territorio austriaco, eventualmente dopo trasbordo o permanenza in un deposito doganale, il titolo giustificativo di cui all'articolo 1 è costituito dal certificato di circolazione delle merci A.TR.1, sempre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dagli articoli 7 ter e 7 quater.

Art. 7 ter

Il certificato di circolazione delle merci A.TR.1 che accompagna le merci di cui all'articolo 7 bis è valido soltanto se è munito di una dicitura dalla quale risulti che le merci sono rimaste sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale austriaca per garantire l'identità e l'integrità.

In caso di rispedizione senza frazionamento della spedizione, questa dicitura consisterà nell'iscrivere nella casella "Designazione delle merci" del certificato di circolazione A.TR.1 l'espressione "Direkte Weiterleitung EWG" autenticata mediante apposizione della data e del timbro dell'ufficio doganale austriaco competente.

In caso di rispedizione con frazionamento della spedizione in Austria, l'ufficio doganale austriaco competente è abilitato ad autenticare, su presentazione del certificato di circolazione delle merci A.TR.1 rilasciato in uno Stato membro o in Turchia, una fotocopia di questo certificato per ogni partita. Il margine superiore di ogni fotocopia deve recare la dicitura "TEILSENDUNG" in inchiostro rosso. La fotocopia deve chiaramente indicare le merci alle quali essa si riferisce. Queste annotazioni sono autenticate mediante apposizione della data e del timbro dell'ufficio doganale austriaco competente.

Art. 7 quater

Le merci di cui all'articolo 7 bis, nonché il relativo certificato di circolazione delle merci A.TR.1 o — in caso di frazionamento della spedizione — la fotocopia del certificato stesso, autenticati dal competente ufficio doganale austriaco devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione entro sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato originario."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente M. van der Stoel [1] GU n. L 188 del 19. 7. 1975, pag. 1. [2] GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73. [3] GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1. --------------------------------------------------