REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 913/78 DEL CONSIGLIO del 2 maggio 1978 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione,
considerando che va modificato il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee1, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1544/732, per tener conto del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 del Consiglio, del 2 maggio 1978, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto un trattino cosi redatto:
"_ a norma delle disposizioni dell'articolo 70 bis delle statuto dei funzionari.".
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 2 maggio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. B. ANDERSEN (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.