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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1238/80 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1980 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, adottato con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/762;

considerando che, alla luce dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 912/783 e n. 3085/784, che modificano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, risulta opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76;

considerando che è opportuno occuparsi in primo luogo delle disposizioni relative ai tassi di cambio e ai coefficienti correttori al fine di evitare ulteriori distorsioni;

considerando che è inoltre opportuno modificare talune disposizioni del regime, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, la disciplina, la durata del periodo di prova, il congedo di maternità, i giorni per il viaggio e le spese di viaggio, allo scopo di allinearle a quelle applicabili ai funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è modificato conformemente ai seguenti articoli.

Art. 2

All'articolo 17, ultimo comma, vengono aggiunti i termini seguenti:

«o alle norme di sicurezza applicabili».

Art. 3

All'articolo 20 viene aggiunto il comma seguente:

«All'agente incaricato dal direttore della Fondazione di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma, può essere concessa una indennità alle condizioni stabilite all'articolo 9 bis dell'allegato IV».

Art. 4

All'articolo 25 viene aggiunto il comma seguente:

«Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente».

Art. 5

All'articolo 29 i termini «otto settimane» e «quattordici settimane» sono sostituiti rispettivamente dai termini «dieci settimane» e «sedici settimane».

Art. 6

1.

L'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per la nascita di un figlio di un agente viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato IV.

Tale importo corrisponde all'importo indicato all'articolo 74, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e viene adeguato automaticamente in caso di adeguamento».

2.

L'articolo 39, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti della Fondazione, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta».

Art. 7

1. Nell'allegato II, articolo 1, lettera a), i termini «un'ora di tempo libero» sono sostituiti da «un'ora e mezzo di tempo libero» e i termini «un'ora e mezzo di tempo libero» sono sostituiti da «due ore di tempo libero».

2. Nell'allegato II, articolo 1, lettera b), la percentuale «0,72 %» è sostituita da «0,56 %».

Art. 8

Nell'allegato III, articolo 7, è aggiunto un nuovo comma così redatto: «Quando l'agente beneficia delle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 15 dell'allegato IV, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo d'origine dalla sede di servizio, è determinato come segue:

— fino a 900 km: un giorno per l'andata-ritorno,

— oltre 900 km: due giorni per l'andata-ritorno».

Art. 9

1.

Nell'allegato IV, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

La retribuzione degli agenti è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui l'agente presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla retribuzione in virtù dell'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee».

2.

Nell'allegato IV, è soppressa la seguente frase dell'articolo 5:

«La Commissione delle Comunità europee è abilitata ad applicare questi adattamenti alla tabella degli stipendi base e agli importi degli assegni familiari e indennità».

3. Nell'allegato IV, articolo 24, i termini «i tassi di cui alle sezioni 2, 3 e 4» sono sostituiti dai termini «i tassi di cui alla sezione 4».

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1o aprile 1979.

Art. 10

Nell'allegato IV, articolo 6, paragrafo 3, i termini «i 250 000 FB all'anno» sono sostituiti dai termini «lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale».

Art. 11

Nell'allegato IV, articolo 8, terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:

— o da una scuola europea,

— o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati».